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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 23/12/2025, n. 2348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2348 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2780/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2780/2023 promossa
DA
(ora , P.I. , con sede legale in Bergamo, via Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Madonna della Neve n. 4, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., dott.
elettivamente domiciliata in Bergamo, via Angelo Maj n. 14/d presso lo studio Parte_3 dell'Avv. Federica Pedone che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede in AD UG, via C.A. Dalla Controparte_1 P.IVA_2
Chiesa n. 74/76, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t., dott.
elettivamente domiciliata in Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 8 presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Elisabetta Nati che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del l6.6.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis così giudicare: in via principale e di merito: in accoglimento della presente opposizione, dichiararsi inammissibile e/o nullo e/o inefficace e revocarsi, quindi, il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, respingersi nel
pagina 1 di 18 merito le domande tutte, anche dedotte in via istruttoria, formulate da nei Controparte_1 confronti di (già , in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_2 Parte_1 in via riconvenzionale: con riferimento alla fattura n. 347 del 19.12.1917 relativa al contratto di subappalto presso l'aeroporto di Doha, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti da
[...]
(già in conseguenza dell'inadempimento di in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. condannare quest'ultima al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
(già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, dott. Parte_1
a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti, della somma non inferiore Parte_3
a € 2.702.843,05 o di quella maggiore che sarà accertata dal Giudice a mezzo di consulenza tecnica
d'ufficio o anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per tutti i motivi dedotti in atti. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per testi articolate nella memoria ex art.171 ter co.1 n.2 c.p.c. nonché nella memoria ex art. 171 ter co.1 n.3 c.p.c. e per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta con la predetta memoria ex art.171 ter co.1 n.2 c.p.c.; in ogni caso: spese ed onorari e accessori di legge integralmente rifusi, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali come per legge. Con condanna di oltre alle Controparte_1 spese, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti:
Preliminarmente:
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo telematico n. 335/2023 RG n. 10278/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 3 febbraio 2023 nei confronti di (C.F. Parte_1
) ai sensi dell'art. 648, 1° comma c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su idonea P.IVA_1 prova scritta e in ogni caso di pronta soluzione;
Ancora in via preliminare, in subordine:
- accertare e dichiarare l'avvenuto riconoscimento di debito da parte di in persona Pt_1 dell'Amministratore Unico in data 10 febbraio 2020 quanto alla somma di € 310,420,00 oggetto del decreto ingiuntivo telematico n. 335/2023 RG n. 10278/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 3 febbraio 2023 e per l'effetto
- concedere la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo telematico n. 335/2023 RG n.
10278/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 3 febbraio 2023 nei confronti di (C.F. Parte_1
pagina 2 di 18 ) limitatamente alla somma di € 310.420,00 ai sensi dell'art. 648, 2° comma c.p.c. o P.IVA_1 alternativamente
- pronunciare ordinanza-ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli artt. 186 ter, 633, 634 e 642, 2° comma c.p.c. per la somma di € 310.420,00 non contestata da e Parte_1 riconosciuta a credito in favore di per tutti i motivi di cui alla narrativa in fatto Controparte_1 nonché al punto IV. della propria comparsa di costituzione e risposta.
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la legittimazione passiva di (C.F. ) in relazione Parte_1 P.IVA_1 all'accertamento del credito sorto in capo a Controparte_1
- accertare e dichiarare l'esatto adempimento di alle obbligazioni derivanti dal Controparte_1 contratto di appalto Rif. n. QTR-CNT-2016-9548 AM 66/2017 del 1° aprile 2017 - Aeroporto internazionale di Doha di cui al punto III A) della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché dai contratti di subappalto rif. n.F3/190 del 23 febbraio 2012 e n. F3/191 del 5 marzo 2012 stipulati nell'ambito di RTI per l'Aeroporto internazionale di Bucarest di cui al punto III B) della propria comparsa di costituzione e risposta
- accertare e dichiarare l'inadempimento di (C.F. ) all'obbligazione di Parte_1 P.IVA_1 pagamento del saldo prezzo corrispettivo per le opere realizzate da nell'ambito Controparte_1 dei predetti contratti, rispettivamente per le somme di € 310.420,00 ed € 249.092,54, e così complessivamente € 559.512,54 oggetto di ingiunzione di pagamento e conseguentemente
- rigettare tutte le domande proposte da (C.F. ), anche in via Parte_1 P.IVA_1 riconvenzionale, con l'atto di citazione in opposizione notificato a nel domicilio Controparte_1 eletto, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio specificati alla narrativa in fatto nonché al punto IV, V e VI della propria comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto
- confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 335/2023 RG n. 10278/2022 emesso dal Tribunale di
Monza in data 3 febbraio 2023 nei confronti di (C.F. ) per l'importo di € Parte_1 P.IVA_1
559.512,54 oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo ed oltre alle spese liquidate, 15% spese generali, Iva 22% e Cpa 4% in ogni caso
- condannare (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in 24121 Bergamo (BG) via Madonna della Neve n. 4 al pagamento in favore di
[...]
(P.Iva. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. CP_1 P.IVA_2
con sede in 20037 AD UG (MI) Via C.A. Dalla Chiesa n. 74/76 Controparte_2
pagina 3 di 18 dell'importo di € 559.512,54 oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo ed alle spese di giudizio
In via subordinata, nel merito: nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale avversaria nei confronti di previo accertamento in merito alla sussistenza del credito di Controparte_1 quest'ultima per € 559.512,54
- compensare le reciproche poste di debito e credito ed in ogni caso
- condannare (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in 24121 Bergamo (BG) via Madonna della Neve n. 4 al pagamento in favore di
[...]
(P.Iva. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. CP_1 P.IVA_2
con sede in 20037 AD UG (MI) Via C.A. Dalla Chiesa n. Controparte_2
74/76dell'importo che risulterà all'esito di tale compensazione.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. il 27 ottobre 2023 con i testi ivi indicati, nonché nelle ulteriori prove di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 3 c.p.c. il 6 novembre 2023, opponendo le istanze istruttorie avversarie, sia quanto alle prove orali sia quanto alla CTU, per tutti i motivi esposti nel predetto ultimo scritto difensivo.
Con salvezza di ogni altro diritto”.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte
oggi (di seguito anche indifferentemente ), ha instaurato il Parte_1 Parte_2 presente giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso in data 3.2.2023 con cui il
Tribunale di Monza le aveva intimato di corrispondere in favore di (di seguito Controparte_1 anche semplicemente la complessiva somma di € 559.512,54, oltre interessi moratori e CP_1 spese della procedura d'ingiunzione, asseritamente dovutale a fronte della fattura n. 29 emessa in data
28 febbraio 2015 e di quella n. 69 emessa in data 31 maggio 2015, entrambe aventi ad oggetto il saldo per l'esecuzione dei lavori espletati presso l'aeroporto di Bucarest/Otopeni, nonché della fattura n. 347 emessa in data 9 dicembre 2017 avente ad oggetto il saldo per l'esecuzione dei lavori commissionatile presso l'aeroporto di Doha.
A sostegno dell'opposizione proposta ha eccepito, nell'ordine:
- il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al credito portato dalle fatture emesse a saldo all'appalto relativo all'aeroporto di Bucarest/Otopeni, avendo le parti costituito un raggruppamento temporaneo d'imprese (denominato ATI Otopeni 2009) per effetto del quale pagina 4 di 18 CCM., che ne era mandataria, si sarebbe dovuta occupare della riscossione delle somme dovute dalla committente per poi provvedere al pagamento di quanto dovuto a CP_1
- che, tuttavia, sospesi i pagamenti in favore dell , era stata Controparte_3 Parte_4 ammessa alla procedura di concordato e non aveva provveduto al pagamento delle ultime forniture nonché del saldo dei lavori e della ritenuta finale;
- che e impegnate all'epoca dei fatti in diversi appalti relativi a numerosi Parte_1 CP_1 altri aeroporti, avevano deciso di comune accordo, nella loro qualità di “ ”, di Parte_4 rinunciare al proprio credito residuo e di concludere così il rapporto con senza Controparte_3 ulteriori formalità;
- che, quanto al credito relativo all'aeroporto di Doha portato dalla fattura n. 347 emessa in data
19.12.2017, era noto ad entrambe le parti il mancato avveramento della condizione (sospensiva) contrattualmente prevista dell'avvenuto collaudo delle opere e del supporto alla manutenzione, che aveva comportato il mancato pagamento del restante 50% dell'importo contrattualmente previsto;
Parte
- che, difatti, in data 27 novembre 2018 aveva provveduto al pagamento del solo importo di
€ 310.420,00, pari al 50% della fornitura, riservando la corresponsione del saldo all'avvenuto collaudo delle opere alla luce del fatto che, così come contrattualmente pattuito, il 50% del valore delle stesse avrebbe dovuto essere corrisposto una volta decorsi novanta giorni dalla consegna dei materiali mentre il residuo 50% avrebbe dovuto essere versato entro novanta giorni dal giorno in cui fosse stato “firmato il certificato di completamento e messa in funzione”, condizione, quest'ultima, mai verificatasi a causa dei numerosi vizi e difetti emersi e denunciati alla controparte con cadenza pressoché quotidiana;
- che, ad abundatiam, le contestazioni sollevate in ordine alla non debenza dell'importo portato dalla predetta fattura erano già state rappresentate alla società di revisione, PPI & Partners, nel documento trasmessole nel mese di febbraio dell'anno 2020, ove era stato precisato che il riconoscimento dell'importo di € 310.420,00 relativo alla fornitura effettuata presso l'aeroporto qatariota era, in ogni caso, “al lordo di contestazioni e addebiti per inosservanza contrattuali da stabilire Rif. QTR-CNT-2016-9548”.
Per tali ragioni ha insistito per la revoca integrale del decreto ingiuntivo e per la condanna della controparte, in via riconvenzionale, a corrisponderle, a titolo risarcitorio, una somma non inferiore ad €
2.702.843,05 o quella maggiore o minore che fosse stata accertata come dovuta in corso di causa.
