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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 24/07/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8278/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8278/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAMPORESE NICOLA
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MARRONE LORELLA CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di precisazione conclusioni ex art. 189 cpc:
Per l'attrice opponente:
“nel merito in via principale:
dichiarare inefficace, illegittimo, nullo, ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
959/2023 ing. del 28.04.2023, depositato in cancelleria il 03.05.2023, emesso nel procedimento monitorio r.g. n. 5373/2023 dal Tribunale Ordinario di Venezia, per tutte le motivazioni esposte in atto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”;
per la convenuta opposta:
pagina 1 di 6 “Nel rito: dichiarare la tardività, e quindi l'inammissibilità e l'inutilizzabilità, della memoria avversaria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. depositata da parte opponente il 15/1/2024;
Nel merito: - Respingere l'opposizione ed ogni avversaria domanda, richiesta, eccezione ed istanza perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 959/2023 del
Tribunale di Venezia, condannando in ogni caso controparte al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa ritenuta di giustizia, se del caso previa equitativa determinazione;
- Dichiarare invalida, inammissibile, illegittima e comunque respingere ogni avversaria richiesta, eccezione e domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, o, in subordine, ridurla al minimo di giustizia;
- Compensi professionali e spese di lite, con rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, in ogni caso integralmente rifusi”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, opponeva il decreto ingiuntivo n. 959/2023, emesso Parte_1 nei suoi confronti, dall'intestato Tribunale, per il pagamento di euro 40.000,00, oltre interessi come da domanda e spese, a saldo della fattura n. 407 del 31.08.2022, per l'esecuzione di un appalto avente ad oggetto l'installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione presso il Poliambulatorio dell'odierna parte attrice opponente.
avrebbe inviato all'attrice, infatti, in data 24 maggio 2022, un preventivo per la Controparte_1
Contr realizzazione dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione ad presso il nuovo Poliambulatorio che stava realizzando a Dolo (VE), in via Arino n.
2. La progettazione e la possibile Parte_1 esecuzione di tale, tuttavia, non sarebbe stata funzionale alle esigenze della struttura del poliambulatorio e per tali ragioni, a fine maggio, avrebbe proposto a CP_1 Parte_1
l'installazione di un impianto di riscaldamento e di raffrescamento ad aria, il cui costo sarebbe stato presentato dall'appaltatrice come più contenuto, anche se non ne sarebbe stato presentato alcun preventivo o computo metrico. quindi, avrebbe acconsentito alla realizzazione del Parte_1 nuovo impianto, purché venissero il prima possibile presentati il progetto e l'offerta.
A giugno 2022, avrebbe dato inizio ai lavori di installazione dell'impianto e, in data CP_1
29.07.2022, avrebbe trasmesso una prima fattura, la n. 349/2022, dell'importo di euro 150.000,00, con la seguente descrizione “lavori di ristrutturazione impianti di riscaldamento e climatizzazione con
pagina 2 di 6 apparecchiature di VRF a pompa di calore ad alto rendimento, acqua calda sanitaria e scarichi presso vs stabile in via Antonio Guolo Dolo”.
Il 31.08.2022, sarebbe stata trasmessa anche la seconda fattura, la n. 407/2022, per l'importo di euro
40.000,00, oggetto di causa, con la seguente descrizione: “lavori di ristrutturazione impianti di riscaldamento e climatizzazione con apparecchiature di vrf a pompa di calore ad alto rendimento, acqua calda sanitaria e scarichi presso vs stabile in Via Anto-nio Guolo Dolo (VE)” (…) “Nota: 2°
SAL PARI AD EURO 40.000,00”.
Anche in questa occasione, alcun S.a.l. sarebbe stato sottoscritto né dal direttore dei lavori né dall'odierna attrice opponente. In data 5 ottobre 2022, dopo aver ricevuto un sollecito di pagamento del saldo della prima fattura, la n. 349/2022, avrebbe contestato sia il modus operandi Parte_1 adottato dalla ditta appaltatrice nell'inviare le richieste di pagamento sia l'emissione della fattura n.
407/2022, nonché i lavori fino a quel momento svolti, in quanto si sarebbero verificate delle problematiche di tenuta dell'impianto.
Solo dopo contestazioni e solleciti, a metà ottobre 2022, l'appaltatrice avrebbe inviato un computo metrico esecutivo, che non sarebbe stato sottoscritto dalla committente, per l'importo complessivo di euro 211.427,04, oltre iva.
