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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG 1706 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di RA, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MANFRINI MICHELE Controparte_1 GU PP con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI ANNA
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto che, con sentenza non definitiva n.1117/2024 pubblicata in data 08.11.2024, il Tribunale di RA ha omologato la separazione dei coniugi GU PE e , unitisi in Controparte_1 matrimonio il 29.06.2013 in RA (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA all'anno 2013, n.70, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza, accogliere le seguenti conclusioni concordate tra le parti:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio il 29.06.2013 in RA (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA all'anno 2013, n.70, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e stabile residenza presso la madre, conseguentemente confermando l'assegnazione della casa coniugale alla stessa;
3) disporre che il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé le figlie, salvo migliori accordi tra i genitori, secondo le seguenti modalità:
- infrasettimanalmente, tutte le settimane, il lunedì dalle ore 19:30 (o dalle ore 09:00 nel caso in cui il lunedì cada in un giorno di festa) fino al martedì mattina, allorché il padre le accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna entro le ore 09:00, in periodo extrascolastico) e il giovedì dalle ore 19:30 (o dalle ore 09:00 nel caso in cui il giovedì cada in un giorno di festa) fino al venerdì mattina, allorché il padre le accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna entro le ore 09:00, in periodo extrascolastico); - a settimane alterne, dalle ore 19:30 del venerdì (fino alla domenica sera ore 20:30, allorché il padre riaccompagnerà le figlie presso l'abitazione materna. Inoltre, salvo diversi ed espressi accordi tra le parti, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
• durante le vacanze natalizie e per tutto il periodo in cui le figlie non andranno a scuola, le stesse potranno trascorrere 5 giorni consecutivamente con ciascun genitore e, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro;
• durante le vacanze pasquali dal Giovedì Santo al Lunedì in albis (compresi) le figlie potranno trascorrere due giorni con ciascun genitore e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
• durante le vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, da trascorrere con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31.05 di ogni anno (per il corrente anno 2025, le vacanze estive andranno concordate entro il 30.06 p.v.); Entrambi i genitori parteciperanno alle feste dei Sacramenti delle figlie (Comunione e Cresima), a prescindere che queste cadano nel fine settimana di spettanza dell'uno o dell'altro genitore;
4) confermare che il padre, Sig. PE GU, verserà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 500,00
[...] mensili (€ 250,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
5) Ciascun genitore concorrerà, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio: (a) spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) spese per farmaci prescritti dal pediatra;
3) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
4) Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
5) Trattamenti Sanitari prescritti dal medico curante non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
(b) spese mediche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuate presso strutture private o in libera professione, compresi interventi chirurgici;
(c) spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico o scuolabus;
(d) spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero o lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
(e) spese extrascolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) Mensa scolastica;
3) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di
€. 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo rimarrò a carico del genitore proponente;
(f) spese extrascolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
1) Baby – sitter;
2) Campi Estivi;
6) confermare che l'Assegno Unico per entrambe le figlie verrà percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1
7) confermare che il Sig. GU PE verserà mensilmente alla Sig.ra CP_1 la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il pagamento della rata
[...] del finanziamento Findomestic 20220174964024 accesso il 07.10.2019 e in scadenza il 05.01.2027, fino all'estinzione dello stesso;
8) Le spese del giudizio saranno compensate tra le parti.” Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso cumulativo depositato il 29/07/2024 i sigg.ri e Controparte_1 PP GU chiedevano che venissero pronunciati la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA (FE), in data 29/06/2013. Esponevano che dal matrimonio erano nate le figlie e minorenni. Per_1 Per_2 Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Con sentenza n. 1117/2024 del 08.11.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi. All'udienza di comparizione le parti hanno confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. È ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/2013 in RA da , e GU Controparte_1
PP e trascritto al n. 70 parte II, serie A del Registro degli atti di RA (FE) l'anno 2013 alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di RA (FE) di procedere all' annotazione della presente sentenza. RA, 3.07.2025
Il presidente estensore
Paolo Sangiuolo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA In nome del popolo Italiano, il Tribunale di RA, composto da: dott. Paolo Sangiuolo Presidente rel. ed est. dott.ssa Anna Ghedini Giudice dott.ssa Maria Marta Cristoni Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. MANFRINI MICHELE Controparte_1 GU PP con il patrocinio dell'Avv. ROSSINI ANNA
RICORRENTI e PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni delle parti:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, dato atto che, con sentenza non definitiva n.1117/2024 pubblicata in data 08.11.2024, il Tribunale di RA ha omologato la separazione dei coniugi GU PE e , unitisi in Controparte_1 matrimonio il 29.06.2013 in RA (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA all'anno 2013, n.70, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza, accogliere le seguenti conclusioni concordate tra le parti:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio il 29.06.2013 in RA (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di RA all'anno 2013, n.70, parte II, serie A), ordinando al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso delle figlie minori e a entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e stabile residenza presso la madre, conseguentemente confermando l'assegnazione della casa coniugale alla stessa;