Nel costituirsi in giudizio ha fermamente contrastato l'opposizione proposta, eccependo a CP_1 propria volta, in via di sintesi (non troppo estrema) e per quanto di specifico interesse in questa sede: pagina 5 di 18 - con riguardo all'asserito difetto di legittimazione passiva sollevata con riferimento all'appalto relativo all'aeroporto di Bucarest, che l'eccezione era stata smentita e contraddetta dalla stessa Parte
, laddove, a pagina 8 dell'atto di citazione, aveva riconosciuto che “ inviava i CP_3
Parte SAL relativi ai materiali ricevuti in cantiere ed allo stato dei montaggi a e a la CP_2 quale, nella sua qualità di capogruppo e mandataria (omissis) chiedeva alla committente di provvedere ai relativi pagamenti”;
- che, in ogni caso, era incontrovertibile che l'ATI costituito tra le parti non avesse altra soggettività che quella giuridica e non già la natura propria della società commerciale sicché, in quanto tale, non avrebbe avuto alcuna legittimazione a ricevere pagamenti né, tanto meno, ad effettuarli ovvero ad assumere in proprio il c.d. “rischio d'impresa”;
- che in data 31.5.2020 l'opponente aveva escusso una fideiussione bancaria (c.d. performance bond) emessa a garanzia della corretta esecuzione della fornitura e dell'installazione di n. 12
“self bag drop” (di seguito verrà anche utilizzato l'acronimo SBD) sino a concorrenza dell'importo di € 62.480,00, pari cioè al 10% dell'ammontare dell'ordine portato dal contratto n. 66/2017, senza peraltro sollevare eccezioni di CodiceFiscale_1 sorta in ordine ad ulteriori eventuali vizi o difetti imputabili all'opposta; Parte
- che, non a caso e come contrattualmente pattuio, in data 27 novembre 2018 la stessa aveva provveduto a corrisponderle l'importo di € 310.420,00, pari cioè al 50% della fornitura relativa all'aeroporto di Doha, unicamente riservandosi la corresponsione del saldo all'avvenuto collaudo delle opere appaltate;
Parte
- che, avendo provveduto al completamento delle 12 linee SBD, tutte consegnate a , in data
19 dicembre 2017 aveva emesso un'unica fattura dell'importo di € 641.840,00, comprensiva dell'intero corrispettivo del contratto di appalto (pari ad € 620.840,00) e a n. 14 serrande per €
21.000,00, poi successivamente non utilizzate ed oggetto di storno con la nota di credito n. 280 del 26 ottobre 2018;
- che, quale pretesa “prova” dell'esito negativo dei test condotti presso l'aeroporto di Doha volto Parte a giustificare la mancata corresponsione del saldo, aveva unicamente prodotto la corrispondenza intercorsa con il personale dell'aeroporto a decorrere dal maggio 2018 e sino al
7 febbraio 2023, accompagnato da un rendiconto di “errori” dei SBD, che non costituiva però la risultanza di un test di funzionamento delle linee ma, al più, un resoconto degli ordinari (ed irrilevanti in quanto estremamente limitati) interventi risolutivi che, nell'ambito dell'utilizzo di un qualsiasi sistema complesso, quale quello in oggetto, era prevedibile e più che “fisiologico”;
pagina 6 di 18 - che l'avvenuto collaudo del sistema con esito positivo, in assenza di qualsivoglia previsione contrattuale idonea a disciplinarne i requisiti ed i parametri oggettivi, non avrebbe potuto essere messo in discussione da mere segnalazioni di malfunzionamento o da problematiche risolte di Parte volta in volta da , essendo quest'ultima responsabile nei riguardi della propria committente, Qatar Airways, dell'attività di manutenzione delle linee e del sistema per un periodo di dieci anni ed avendo assunto, ai sensi del contratto d'appalto stipulato CP_1
Parte con , l'obbligazione di provvedere alla manutenzione di terzo livello (ovverosia da remoto) e alla fornitura delle parti di ricambio delle linee SBD fornite, ma mai alcun ruolo contrattuale nella gestione “ordinaria” dell'intera struttura aeroportuale;
- che, in ogni caso, al fine di andare incontro alle esigenze della committente, che in data 3 ottobre 2019 le aveva inviato una PEC per renderla edotta di avere riscontrato alcune problematiche nel funzionamento dei SBD e lamentato di avere sostenuto non meglio precisati
“costi”, aveva acconsentito ad una proroga di 6 mesi della polizza fideiussoria concessale da Parte e le parti avevano concordato che, a fronte dell'escussione di tale garanzia, Parte_5 avrebbe provveduto a corrisponderle il residuo saldo ancora dovutole, pari ad € 310.420,00; Parte
- che, solo in parziale adempimento di tale accordo, in data 30.5.2020 aveva provveduto ad escutere la fideiussione di € 62.840,00, senza però attribuire un valore alle singole doglianze o ai costi che avevano generato l'importo complessivo, così operando in proprio favore la liquidazione anticipata di ogni ulteriore ragione di danno da compensarsi ed omettendo, tuttavia, di corrisponderle il residuo importo ancora dovutole nonostante i pretesi errori dei Parte sistemi lamentati da negli anni compresi tra il 2018 ed il 2023 fossero consistiti in sole
266 segnalazioni, ovverosia una media annuale di 53,2 errori, pari a 4,43 al mese, ripartiti su 12 linee di self check-in nell'ambito di un aeroporto internazionale ove la media annuale di transito passeggeri era pari a 35 milioni di persone;
- che, anzi, la stessa documentazione prodotta dalla controparte aveva evidenziato solo 123 errori, così riducendo ulteriormente la loro incidenza media annuale a 24,6 e quella mensile a 2,05, così riportandola a livelli risibili e, per di più, non tutti imputabili al sistema realizzato da
CP_1
- che, ancora, i contratti di subappalto n. F3/190 e n. F3/191 stipulati con riferimento all'aeroporto di Bucarest avrebbero dovuto considerarsi un unicum volto alla realizzazione di singoli impianti nel complesso della più ampia e generale attività di ammodernamento ed estensione del terminal aeroportuale, la cui realizzazione e messa in esecuzione, nonché la conformità a quanto richiesto dalla committenza, non erano mai state contestate né da pagina 7 di 18 né, tanto meno, da tant'è vero che quest'ultima le aveva versato Controparte_3 Pt_1 acconti, pari ad € 818.807,46, sul maggior corrispettivo pattuito e, senza alcun giustificato motivo, aveva omesso di corrispondere il saldo dovuto, per ad € 249.092,54;
- che, infine, non aveva mai provveduto ad alcuna autonoma fatturazione di corrispettivi nei Parte confronti di se non dopo aver ricevuto autorizzazione da quest'ultima, per di più concessa solo dopo che la committente le avesse erogato la tranche di corrispettivo maturata CP_3 in favore dell'RTI, senza che alcun rapporto diretto fosse mai stato instaurato tra la l'opposta e la committente, la controllante della quale, TA s.p.a., non era stato documentato essere stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo.
Per tali ragioni ha chiesto rigettarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo.
Acquisita la documentazione prodotta, tentata ripetutamente - purtroppo senza esito - la conciliazione delle parti e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate, all'udienza del 16.6.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come chiaramente evincibile da quanto riportato nella superiore premessa in fatto, il decreto ingiuntivo Parte opposto in questa sede è stato azionato da nei confronti della propria associata a CP_1 fronte della mancata corresponsione del saldo relativo a due distinte commesse, l'una relativa all'aeroporto di Bucarest e l'altra relativa a quello di Doha, che saranno separatamente analizzate al fine di verificare l'effettiva fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento a ciascuna di esse.
Il credito complessivamente azionato, pari ad € 559.512,54 oltre interessi moratori e spese monitorie, promana, quindi, da due distinti rapporti contrattuali intercorsi fra le parti e, in particolare:
- quanto alla somma di € 249.092,54 costituisce il residuo importo del corrispettivo dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di parte dei beni da destinare alla realizzazione dell'estensione del terminal delle partenze dell'aeroporto di Bucarest Otopeni, accettata da come CP_1 evincibile dalla conferma d'ordine n. 66 del 4 novembre 2014 per l'importo complessivo di € Parte 1.068.000,00 ed in relazione al quale le somme rimaste impagate da sono pari ad €
3.522,30 a saldo della fattura n. 29 del 28.02.2015 (cfr. in tal senso il documento n. 6 prodotto dall'opposta) e ad € 245.570,24 per la fattura n. 69 del 31.05.2015 rimasta totalmente impagata
(cfr. in tal senso il documento n. 7);
- quanto a quella di € 310.420,00 rappresenta il residuo importo della fattura n. 347 del
19.12.2017 emessa da in relazione alla commessa n. 5295/347 per la fornitura e CP_1
pagina 8 di 18 l'installazione di 14 self-service bag drop (ovvero sistemi “fai da te” di check-in bagagli) presso l'aeroporto internazionale di Hamad (Doha), per un importo complessivo di € 620.840,00.
1. La commessa relativa all'aeroporto di Bucarest.
Iniziando la trattazione dall'esame della prima commessa, l'opponente ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, essendosi le due società associate un in Parte raggruppamento temporaneo d'imprese, c.d. denominato ”, del quale aveva Pt_4 Parte_4 assunto il ruolo di capogruppo-mandataria ai fini della sola presentazione dell'offerta, ed avendo stabilito che la committente corrispondesse in favore del raggruppamento temporaneo Controparte_3 importi mensili da concordare sulla scorta dei SAL emessi, avrebbe “operato solo nell'ambito del rapporto di fornitura intercorso tra 009 e evidenziato pure dal continuo Pt_4 Controparte_3
Parte scambio tra e , propedeutico alla fatturazione degli importi da ATI Controparte_1 Pt_4
a (cfr. in tal senso da ultimo a pagina 7 della comparsa conclusionale). Controparte_3
Il Tribunale non condivide tale assunto, non comprendendosi, diversamente, la ragione per la quale gran parte dell'importo fatturato dall'odierna opposta in favore dell'opponente le sia stato effettivamente corrisposto e non avendolo quest'ultima documentalmente suffragato producendo le necessarie fatture emesse da RTI in favore della committente.