In seguito, avrebbe interrotto l'esecuzione dei lavori. CP_1
In data 23.11.2022, a seguito di un incontro svolto presso il poliambulatorio alla presenza delle parti e del direttore dei lavori, nonché del Commercialista Dott. , l'attrice avrebbe contestato gli Per_1 importi indicati nel computo metrico, nonché i prezzi per i macchinari, che avrebbero presentato un importante rincaro rispetto al prezzo di mercato. A seguito dell'incontro, inoltre, sarebbe emerso che:
- nonostante la trasmissione del progetto antincendio all'appaltatrice, non avesse installato CP_1
i presidi antincendio, ovvero i collari antincendio nei passaggi delle tubazioni attraverso le pareti REI, che sarebbero stati riportati nelle tavole grafiche del disegno esecutivo;
- la dichiarazione di conformità rilasciata da , del 09.09.2023, avrebbe fatto riferimento ad CP_1 un progetto di Divisione Energia che non corrisponderebbe a quanto realizzato fino a quel momento.
L'attrice concludeva come nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta dichiarava di essere stata incaricata, da
[...] di , di effettuare le prestazioni descritte nell'offerta 24/5/2022 con il Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 6 relativo computo estimativo, sottoscritta per accettazione, relativa all'esecuzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione da eseguire nel nuovo Poliambulatorio della sito Parte_1 in Dolo, via Arino n. 2, per il prezzo di euro 232.022,56, oltre ad IVA ed oneri di sicurezza;
attesa l'impossibilità di realizzare gli impianti così come previsti nel primo progetto, sarebbero state concordate alcune modifiche e stabilito un secondo progetto. Si sarebbe deciso, in particolare, di comune accordo, di cambiare la tipologia impiantistica per l'impianto termico, a causa di problematiche tecniche e tempistiche, e di eseguire l'impianto di climatizzazione con tecnologia VRV, dal momento che la avrebbe avuto urgenza di rendere quanto prima fruibile il piano Parte_1 secondo dell'edificio e stante la necessità di dividere l'impianto termico in più zone termiche, ciascuna dotata di un proprio impianto ad espansione diretta, il tutto come da comunicazioni e-mail datate
8/6/2022 e 24/6/2022 di , progettista incaricata da Parte_2 Parte_1
avrebbe consegnato, in data 7/7/2022, il progetto particolareggiato del nuovo impianto, CP_1 provveduto ad acquistare e pagare il cospicuo materiale occorrente ed iniziato i lavori e i montaggi delle apparecchiature nel secondo piano. Prima che venissero montati i recuperatori d'aria nel corridoio, i lavori sarebbero stati sospesi, dietro ordine di in quanto vi sarebbero stati Parte_1 problemi di staticità del soffitto del piano secondo e sarebbero stati necessari interventi di consolidamento da parte dell'impresa edile, prima della prosecuzione dei lavori da parte di . CP_1
Nel frattempo, avrebbe chiesto a di lavorare al piano rialzato e al primo Parte_1 CP_1 piano. avrebbe procurato e pagato anche tutti i materiali necessari per la realizzazione degli CP_1 impianti del piano rialzato e del piano primo, i quali sarebbero stati regolarmente e completamente installati, collaudati con esito positivo ed avviati dalla casa madre, come da relativo certificato di primo avviamento 6/9/2022.
Con e-mail datata 14/12/2022, avrebbe confermato la correttezza di quanto chiesto Parte_2 ed esposto da , ciononostante non avrebbe pagato quanto dovuto e CP_1 Parte_1 CP_1
che avrebbe chiesto inutilmente di poter completare gli ultimi lavori, avendo già comprato,
[...] pagato ed installato o collocato nel Poliambulatorio in questione il materiale necessario;
tra questo sarebbero compresi i collari antifuoco, come da fatture Hilti Italia S.p.a. n. 1763532456 e n.
1763532457, che non avrebbe ancora potuto installare, in quanto l'impresa edile non CP_1 avrebbe provveduto a chiudere i buchi nel muro intorno ai nuovi scarichi, come da fotografie allegate.
Per il pagamento dell'appalto, d'altro canto, sarebbe stato pattuito il versamento del 10% del prezzo all'ordine e del restante 90% a mezzo SAL mensili, ma, nonostante la precisa esecuzione dei lavori pagina 4 di 6 concordati, non sarebbe stata puntuale nei pagamenti e non avrebbe versato la Parte_1 somma dovuta di euro 40.000,00, come da fattura elettronica n. 407 del 31/8/2022.
