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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/10/2025, n. 1391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1391 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 2416/2025 R.G. promossa
DA
, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Carmelo Fagone, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio degli avv.ti Stefano Cremaschi e Laura Cremaschi, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto telematico depositato il 24.09.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta: come da atto telematico depositato il 26.09.2025, da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
A fronte della produzione di lettere fideiussorie senza alcun'altra specificazione in ordine alle date di sottoscrizione delle medesime ed alla natura di tali lettere (vd. sub doc. n. 4 fasc. opponente), gli opponenti non hanno neppure dedotto specificamente i profili giuridici oggetto di censura,
identificando esattamente le singole clausole contrattuali passibili di declaratoria di nullità, essendosi essi limitati ad un richiamo generico all'orientamento della giurisprudenza di legittimità
in tema di nullità di clausole riprodotte su moduli conformi allo schema A.B.I..
Ora, i fatti sui quali la parte fonda le proprie pretese devono essere specificamente indicati, come prescritto dagli artt. 163, comma terzo, n. 4 e 414, primo comma, n. 4 c.p.c., non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presuppone, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto (cfr. Cass. Civ. 13 dicembre 1999 n. 13984, la quale ha affermato in relazione al rito del lavoro il suddetto principio, estensibile al rito ordinario stante la corrispondenza tra il contenuto della norma testé citata e l'art. 414 n. 4 c.p.c.. Analogamente Cass. Civ. 17 agosto 1990 n. 8344 ha escluso che una domanda od eccezione possa considerarsi proposta per il solo fatto della produzione in giudizio dei documenti che la giustificherebbero. Aderisce a tale orientamento anche Corte di
Appello di Brescia, sentenza n. 3/2023 depositata il 02.01.2023 e sentenza n. 440/2023 depositata il
15.03.2023).
La funzione delle prove precostituite (documenti) nonché delle prove costituende (quali la consulenza tecnica d'ufficio) è, infatti, quella di provare i fatti posti a fondamento della domanda, e non già di supplire al difetto di allegazioni.
La difesa degli opponenti contiene considerazioni del tutto generiche relative alla nullità di talune clausole riprodotte nei moduli conformi allo schema A.B.I., senza, tuttavia, riferimento concreto e specifico alla fattispecie per cui è causa, specificazione necessaria vieppiù in ragione delle numerose pagine di cui si compongono le lettere fideiussorie dimesse in atti dagli opponenti medesimi.
In ogni caso, in ordine alla eccepita nullità (in termini, si ribadisce del tutto generici, privi di riferimenti al caso de quo) delle clausole fideiussorie perché stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, ritenne contrastante col divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lettera a, della legge 287/1990, si osserva che è assorbente, per rigettare de plano la questione, il rilievo della omessa tempestiva produzione, da parte degli opponenti, del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento della Banca d'Italia prestava adesione: trattasi, per l'appunto, di atto amministrativo sottratto ovviamente al principio iura novit curia e non valutabile dal giudice ove non ritualmente versato in giudizio.
Inoltre, non è specificamente contestato dagli opponenti che il credito per cui l'opposta ha notificato loro l'atto di precetto è anteriore all'atto del 10.09.2024 col quale la debitrice ha donato alle Pt_2
figlie minori, pro quota, la proprietà degli immobili ubicati in Comune di Cortenuova, via Galeazze
n. 6/A.
Deve, altresì, osservarsi che l'atto a titolo gratuito del 10.09.2024, sovente utilizzato per fini meramente elusivi, ha certo pregiudicato le ragioni della creditrice opposta in quanto gli immobili che ne costituiscono l'oggetto sono stati ictu oculi sottratti alla regola della responsabilità
patrimoniale generalizzata ex art. 2740 c.c., comportando un peggioramento, in termini quantitativi e qualitativi, del patrimonio della debitrice, la quale si è spogliata dell'intera proprietà dei cespiti immobiliari senza che ciò fosse giustificato da motivi plausibili e, soprattutto, senza che gli attori abbiano provato, e, peraltro, neppure allegato in atto introduttivo, la capienza del patrimonio residuo della ai fini del soddisfacimento della creditrice – onere probatorio posto a carico Pt_2
del debitore o del terzo proprietario opponente ex art. 2929 bis c.c..