Ma, anche al netto di tale comportamento concludente, ciò che preme rimarcare è, prioritariamente, che tutte le comunicazioni con in particolar modo quelle relative alla fatturazione delle Controparte_3 somme da erogare a titolo di corrispettivo per le opere subappaltate, siano state effettuate unicamente Parte da ed in favore di la quale, nella propria qualità di mandataria, era l'unica legittimata ad emettere le fatture per gli importi che avrebbe dovuto erogare (così come la sola legittimata Controparte_3 all'invio dei SAL alla committente) e, quindi, anche la sola a dover corrispondere in favore di quanto ricevuto dalla committente proporzionalmente alla quota, pari al 44,67%, di CP_1 partecipazione di quest'ultima al raggruppamento temporaneo d'imprese
Quanto appena esposto si desume chiaramente dallo stesso contenuto del documento n. 19 prodotto Parte dall'opponente, che si ritiene opportuno riprodurre integralmente, il quale comprova come fosse l'unica titolata, nella propria qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese, ad intrattenere rapporti e comunicazioni con in ordine allo stato dei lavori che, nel caso di Controparte_3 specie, sono stati anche “approvati” dalla committente, così come in merito all'emissione delle fatture necessarie per consentire alla medesima di erogare i corrispettivi pattuiti in favore dei Controparte_3 propri subappaltatori:
pagina 9 di 18 Del tutto indimostrate sono rimaste anche le generiche allegazioni in ordine a presunte ulteriori fatturazioni disposte con riferimento all'esecuzione “di opere e/o attività extra subcontract agreement da parte di direttamente in favore di , ciò non potendosi evincere CP_1 Controparte_3 dall'unica generica affermazione contenuta a chiusura della mail sopra riportata, secondo cui “Per la parte relativa alla non formalizzazione lasciamo il problema a per la risoluzione dello CP_1 stesso”. Ma, anche qualora così fosse, non se ne ravvede la rilevanza ai fini del decidere e l'incidenza di eventuali ulteriori accordi intercorsi tra sui corrispettivi per cui è causa. Controparte_4
Da ultimo, la presunta carenza di legittimazione passiva invocata in questa sede è stata smentita dalla medesima società opponente laddove, a pagina 8 dell'atto di citazione, ha espressamente riconosciuto che inviava i SAL relativi ai materiali ricevuti in cantiere ed allo stato dei montaggi a CP_3
pagina 10 di 18 Parte e a la quale, nella sua qualità di capogruppo e mandataria (omissis) chiedeva alla CP_2 committente (cioè, quanto all'RTI, a n.d.r.) di provvedere ai relativi pagamenti”. CP_3
Parte Superata l'eccezione preliminare, ha ulteriormente richiamato, con riferimento al mancato saldo delle due fatture azionate da per il residuo importo di € 249.092,54, un non meglio precisato CP_1
e troppo indefinito “accordo informale” per effetto del quale le parti oggi in contesa avrebbero deciso di rinunciare, ciascuna per la propria quota parte, alla corresponsione del credito residuo vantato nei confronti di sostenendo che quest'ultima non avrebbe più provveduto “al saldo delle Controparte_3 fatture emesse a suo favore ed accedeva alla procedura concorsuale di concordato preventivo”.
Anche tale eccezione è stata, però, scarsamente documentata, dalla visura camerale storica di Parte prodotta da al documento n. 21 evincendosi unicamente come, non già tale Controparte_3 ultima società, bensì la controllante TA s.p.a. (cfr. in tal senso il documento n. 36 prodotto dall'opposta) fosse stata ammessa ad una procedura di concordato preventivo instaurata innanzi al
Tribunale di Roma in data 17 ottobre 2018, ovverosia ben tre anni dopo l'emissione della fattura n. 61 del 31.5.2015, e come tale procedura si fosse conclusa in data 28 luglio 2021 (cfr. in tal senso il documento n. 37) con l'integrale esecuzione del concordato per effetto del pagamento sia dei creditori prededucibili e privilegiati sia di quelli chirografari ed ulteriore accantonamento dell'importo di €
288.577,41 in favore di quale azionista maggioritaria di TA s.p.a, da riservare in CP_5 favore dei creditori privilegiati risultati irreperibili.
Nessuna evidenza emerge dagli atti e dai documenti prodotti in ordine ad una sorta di rinuncia (per di più reciproca) al credito asseritamente vantato dall'ATI nei riguardi della controllata Controparte_3
Parte (ancor meno dalla mandante nei riguardi della mandataria ), tanto più che, in tale CP_1 ipotesi, gli organi della procedura concorsuale della controllante ne avrebbero necessariamente esatto la formalizzazione, il tutto previa richiesta di parere del comitato dei creditori ed autorizzazione del giudice delegato, sicché un accordo di tal fatta, già di per sé troppo genericamente delineato in assenza di un barlume e/o di un principio di prova scritta (non una mail in cui se ne discuta), non avrebbe potuto prescindere da tale necessaria formalizzazione.
Ne consegue, stante l'assenza di ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, tanto meno con riferimento alla somma fatturata, l'effettiva spettanza del credito portato dalle due fatture sopra richiamate e la conferma in parte qua dell'importo azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
2. La commessa relativa all'aeroporto di Doha
Venendo a questo punto ad esaminare la commessa relativa all'aeroporto di Doha (Quatar) a seguito della “realizzazione di n. 12 Self-Drop Bag MyCheck”, è doveroso ribadire come il residuo importo azionato in sede monitoria rappresenti il saldo dell'asserita integrale esecuzione del contratto di pagina 11 di 18 Parte subappalto stipulato tra e e, al netto delle eccezioni di inadempimento di cui a breve CP_1 si darà conto, la correttezza del quantum azionato è certificata dalla seguente dichiarazione, emergente dal documento n. 23 prodotto dall'opponente, resa nei confronti della società di revisione contabile di Parte
PPI & Partners, su carta intestata di , timbrata e sottoscritta dal relativo CP_1 amministratore unico in data 10 febbraio 2020, che contiene una postilla manoscritta in merito alla sussistenza del debito di € 310.420,00 relativa al contratto QTR-CNT-2016-9548 AM 66/2017:
pagina 12 di 18 Quindi, al netto della superiore riserva delineata dalle seguenti locuzioni: “al lordo di contestazioni e addebiti per inosservanze contrattuali da stabilire (…)”, peraltro non meglio precisate né, tanto meno, specificate, non v'è alcuna necessità che l'opposta dimostri nello specifico l'importo residuo della commessa non corrispostole.
E neppure è in discussione in questo caso la tipologia del rapporto d'appalto (o, per meglio dire, di subappalto) stipulato tra le parti.
Venendo, pertanto, ad esaminare l'eccezione di inadempimento oggetto del presente giudizio di opposizione, la difesa dell'opposta ha sul punto replicato che “le parti si erano all'epoca accordati Parte affinchè gli stessi addebiti si intendessero superati tramite l'escussione da parte di della fideiussione di € 62.480,00 (pari al 10 % dell'importo complessivo pattuito) ottenuta da CP_1 proprio a tale scopo di garanzia contrattuale (cfr. i docc. 26 e 27 di parte opponente)”.
A suo dire, infatti, “in data 3 ottobre 2019 approssimandosi la scadenza del periodo di garanzia contrattuale e di validità della fideiussione ottenuta da e sebbene le linee SBD fossero CP_1 quindi già regolarmente attive ed in uso, inviava strumentalmente a Parte_1 Controparte_1 una comunicazione a mezzo pec con la quale rendeva edotta di aver riscontrato diverse problematiche nel funzionamento dei SBD e lamentando di aver sostenuto del tutto genericamente non meglio precisati “costi”, chiedeva all'attuale convenuta di prorogare di 6 mesi, cioè fino al 30 maggio 2020, tale fideiussione (cfr. doc. 25 parte opponente). , nel rispetto del principio di buona fede, CP_1 acconsentiva alla proroga di 6 mesi richiesta, ed a fronte dell'ottenimento della conferma da parte dell'Istituto di Credito emittente, le parti concordavano quindi che in seguito Parte_5
Parte all'escussione di tale garanzia, avrebbe provveduto al saldo del residuo dovuto, pari ad € Parte 310.420,00. In data 30 maggio 2020 provvedeva quindi effettivamente ad escutere la fideiussione di € 62.840,00 (cfr. il doc. 26 attrice opponente), peraltro senza neppure peritarsi di attribuire un valore alle singole doglianze o costi che generavano l'importo complessivo, così operando in proprio favore la liquidazione anticipata di ogni ulteriore ragione di compensazione e di asserito credito/minor dovuto, ed omettendo tuttavia di corrispondere il saldo dovuto al proprio appaltatore, palesando definitivamente l'assenza di buona fede nell'intera vicenda” (cfr. in tal senso da ultimo alle pagine 14 e
15 della comparsa conclusionale).
Al netto, però, di tali più convincenti affermazioni il Tribunale non ritiene che l'opponente abbia apportato valide argomentazioni volte a supportare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte e ciò per due evidenti ragioni.
La prima in quanto, successivamente all'escussione della garanzia, nessuna ulteriore richiesta di intervento né di risarcimento del danno è pervenuta a se non a seguito della notifica del CP_1
pagina 13 di 18 decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
E se che il comportamento tenuto da entrambe le parti potrebbe anche diversamente interpretarsi, avendo CCM dedotto che ugualmente potrebbe sostenersi in ordine al notevole lasso di tempo trascorso tra l'escussione della predetta garanzia e la data, ritardata di ben tre anni, in cui è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, ciò che più perplime, che integra la seconda e più pregnante ragione di infondatezza dell'eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale risarcitoria proposte dall'opponente, è la prova documentale “fornita” in ordine ai pretesi malfunzionamenti dei self-bag drop e del danno patrimoniale concretamente subito in conseguenza di ciò.
Per comprenderne le ragioni è opportuno premettere che si tratta di un sistema che permette ai passeggeri d'imbarcare i bagagli da stiva in piena autonomia senza l'assistenza del personale di terra: è necessario a tal fine presentarsi al self-service bag drop con la carta di imbarco elettronica e seguire le istruzioni guidate sullo schermo;
dopo avere selezionato la lingua, si posiziona sotto lo schermo lo smartphone o la carta d'imbarco col codice a barre e, a questo punto, il nome del passeggero, il volo, la compagnia aerea e la destinazione vengono individuati in automatico dal sistema. Dopodiché si pone il bagaglio sul nastro affinché possa essere pesato e si riceve un'etichetta da apporre sul bagaglio che, una volta dato l'avvio, entra direttamente nel sistema di smistamento che lo condurrà al gate preposto.
E' pacifico, oltreché documentale, che i quattordici sistemi di SBD installati presso l'aeroporto di Doha siano stati oggetto di due diverse forniture succedutesi nel tempo:
- la prima risale al mese di aprile 2016, allorquando sono state installate 2 linee con lo scopo di verificare, da un lato, l'opportunità di installare, in caso di esito positivo della prova e del collaudo, un maggior numero di tali macchinari e, dall'altro, l'efficienza e la qualità del prodotto offerto da
CP_1
- la seconda risale al mese di aprile 2017 allorché, dopo sei mesi di collaudo e “prova” delle prime due linee SBD, che avevano evidentemente superato i test di funzionamento, l'aggiudicazione dell'appalto Parte principale a aveva indotto le parti a sottoscrivere il contratto n. QTR-CNT-2016-9548 avente ad oggetto l'installazione di ulteriori dodici linee di SBD per il corrispettivo di € 620.840,00 (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto dall'opposta).