In seguito all'ottenimento del decreto ingiuntivo, in data 21/7/2023, , nel tentativo di CP_1 definire in maniera concordata la vertenza, avrebbe azionato una procedura per la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, conclusasi senza alcun accordo.
, peraltro, dichiarava di non aver mai abbandonato il cantiere, avendo, anzi, continuato a CP_1 lavorare nel medesimo anche nei mesi di luglio e agosto 2022; concludeva, quindi, come nelle premesse.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, allo svolgimento della prima udienza ed alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di rimessione in decisione (sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc), con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc, entro il primo dei quali le parti precisavano le conclusioni come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata in data 28.03.2025, dunque, la causa veniva rimessa in decisione.
***
All'esito del procedimento, l'opposizione risulta infondata.
E' pacifico, invero, in quanto dichiarato dalla stessa attrice opponente, che lei stessa, dopo aver ricevuto un primo preventivo delle opere, abbia concordato con la convenuta opposta l'esecuzione di una variante meno costosa delle stesse, corrispondente a quella oggetto dei lavori eseguiti. L'approvazione della prima offerta, del 24.05.2022, peraltro, è provata per iscritto dal doc. 3 di parte convenuta opposta, costituito dall'offerta sottoscritta per accettazione dall'odierna opponente. Il successivo accordo circa l'esecuzione della variante, più economica, oggetto di effettiva esecuzione e fatturazione,
d'altro canto, oltre ad essere pacifico, trova riscontro dettagliato nel doc. 19 della convenuta opposta: la comunicazione, a mezzo e-mail dell'8.06.2022, con cui il progettista (dello studio Divisione Energia) incaricato dalla committenza inviava le conseguenti istruzioni a TMG.
D'altro canto, è pacifico anche che parte attrice opponente abbia acconsentito all'esecuzione materiale delle opere e che, quale prezzo di queste ultime, la convenuta opposta abbia chiesto una somma nettamente inferiore a quella oggetto del preventivo iniziale, come da apposito conteggio analitico datato 21.09.2022 (cfr. doc. 43 della convenuta opposta), in merito al quale l'opponente non ha tempestivamente sollevato contestazioni specifiche, con riguardo ad eventuali maggiorazioni rispetto ai pagina 5 di 6 prezzi unitari indicati nel computo metrico di cui alla prima offerta. Non solo, la stessa attrice opponente ha già dato luogo al pagamento, senza riserve, della prima fattura emessa dalla convenuta opposta per le opere eseguite in adempimento del medesimo appalto, confermando, così, per fatti concludenti, la correttezza dei prezzi applicati.
Le contestazioni mosse dall'opponente circa il corretto adempimento dei lavori appaltati, d'altra parte, sono rimaste del tutto generiche, salvo per quanto riguarda la mancata posa dei collari antifuoco, che la convenuta opposta ha addebitato alla stessa committente, per ritardo nell'esecuzione delle opere di assistenza muraria (cfr. doc. 35 - foto della convenuta, non contestate), dimostrando, altresì, il tempestivo acquisto, da parte sua, dei materiali da posare, producendone le relative fatture del fornitore, per un valore di circa euro 1.650,00 (cfr. docc. 33 e 34 della convenuta).
Non sussiste, dunque, la prova di alcun inadempimento addebitale a parte convenuta.
Ne conseguono il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attrice alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta, dichiarando la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n.
959/2023 del Tribunale di Venezia;
2) condanna, altresì, la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 24 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Carla Quota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8278/2023 promossa da:
(C.F. , Parte_1 P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. CAMPORESE NICOLA
ATTRICE OPPONENTE contro
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_2 con il patrocinio dell'avv. MARRONE LORELLA CONVENUTA OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di precisazione conclusioni ex art. 189 cpc:
Per l'attrice opponente:
“nel merito in via principale:
dichiarare inefficace, illegittimo, nullo, ovvero annullare e comunque revocare il decreto ingiuntivo n.
