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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 09/07/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 483/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 9 luglio 2025
All'udienza del 9/07/2025 alle ore 9.57 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del Controparte_1
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa
[...] le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 483/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/07/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 476/2024 R.G.N.R. l'indagato sig.
è stato ammesso ai benefici del gratuito patrocinio con decreto reso Controparte_3 dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 5-6/03/2024 (n. 77/2024 R.Grat.Patr). L'indagato ha nominato difensore di fiducia l'avv. Matteo Brunetti.
Nella fase delle indagini preliminari l'avv. Matteo Brunetti ha acquisito copia degli atti e, in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., ha depositato in data 28/03/2024 una memoria difensiva ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con la quale ha chiesto l'archiviazione.
La fase delle indagini preliminari si è conclusa con il decreto di citazione diretta a giudizio.
In data 22/05/2024 l'avv. Matteo Brunetti ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella fase delle indagini preliminari, esponendo l'importo di €
1.276,50 (al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Con decreto del 9/04/2025 il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha dichiarato non luogo a provvedere ritenendo, al riguardo, la competenza del giudice monocratico del dibattimento atteso che il G.I.P. non aveva emesso atti urgenti ai sensi dell'art. 467 c.p.p., né misure cautelari con la conseguenza che nessun atto del procedimento è transitato da suo Ufficio.
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha rimesso la liquidazione al giudice di una fase diversa da quella già conclusa nel cui ambito è stata svolta l'attività defensoriale oggetto di domanda sulla base di un'ammissione già perfezionata, così violando il comma 2 dell'art. 83 TU spese di giustizia che dispone “
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le
2 fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore di fiducia in favore del sig. , indagato nell'ambito del procedimento penale n. 476/2024 Controparte_3
R.G.N.R. per il reato dell'art. l'art. 482 c.p.c. in relazione all'art. 477 c.p..
In particolare ha documentato (doc. da 1 a 8 del fascicolo di parte) di aver:
- acquisito copia degli atti;
- depositato in data 28/03/2024 una memoria difensiva ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con la quale ha chiesto l'archiviazione;
- depositato istanza di liquidazione del compenso chiedendo espressamente il riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria al minimo dei parametri.
Nell'impugnato decreto il G.I.P., si è detto, ha dichiarato il non luogo a provvedere ritenendo che non essendo stato depositato presso l'Ufficio G.I.P. alcun atto del procedimento (vertendosi in ipotesi di citazione diretta e non risultando emessi atti urgenti ai sensi dell'art. 467 c.p.p. o misure cautelari) la competenza alla liquidazione sia del giudice del dibattimento.
La determinazione del G.I.P, non può essere condivisa.
E' noto che l'art. 83 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 nel disciplinare il momento nel quale è possibile liquidare il compenso con i benefici del gratuito patrocinio ha previsto che “
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Il criterio generale, dunque, è che la competenza a delibare sull'istanza di liquidazione del compenso è del giudice della fase nel cui ambito è svolta l'attività defensoriale;
solo nell'ipotesi in cui l'ammissione al beneficio sia intervenuta successivamente – quindi come criterio speciale – la liquidazione per l'attività della pregressa fase può essere operata dal giudice della fase successiva (Cass. n. 2404 del
25/01/2024).
3 Nel caso di specie, preso atto che l'attività defensoriale è riferita alle indagini preliminari e che il procedimento non è stato archiviato e che l'ammissione è intervenuta nel corso delle indagini preliminari, non vi sono ragioni per escludere la competenza del
G.I.P. a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Il decreto opposto in parte qua va riformato
In ordine alla concreta liquidazione va osservato che il difensore ha chiesto il compenso per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria.