Rammentato che ex art. 2929 bis, III c., c.c. in tema di cd. revocatoria semplificata l'opponente è
onerato della prova della mancata conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo non già al terzo proprietario bensì al debitore che, col proprio atto a titolo gratuito, siccome nella specie de qua, abbia pregiudicato il creditore, si rileva che sul punto nulla è stato allegato dagli opponenti ed, in specie, dalla Pt_2
Ad ogni modo si osserva che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società di capitali – di cui la era pacificamente socia -, pubblicata il 30.12.2024 Controparte_2 Pt_2
(vd. sub doc. n. 4 fasc. convenuta), ha dato atto di rilevanti esposizioni debitorie, pari ad oltre euro
6.000.000,00 al 31.12.2023, ivi inclusi i debiti verso l'erario e gli enti previdenziali per ben euro
515.500,04, tali da lasciar ragionevolmente presumere la conoscenza, in capo alla della Pt_2 grave situazione di dissesto della compagine di cui era socia e, quindi, del grave pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai creditori, ivi compresa l'opposta, dall'atto a titolo gratuito del 10.09.2024.
Fermo restando, infine, che nella fattispecie de qua non appare sussistere un conflitto di interessi tra gli opponenti e le figlie minori dei medesimi, atteso che il negozio oggetto del trasferimento immobiliare è costituito da un atto a titolo gratuito – donazione - che comporta un vantaggio esclusivo per il donatario, si rileva, stante la deduzione sul punto degli attori, che non risulta instaurata, allo stato, alcuna procedura esecutiva, non essendovi evidenza di notifica di pignoramento immobiliare.
Ne consegue, stante il combinato disposto di cui agli artt. 320 c.c. e 78 e ss. c.p.c., che l'opposta potrà certo formulare istanza di nomina di curatore speciale, istanza che, comunque, sono legittimati a presentare gli stessi attori, quali genitori asseritamente in conflitto di interessi con le figlie minori.
Dunque, le domande attoree appaiono infondate e vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna degli attori in solido a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al
D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato col D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio,
introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro
17.252,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a..
Così deciso in Bergamo il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
il Tribunale di Bergamo, sez. II civile, nella persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice
Unico, dr. Luca Verzeni, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile rubricata al n. 2416/2025 R.G. promossa
DA
, Parte_1 Parte_2
elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv.to Carmelo Fagone, che li rappresenta e difende giusta procura in atti,
ATTORI OPPONENTI
CONTRO
Controparte_1
elett.te domiciliata presso lo studio degli avv.ti Stefano Cremaschi e Laura Cremaschi, che la rappresentano e difendono anche disgiuntamente giusta procura in atti,
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: opposizione ex art. 615, I c., c.p.c..
CONCLUSIONI
Per gli attori: come da atto telematico depositato il 24.09.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per la convenuta: come da atto telematico depositato il 26.09.2025, da intendersi integralmente trascritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”.
Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione e della comparsa di costituzione e risposta, tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni, istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
A fronte della produzione di lettere fideiussorie senza alcun'altra specificazione in ordine alle date di sottoscrizione delle medesime ed alla natura di tali lettere (vd. sub doc. n. 4 fasc. opponente), gli opponenti non hanno neppure dedotto specificamente i profili giuridici oggetto di censura,
identificando esattamente le singole clausole contrattuali passibili di declaratoria di nullità, essendosi essi limitati ad un richiamo generico all'orientamento della giurisprudenza di legittimità
in tema di nullità di clausole riprodotte su moduli conformi allo schema A.B.I..
Ora, i fatti sui quali la parte fonda le proprie pretese devono essere specificamente indicati, come prescritto dagli artt. 163, comma terzo, n. 4 e 414, primo comma, n. 4 c.p.c., non potendo a tale onere supplire una produzione documentale che presuppone, invece, la preventiva estrinsecazione del fatto (cfr. Cass. Civ. 13 dicembre 1999 n. 13984, la quale ha affermato in relazione al rito del lavoro il suddetto principio, estensibile al rito ordinario stante la corrispondenza tra il contenuto della norma testé citata e l'art. 414 n. 4 c.p.c.. Analogamente Cass. Civ. 17 agosto 1990 n. 8344 ha escluso che una domanda od eccezione possa considerarsi proposta per il solo fatto della produzione in giudizio dei documenti che la giustificherebbero. Aderisce a tale orientamento anche Corte di
Appello di Brescia, sentenza n. 3/2023 depositata il 02.01.2023 e sentenza n. 440/2023 depositata il
15.03.2023).
La funzione delle prove precostituite (documenti) nonché delle prove costituende (quali la consulenza tecnica d'ufficio) è, infatti, quella di provare i fatti posti a fondamento della domanda, e non già di supplire al difetto di allegazioni.
La difesa degli opponenti contiene considerazioni del tutto generiche relative alla nullità di talune clausole riprodotte nei moduli conformi allo schema A.B.I., senza, tuttavia, riferimento concreto e specifico alla fattispecie per cui è causa, specificazione necessaria vieppiù in ragione delle numerose pagine di cui si compongono le lettere fideiussorie dimesse in atti dagli opponenti medesimi.