959/2023 ing. del 28.04.2023, depositato in cancelleria il 03.05.2023, emesso nel procedimento monitorio r.g. n. 5373/2023 dal Tribunale Ordinario di Venezia, per tutte le motivazioni esposte in atto.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto avvocato che si dichiara antistatario”;
per la convenuta opposta:
pagina 1 di 6 “Nel rito: dichiarare la tardività, e quindi l'inammissibilità e l'inutilizzabilità, della memoria avversaria ex art. 171-ter n. 3 c.p.c. depositata da parte opponente il 15/1/2024;
Nel merito: - Respingere l'opposizione ed ogni avversaria domanda, richiesta, eccezione ed istanza perché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il decreto ingiuntivo n. 959/2023 del
Tribunale di Venezia, condannando in ogni caso controparte al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa ritenuta di giustizia, se del caso previa equitativa determinazione;
- Dichiarare invalida, inammissibile, illegittima e comunque respingere ogni avversaria richiesta, eccezione e domanda, perché infondata in fatto ed in diritto, o, in subordine, ridurla al minimo di giustizia;
- Compensi professionali e spese di lite, con rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, in ogni caso integralmente rifusi”.
Fatto e motivi della decisione
Con l'atto di citazione, opponeva il decreto ingiuntivo n. 959/2023, emesso Parte_1 nei suoi confronti, dall'intestato Tribunale, per il pagamento di euro 40.000,00, oltre interessi come da domanda e spese, a saldo della fattura n. 407 del 31.08.2022, per l'esecuzione di un appalto avente ad oggetto l'installazione di impianti di riscaldamento e climatizzazione presso il Poliambulatorio dell'odierna parte attrice opponente.
avrebbe inviato all'attrice, infatti, in data 24 maggio 2022, un preventivo per la Controparte_1
Contr realizzazione dell'impianto di riscaldamento e climatizzazione ad presso il nuovo Poliambulatorio che stava realizzando a Dolo (VE), in via Arino n.
2. La progettazione e la possibile Parte_1 esecuzione di tale, tuttavia, non sarebbe stata funzionale alle esigenze della struttura del poliambulatorio e per tali ragioni, a fine maggio, avrebbe proposto a CP_1 Parte_1
l'installazione di un impianto di riscaldamento e di raffrescamento ad aria, il cui costo sarebbe stato presentato dall'appaltatrice come più contenuto, anche se non ne sarebbe stato presentato alcun preventivo o computo metrico. quindi, avrebbe acconsentito alla realizzazione del Parte_1 nuovo impianto, purché venissero il prima possibile presentati il progetto e l'offerta.
A giugno 2022, avrebbe dato inizio ai lavori di installazione dell'impianto e, in data CP_1
29.07.2022, avrebbe trasmesso una prima fattura, la n. 349/2022, dell'importo di euro 150.000,00, con la seguente descrizione “lavori di ristrutturazione impianti di riscaldamento e climatizzazione con
pagina 2 di 6 apparecchiature di VRF a pompa di calore ad alto rendimento, acqua calda sanitaria e scarichi presso vs stabile in via Antonio Guolo Dolo”.
Il 31.08.2022, sarebbe stata trasmessa anche la seconda fattura, la n. 407/2022, per l'importo di euro
40.000,00, oggetto di causa, con la seguente descrizione: “lavori di ristrutturazione impianti di riscaldamento e climatizzazione con apparecchiature di vrf a pompa di calore ad alto rendimento, acqua calda sanitaria e scarichi presso vs stabile in Via Anto-nio Guolo Dolo (VE)” (…) “Nota: 2°
SAL PARI AD EURO 40.000,00”.
Anche in questa occasione, alcun S.a.l. sarebbe stato sottoscritto né dal direttore dei lavori né dall'odierna attrice opponente. In data 5 ottobre 2022, dopo aver ricevuto un sollecito di pagamento del saldo della prima fattura, la n. 349/2022, avrebbe contestato sia il modus operandi Parte_1 adottato dalla ditta appaltatrice nell'inviare le richieste di pagamento sia l'emissione della fattura n.
407/2022, nonché i lavori fino a quel momento svolti, in quanto si sarebbero verificate delle problematiche di tenuta dell'impianto.
Solo dopo contestazioni e solleciti, a metà ottobre 2022, l'appaltatrice avrebbe inviato un computo metrico esecutivo, che non sarebbe stato sottoscritto dalla committente, per l'importo complessivo di euro 211.427,04, oltre iva.