3) disporre che il padre avrà il diritto di vedere e tenere con sé le figlie, salvo migliori accordi tra i genitori, secondo le seguenti modalità:
- infrasettimanalmente, tutte le settimane, il lunedì dalle ore 19:30 (o dalle ore 09:00 nel caso in cui il lunedì cada in un giorno di festa) fino al martedì mattina, allorché il padre le accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna entro le ore 09:00, in periodo extrascolastico) e il giovedì dalle ore 19:30 (o dalle ore 09:00 nel caso in cui il giovedì cada in un giorno di festa) fino al venerdì mattina, allorché il padre le accompagnerà a scuola (o presso l'abitazione materna entro le ore 09:00, in periodo extrascolastico); - a settimane alterne, dalle ore 19:30 del venerdì (fino alla domenica sera ore 20:30, allorché il padre riaccompagnerà le figlie presso l'abitazione materna. Inoltre, salvo diversi ed espressi accordi tra le parti, ciascun genitore potrà vedere e tenere con sé le figlie con le seguenti modalità:
• durante le vacanze natalizie e per tutto il periodo in cui le figlie non andranno a scuola, le stesse potranno trascorrere 5 giorni consecutivamente con ciascun genitore e, ad anni alterni, il giorno di Natale con un genitore e il giorno di Santo Stefano con l'altro;
• durante le vacanze pasquali dal Giovedì Santo al Lunedì in albis (compresi) le figlie potranno trascorrere due giorni con ciascun genitore e, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il genitore e il giorno di Pasquetta con l'altro;
• durante le vacanze estive: tre settimane, anche non consecutive, da trascorrere con ciascun genitore, in periodi da concordare entro il 31.05 di ogni anno (per il corrente anno 2025, le vacanze estive andranno concordate entro il 30.06 p.v.); Entrambi i genitori parteciperanno alle feste dei Sacramenti delle figlie (Comunione e Cresima), a prescindere che queste cadano nel fine settimana di spettanza dell'uno o dell'altro genitore;
4) confermare che il padre, Sig. PE GU, verserà alla Sig.ra CP_1
a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 500,00
[...] mensili (€ 250,00 per ciascuna di esse), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat;
5) Ciascun genitore concorrerà, in ragione del 50% ciascuno, al pagamento delle seguenti spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio: (a) spese mediche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
1) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
2) spese per farmaci prescritti dal pediatra;
3) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
4) Tickets per trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
5) Trattamenti Sanitari prescritti dal medico curante non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
(b) spese mediche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
1) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
2) cure termali e fisioterapiche;
3) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuate presso strutture private o in libera professione, compresi interventi chirurgici;
(c) spese scolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo):
1) tasse scolastiche sino alle scuole di secondo grado imposte da istituti pubblici;
2) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
3) gite scolastiche senza pernottamento;
4) trasporto pubblico o scuolabus;
(d) spese scolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
1) tasse scolastiche imposte da istituti privati e corsi universitari;
2) corsi di specializzazione;
3) gite scolastiche con pernottamento;
4) viaggi di studio od istruzione;
5) corsi di recupero o lezioni private;
6) alloggio presso la sede universitaria;
(e) spese extrascolastiche (da documentare che non richiedono il preventivo accordo): 1) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; 2) Mensa scolastica;
3) Attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di
€. 400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo rimarrò a carico del genitore proponente;
(f) spese extrascolastiche (da documentare che richiedono il preventivo accordo):
1) Baby – sitter;
2) Campi Estivi;
6) confermare che l'Assegno Unico per entrambe le figlie verrà percepito al 100% dalla Sig.ra CP_1
7) confermare che il Sig. GU PE verserà mensilmente alla Sig.ra CP_1 la somma di € 200,00 mensili a titolo di contributo per il pagamento della rata
[...] del finanziamento Findomestic 20220174964024 accesso il 07.10.2019 e in scadenza il 05.01.2027, fino all'estinzione dello stesso;
8) Le spese del giudizio saranno compensate tra le parti.” Conclusioni del PM: visto
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO Con ricorso cumulativo depositato il 29/07/2024 i sigg.ri e Controparte_1 PP GU chiedevano che venissero pronunciati la separazione e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in RA (FE), in data 29/06/2013. Esponevano che dal matrimonio erano nate le figlie e minorenni. Per_1 Per_2 Tanto premesso, affermavano che non vi era alcuna possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale fra i coniugi e chiedevano l'accoglimento delle domande riportate in ricorso. Con sentenza n. 1117/2024 del 08.11.2024 è stata omologata la separazione dei coniugi. All'udienza di comparizione le parti hanno confermavano la volontà di divorziare. Ritiene il Collegio che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio. È ampiamente decorso il termine previsto dall'art. 3 n.° 2 lettera b) l. 898/70, così come modificato dalla l. 55/2015. La constatata indisponibilità delle parti ad una riconciliazione dimostra la fondatezza dell'assunto secondo il quale risulta impossibile ricostruire il vincolo coniugale, non esistendo più alcuna comunione materiale e spirituale. Può dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni sopra riportate. Come da accordi fra le parti, si dispone la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di RA dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 29/06/2013 in RA da , e GU Controparte_1
PP e trascritto al n. 70 parte II, serie A del Registro degli atti di RA (FE) l'anno 2013 alle condizioni concordate fra le parti. Spese compensate. Ordina all' Ufficiale dello Stato Civile di RA (FE) di procedere all' annotazione della presente sentenza. RA, 3.07.2025
Il presidente estensore
Paolo Sangiuolo