La documentazione allegata comprovante l'attività svolta dal difensore legittima il riconoscimento solo delle fasi di studio ed introduttiva.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera b del D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
La Suprema Corte al riguardo ha chiarito che l'attività defensoriale nell'ambito della fase introduttiva non presuppone una particolare modalità di formalizzazione e può estrinsecarsi in atti compiuti in forma orale (Cass. n. 8414 del 23/03/2023: “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze”). Ciò che è rilevante segnalare è che la giurisprudenza di legittimità nell'ampliare l'interpretazione sul concetto di “atti introduttivi” anche a quelli non scritti (principio condiviso dallo scrivente) non si discosta dal requisito della necessità che un'attività di “richiesta, istanza, osservazione” debba essere rinvenibile in concreto, cioè che nello sviluppo processuale debba esserci stato un passaggio in cui il difensore ha avuto necessità di interloquire per far valere un diritto, una posizione processuale del proprio assistito.
4 L'art. 12 comma 3 lettera c del D.M. n. 55/2014 descrive la fase istruttoria/dibattimentale richiamando “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Mentre la fase di studio è necessaria e sempre presente, le fasi introduttiva ed istruttoria sono correlate ad attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale;
fasi rispetto alle quali il difensore è tenuto a dimostrare il concreto espletamento.
Ciò posto, nel caso in esame il difensore ha documentato di aver depositato in data
28/03/2024 una memoria ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. nel cui corpo è stata chiesta l'archiviazione argomentando l'insussistenza di profili sufficienti all'esercizio dell'azione penale.
Il deposito integra oggettivamente una memoria ai sensi del richiamato art. 12 comma
3 lett. b.
L'esame dell'atto non consente, invece, di riscontrare la contestuale attività di
“richieste istruttorie” non specificamente articolate;
dunque, la memoria non può costituire richiesta di prove ai sensi della citata lettera c.
In tema di concreta determinazione ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e sicc mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Dunque, nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
5 In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
In applicazione di tali criteri nel caso in esame il compenso può essere riconosciuto con la misura minima per come espressamente richiesto dal difensore.
Il compenso è così determinato:
a) fase di studio della controversia: € 425,50
b) fase introduttiva: € 331,00.
Il predetto importo complessivo di € 756,50 deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, così divenendo conclusivamente € 504,00.
6 Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (quest'ultima al minimo in ragione della semplicità della questione ed in assenza di sviluppi istruttori).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 9/04/2025 liquida in favore dell'avvocato Matteo Brunetti quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. indagato nell'ambito del procedimento penale n. 467/2024 Parte_1
R.G.N.R., l'importo complessivo di € 504,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Matteo Brunetti Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile
Udienza del 9 luglio 2025
All'udienza del 9/07/2025 alle ore 9.57 innanzi al dott. Piero Viola è presente l'opponente avv. Matteo Brunetti il quale chiede dichiararsi la contumacia del Controparte_1
e, in assenza di richieste istruttorie ed invitato in tal senso dal Giudice, precisa
[...] le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nell'atto introduttivo e discute la causa oralmente ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
Nessuno è presente nell'interesse del . Controparte_1
Il Giudice dichiara la contumacia del , si ritira in camera di consiglio ed Controparte_1 all'esito decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. come da sotto estesa sentenza della quale dà lettura in udienza.
R.G. n. 483/2025
TRIBUNALE DI PALMI Sezione Civile Il dott. Piero Viola, giudice unico in funzione monocratica ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 483 dell'anno 2025 del Ruolo Generale promossa da avv. Matteo Brunetti (c.f. ), in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., C.F._1
- opponente - nei confronti di
(c.f. , in persona del pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato Distrettuale di Reggio Calabria
- opposto contumace -
1 Oggetto: opposizione avverso decreto di liquidazione del compenso del difensore con il patrocinio a spese dello Stato.
Conclusioni: come da verbale di udienza del 9/07/2025
* * *
In FATTO e DIRITTO
Nell'ambito del procedimento penale n. 476/2024 R.G.N.R. l'indagato sig.
è stato ammesso ai benefici del gratuito patrocinio con decreto reso Controparte_3 dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 5-6/03/2024 (n. 77/2024 R.Grat.Patr). L'indagato ha nominato difensore di fiducia l'avv. Matteo Brunetti.
Nella fase delle indagini preliminari l'avv. Matteo Brunetti ha acquisito copia degli atti e, in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p., ha depositato in data 28/03/2024 una memoria difensiva ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con la quale ha chiesto l'archiviazione.
La fase delle indagini preliminari si è conclusa con il decreto di citazione diretta a giudizio.