Il contratto prevedeva originariamente il pagamento del corrispettivo pattuito in favore di CP_1 con le seguenti modalità:
- il 30 % dell'importo pattuito entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto avvenuta il 1.4.2017;
- il 20 % entro 90 giorni dalla consegna dei materiali, da effettuarsi entro il 1.11.2017;
- il rimanente 50 % entro 90 giorni dalla firma del certificato di completamento e messa in funzione. Parte Tra i mesi di luglio ed ottobre 2018 ha consegnato a le linee SBD preassemblate, CP_1
pagina 14 di 18 testate e funzionanti, come da DDT sottoscritti da quest'ultima e già prodotti nel fascicolo monitorio.
Nel frattempo, le parti avevano modificato le scadenze originarie indicate per il pagamento del corrispettivo, cioè quanto al 50% (originariamente ripartito in 20% entro 30 giorni dalla firma del contratto e 30% entro 30 giorni dalla consegna delle linee SDB), entro 30 giorni dalla consegna delle linee SDB e, quanto al residuo 50% a saldo, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del certificato di completamento e “go live” delle 12 linee. Parte Avendo provveduto alla realizzazione delle 12 linee SBD, tutte consegnate a , in data CP_1
19.12.2017 ha emesso un'unica fattura dell'importo di € 641.840,00, comprensiva dell'intero corrispettivo del contratto di appalto, pari ad € 620.840,00, oltre a n. 14 serrande per € 21.000,00 (cfr. in tal senso il documento n. 18 prodotto dall'opposta) successivamente non utilizzate ed oggetto di storno con la nota di credito n. 280 emessa in data 26.10.2018 (cfr. in tal senso il documento n. 19).
Pacifico essendo il pagamento del 50% del compenso pattuito, seppur intervenuto in data 27.11.2028, a distanza di un anno circa dalla consegna e dall'avvenuta installazione, a suffragio dell'esito negativo Parte dei test effettuati, ha prodotto in causa unicamente la corrispondenza intercorsa con il personale dell'aeroporto di Doha a decorrere dal mese di maggio 2018 sino al 7 febbraio 2023 (cfr. in tal senso i documenti da 37 a 60) e un rendiconto degli “errori” rilevati (cfr. in tal senso il documento n. 36) che, a ben vedere, non che non costituisce la risultanza di un test di funzionamento delle linee SBD ma, al più, un elenco degli ordinari e piuttosto limitati interventi di risoluzione delle problematiche riscontrate che, nell'ambito dell'utilizzo di un qualsivoglia sistema complesso, quale certamente è quello in esame come si evince dalle plurime attività, sopra descritte, messe in atto a seguito dell'imput fornito da ciascun passeggero, è ineliminabile, per così dire, “fisiologico”. Parte Ma ciò che più perplime nell'eccezione di inadempimento sollevata da è che non è minimamente in contestazione che tale complesso sistema sia stato sin da subito messo in funzione ed utilizzato senza alcuna riserva e soluzione di continuità presso l'aeroporto di Doha, gravando in ogni caso Parte esclusivamente su l'onere di dimostrare l'impossibilità di funzionamento e non solo un resoconto di test attestanti degli “errori” di funzionamento, peraltro neppure particolarmente diffusi, dei quali non
è neppure certa e indiscutibile l'integrale riferibilità a CP_1
D'altro canto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1665 c.c., “Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando
l'opera è accettata dal committente”.
Né, a ben vedere, è ragionevole escludere l'avvenuto collaudo positivo del sistema, intervenuto quantomeno tacitamente stante l'utilizzazione senza riserve in assenza di una previsione contrattuale pagina 15 di 18 idonea a disciplinarne i requisiti ed i parametri oggettivi del collaudo, la circostanza, genericamente allegata dall'opponente, secondo cui tali segnalazioni di malfunzionamento siano pervenute a CCM da
Qatar Airways, essendo pacificamente quest'ultima responsabile ai sensi del contratto stipulato con la propria committente in data 1° aprile 2017 anche dell'attività di manutenzione delle linee e del sistema, per un periodo di dieci anni (cfr. in tal senso il documento n. 22 prodotto dall'opposta, seppur in lingua inglese).
Successivamente all'installazione del sistema le uniche altre obbligazioni assunte da nel CP_1
Parte contratto stipulato con erano quelle di provvedere alla manutenzione di terzo livello, ovverosia da remoto, e alla fornitura delle parti di ricambio delle linee SBD fornite (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto dall'opposta) sicché il Tribunale non è stato messo nelle condizioni di discernere all'interno degli “inconvenienti” occorsi e documentati quelli attribuibili a e quelli invece CP_1
Parte imputabili a , soprattutto considerando che nella gestione “ordinaria” dell'intera struttura aeroportuale l'opposta non ha avuto, a far data dalla consegna delle linee, e, quindi, dal mese di luglio
2018, alcun ruolo attivo né, tanto meno, alcuna obbligazione contrattuale di assistenza, se non per l'appunto da remoto nei riguardi dell'opponente.
Né è possibile affermare che eventuali malfunzionamenti imputabili a vizi intrinseci del sistema fornito fossero accertabili mediante una CTU, avendo il Tribunale già affermato con l'ordinanza emessa in data 4.4.2024 la sostanziale esploratività della richiesta avanzata e, soprattutto, l'impossibilità di espletamento al di fuori dei confini nazionali, comportando una rogatoria internazionale e, soprattutto, il blocco momentaneo del sistema di consegna dei bagagli oltreché, naturalmente, l'assenso della struttura aeroportuale che se ne avvale in assenza di una pur minima evidenza in tal senso.
Il tutto, ovviamente, in contrasto con la maggiore evidenza documentale che una tale allegazione ed eccezione di inadempimento avrebbe necessariamente dovuto avere e con i principi costituzionali della ragionevole durata del presente procedimento.
La strumentalità della richiesta è, poi, integrata da due ulteriori considerazioni, non certamente marginali nell'economia del giudizio.
La prima è costituita dalla circostanza per la quale, come giustamente osservato dall'opposta, i pretesi errori dei sistemi di nel quinquennio intercorso fra il 2018 e il 2023 consisterebbero in sole CP_1
266 segnalazioni, ovverosia una media di “53,2 errori” annuali e di 4,43 mensili, per di più ripartiti su n. 12 linee di self check-in nell'ambito di un aeroporto internazionale in cui transitano annualmente all'incirca 35 milioni di persone.
Anzi, a volere essere più precisi, i tabulati degli “errori” emergenti dal documento n. 36 prodotto dall'opponente ne attestano ancor meno, solo 123, riducendo ulteriormente l'incidenza media annuale, pagina 16 di 18 pari a 24,6, e quella mensile, pari a 2,05, portata quest'ultima che non può non ritenersi “fisiologica” alla luce di un sistema particolarmente complesso quale quello installato e, in ogni caso, senza alcuna ragionevole certezza che i “blocchi” lamentati siano tutti imputabili al solo componente software del sistema realizzato da CP_1
A mero titolo esemplificativo si riportano in nota le voci verosimilmente imputabili alla stessa CCM o, comunque, non direttamente imputabili alla parte di componentistica fornita da Mechanica1. Parte La seconda - è bene ribadirlo - è costituita dall'avvenuta riscossione ad opera di della fideiussione di € 62.480,00, pari cioè al 10% del corrispettivo complessivamente pattuito, comportamento che il Tribunale ritiene più verosimilmente compatibile con la volontà, stante anche la scarsità degli “errori” di sistema e la difficoltà di discernere l'imputazione all'una o all'altra delle protagoniste della presente vicenda, di tacitazione di ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei riguardi di e, quindi, assorbente di qualsivoglia altra contestazione. CP_1
3. L'esito complessivo del giudizio e la ripartizione delle spese di lite.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta, comprensiva della domanda riconvenzionale risarcitoria, vada integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, integralmente confermato. Parte Stante l'integrale soccombenza, va, infine, condannata a rifondere a le spese di lite CP_1 sostenute nell'ambito della presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022
(valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00), per le sole fasi di esame e studio, introduttiva e decisoria, dovendosi invece ridurre al minimo quelli relativi alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nella mera predisposizione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da ora in persona del legale Parte_1 Parte_2 rapp.te p.t. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso dal Tribunale di
Monza in data 3.2.2023, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda;
3. condanna ora in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a Parte_1 Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in complessivi € per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se effettivamente dovuta in quanto apparentemente detraibile.
Così deciso in Monza in data 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - Errori di stampa: vengono riportati errori come “The receipt printer unavailable”, “No receipts are being printed”, “bag tag stuck Staff4” o “Not printing the heavyy tags” che sono di competenza di CCM dato che la stampante è gestita dal loro software;
- Errori di pagamento: sono presenti voci imputabili a problematiche di pagamento gestito da CCM: “Fault: SBD issue As per agent passenger paid the excess baggage payment but it is not reflecting from SBD. PNR: KFHGZL”. pagina 17 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, nella persona del Giudice monocratico, dott. Carlo
Albanese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 2780/2023 promossa
DA
(ora , P.I. , con sede legale in Bergamo, via Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Madonna della Neve n. 4, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante p.t., dott.
elettivamente domiciliata in Bergamo, via Angelo Maj n. 14/d presso lo studio Parte_3 dell'Avv. Federica Pedone che la rappresenta e difende come da procura posta in calce all'atto di citazione;
ATTRICE/OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
P.I. , con sede in AD UG, via C.A. Dalla Controparte_1 P.IVA_2
Chiesa n. 74/76, in persona del Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rapp.te p.t., dott.
elettivamente domiciliata in Milano, piazza Sant'Ambrogio n. 8 presso lo studio Controparte_2 dell'Avv. Elisabetta Nati che la rappresenta e difende come da procura posta in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA/OPPOSTA
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'udienza del l6.6.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, le parti hanno precisato le seguenti conclusioni:
PER Parte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis così giudicare: in via principale e di merito: in accoglimento della presente opposizione, dichiararsi inammissibile e/o nullo e/o inefficace e revocarsi, quindi, il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, respingersi nel
pagina 1 di 18 merito le domande tutte, anche dedotte in via istruttoria, formulate da nei Controparte_1 confronti di (già , in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_2 Parte_1 in via riconvenzionale: con riferimento alla fattura n. 347 del 19.12.1917 relativa al contratto di subappalto presso l'aeroporto di Doha, accertati tutti i danni patrimoniali e non, subiti da
[...]
