TRIB
Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 07/11/2025, n. 931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 931 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2541/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa TE DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 da:
, (CF. ) elettivamente domiciliata in Alghero, via Kennedy Parte_1 C.F._1
n. 22 presso e nello studio dell'Avv. Bastianina Cocco, (C.F. ), che la difende e C.F._2
rappresenta in virtù di procura alle liti allegata al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
, (CF. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Emiciclo CP_1 C.F._3
Garibaldi n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Cristian Porcu (CF. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16 ottobre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss c.p.c. e 337 bis ss c.c., depositato in data 29 ottobre 2024, Pt_1
ha convenuto in giudizio
[...] CP_1
pagina 1 di 8 Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale, non confluita in un rapporto di coniugio, e che dal rapporto era nato il figlio (a Sassari, 10 maggio 2024) riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori, ha dedotto che la relazione, durata circa due anni, si era interrotta tre mesi dopo la nascita del bambino a causa dei reiterati comportamenti aggressivi, minacciosi e maltrattanti del compagno (per i quali erano state opportunamente sporte querele) nonché dello stile di vita da
“nullafacente”, potendo il vivere di rendita dalle numerose proprietà immobiliari di cui era CP_1
intestatario e dagli investimenti finanziari posti in essere.
Ha riferito che il nucleo familiare fino alla disgregazione aveva vissuto nell'immobile di proprietà del nell'agro di Alghero, una villa disposta su due piani e munita di piscina, di confort di ogni sorta CP_1
e di una unità di pertinenza, che i litigi tra le parti avevano avuto inizio nei mesi antecedenti alla interruzione della convivenza ed erano stati ingenerati principalmente dallo stile di vita del e CP_1
dalla sua condizione di alcool- dipendenza, già sottoposta all'attenzione dell'intestato Tribunale in relazione alla procedura per la disciplina dell'affidamento dei minori figli del nati da precedente CP_1
relazione (a quest'ultimo era stato prescritto di seguire gli opportuni percorsi di disassuefazione e riabilitazione presso il SERD di Alghero, nonché un regime di protezione degli incontri con i figli, mediati dagli operatori sociali).
Ha riferito che il aveva deliberatamente interrotto il prescritto percorso al SERD e ogni terapia CP_1
lui impartita e che questa situazione aveva ingenerato gravi effetti sulla sua persona e sul suo contegno, divenuto abitualmente minaccioso e violento nei confronti della ricorrente, a cui avevano assistito anche i figli, e (nato da precedente relazione). Per_1 Per_2
Ha aggiunto che il tenore delle minacce - anche di morte e particolarmente inquietanti perché il CP_1
era detentore di armi da fuoco – era progressivamente peggiorato fino a costringerla, in seguito all'ennesima aggressione in stato di ubriachezza, il 24.08.2024, ad abbandonare l'abitazione del compagno e a cercare rifugio presso i familiari.
Ha riferito che al momento risiedeva in un piccolo alloggio messole a disposizione dalla nonna paterna e attrezzato di fortuna per l'esigenza, ma assolutamente inidoneo alle esigenze di spazio dei minori.
Ha lamentato che nel periodo successivo alla fine della convivenza il si era completamente CP_1
disinteressato delle necessità del bambino, limitandosi a incontrarlo raramente, sempre alla presenza della madre, ignorando la condizione abitativa non adeguata nella quale il bambino si trovava a stare e non provvedendo, se non un'unica volta e dietro diffida del suo avvocato, a contribuire al mantenimento del bimbo, e ciò nonostante le ampie facoltà finanziarie (in costanza di convivenza il nucleo, per le esigenze ordinarie, impiegava circa 3.000,00 euro mensili).
pagina 2 di 8 Quanto alle sue condizioni economiche, ha allegato di non stare lavorando e di essere priva di redditi, fatta eccezione per il reddito di integrazione pari ad € 300,00 mensili e per l'assegno di mantenimento per il primo figlio versatole dall'ex marito e ammontante a € 400,00 mensili.
Ha riferito che, per contro, il resistente godeva invece di una più che florida situazione economica perché oltre alla villa con piscina del valore di € 700.000 in cui viveva, era proprietario di una unità di pertinenza della villa e di un immobile sito a Bologna centro con box e cantina pertinenziale dai quali ricavava una rendita locatizia, ed era proprietario inoltre, insieme alla sorella, anche di una villa in montagna e di automobili di alto segmento.
Ha aggiunto che godeva anche di rendite da investimenti finanziari a vario titolo e che a seguito della morte del padre aveva ereditato dal padre ingenti somme di denaro.