In data 22/05/2024 l'avv. Matteo Brunetti ha chiesto la liquidazione del compenso per l'attività prestata nella fase delle indagini preliminari, esponendo l'importo di €
1.276,50 (al lordo della riduzione di cui all'art. 106 bis TU spese di giustizia) per le fasi di studio, introduttiva e istruttoria.
Con decreto del 9/04/2025 il G.I.P. del Tribunale di Palmi ha dichiarato non luogo a provvedere ritenendo, al riguardo, la competenza del giudice monocratico del dibattimento atteso che il G.I.P. non aveva emesso atti urgenti ai sensi dell'art. 467 c.p.p., né misure cautelari con la conseguenza che nessun atto del procedimento è transitato da suo Ufficio.
Con ricorso depositato in data 10/04/2025 l'avv. Matteo Brunetti ha proposto opposizione, ai sensi dell'art. 170 D.P.R. n. 115/2002 e dell'art. 15 D.Leg.vo n. 150/2011
e dall'art. 281 decies c.p.c., avverso il predetto decreto lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha rimesso la liquidazione al giudice di una fase diversa da quella già conclusa nel cui ambito è stata svolta l'attività defensoriale oggetto di domanda sulla base di un'ammissione già perfezionata, così violando il comma 2 dell'art. 83 TU spese di giustizia che dispone “
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le
2 fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Il non si è costituito. Controparte_1
L'opposizione risulta fondata, nei limiti e per le ragioni di seguito specificate.
L'opponente ha documentato di aver svolto l'attività di difensore di fiducia in favore del sig. , indagato nell'ambito del procedimento penale n. 476/2024 Controparte_3
R.G.N.R. per il reato dell'art. l'art. 482 c.p.c. in relazione all'art. 477 c.p..
In particolare ha documentato (doc. da 1 a 8 del fascicolo di parte) di aver:
- acquisito copia degli atti;
- depositato in data 28/03/2024 una memoria difensiva ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. con la quale ha chiesto l'archiviazione;
- depositato istanza di liquidazione del compenso chiedendo espressamente il riconoscimento delle fasi di studio, introduttiva ed istruttoria al minimo dei parametri.
Nell'impugnato decreto il G.I.P., si è detto, ha dichiarato il non luogo a provvedere ritenendo che non essendo stato depositato presso l'Ufficio G.I.P. alcun atto del procedimento (vertendosi in ipotesi di citazione diretta e non risultando emessi atti urgenti ai sensi dell'art. 467 c.p.p. o misure cautelari) la competenza alla liquidazione sia del giudice del dibattimento.
La determinazione del G.I.P, non può essere condivisa.
E' noto che l'art. 83 comma 2 del D.P.R. n. 115/2002 nel disciplinare il momento nel quale è possibile liquidare il compenso con i benefici del gratuito patrocinio ha previsto che “
2. La liquidazione è effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all'atto della cessazione dell'incarico, dall'autorità giudiziaria che ha proceduto;
per il giudizio di cassazione, alla liquidazione procede il giudice di rinvio, ovvero quello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato. In ogni caso, il giudice competente può provvedere anche alla liquidazione dei compensi dovuti per le fasi o i gradi anteriori del processo, se il provvedimento di ammissione al patrocinio è intervenuto dopo la loro definizione”.
Il criterio generale, dunque, è che la competenza a delibare sull'istanza di liquidazione del compenso è del giudice della fase nel cui ambito è svolta l'attività defensoriale;
solo nell'ipotesi in cui l'ammissione al beneficio sia intervenuta successivamente – quindi come criterio speciale – la liquidazione per l'attività della pregressa fase può essere operata dal giudice della fase successiva (Cass. n. 2404 del
25/01/2024).
3 Nel caso di specie, preso atto che l'attività defensoriale è riferita alle indagini preliminari e che il procedimento non è stato archiviato e che l'ammissione è intervenuta nel corso delle indagini preliminari, non vi sono ragioni per escludere la competenza del
G.I.P. a liquidare il compenso del difensore della parte ammessa al beneficio del gratuito patrocinio.