(già in conseguenza dell'inadempimento di in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore e Presidente del Consiglio di amministrazione, dott. condannare quest'ultima al pagamento in favore di Controparte_2 Parte_2
(già , in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Amministratore Unico, dott. Parte_1
a titolo di risarcimento danni, patrimoniali e non, subiti, della somma non inferiore Parte_3
a € 2.702.843,05 o di quella maggiore che sarà accertata dal Giudice a mezzo di consulenza tecnica
d'ufficio o anche per mezzo di valutazione equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo per tutti i motivi dedotti in atti. in via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove per testi articolate nella memoria ex art.171 ter co.1 n.2 c.p.c. nonché nella memoria ex art. 171 ter co.1 n.3 c.p.c. e per l'ammissione della consulenza tecnica d'ufficio richiesta con la predetta memoria ex art.171 ter co.1 n.2 c.p.c.; in ogni caso: spese ed onorari e accessori di legge integralmente rifusi, ivi compreso il rimborso forfettario delle spese generali come per legge. Con condanna di oltre alle Controparte_1 spese, al risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata”.
PER Controparte_1
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione per tutti i motivi in fatto e in diritto esposti:
Preliminarmente:
- concedere la provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo telematico n. 335/2023 RG n. 10278/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 3 febbraio 2023 nei confronti di (C.F. Parte_1
) ai sensi dell'art. 648, 1° comma c.p.c. non essendo l'opposizione fondata su idonea P.IVA_1 prova scritta e in ogni caso di pronta soluzione;
Ancora in via preliminare, in subordine:
- accertare e dichiarare l'avvenuto riconoscimento di debito da parte di in persona Pt_1 dell'Amministratore Unico in data 10 febbraio 2020 quanto alla somma di € 310,420,00 oggetto del decreto ingiuntivo telematico n. 335/2023 RG n. 10278/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 3 febbraio 2023 e per l'effetto
- concedere la provvisoria esecuzione parziale al decreto ingiuntivo telematico n. 335/2023 RG n.
10278/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 3 febbraio 2023 nei confronti di (C.F. Parte_1
pagina 2 di 18 ) limitatamente alla somma di € 310.420,00 ai sensi dell'art. 648, 2° comma c.p.c. o P.IVA_1 alternativamente
- pronunciare ordinanza-ingiunzione di pagamento provvisoriamente esecutiva ai sensi degli artt. 186 ter, 633, 634 e 642, 2° comma c.p.c. per la somma di € 310.420,00 non contestata da e Parte_1 riconosciuta a credito in favore di per tutti i motivi di cui alla narrativa in fatto Controparte_1 nonché al punto IV. della propria comparsa di costituzione e risposta.
In via principale e nel merito:
- accertare e dichiarare la legittimazione passiva di (C.F. ) in relazione Parte_1 P.IVA_1 all'accertamento del credito sorto in capo a Controparte_1
- accertare e dichiarare l'esatto adempimento di alle obbligazioni derivanti dal Controparte_1 contratto di appalto Rif. n. QTR-CNT-2016-9548 AM 66/2017 del 1° aprile 2017 - Aeroporto internazionale di Doha di cui al punto III A) della propria comparsa di costituzione e risposta, nonché dai contratti di subappalto rif. n.F3/190 del 23 febbraio 2012 e n. F3/191 del 5 marzo 2012 stipulati nell'ambito di RTI per l'Aeroporto internazionale di Bucarest di cui al punto III B) della propria comparsa di costituzione e risposta
- accertare e dichiarare l'inadempimento di (C.F. ) all'obbligazione di Parte_1 P.IVA_1 pagamento del saldo prezzo corrispettivo per le opere realizzate da nell'ambito Controparte_1 dei predetti contratti, rispettivamente per le somme di € 310.420,00 ed € 249.092,54, e così complessivamente € 559.512,54 oggetto di ingiunzione di pagamento e conseguentemente
- rigettare tutte le domande proposte da (C.F. ), anche in via Parte_1 P.IVA_1 riconvenzionale, con l'atto di citazione in opposizione notificato a nel domicilio Controparte_1 eletto, poiché infondate in fatto ed in diritto per tutti i motivi meglio specificati alla narrativa in fatto nonché al punto IV, V e VI della propria comparsa di costituzione e risposta e per l'effetto
- confermare il decreto ingiuntivo telematico n. 335/2023 RG n. 10278/2022 emesso dal Tribunale di
Monza in data 3 febbraio 2023 nei confronti di (C.F. ) per l'importo di € Parte_1 P.IVA_1
559.512,54 oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo ed oltre alle spese liquidate, 15% spese generali, Iva 22% e Cpa 4% in ogni caso
- condannare (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in 24121 Bergamo (BG) via Madonna della Neve n. 4 al pagamento in favore di
[...]
(P.Iva. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. CP_1 P.IVA_2
con sede in 20037 AD UG (MI) Via C.A. Dalla Chiesa n. 74/76 Controparte_2
pagina 3 di 18 dell'importo di € 559.512,54 oltre agli ulteriori interessi legali dalla data della domanda all'effettivo saldo ed alle spese di giudizio
In via subordinata, nel merito: nel denegato caso di accoglimento anche parziale della domanda riconvenzionale avversaria nei confronti di previo accertamento in merito alla sussistenza del credito di Controparte_1 quest'ultima per € 559.512,54
- compensare le reciproche poste di debito e credito ed in ogni caso
- condannare (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro tempore, con Parte_1 P.IVA_1 sede in 24121 Bergamo (BG) via Madonna della Neve n. 4 al pagamento in favore di
[...]
(P.Iva. in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. CP_1 P.IVA_2
con sede in 20037 AD UG (MI) Via C.A. Dalla Chiesa n. Controparte_2
74/76dell'importo che risulterà all'esito di tale compensazione.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali e spese del presente giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione delle prove orali articolate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 2 c.p.c. il 27 ottobre 2023 con i testi ivi indicati, nonché nelle ulteriori prove di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter n. 3 c.p.c. il 6 novembre 2023, opponendo le istanze istruttorie avversarie, sia quanto alle prove orali sia quanto alla CTU, per tutti i motivi esposti nel predetto ultimo scritto difensivo.
Con salvezza di ogni altro diritto”.
IN FATTO E IN DIRITTO Parte
oggi (di seguito anche indifferentemente ), ha instaurato il Parte_1 Parte_2 presente giudizio opponendosi al decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso in data 3.2.2023 con cui il
Tribunale di Monza le aveva intimato di corrispondere in favore di (di seguito Controparte_1 anche semplicemente la complessiva somma di € 559.512,54, oltre interessi moratori e CP_1 spese della procedura d'ingiunzione, asseritamente dovutale a fronte della fattura n. 29 emessa in data
28 febbraio 2015 e di quella n. 69 emessa in data 31 maggio 2015, entrambe aventi ad oggetto il saldo per l'esecuzione dei lavori espletati presso l'aeroporto di Bucarest/Otopeni, nonché della fattura n. 347 emessa in data 9 dicembre 2017 avente ad oggetto il saldo per l'esecuzione dei lavori commissionatile presso l'aeroporto di Doha.
A sostegno dell'opposizione proposta ha eccepito, nell'ordine:
- il proprio difetto di legittimazione passiva con riferimento al credito portato dalle fatture emesse a saldo all'appalto relativo all'aeroporto di Bucarest/Otopeni, avendo le parti costituito un raggruppamento temporaneo d'imprese (denominato ATI Otopeni 2009) per effetto del quale pagina 4 di 18 CCM., che ne era mandataria, si sarebbe dovuta occupare della riscossione delle somme dovute dalla committente per poi provvedere al pagamento di quanto dovuto a CP_1
- che, tuttavia, sospesi i pagamenti in favore dell , era stata Controparte_3 Parte_4 ammessa alla procedura di concordato e non aveva provveduto al pagamento delle ultime forniture nonché del saldo dei lavori e della ritenuta finale;
- che e impegnate all'epoca dei fatti in diversi appalti relativi a numerosi Parte_1 CP_1 altri aeroporti, avevano deciso di comune accordo, nella loro qualità di “ ”, di Parte_4 rinunciare al proprio credito residuo e di concludere così il rapporto con senza Controparte_3 ulteriori formalità;
- che, quanto al credito relativo all'aeroporto di Doha portato dalla fattura n. 347 emessa in data
19.12.2017, era noto ad entrambe le parti il mancato avveramento della condizione (sospensiva) contrattualmente prevista dell'avvenuto collaudo delle opere e del supporto alla manutenzione, che aveva comportato il mancato pagamento del restante 50% dell'importo contrattualmente previsto;
Parte
- che, difatti, in data 27 novembre 2018 aveva provveduto al pagamento del solo importo di
€ 310.420,00, pari al 50% della fornitura, riservando la corresponsione del saldo all'avvenuto collaudo delle opere alla luce del fatto che, così come contrattualmente pattuito, il 50% del valore delle stesse avrebbe dovuto essere corrisposto una volta decorsi novanta giorni dalla consegna dei materiali mentre il residuo 50% avrebbe dovuto essere versato entro novanta giorni dal giorno in cui fosse stato “firmato il certificato di completamento e messa in funzione”, condizione, quest'ultima, mai verificatasi a causa dei numerosi vizi e difetti emersi e denunciati alla controparte con cadenza pressoché quotidiana;
- che, ad abundatiam, le contestazioni sollevate in ordine alla non debenza dell'importo portato dalla predetta fattura erano già state rappresentate alla società di revisione, PPI & Partners, nel documento trasmessole nel mese di febbraio dell'anno 2020, ove era stato precisato che il riconoscimento dell'importo di € 310.420,00 relativo alla fornitura effettuata presso l'aeroporto qatariota era, in ogni caso, “al lordo di contestazioni e addebiti per inosservanza contrattuali da stabilire Rif. QTR-CNT-2016-9548”.
Per tali ragioni ha insistito per la revoca integrale del decreto ingiuntivo e per la condanna della controparte, in via riconvenzionale, a corrisponderle, a titolo risarcitorio, una somma non inferiore ad €
2.702.843,05 o quella maggiore o minore che fosse stata accertata come dovuta in corso di causa.