Ha concluso chiedendo:
“1) affidarsi il minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, con la quale continuerà ad abitare;
2) Il minore potrà vedere il padre soltanto in forma protetta in presenza di un familiare ovvero in alternativa di operatori sociali all'uopo incaricati;
3) il corrisponderà alla CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
in favore del minore figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
4) i genitori saranno obbligati nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreativo-sportive) necessarie al minore, tenuto conto del Protocollo CNF adottato dal
Tribunale di Sassari;
5) l'assegno unico universale erogato dall sarà riscosso nella misura del CP_2
100% dalla madre del minore;
6) si chiede che il Tribunale voglia adottare nei confronti Parte_1
del padre del minore gli opportuni e convenienti provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, primo tra tutti prescrivere al di sottoporsi / proseguire il percorso terapeutico presso il CP_1 competente SER.D al fine di superare il problema dell'alcoldipendenza; 7) Con vittoria di spese e competenze del procedimento in caso di opposizione”.
Con comparsa depositata in data 17 febbraio 2025 si è costituito il quale ha contestato CP_1
ogni avversa allegazione e ha riferito che il tono del ricorso confermava che il vero motivo della rottura della relazione sentimentale tra le parti era stata la truffa sentimentale posta in essere dalla in Pt_1
suo danno oltre che la gelosia ossessiva della compagna, manifestatasi con azioni esagerate di controllo, manipolazione, e persino pedinamenti proseguiti persino dopo la fine del rapporto.
Quanto alle accuse di all'alcool-dipendenza, ha precisato di non essere mai stato destinatario di alcuna prescrizione da parte del Tribunale, ma di essersi rivolto al RD spontaneamente, con il supporto della sua precedente compagna, richiesta che aveva portato ad un ricovero non coatto ma da egli volutamente previsto e programmato.
pagina 3 di 8 Ha anche allegato certificazione del Servizio ASL nella quale si dà atto che “il paziente ha mantenuto nel tempo in maniera continuativa un rapporto di fiducia e di alleanza terapeutica con il nostro
Servizio, che ha permesso una maturazione del proprio grado di consapevolezza e accettazione del problema e di conseguenza il miglioramento delle proprie capacità di responsabilizzarsi su di esso, attuando delle strategie di protezione. Il paziente aderisce al percorso terapeutico multidisciplinare proposto dal Servizio”.
Ha negato di essere mai stato violento nei confronti della neppure nel corso delle litigate più Pt_1
accese, allegazioni peraltro del tutto sfornite di prova, e ha anzi rappresentato di essere stato lui vittima di violenza psicologica da parte della compagna che si era concretizzata in atti denigratori, offese, svalutazioni, limitazioni della libertà, proibizioni di frequentare amici e figli.
Ha anche negato di possedere armi da fuoco precisando di avere solo una pistola a gas a libera vendita il cui acquisto e uso non necessitava di porto d'armi del quale peraltro egli non era neppure munito.
Quanto ai suoi rapporti col figlio ha riferito che l'unico motivo per cui la frequentazione era Per_1 poco regolare era l'atteggiamento ostacolante e prevaricatore della difficile da contenere, Pt_1
rappresentando altresì che la circostanza che gli incontri avvenissero esclusivamente alla presenza della madre influiva negativamente sul rapporto padre-figlio.
Ha poi dedotto di aver contribuito con regolarità al mantenimento del figlio versando somme mensili secondo le sue possibilità e facendosi carico esclusivo di alcune spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha dichiarato di essere invalido al 50% con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e di essere quindi parzialmente incapace di produrre reddito e che, ciò nonostante, contribuiva al mantenimento dei due figli nati da precedente relazione con la somma complessiva di € 600,00 mensili, oltre alle spese straordinarie.
Con riferimento, infine, alle sue condizioni patrimoniali ha riferito di essere stato costretto a vendere la villa di Alghero e la sua unità pertinenziale al prezzo di € 755.000,00 di cui la quota di 1/8 era di spettanza della sorella , comproprietaria. CP_3
Quanto all'immobile situato a Bologna (anch'esso in comproprietà con la sorella) ha allegato che era stato concesso in locazione al figlio per € 150,00 mensili, così da consentirgli di poter Per_3
beneficiare della borsa di studio, e che la villa in montagna ubicata nel Comune di San Benedetto Val
Di MB (in comproprietà con la sorella) era sfitta e disabitata.