Il decreto opposto in parte qua va riformato
In ordine alla concreta liquidazione va osservato che il difensore ha chiesto il compenso per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase istruttoria.
La documentazione allegata comprovante l'attività svolta dal difensore legittima il riconoscimento solo delle fasi di studio ed introduttiva.
L'art. 12 comma 3 lettera a del D.M. n. 55/2014 descrive le attività che per il settore penale costituiscono la “fase di studio” espressamente indicando: “a) per fase di studio, ivi compresa l'attività investigativa: l'esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l'attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva”.
Nel novero di tali attività sono compresi l'esame e lo studio degli atti, cioè attività necessarie ed indispensabili senza le quali il difensore non potrebbe svolgere la propria funzione.
L'art. 12 comma 3 lettera b del D.M. n. 55/2014 descrive la fase introduttiva richiamando “gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile”.
La Suprema Corte al riguardo ha chiarito che l'attività defensoriale nell'ambito della fase introduttiva non presuppone una particolare modalità di formalizzazione e può estrinsecarsi in atti compiuti in forma orale (Cass. n. 8414 del 23/03/2023: “Ai sensi dell'art. 12 del d.m. n. 55 del 2014, spetta all'avvocato il compenso per le prestazioni professionali rese nella fase introduttiva del giudizio penale, che possono consistere non solo nella redazione di atti scritti, ma anche in atti compiuti in forma orale, a prescindere se il giudizio si sia svolto in una o più udienze”). Ciò che è rilevante segnalare è che la giurisprudenza di legittimità nell'ampliare l'interpretazione sul concetto di “atti introduttivi” anche a quelli non scritti (principio condiviso dallo scrivente) non si discosta dal requisito della necessità che un'attività di “richiesta, istanza, osservazione” debba essere rinvenibile in concreto, cioè che nello sviluppo processuale debba esserci stato un passaggio in cui il difensore ha avuto necessità di interloquire per far valere un diritto, una posizione processuale del proprio assistito.
4 L'art. 12 comma 3 lettera c del D.M. n. 55/2014 descrive la fase istruttoria/dibattimentale richiamando “le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l'esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato”.
Mentre la fase di studio è necessaria e sempre presente, le fasi introduttiva ed istruttoria sono correlate ad attività specifiche e non indispensabili, cioè che non devono necessariamente essere presenti nell'ambito di un giudizio penale;
fasi rispetto alle quali il difensore è tenuto a dimostrare il concreto espletamento.
Ciò posto, nel caso in esame il difensore ha documentato di aver depositato in data
28/03/2024 una memoria ai sensi dell'art. 415 bis comma 3 c.p.p. nel cui corpo è stata chiesta l'archiviazione argomentando l'insussistenza di profili sufficienti all'esercizio dell'azione penale.
Il deposito integra oggettivamente una memoria ai sensi del richiamato art. 12 comma
3 lett. b.
L'esame dell'atto non consente, invece, di riscontrare la contestuale attività di
“richieste istruttorie” non specificamente articolate;
dunque, la memoria non può costituire richiesta di prove ai sensi della citata lettera c.
In tema di concreta determinazione ai sensi dell'art. 82 D.P.R. n. 115/2002 - norma speciale rispetto al D.M. n. 55/2014 e sicc mod. in rapporto alla liquidazione per il c.d. gratuito patrocinio - il compenso in ogni caso non può essere superiore ai parametri medi, indipendentemente dal pregio e della difficoltà dell'opera professionale.
Tale previsione “limitativa” è stata ritenuta scevra da dubbi di incostituzionalità dalla giurisprudenza di legittimità che ha evidenziato come essa contemperi ragionevolmente la necessità di assicurare la difesa tecnica del non abbiente e di retribuire l'attività del legale con l'incidenza del relativo costo sull'intera collettività (Cass. n. 21461 del
21/10/2015).
Dunque, nell'individuazione del criterio per la valutazione della prestazione defensoriale deve osservarsi che la previsione normativa da ultimo citata impone di considerare, in concreto, che il parametro medio assurge a limite massimo liquidabile sicchè deve essere riconosciuto a quelle prestazioni che abbiano un pregio particolare rispetto alla normalità (come si farebbe, in condizioni ordinarie, con l'aumento sino all'80% previsto dal D.M. n. 55/2014 e succ. mod.) mentre per le prestazioni non connotate da tale complessità deve necessariamente individuarsi una misura più contenuta che di collochi tra la media ed il minimo.