Nel costituirsi in giudizio ha fermamente contrastato l'opposizione proposta, eccependo a CP_1 propria volta, in via di sintesi (non troppo estrema) e per quanto di specifico interesse in questa sede: pagina 5 di 18 - con riguardo all'asserito difetto di legittimazione passiva sollevata con riferimento all'appalto relativo all'aeroporto di Bucarest, che l'eccezione era stata smentita e contraddetta dalla stessa Parte
, laddove, a pagina 8 dell'atto di citazione, aveva riconosciuto che “ inviava i CP_3
Parte SAL relativi ai materiali ricevuti in cantiere ed allo stato dei montaggi a e a la CP_2 quale, nella sua qualità di capogruppo e mandataria (omissis) chiedeva alla committente di provvedere ai relativi pagamenti”;
- che, in ogni caso, era incontrovertibile che l'ATI costituito tra le parti non avesse altra soggettività che quella giuridica e non già la natura propria della società commerciale sicché, in quanto tale, non avrebbe avuto alcuna legittimazione a ricevere pagamenti né, tanto meno, ad effettuarli ovvero ad assumere in proprio il c.d. “rischio d'impresa”;
- che in data 31.5.2020 l'opponente aveva escusso una fideiussione bancaria (c.d. performance bond) emessa a garanzia della corretta esecuzione della fornitura e dell'installazione di n. 12
“self bag drop” (di seguito verrà anche utilizzato l'acronimo SBD) sino a concorrenza dell'importo di € 62.480,00, pari cioè al 10% dell'ammontare dell'ordine portato dal contratto n. 66/2017, senza peraltro sollevare eccezioni di CodiceFiscale_1 sorta in ordine ad ulteriori eventuali vizi o difetti imputabili all'opposta; Parte
- che, non a caso e come contrattualmente pattuio, in data 27 novembre 2018 la stessa aveva provveduto a corrisponderle l'importo di € 310.420,00, pari cioè al 50% della fornitura relativa all'aeroporto di Doha, unicamente riservandosi la corresponsione del saldo all'avvenuto collaudo delle opere appaltate;
Parte
- che, avendo provveduto al completamento delle 12 linee SBD, tutte consegnate a , in data
19 dicembre 2017 aveva emesso un'unica fattura dell'importo di € 641.840,00, comprensiva dell'intero corrispettivo del contratto di appalto (pari ad € 620.840,00) e a n. 14 serrande per €
21.000,00, poi successivamente non utilizzate ed oggetto di storno con la nota di credito n. 280 del 26 ottobre 2018;
- che, quale pretesa “prova” dell'esito negativo dei test condotti presso l'aeroporto di Doha volto Parte a giustificare la mancata corresponsione del saldo, aveva unicamente prodotto la corrispondenza intercorsa con il personale dell'aeroporto a decorrere dal maggio 2018 e sino al
7 febbraio 2023, accompagnato da un rendiconto di “errori” dei SBD, che non costituiva però la risultanza di un test di funzionamento delle linee ma, al più, un resoconto degli ordinari (ed irrilevanti in quanto estremamente limitati) interventi risolutivi che, nell'ambito dell'utilizzo di un qualsiasi sistema complesso, quale quello in oggetto, era prevedibile e più che “fisiologico”;
pagina 6 di 18 - che l'avvenuto collaudo del sistema con esito positivo, in assenza di qualsivoglia previsione contrattuale idonea a disciplinarne i requisiti ed i parametri oggettivi, non avrebbe potuto essere messo in discussione da mere segnalazioni di malfunzionamento o da problematiche risolte di Parte volta in volta da , essendo quest'ultima responsabile nei riguardi della propria committente, Qatar Airways, dell'attività di manutenzione delle linee e del sistema per un periodo di dieci anni ed avendo assunto, ai sensi del contratto d'appalto stipulato CP_1
Parte con , l'obbligazione di provvedere alla manutenzione di terzo livello (ovverosia da remoto) e alla fornitura delle parti di ricambio delle linee SBD fornite, ma mai alcun ruolo contrattuale nella gestione “ordinaria” dell'intera struttura aeroportuale;
- che, in ogni caso, al fine di andare incontro alle esigenze della committente, che in data 3 ottobre 2019 le aveva inviato una PEC per renderla edotta di avere riscontrato alcune problematiche nel funzionamento dei SBD e lamentato di avere sostenuto non meglio precisati
“costi”, aveva acconsentito ad una proroga di 6 mesi della polizza fideiussoria concessale da Parte e le parti avevano concordato che, a fronte dell'escussione di tale garanzia, Parte_5 avrebbe provveduto a corrisponderle il residuo saldo ancora dovutole, pari ad € 310.420,00; Parte
- che, solo in parziale adempimento di tale accordo, in data 30.5.2020 aveva provveduto ad escutere la fideiussione di € 62.840,00, senza però attribuire un valore alle singole doglianze o ai costi che avevano generato l'importo complessivo, così operando in proprio favore la liquidazione anticipata di ogni ulteriore ragione di danno da compensarsi ed omettendo, tuttavia, di corrisponderle il residuo importo ancora dovutole nonostante i pretesi errori dei Parte sistemi lamentati da negli anni compresi tra il 2018 ed il 2023 fossero consistiti in sole
266 segnalazioni, ovverosia una media annuale di 53,2 errori, pari a 4,43 al mese, ripartiti su 12 linee di self check-in nell'ambito di un aeroporto internazionale ove la media annuale di transito passeggeri era pari a 35 milioni di persone;
- che, anzi, la stessa documentazione prodotta dalla controparte aveva evidenziato solo 123 errori, così riducendo ulteriormente la loro incidenza media annuale a 24,6 e quella mensile a 2,05, così riportandola a livelli risibili e, per di più, non tutti imputabili al sistema realizzato da
CP_1
- che, ancora, i contratti di subappalto n. F3/190 e n. F3/191 stipulati con riferimento all'aeroporto di Bucarest avrebbero dovuto considerarsi un unicum volto alla realizzazione di singoli impianti nel complesso della più ampia e generale attività di ammodernamento ed estensione del terminal aeroportuale, la cui realizzazione e messa in esecuzione, nonché la conformità a quanto richiesto dalla committenza, non erano mai state contestate né da pagina 7 di 18 né, tanto meno, da tant'è vero che quest'ultima le aveva versato Controparte_3 Pt_1 acconti, pari ad € 818.807,46, sul maggior corrispettivo pattuito e, senza alcun giustificato motivo, aveva omesso di corrispondere il saldo dovuto, per ad € 249.092,54;
- che, infine, non aveva mai provveduto ad alcuna autonoma fatturazione di corrispettivi nei Parte confronti di se non dopo aver ricevuto autorizzazione da quest'ultima, per di più concessa solo dopo che la committente le avesse erogato la tranche di corrispettivo maturata CP_3 in favore dell'RTI, senza che alcun rapporto diretto fosse mai stato instaurato tra la l'opposta e la committente, la controllante della quale, TA s.p.a., non era stato documentato essere stata sottoposta alla procedura di concordato preventivo.
Per tali ragioni ha chiesto rigettarsi l'opposizione e la domanda riconvenzionale proposta dall'opponente e, per l'effetto, confermarsi integralmente il decreto ingiuntivo.
Acquisita la documentazione prodotta, tentata ripetutamente - purtroppo senza esito - la conciliazione delle parti e rigettate le istanze istruttorie rispettivamente articolate, all'udienza del 16.6.2025, tenutasi con le forme della trattazione scritta, la causa è stata trattenuta in decisione.
IN DIRITTO
Come chiaramente evincibile da quanto riportato nella superiore premessa in fatto, il decreto ingiuntivo Parte opposto in questa sede è stato azionato da nei confronti della propria associata a CP_1 fronte della mancata corresponsione del saldo relativo a due distinte commesse, l'una relativa all'aeroporto di Bucarest e l'altra relativa a quello di Doha, che saranno separatamente analizzate al fine di verificare l'effettiva fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata con riferimento a ciascuna di esse.
Il credito complessivamente azionato, pari ad € 559.512,54 oltre interessi moratori e spese monitorie, promana, quindi, da due distinti rapporti contrattuali intercorsi fra le parti e, in particolare:
- quanto alla somma di € 249.092,54 costituisce il residuo importo del corrispettivo dell'appalto avente ad oggetto la fornitura di parte dei beni da destinare alla realizzazione dell'estensione del terminal delle partenze dell'aeroporto di Bucarest Otopeni, accettata da come CP_1 evincibile dalla conferma d'ordine n. 66 del 4 novembre 2014 per l'importo complessivo di € Parte 1.068.000,00 ed in relazione al quale le somme rimaste impagate da sono pari ad €
3.522,30 a saldo della fattura n. 29 del 28.02.2015 (cfr. in tal senso il documento n. 6 prodotto dall'opposta) e ad € 245.570,24 per la fattura n. 69 del 31.05.2015 rimasta totalmente impagata
(cfr. in tal senso il documento n. 7);
- quanto a quella di € 310.420,00 rappresenta il residuo importo della fattura n. 347 del
19.12.2017 emessa da in relazione alla commessa n. 5295/347 per la fornitura e CP_1
pagina 8 di 18 l'installazione di 14 self-service bag drop (ovvero sistemi “fai da te” di check-in bagagli) presso l'aeroporto internazionale di Hamad (Doha), per un importo complessivo di € 620.840,00.
1. La commessa relativa all'aeroporto di Bucarest.
Iniziando la trattazione dall'esame della prima commessa, l'opponente ha preliminarmente eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, essendosi le due società associate un in Parte raggruppamento temporaneo d'imprese, c.d. denominato ”, del quale aveva Pt_4 Parte_4 assunto il ruolo di capogruppo-mandataria ai fini della sola presentazione dell'offerta, ed avendo stabilito che la committente corrispondesse in favore del raggruppamento temporaneo Controparte_3 importi mensili da concordare sulla scorta dei SAL emessi, avrebbe “operato solo nell'ambito del rapporto di fornitura intercorso tra 009 e evidenziato pure dal continuo Pt_4 Controparte_3
Parte scambio tra e , propedeutico alla fatturazione degli importi da ATI Controparte_1 Pt_4
a (cfr. in tal senso da ultimo a pagina 7 della comparsa conclusionale). Controparte_3
Il Tribunale non condivide tale assunto, non comprendendosi, diversamente, la ragione per la quale gran parte dell'importo fatturato dall'odierna opposta in favore dell'opponente le sia stato effettivamente corrisposto e non avendolo quest'ultima documentalmente suffragato producendo le necessarie fatture emesse da RTI in favore della committente.
Ma, anche al netto di tale comportamento concludente, ciò che preme rimarcare è, prioritariamente, che tutte le comunicazioni con in particolar modo quelle relative alla fatturazione delle Controparte_3 somme da erogare a titolo di corrispettivo per le opere subappaltate, siano state effettuate unicamente Parte da ed in favore di la quale, nella propria qualità di mandataria, era l'unica legittimata ad emettere le fatture per gli importi che avrebbe dovuto erogare (così come la sola legittimata Controparte_3 all'invio dei SAL alla committente) e, quindi, anche la sola a dover corrispondere in favore di quanto ricevuto dalla committente proporzionalmente alla quota, pari al 44,67%, di CP_1 partecipazione di quest'ultima al raggruppamento temporaneo d'imprese
Quanto appena esposto si desume chiaramente dallo stesso contenuto del documento n. 19 prodotto Parte dall'opponente, che si ritiene opportuno riprodurre integralmente, il quale comprova come fosse l'unica titolata, nella propria qualità di mandataria del raggruppamento temporaneo d'imprese, ad intrattenere rapporti e comunicazioni con in ordine allo stato dei lavori che, nel caso di Controparte_3 specie, sono stati anche “approvati” dalla committente, così come in merito all'emissione delle fatture necessarie per consentire alla medesima di erogare i corrispettivi pattuiti in favore dei Controparte_3 propri subappaltatori:
pagina 9 di 18 Del tutto indimostrate sono rimaste anche le generiche allegazioni in ordine a presunte ulteriori fatturazioni disposte con riferimento all'esecuzione “di opere e/o attività extra subcontract agreement da parte di direttamente in favore di , ciò non potendosi evincere CP_1 Controparte_3 dall'unica generica affermazione contenuta a chiusura della mail sopra riportata, secondo cui “Per la parte relativa alla non formalizzazione lasciamo il problema a per la risoluzione dello CP_1 stesso”. Ma, anche qualora così fosse, non se ne ravvede la rilevanza ai fini del decidere e l'incidenza di eventuali ulteriori accordi intercorsi tra sui corrispettivi per cui è causa. Controparte_4
Da ultimo, la presunta carenza di legittimazione passiva invocata in questa sede è stata smentita dalla medesima società opponente laddove, a pagina 8 dell'atto di citazione, ha espressamente riconosciuto che inviava i SAL relativi ai materiali ricevuti in cantiere ed allo stato dei montaggi a CP_3
pagina 10 di 18 Parte e a la quale, nella sua qualità di capogruppo e mandataria (omissis) chiedeva alla CP_2 committente (cioè, quanto all'RTI, a n.d.r.) di provvedere ai relativi pagamenti”. CP_3
Parte Superata l'eccezione preliminare, ha ulteriormente richiamato, con riferimento al mancato saldo delle due fatture azionate da per il residuo importo di € 249.092,54, un non meglio precisato CP_1
e troppo indefinito “accordo informale” per effetto del quale le parti oggi in contesa avrebbero deciso di rinunciare, ciascuna per la propria quota parte, alla corresponsione del credito residuo vantato nei confronti di sostenendo che quest'ultima non avrebbe più provveduto “al saldo delle Controparte_3 fatture emesse a suo favore ed accedeva alla procedura concorsuale di concordato preventivo”.
Anche tale eccezione è stata, però, scarsamente documentata, dalla visura camerale storica di Parte prodotta da al documento n. 21 evincendosi unicamente come, non già tale Controparte_3 ultima società, bensì la controllante TA s.p.a. (cfr. in tal senso il documento n. 36 prodotto dall'opposta) fosse stata ammessa ad una procedura di concordato preventivo instaurata innanzi al
Tribunale di Roma in data 17 ottobre 2018, ovverosia ben tre anni dopo l'emissione della fattura n. 61 del 31.5.2015, e come tale procedura si fosse conclusa in data 28 luglio 2021 (cfr. in tal senso il documento n. 37) con l'integrale esecuzione del concordato per effetto del pagamento sia dei creditori prededucibili e privilegiati sia di quelli chirografari ed ulteriore accantonamento dell'importo di €
288.577,41 in favore di quale azionista maggioritaria di TA s.p.a, da riservare in CP_5 favore dei creditori privilegiati risultati irreperibili.
Nessuna evidenza emerge dagli atti e dai documenti prodotti in ordine ad una sorta di rinuncia (per di più reciproca) al credito asseritamente vantato dall'ATI nei riguardi della controllata Controparte_3
Parte (ancor meno dalla mandante nei riguardi della mandataria ), tanto più che, in tale CP_1 ipotesi, gli organi della procedura concorsuale della controllante ne avrebbero necessariamente esatto la formalizzazione, il tutto previa richiesta di parere del comitato dei creditori ed autorizzazione del giudice delegato, sicché un accordo di tal fatta, già di per sé troppo genericamente delineato in assenza di un barlume e/o di un principio di prova scritta (non una mail in cui se ne discuta), non avrebbe potuto prescindere da tale necessaria formalizzazione.
Ne consegue, stante l'assenza di ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, tanto meno con riferimento alla somma fatturata, l'effettiva spettanza del credito portato dalle due fatture sopra richiamate e la conferma in parte qua dell'importo azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo.
2. La commessa relativa all'aeroporto di Doha
Venendo a questo punto ad esaminare la commessa relativa all'aeroporto di Doha (Quatar) a seguito della “realizzazione di n. 12 Self-Drop Bag MyCheck”, è doveroso ribadire come il residuo importo azionato in sede monitoria rappresenti il saldo dell'asserita integrale esecuzione del contratto di pagina 11 di 18 Parte subappalto stipulato tra e e, al netto delle eccezioni di inadempimento di cui a breve CP_1 si darà conto, la correttezza del quantum azionato è certificata dalla seguente dichiarazione, emergente dal documento n. 23 prodotto dall'opponente, resa nei confronti della società di revisione contabile di Parte
PPI & Partners, su carta intestata di , timbrata e sottoscritta dal relativo CP_1 amministratore unico in data 10 febbraio 2020, che contiene una postilla manoscritta in merito alla sussistenza del debito di € 310.420,00 relativa al contratto QTR-CNT-2016-9548 AM 66/2017:
pagina 12 di 18 Quindi, al netto della superiore riserva delineata dalle seguenti locuzioni: “al lordo di contestazioni e addebiti per inosservanze contrattuali da stabilire (…)”, peraltro non meglio precisate né, tanto meno, specificate, non v'è alcuna necessità che l'opposta dimostri nello specifico l'importo residuo della commessa non corrispostole.
E neppure è in discussione in questo caso la tipologia del rapporto d'appalto (o, per meglio dire, di subappalto) stipulato tra le parti.
Venendo, pertanto, ad esaminare l'eccezione di inadempimento oggetto del presente giudizio di opposizione, la difesa dell'opposta ha sul punto replicato che “le parti si erano all'epoca accordati Parte affinchè gli stessi addebiti si intendessero superati tramite l'escussione da parte di della fideiussione di € 62.480,00 (pari al 10 % dell'importo complessivo pattuito) ottenuta da CP_1 proprio a tale scopo di garanzia contrattuale (cfr. i docc. 26 e 27 di parte opponente)”.
A suo dire, infatti, “in data 3 ottobre 2019 approssimandosi la scadenza del periodo di garanzia contrattuale e di validità della fideiussione ottenuta da e sebbene le linee SBD fossero CP_1 quindi già regolarmente attive ed in uso, inviava strumentalmente a Parte_1 Controparte_1 una comunicazione a mezzo pec con la quale rendeva edotta di aver riscontrato diverse problematiche nel funzionamento dei SBD e lamentando di aver sostenuto del tutto genericamente non meglio precisati “costi”, chiedeva all'attuale convenuta di prorogare di 6 mesi, cioè fino al 30 maggio 2020, tale fideiussione (cfr. doc. 25 parte opponente). , nel rispetto del principio di buona fede, CP_1 acconsentiva alla proroga di 6 mesi richiesta, ed a fronte dell'ottenimento della conferma da parte dell'Istituto di Credito emittente, le parti concordavano quindi che in seguito Parte_5
Parte all'escussione di tale garanzia, avrebbe provveduto al saldo del residuo dovuto, pari ad € Parte 310.420,00. In data 30 maggio 2020 provvedeva quindi effettivamente ad escutere la fideiussione di € 62.840,00 (cfr. il doc. 26 attrice opponente), peraltro senza neppure peritarsi di attribuire un valore alle singole doglianze o costi che generavano l'importo complessivo, così operando in proprio favore la liquidazione anticipata di ogni ulteriore ragione di compensazione e di asserito credito/minor dovuto, ed omettendo tuttavia di corrispondere il saldo dovuto al proprio appaltatore, palesando definitivamente l'assenza di buona fede nell'intera vicenda” (cfr. in tal senso da ultimo alle pagine 14 e
15 della comparsa conclusionale).
Al netto, però, di tali più convincenti affermazioni il Tribunale non ritiene che l'opponente abbia apportato valide argomentazioni volte a supportare la fondatezza dell'eccezione di inadempimento sollevata dalla controparte e ciò per due evidenti ragioni.
La prima in quanto, successivamente all'escussione della garanzia, nessuna ulteriore richiesta di intervento né di risarcimento del danno è pervenuta a se non a seguito della notifica del CP_1
pagina 13 di 18 decreto ingiuntivo opposto in questa sede.
E se che il comportamento tenuto da entrambe le parti potrebbe anche diversamente interpretarsi, avendo CCM dedotto che ugualmente potrebbe sostenersi in ordine al notevole lasso di tempo trascorso tra l'escussione della predetta garanzia e la data, ritardata di ben tre anni, in cui è stato depositato il ricorso per decreto ingiuntivo, ciò che più perplime, che integra la seconda e più pregnante ragione di infondatezza dell'eccezione di inadempimento e della domanda riconvenzionale risarcitoria proposte dall'opponente, è la prova documentale “fornita” in ordine ai pretesi malfunzionamenti dei self-bag drop e del danno patrimoniale concretamente subito in conseguenza di ciò.
Per comprenderne le ragioni è opportuno premettere che si tratta di un sistema che permette ai passeggeri d'imbarcare i bagagli da stiva in piena autonomia senza l'assistenza del personale di terra: è necessario a tal fine presentarsi al self-service bag drop con la carta di imbarco elettronica e seguire le istruzioni guidate sullo schermo;
dopo avere selezionato la lingua, si posiziona sotto lo schermo lo smartphone o la carta d'imbarco col codice a barre e, a questo punto, il nome del passeggero, il volo, la compagnia aerea e la destinazione vengono individuati in automatico dal sistema. Dopodiché si pone il bagaglio sul nastro affinché possa essere pesato e si riceve un'etichetta da apporre sul bagaglio che, una volta dato l'avvio, entra direttamente nel sistema di smistamento che lo condurrà al gate preposto.