In ogni caso, in ordine alla eccepita nullità (in termini, si ribadisce del tutto generici, privi di riferimenti al caso de quo) delle clausole fideiussorie perché stipulate in conformità allo schema di contratto predisposto dall'ABI nel 2003, secondo un modello che la Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, ritenne contrastante col divieto di intese anticoncorrenziali di cui all'art. 2, comma 2, lettera a, della legge 287/1990, si osserva che è assorbente, per rigettare de plano la questione, il rilievo della omessa tempestiva produzione, da parte degli opponenti, del parere dell'AGCM al quale detto provvedimento della Banca d'Italia prestava adesione: trattasi, per l'appunto, di atto amministrativo sottratto ovviamente al principio iura novit curia e non valutabile dal giudice ove non ritualmente versato in giudizio.
Inoltre, non è specificamente contestato dagli opponenti che il credito per cui l'opposta ha notificato loro l'atto di precetto è anteriore all'atto del 10.09.2024 col quale la debitrice ha donato alle Pt_2
figlie minori, pro quota, la proprietà degli immobili ubicati in Comune di Cortenuova, via Galeazze
n. 6/A.
Deve, altresì, osservarsi che l'atto a titolo gratuito del 10.09.2024, sovente utilizzato per fini meramente elusivi, ha certo pregiudicato le ragioni della creditrice opposta in quanto gli immobili che ne costituiscono l'oggetto sono stati ictu oculi sottratti alla regola della responsabilità
patrimoniale generalizzata ex art. 2740 c.c., comportando un peggioramento, in termini quantitativi e qualitativi, del patrimonio della debitrice, la quale si è spogliata dell'intera proprietà dei cespiti immobiliari senza che ciò fosse giustificato da motivi plausibili e, soprattutto, senza che gli attori abbiano provato, e, peraltro, neppure allegato in atto introduttivo, la capienza del patrimonio residuo della ai fini del soddisfacimento della creditrice – onere probatorio posto a carico Pt_2
del debitore o del terzo proprietario opponente ex art. 2929 bis c.c..
Rammentato che ex art. 2929 bis, III c., c.c. in tema di cd. revocatoria semplificata l'opponente è
onerato della prova della mancata conoscenza del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie in capo non già al terzo proprietario bensì al debitore che, col proprio atto a titolo gratuito, siccome nella specie de qua, abbia pregiudicato il creditore, si rileva che sul punto nulla è stato allegato dagli opponenti ed, in specie, dalla Pt_2
Ad ogni modo si osserva che la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale della società di capitali – di cui la era pacificamente socia -, pubblicata il 30.12.2024 Controparte_2 Pt_2
(vd. sub doc. n. 4 fasc. convenuta), ha dato atto di rilevanti esposizioni debitorie, pari ad oltre euro
6.000.000,00 al 31.12.2023, ivi inclusi i debiti verso l'erario e gli enti previdenziali per ben euro
515.500,04, tali da lasciar ragionevolmente presumere la conoscenza, in capo alla della Pt_2 grave situazione di dissesto della compagine di cui era socia e, quindi, del grave pregiudizio che sarebbe stato arrecato ai creditori, ivi compresa l'opposta, dall'atto a titolo gratuito del 10.09.2024.
Fermo restando, infine, che nella fattispecie de qua non appare sussistere un conflitto di interessi tra gli opponenti e le figlie minori dei medesimi, atteso che il negozio oggetto del trasferimento immobiliare è costituito da un atto a titolo gratuito – donazione - che comporta un vantaggio esclusivo per il donatario, si rileva, stante la deduzione sul punto degli attori, che non risulta instaurata, allo stato, alcuna procedura esecutiva, non essendovi evidenza di notifica di pignoramento immobiliare.
Ne consegue, stante il combinato disposto di cui agli artt. 320 c.c. e 78 e ss. c.p.c., che l'opposta potrà certo formulare istanza di nomina di curatore speciale, istanza che, comunque, sono legittimati a presentare gli stessi attori, quali genitori asseritamente in conflitto di interessi con le figlie minori.
Dunque, le domande attoree appaiono infondate e vanno reiette.
Segue alla soccombenza la condanna degli attori in solido a rifondere alla convenuta costituita le spese di lite, liquidate siccome in dispositivo secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al
D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato col D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio,
introduttiva, decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria, meramente documentale.
P.Q.M.
il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunziando, così provvede:
- rigetta le domande attoree;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza proposta dalle parti;
- condanna gli attori in solido a rifondere alla convenuta le spese di lite, liquidate in euro
17.252,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso delle spese forfettarie al 15%,
i.v.a., se dovuta, e c.p.a..
Così deciso in Bergamo il 22 ottobre 2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni