CA
Decreto 10 giugno 2025
Decreto 10 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 10/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
n. 269/2025 V.G
Il Consigliere designato, esaminato formulato ai sensi della legge n. 89 del 2001
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Interlenghi Parte_1 C.F._1
in virtù di procura speciale alle liti,;
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
depositato in data 17.4.2025 e che ivi si abbia per integralmente richiamato;
RILEVATO che dalla documentazione depositata unitamente al ricorso, che ivi si abbia per integralmente richiamata, emerge compiutamente quanto segue:
-a seguito di denuncia-querela sporta da , , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
presentata in data 11.01.2018, la Procura della Repubblica preso il Tribunale di Fermo procedeva contro ignoti per il reato di cui all'art. 643 c.p. (iscrizione notizia reato secondo mod. 44);
- il procedimento penale veniva iscritto al n. 1371/2018 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;
- in data 5.6.2018 la Procura competente procedeva all'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di persona nota (secondo mod. 21), nei confronti di , odierno ricorrente, Parte_1
per il medesimo fatto di reato (pag. 42 – all. 3 al ricorso);
- in data 4.1.2019 il P.M. avanzava richiesta di archiviazione al G.I.P., a cui si opponevano le persone offese;
- il G.I.P., con ordinanza pronunciata in data ai sensi degli artt. 409 e 410 c.p.p., disponeva lo svolgimento di indagini ulteriori;
-in data 11.9.2019 il P.M. avanzava nuovamente richiesta di archiviazione e, in accoglimento della correlata opposizione, il G.I.P. disponeva l'imputazione coatta;
1 - in data 18.2.2020 il P.M. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di , odierno ricorrente, per il reato di cui all'art. 81 e 643 c.p.; Parte_1
- in data 24.2.2020 il G.U.P. rinviava all'udienza preliminare del 21.5.2020;
- aperto il dibattimento e svoltasi l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 648 del 3.6.2024, depositata in data 24.7.2024, assolveva l'imputato con la formula “perchè il fatto non sussiste”; che, alla luce di quanto sopra riferito, vi è che il presente ricorso è stato formulato nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, rilevato che il termine del procedimento presupposto va identificato con il momento in cui la sentenza penale, una volta avvenuto il deposito, diviene definitiva e, cioè, non è più soggetta ad impugnazione (Cass. 24 settembre 2009 n. 20541); che il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo penale presupposto decorre dal momento in cui l'imputato ha conoscenza diretta dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 22682 del 2010 e 27239 del 2009) e che, nel caso di specie, in carenza di allegazione e prova specifica sul punto, occorre compiere riferimento alla data del 19.3.2019 in cui il G.I.P. ebbe a pronunciare l'ordinanza di cui agli artt. 409 e 410 c.p.p., così come emerge dagli atti di indagine prodotti dalla difesa ricorrente;
che, infatti, la pronuncia di tale ordinanza presuppone necessariamente l'instaurazione del contraddittorio e dunque l'avvenuta acquisizione della consapevolezza, in capo a , Parte_1
di essere sottoposto ad indagini preliminari;
che tra la pronuncia della richiamata ordinanza (lo si ripete, difetta la prova specifica del momento in cui acquisì la consapevolezza di essere indagato) e la pubblicazione della Parte_1
sentenza di assoluzione decorrono cinque, mesi quattro e giorni cinque;
che da tale arco temporale deve essere detratto il periodo di sospensione covid 19 di mesi due e giorni quattro ed il periodo di mesi due e giorni ventidue in cui il processo è stato rinviato per impedimento del difensore, sì da giungere ad un periodo netto di anni quattro, mesi undici e giorni tre e, dunque, anni cinque;
che, pertanto, il procedimento ed il processo penali anno superato di anni due il termine di ragionevole durata, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001; che, tenuto conto dell'esito assolutorio del giudizio ma anche delle ragioni per cui il processo si
è protratto, considerata la necessità di espletare un'istruttoria approfondita, anche mediante
2 l'audizione di testi, e, altresì, della circostanza che l'udienza fissata per il 23.3.2021 veniva rinviata d'ufficio al 19.4.2022 “al fine di scongiurare un focolaio covid in continuazione dei casi già emersi ed accertati all'interno del settore penale”, appare equo e congruo liquidare l'importo di euro 500,00 per ogni anno (e frazione ultra semestrale) di ritardo, senza compiere alcun adeguamento in aumento in carenza della prova adeguata di una più intesa sofferenza;
che sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011); che la regolazione delle spese della presente fase processuale deve avvenire alla luce della soccombenza ed in ragione della tariffa prevista per i procedimenti di ingiunzione, del pari connotati dalla mancanza di contraddittorio;
P.Q.M.
Così decide:
- ingiunge al il pagamento immediato, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.000,00 oltre interessi in misura legale dalla proposizione del presente ricorso al saldo;
- ingiunge al il pagamento immediato, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese del procedimento, che si liquidano in euro 473,00 per compenso ed euro 203,62 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
- manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei
Conti e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, 4.6.2025
Il Consigliere designato
Dott. Vito Savino
3
n. 269/2025 V.G
Il Consigliere designato, esaminato formulato ai sensi della legge n. 89 del 2001
DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Renzo Interlenghi Parte_1 C.F._1
in virtù di procura speciale alle liti,;
NEI CONFRONTI DI
; Controparte_1
depositato in data 17.4.2025 e che ivi si abbia per integralmente richiamato;
RILEVATO che dalla documentazione depositata unitamente al ricorso, che ivi si abbia per integralmente richiamata, emerge compiutamente quanto segue:
-a seguito di denuncia-querela sporta da , , e , Parte_2 Parte_3 Parte_4 CP_2
presentata in data 11.01.2018, la Procura della Repubblica preso il Tribunale di Fermo procedeva contro ignoti per il reato di cui all'art. 643 c.p. (iscrizione notizia reato secondo mod. 44);
- il procedimento penale veniva iscritto al n. 1371/2018 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Fermo;
- in data 5.6.2018 la Procura competente procedeva all'iscrizione nel registro delle notizie di reato a carico di persona nota (secondo mod. 21), nei confronti di , odierno ricorrente, Parte_1
per il medesimo fatto di reato (pag. 42 – all. 3 al ricorso);
- in data 4.1.2019 il P.M. avanzava richiesta di archiviazione al G.I.P., a cui si opponevano le persone offese;
- il G.I.P., con ordinanza pronunciata in data ai sensi degli artt. 409 e 410 c.p.p., disponeva lo svolgimento di indagini ulteriori;
-in data 11.9.2019 il P.M. avanzava nuovamente richiesta di archiviazione e, in accoglimento della correlata opposizione, il G.I.P. disponeva l'imputazione coatta;
1 - in data 18.2.2020 il P.M. chiedeva l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti di , odierno ricorrente, per il reato di cui all'art. 81 e 643 c.p.; Parte_1
- in data 24.2.2020 il G.U.P. rinviava all'udienza preliminare del 21.5.2020;
- aperto il dibattimento e svoltasi l'istruttoria dibattimentale, il Tribunale di Fermo, con sentenza n. 648 del 3.6.2024, depositata in data 24.7.2024, assolveva l'imputato con la formula “perchè il fatto non sussiste”; che, alla luce di quanto sopra riferito, vi è che il presente ricorso è stato formulato nel rispetto del termine di decadenza di cui all'art. 4 della legge n. 89 del 2001, rilevato che il termine del procedimento presupposto va identificato con il momento in cui la sentenza penale, una volta avvenuto il deposito, diviene definitiva e, cioè, non è più soggetta ad impugnazione (Cass. 24 settembre 2009 n. 20541); che il dies a quo in relazione al quale valutare la durata del processo penale presupposto decorre dal momento in cui l'imputato ha conoscenza diretta dell'esistenza di un procedimento penale a suo carico (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 22682 del 2010 e 27239 del 2009) e che, nel caso di specie, in carenza di allegazione e prova specifica sul punto, occorre compiere riferimento alla data del 19.3.2019 in cui il G.I.P. ebbe a pronunciare l'ordinanza di cui agli artt. 409 e 410 c.p.p., così come emerge dagli atti di indagine prodotti dalla difesa ricorrente;
che, infatti, la pronuncia di tale ordinanza presuppone necessariamente l'instaurazione del contraddittorio e dunque l'avvenuta acquisizione della consapevolezza, in capo a , Parte_1
di essere sottoposto ad indagini preliminari;
che tra la pronuncia della richiamata ordinanza (lo si ripete, difetta la prova specifica del momento in cui acquisì la consapevolezza di essere indagato) e la pubblicazione della Parte_1
sentenza di assoluzione decorrono cinque, mesi quattro e giorni cinque;
che da tale arco temporale deve essere detratto il periodo di sospensione covid 19 di mesi due e giorni quattro ed il periodo di mesi due e giorni ventidue in cui il processo è stato rinviato per impedimento del difensore, sì da giungere ad un periodo netto di anni quattro, mesi undici e giorni tre e, dunque, anni cinque;
che, pertanto, il procedimento ed il processo penali anno superato di anni due il termine di ragionevole durata, così come previsto dall'art. 2 della legge n. 89 del 2001; che, tenuto conto dell'esito assolutorio del giudizio ma anche delle ragioni per cui il processo si
è protratto, considerata la necessità di espletare un'istruttoria approfondita, anche mediante
2 l'audizione di testi, e, altresì, della circostanza che l'udienza fissata per il 23.3.2021 veniva rinviata d'ufficio al 19.4.2022 “al fine di scongiurare un focolaio covid in continuazione dei casi già emersi ed accertati all'interno del settore penale”, appare equo e congruo liquidare l'importo di euro 500,00 per ogni anno (e frazione ultra semestrale) di ritardo, senza compiere alcun adeguamento in aumento in carenza della prova adeguata di una più intesa sofferenza;
che sulla somma liquidata competono, in quanto richiesti, gli interessi legali, ma non la rivalutazione monetaria, stante la natura indennitaria dell'obbligazione (Cass. 18150/2011); che la regolazione delle spese della presente fase processuale deve avvenire alla luce della soccombenza ed in ragione della tariffa prevista per i procedimenti di ingiunzione, del pari connotati dalla mancanza di contraddittorio;
P.Q.M.
Così decide:
- ingiunge al il pagamento immediato, in favore di , della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 1.000,00 oltre interessi in misura legale dalla proposizione del presente ricorso al saldo;
- ingiunge al il pagamento immediato, in favore di , delle Controparte_1 Parte_1
spese del procedimento, che si liquidano in euro 473,00 per compenso ed euro 203,62 per spese, oltre rimborso forfetario in misura massima, c.p.a. ed IVA;
- autorizza in mancanza di pagamento la provvisoria esecuzione;
- manda la cancelleria per gli adempimenti e le comunicazioni di rito (Procura presso la Corte dei
Conti e Procura Generale presso la Corte di Cassazione).
Ancona, 4.6.2025
Il Consigliere designato
Dott. Vito Savino
3