E' pacifico, oltreché documentale, che i quattordici sistemi di SBD installati presso l'aeroporto di Doha siano stati oggetto di due diverse forniture succedutesi nel tempo:
- la prima risale al mese di aprile 2016, allorquando sono state installate 2 linee con lo scopo di verificare, da un lato, l'opportunità di installare, in caso di esito positivo della prova e del collaudo, un maggior numero di tali macchinari e, dall'altro, l'efficienza e la qualità del prodotto offerto da
CP_1
- la seconda risale al mese di aprile 2017 allorché, dopo sei mesi di collaudo e “prova” delle prime due linee SBD, che avevano evidentemente superato i test di funzionamento, l'aggiudicazione dell'appalto Parte principale a aveva indotto le parti a sottoscrivere il contratto n. QTR-CNT-2016-9548 avente ad oggetto l'installazione di ulteriori dodici linee di SBD per il corrispettivo di € 620.840,00 (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto dall'opposta).
Il contratto prevedeva originariamente il pagamento del corrispettivo pattuito in favore di CP_1 con le seguenti modalità:
- il 30 % dell'importo pattuito entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto avvenuta il 1.4.2017;
- il 20 % entro 90 giorni dalla consegna dei materiali, da effettuarsi entro il 1.11.2017;
- il rimanente 50 % entro 90 giorni dalla firma del certificato di completamento e messa in funzione. Parte Tra i mesi di luglio ed ottobre 2018 ha consegnato a le linee SBD preassemblate, CP_1
pagina 14 di 18 testate e funzionanti, come da DDT sottoscritti da quest'ultima e già prodotti nel fascicolo monitorio.
Nel frattempo, le parti avevano modificato le scadenze originarie indicate per il pagamento del corrispettivo, cioè quanto al 50% (originariamente ripartito in 20% entro 30 giorni dalla firma del contratto e 30% entro 30 giorni dalla consegna delle linee SDB), entro 30 giorni dalla consegna delle linee SDB e, quanto al residuo 50% a saldo, entro 90 giorni dalla sottoscrizione del certificato di completamento e “go live” delle 12 linee. Parte Avendo provveduto alla realizzazione delle 12 linee SBD, tutte consegnate a , in data CP_1
19.12.2017 ha emesso un'unica fattura dell'importo di € 641.840,00, comprensiva dell'intero corrispettivo del contratto di appalto, pari ad € 620.840,00, oltre a n. 14 serrande per € 21.000,00 (cfr. in tal senso il documento n. 18 prodotto dall'opposta) successivamente non utilizzate ed oggetto di storno con la nota di credito n. 280 emessa in data 26.10.2018 (cfr. in tal senso il documento n. 19).
Pacifico essendo il pagamento del 50% del compenso pattuito, seppur intervenuto in data 27.11.2028, a distanza di un anno circa dalla consegna e dall'avvenuta installazione, a suffragio dell'esito negativo Parte dei test effettuati, ha prodotto in causa unicamente la corrispondenza intercorsa con il personale dell'aeroporto di Doha a decorrere dal mese di maggio 2018 sino al 7 febbraio 2023 (cfr. in tal senso i documenti da 37 a 60) e un rendiconto degli “errori” rilevati (cfr. in tal senso il documento n. 36) che, a ben vedere, non che non costituisce la risultanza di un test di funzionamento delle linee SBD ma, al più, un elenco degli ordinari e piuttosto limitati interventi di risoluzione delle problematiche riscontrate che, nell'ambito dell'utilizzo di un qualsivoglia sistema complesso, quale certamente è quello in esame come si evince dalle plurime attività, sopra descritte, messe in atto a seguito dell'imput fornito da ciascun passeggero, è ineliminabile, per così dire, “fisiologico”. Parte Ma ciò che più perplime nell'eccezione di inadempimento sollevata da è che non è minimamente in contestazione che tale complesso sistema sia stato sin da subito messo in funzione ed utilizzato senza alcuna riserva e soluzione di continuità presso l'aeroporto di Doha, gravando in ogni caso Parte esclusivamente su l'onere di dimostrare l'impossibilità di funzionamento e non solo un resoconto di test attestanti degli “errori” di funzionamento, peraltro neppure particolarmente diffusi, dei quali non
è neppure certa e indiscutibile l'integrale riferibilità a CP_1
D'altro canto, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1665 c.c., “Se il committente riceve senza riserve la consegna dell'opera, questa si considera accettata ancorché non si sia proceduto alla verifica. Salvo diversa pattuizione o uso contrario, l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo quando
l'opera è accettata dal committente”.
Né, a ben vedere, è ragionevole escludere l'avvenuto collaudo positivo del sistema, intervenuto quantomeno tacitamente stante l'utilizzazione senza riserve in assenza di una previsione contrattuale pagina 15 di 18 idonea a disciplinarne i requisiti ed i parametri oggettivi del collaudo, la circostanza, genericamente allegata dall'opponente, secondo cui tali segnalazioni di malfunzionamento siano pervenute a CCM da
Qatar Airways, essendo pacificamente quest'ultima responsabile ai sensi del contratto stipulato con la propria committente in data 1° aprile 2017 anche dell'attività di manutenzione delle linee e del sistema, per un periodo di dieci anni (cfr. in tal senso il documento n. 22 prodotto dall'opposta, seppur in lingua inglese).
Successivamente all'installazione del sistema le uniche altre obbligazioni assunte da nel CP_1
Parte contratto stipulato con erano quelle di provvedere alla manutenzione di terzo livello, ovverosia da remoto, e alla fornitura delle parti di ricambio delle linee SBD fornite (cfr. in tal senso il documento n. 11 prodotto dall'opposta) sicché il Tribunale non è stato messo nelle condizioni di discernere all'interno degli “inconvenienti” occorsi e documentati quelli attribuibili a e quelli invece CP_1
Parte imputabili a , soprattutto considerando che nella gestione “ordinaria” dell'intera struttura aeroportuale l'opposta non ha avuto, a far data dalla consegna delle linee, e, quindi, dal mese di luglio
2018, alcun ruolo attivo né, tanto meno, alcuna obbligazione contrattuale di assistenza, se non per l'appunto da remoto nei riguardi dell'opponente.
Né è possibile affermare che eventuali malfunzionamenti imputabili a vizi intrinseci del sistema fornito fossero accertabili mediante una CTU, avendo il Tribunale già affermato con l'ordinanza emessa in data 4.4.2024 la sostanziale esploratività della richiesta avanzata e, soprattutto, l'impossibilità di espletamento al di fuori dei confini nazionali, comportando una rogatoria internazionale e, soprattutto, il blocco momentaneo del sistema di consegna dei bagagli oltreché, naturalmente, l'assenso della struttura aeroportuale che se ne avvale in assenza di una pur minima evidenza in tal senso.
Il tutto, ovviamente, in contrasto con la maggiore evidenza documentale che una tale allegazione ed eccezione di inadempimento avrebbe necessariamente dovuto avere e con i principi costituzionali della ragionevole durata del presente procedimento.
La strumentalità della richiesta è, poi, integrata da due ulteriori considerazioni, non certamente marginali nell'economia del giudizio.
La prima è costituita dalla circostanza per la quale, come giustamente osservato dall'opposta, i pretesi errori dei sistemi di nel quinquennio intercorso fra il 2018 e il 2023 consisterebbero in sole CP_1
266 segnalazioni, ovverosia una media di “53,2 errori” annuali e di 4,43 mensili, per di più ripartiti su n. 12 linee di self check-in nell'ambito di un aeroporto internazionale in cui transitano annualmente all'incirca 35 milioni di persone.
Anzi, a volere essere più precisi, i tabulati degli “errori” emergenti dal documento n. 36 prodotto dall'opponente ne attestano ancor meno, solo 123, riducendo ulteriormente l'incidenza media annuale, pagina 16 di 18 pari a 24,6, e quella mensile, pari a 2,05, portata quest'ultima che non può non ritenersi “fisiologica” alla luce di un sistema particolarmente complesso quale quello installato e, in ogni caso, senza alcuna ragionevole certezza che i “blocchi” lamentati siano tutti imputabili al solo componente software del sistema realizzato da CP_1
A mero titolo esemplificativo si riportano in nota le voci verosimilmente imputabili alla stessa CCM o, comunque, non direttamente imputabili alla parte di componentistica fornita da Mechanica1. Parte La seconda - è bene ribadirlo - è costituita dall'avvenuta riscossione ad opera di della fideiussione di € 62.480,00, pari cioè al 10% del corrispettivo complessivamente pattuito, comportamento che il Tribunale ritiene più verosimilmente compatibile con la volontà, stante anche la scarsità degli “errori” di sistema e la difficoltà di discernere l'imputazione all'una o all'altra delle protagoniste della presente vicenda, di tacitazione di ogni ulteriore pretesa risarcitoria nei riguardi di e, quindi, assorbente di qualsivoglia altra contestazione. CP_1
3. L'esito complessivo del giudizio e la ripartizione delle spese di lite.
Alla luce di tali considerazioni ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta, comprensiva della domanda riconvenzionale risarcitoria, vada integralmente rigettata e il decreto ingiuntivo, da dichiararsi definitivamente esecutivo, integralmente confermato. Parte Stante l'integrale soccombenza, va, infine, condannata a rifondere a le spese di lite CP_1 sostenute nell'ambito della presente fase di giudizio il cui ammontare si liquida come da dispositivo sulla scorta dei compensi medi previsti dal D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022
(valore compreso tra € 520.001,00 ed € 1.000.000,00), per le sole fasi di esame e studio, introduttiva e decisoria, dovendosi invece ridurre al minimo quelli relativi alla fase di trattazione ed istruttoria in quanto consistita nella mera predisposizione delle memorie ex art. 171 ter c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'opposizione proposta da ora in persona del legale Parte_1 Parte_2 rapp.te p.t. e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 335/2023 emesso dal Tribunale di
Monza in data 3.2.2023, da dichiararsi definitivamente esecutivo;
2. rigetta ogni ulteriore domanda;
3. condanna ora in persona del legale rapp.te p.t., a rifondere a Parte_1 Parte_2 in persona del legale rapp.te p.t., le spese di lite sostenute nell'ambito Controparte_1 del presente giudizio che si liquidano in complessivi € per compensi, oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A., quest'ultima solo se effettivamente dovuta in quanto apparentemente detraibile.
Così deciso in Monza in data 23 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Carlo Albanese
pagina 18 di 18 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 - Errori di stampa: vengono riportati errori come “The receipt printer unavailable”, “No receipts are being printed”, “bag tag stuck Staff4” o “Not printing the heavyy tags” che sono di competenza di CCM dato che la stampante è gestita dal loro software;
- Errori di pagamento: sono presenti voci imputabili a problematiche di pagamento gestito da CCM: “Fault: SBD issue As per agent passenger paid the excess baggage payment but it is not reflecting from SBD. PNR: KFHGZL”. pagina 17 di 18