Articolo 4 della Legge 1 gennaio 1886, n. 3620
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15 gennaio 1886
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Versione
19 gennaio 1957
Art. 4.

Il precedente articolo non e' applicabile a coloro che, dopo aver usato le necessarie precauzioni, saranno stati costretti a rompere un telegrafo sottomarino od a cagionare ad esso dei guasti per proteggere la propria vita o per la sicurezza delle loro navi.

Essi debbono pero' dar notizia della rottura o del deterioramento all'autorita' del primo porto, ove approda la nave sulla quale sono imbarcati, dentro le ventiquattro ore dal loro arrivo, altrimenti saranno soggetti alla multa da lire 51 a 500.

((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2)
La L. 19 dicembre 1956, n. 1447 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge sostituiscono le norme contenute negli articoli da 3 a 22 della legge 1 gennaio 1886, n. 3620 ".
Entrata in vigore il 19 gennaio 1957