5 In altri termini, la circostanza che il parametro medio sia equivalente al "massimo" per la specifica liquidazione a spese dello Stato determina, ex sé, che la graduazione di valore tra le varie prestazioni deve trovare il suo perimetro nella fascia tra la media ed il minimo.
Diversamente opinando (cioè, riconoscendo il parametro medio anche alle prestazioni “ordinarie”) si realizzerebbe un'equivalenza tra le attività defensoriali particolarmente impegnative e quelle normalmente impegnative che non appare ragionevole nel contesto del sistema dei parametri.
Il “particolare impegno” e la “ordinarietà” della prestazione defensoriale e la sua
“semplicità” (cioè la connotazione base ed i due opposti estremi che devono orientare il decidente nella “forbice” dei parametri di cui al D.M. n. 147/2022) non sono necessariamente correlati alla bravura del professionista o alla sua diligenza o al capo di imputazione contestato al proprio assistito bensì alla oggettiva estrinsecazione dell'attività o per come è stata in concreto prestata ovvero per come il caso specifico consentiva che fosse prestata;
sicché può configurarsi l'ipotesi di un'attività ben fatta e riferita ad una vicenda con capo di imputazione “importante” (ad esempio un'associazione ex art. 416 bis c.p..) ma comunque semplice per la specificità delle ragioni di fatto e diritto poste alla base della richiesta e che dunque può essere liquidata con una fascia “bassa”, o al contrario un'attività per una questione di diritto o di fatto impegnativa che è stata però affrontata con meno impegnato di quella che avrebbe potuto e che dunque può meritare anch'essa una liquidazione “bassa”, o ancora un'attività inserita in un'imputazione meno grave ma che ha comportato l'esame ben fatto di questioni di diritto impegnative e che dunque può meritare una liquidazione “alta”.
Si intende affermare, cioè, che la scelta della misura concreta nell'ambito del parametro di legge non necessariamente comporta una valutazione sul “pregio” dell'attività per come è stata espletata dal professionista e che anche liquidazioni al
“minimo” sono rispettose della dignità del professionista se la questione affrontata era oggettivamente semplice per sua natura.
In applicazione di tali criteri nel caso in esame il compenso può essere riconosciuto con la misura minima per come espressamente richiesto dal difensore.
Il compenso è così determinato:
a) fase di studio della controversia: € 425,50
b) fase introduttiva: € 331,00.
Il predetto importo complessivo di € 756,50 deve essere decurtato di 1/3 ai sensi dell'art. 106 bis DPR 115/2002, così divenendo conclusivamente € 504,00.
6 Il regolamento delle spese di lite del presente procedimento segue la soccombenza e la liquidazione è operata come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. n.
147/2022, sul valore della causa, con riconoscimento delle fasi di studio e introduttiva e decisionale (quest'ultima al minimo in ragione della semplicità della questione ed in assenza di sviluppi istruttori).
P.Q.M.
visti gli artt. 82, 83, 84, 110 e 170 del D.P.R. n. 115/2002, in accoglimento dell'opposizione ed in riforma del decreto emesso dal G.I.P. del Tribunale di Palmi in data 9/04/2025 liquida in favore dell'avvocato Matteo Brunetti quale compenso per l'attività svolta in difesa del sig. indagato nell'ambito del procedimento penale n. 467/2024 Parte_1
R.G.N.R., l'importo complessivo di € 504,00, oltre spese forf. 15%, cpa e iva come per legge.
Condanna il alla refusione in favore dell'avv. Matteo Brunetti Controparte_1 delle spese della presente opposizione che liquida in complessivo € 362,00, oltre spese gen. 15%, cpa e iva come per legge, ed in € 70,00 per esborsi.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione al difensore, alle parti e al P.M..
Così deciso in Palmi, 9 luglio 2025
Il Giudice
dott. Piero Viola
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