In seguito, avrebbe interrotto l'esecuzione dei lavori. CP_1
In data 23.11.2022, a seguito di un incontro svolto presso il poliambulatorio alla presenza delle parti e del direttore dei lavori, nonché del Commercialista Dott. , l'attrice avrebbe contestato gli Per_1 importi indicati nel computo metrico, nonché i prezzi per i macchinari, che avrebbero presentato un importante rincaro rispetto al prezzo di mercato. A seguito dell'incontro, inoltre, sarebbe emerso che:
- nonostante la trasmissione del progetto antincendio all'appaltatrice, non avesse installato CP_1
i presidi antincendio, ovvero i collari antincendio nei passaggi delle tubazioni attraverso le pareti REI, che sarebbero stati riportati nelle tavole grafiche del disegno esecutivo;
- la dichiarazione di conformità rilasciata da , del 09.09.2023, avrebbe fatto riferimento ad CP_1 un progetto di Divisione Energia che non corrisponderebbe a quanto realizzato fino a quel momento.
L'attrice concludeva come nelle premesse.
Con la comparsa di risposta, la convenuta dichiarava di essere stata incaricata, da
[...] di , di effettuare le prestazioni descritte nell'offerta 24/5/2022 con il Parte_1 Parte_1
pagina 3 di 6 relativo computo estimativo, sottoscritta per accettazione, relativa all'esecuzione degli impianti di riscaldamento e climatizzazione da eseguire nel nuovo Poliambulatorio della sito Parte_1 in Dolo, via Arino n. 2, per il prezzo di euro 232.022,56, oltre ad IVA ed oneri di sicurezza;
attesa l'impossibilità di realizzare gli impianti così come previsti nel primo progetto, sarebbero state concordate alcune modifiche e stabilito un secondo progetto. Si sarebbe deciso, in particolare, di comune accordo, di cambiare la tipologia impiantistica per l'impianto termico, a causa di problematiche tecniche e tempistiche, e di eseguire l'impianto di climatizzazione con tecnologia VRV, dal momento che la avrebbe avuto urgenza di rendere quanto prima fruibile il piano Parte_1 secondo dell'edificio e stante la necessità di dividere l'impianto termico in più zone termiche, ciascuna dotata di un proprio impianto ad espansione diretta, il tutto come da comunicazioni e-mail datate
8/6/2022 e 24/6/2022 di , progettista incaricata da Parte_2 Parte_1
avrebbe consegnato, in data 7/7/2022, il progetto particolareggiato del nuovo impianto, CP_1 provveduto ad acquistare e pagare il cospicuo materiale occorrente ed iniziato i lavori e i montaggi delle apparecchiature nel secondo piano. Prima che venissero montati i recuperatori d'aria nel corridoio, i lavori sarebbero stati sospesi, dietro ordine di in quanto vi sarebbero stati Parte_1 problemi di staticità del soffitto del piano secondo e sarebbero stati necessari interventi di consolidamento da parte dell'impresa edile, prima della prosecuzione dei lavori da parte di . CP_1
Nel frattempo, avrebbe chiesto a di lavorare al piano rialzato e al primo Parte_1 CP_1 piano. avrebbe procurato e pagato anche tutti i materiali necessari per la realizzazione degli CP_1 impianti del piano rialzato e del piano primo, i quali sarebbero stati regolarmente e completamente installati, collaudati con esito positivo ed avviati dalla casa madre, come da relativo certificato di primo avviamento 6/9/2022.
Con e-mail datata 14/12/2022, avrebbe confermato la correttezza di quanto chiesto Parte_2 ed esposto da , ciononostante non avrebbe pagato quanto dovuto e CP_1 Parte_1 CP_1
che avrebbe chiesto inutilmente di poter completare gli ultimi lavori, avendo già comprato,
[...] pagato ed installato o collocato nel Poliambulatorio in questione il materiale necessario;
tra questo sarebbero compresi i collari antifuoco, come da fatture Hilti Italia S.p.a. n. 1763532456 e n.
1763532457, che non avrebbe ancora potuto installare, in quanto l'impresa edile non CP_1 avrebbe provveduto a chiudere i buchi nel muro intorno ai nuovi scarichi, come da fotografie allegate.
Per il pagamento dell'appalto, d'altro canto, sarebbe stato pattuito il versamento del 10% del prezzo all'ordine e del restante 90% a mezzo SAL mensili, ma, nonostante la precisa esecuzione dei lavori pagina 4 di 6 concordati, non sarebbe stata puntuale nei pagamenti e non avrebbe versato la Parte_1 somma dovuta di euro 40.000,00, come da fattura elettronica n. 407 del 31/8/2022.
In seguito all'ottenimento del decreto ingiuntivo, in data 21/7/2023, , nel tentativo di CP_1 definire in maniera concordata la vertenza, avrebbe azionato una procedura per la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita da avvocati, conclusasi senza alcun accordo.
, peraltro, dichiarava di non aver mai abbandonato il cantiere, avendo, anzi, continuato a CP_1 lavorare nel medesimo anche nei mesi di luglio e agosto 2022; concludeva, quindi, come nelle premesse.
In seguito al deposito delle memorie ex art. 171 ter cpc, allo svolgimento della prima udienza ed alla concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, la causa veniva rinviata alla scorsa udienza di rimessione in decisione (sostituita con note scritte ex art. 127 ter cpc), con assegnazione dei termini ex art. 189 cpc, entro il primo dei quali le parti precisavano le conclusioni come riportato nelle premesse. Con ordinanza pubblicata in data 28.03.2025, dunque, la causa veniva rimessa in decisione.
***
All'esito del procedimento, l'opposizione risulta infondata.
E' pacifico, invero, in quanto dichiarato dalla stessa attrice opponente, che lei stessa, dopo aver ricevuto un primo preventivo delle opere, abbia concordato con la convenuta opposta l'esecuzione di una variante meno costosa delle stesse, corrispondente a quella oggetto dei lavori eseguiti. L'approvazione della prima offerta, del 24.05.2022, peraltro, è provata per iscritto dal doc. 3 di parte convenuta opposta, costituito dall'offerta sottoscritta per accettazione dall'odierna opponente. Il successivo accordo circa l'esecuzione della variante, più economica, oggetto di effettiva esecuzione e fatturazione,
d'altro canto, oltre ad essere pacifico, trova riscontro dettagliato nel doc. 19 della convenuta opposta: la comunicazione, a mezzo e-mail dell'8.06.2022, con cui il progettista (dello studio Divisione Energia) incaricato dalla committenza inviava le conseguenti istruzioni a TMG.
D'altro canto, è pacifico anche che parte attrice opponente abbia acconsentito all'esecuzione materiale delle opere e che, quale prezzo di queste ultime, la convenuta opposta abbia chiesto una somma nettamente inferiore a quella oggetto del preventivo iniziale, come da apposito conteggio analitico datato 21.09.2022 (cfr. doc. 43 della convenuta opposta), in merito al quale l'opponente non ha tempestivamente sollevato contestazioni specifiche, con riguardo ad eventuali maggiorazioni rispetto ai pagina 5 di 6 prezzi unitari indicati nel computo metrico di cui alla prima offerta. Non solo, la stessa attrice opponente ha già dato luogo al pagamento, senza riserve, della prima fattura emessa dalla convenuta opposta per le opere eseguite in adempimento del medesimo appalto, confermando, così, per fatti concludenti, la correttezza dei prezzi applicati.
Le contestazioni mosse dall'opponente circa il corretto adempimento dei lavori appaltati, d'altra parte, sono rimaste del tutto generiche, salvo per quanto riguarda la mancata posa dei collari antifuoco, che la convenuta opposta ha addebitato alla stessa committente, per ritardo nell'esecuzione delle opere di assistenza muraria (cfr. doc. 35 - foto della convenuta, non contestate), dimostrando, altresì, il tempestivo acquisto, da parte sua, dei materiali da posare, producendone le relative fatture del fornitore, per un valore di circa euro 1.650,00 (cfr. docc. 33 e 34 della convenuta).
Non sussiste, dunque, la prova di alcun inadempimento addebitale a parte convenuta.
Ne conseguono il rigetto delle domande attoree e la condanna dell'attrice alle spese di lite, liquidate secondo i parametri tabellari medi dello scaglione di valore di riferimento (sino ad euro 52.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale,
rigettata o assorbita ogni ulteriore istanza, definitivamente pronunciando:
1) rigetta integralmente tutte le domande proposte dall'attrice opponente nei confronti della convenuta opposta, dichiarando la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo opposto, n.
959/2023 del Tribunale di Venezia;
2) condanna, altresì, la parte attrice opponente a rimborsare alla parte convenuta opposta le spese di lite, che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e
C.p.A..
Venezia, 24 luglio 2025.
Il Giudice
dott.ssa Maria Carla Quota
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