Ha contestato di aver ereditato alcuna somma ingente in seguito alla morte del padre ed ha aggiunto di essere titolare di un solo investimento azionario di euro 10.000,00 circa, fatto circa due anni prima in
Cina, attualmente in perdita del 20% circa.
pagina 4 di 8 Quanto alle condizioni economiche della ricorrente, premesso che la stessa percepiva interamente anche l'assegno unico dall' per € 500,00 ha riferito che l'immobile in cui sosteneva di poter CP_2
permanere solo temporaneamente in realtà era a sua disposizione fin da prima dell'inizio della relazione tra le parti e vi aveva abitato per diversi periodi.
Ha quindi concluso chiedendo:
“- affidare il piccolo congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre, con la quale continuerà ad abitare - dichiarare il diritto del signor di vedere il piccolo CP_1
senza la presenza della madre, in ogni caso con le modalità che l'Ill. mo giudice riterrà Per_1
opportune perché rispondenti all'interesse del bimbo - disporre l'obbligo del signor di CP_1
corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo Pt_1
di contributo al mantenimento di somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat - Per_1
dichiarare i genitori obbligati a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie al piccolo - rigettare la domanda della signora di riconoscimento Per_1 Parte_1
integrale dell'assegno universale erogato dall - condannare la signora per lite CP_4 Parte_1
temeraria e, conseguentemente, revocarle il beneficio del Gratuito Patrocinio a spese dello stato - con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'esito della prima udienza del 20 marzo 2025, sentite personalmente le parti, con ordinanza riservata in data 28 marzo 2025, il Giudice - rilevato che era pacifico che il stesse intraprendendo con esiti CP_1
positivi il percorso al SERD per un disturbo di dipendenza da alcool “caratterizzato da lunghi periodi di remissione e da sporadici, brevi e autolimitantesi episodi di ricaduta di circa 1/2 giorni mediante due/tre episodi l'anno” e che l'alcolismo non esclude l'affidamento condiviso, in quanto non costituisce prova automatica di disinteresse nei confronti del figlio (Cass. Civ. ordin. n. 26352/22), preso atto che le allegazioni di violenza non avevano trovato alcun riscontro probatorio anche atteso che la aveva rimesso la querela sporta nei confronti del e che non risultava alcuna Pt_1 CP_1
certificazione medica a supporto di quanto dedotto - in via provvisoria e urgente ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione presso la Per_1
madre, non essendo emerse criticità che giustificassero la deroga al principio della bigenitorialità condivisa.
Quanto alla disciplina del diritto di visita considerato che era pacifico che il minore non vedesse il padre da gennaio e tenuto conto della tenera età dello stesso (9 mesi) è stato dato incarico ai Servizi
Sociali di Alghero di prendere in carico il nucleo familiare, di verificare le condizioni di vita, familiari e abitative del minore, e di predisporre un calendario di incontri facilitanti con il padre, relazionando a questo Giudice, e riferendo senza indugio qualora ravvisassero elementi pregiudizievoli per il minore.
pagina 5 di 8 È stato quindi stabilito un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di € 500,00, allo stato congruo rispetto alla complessiva situazione reddituale del con riserva di modificare tale CP_1 importo all'esito delle indagini della Guardia di Finanza disposte contestualmente, e previsto che l'Assegno Unico continuasse ad essere percepito al 100 % dalla madre.
Sono state infine invitate le parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di attenuare la conflittualità esistente nell'ottica dell'esclusivo interesse al benessere psico fisico del minore, e invitato il a proseguire nel percorso presso il RD di Alghero depositando in atti le CP_1
certificazioni periodiche rilasciate dalla Asl.
La causa è stata quindi rinviata al 16 ottobre 2025.
Con relazione pervenuta il 14 ottobre 2025, i Servizi sociali di Alghero hanno relazione in merito alla situazione concernente il nucleo familiare in oggetto dando atto che la convive coi suoi due Pt_1
figli in un appartamento locato dalla nonna con regolare contratto per circa € 500,00 mensili e che l'abitazione si presenta ordinata e compatibile con le necessità dei minori.
Hanno riferito che, sulla scorta degli esiti delle visite domiciliari e dai colloqui intercorsi, è emerso un rapporto madre-figlio amorevole, premuroso e adeguato, che il clima familiare appare sereno e funzionale al benessere psicofisico del bimbo.
Quanto al i Servizi si sono espressi positivamente: egli è stato coinvolto in un percorso di CP_1
incontri prima in forma protetta e supervisionata che hanno mostrato un approccio del padre verso il figlio affettuoso, rispettoso e attento a rispondere in modo congruo ai suoi segnali e ai suoi bisogni, di tal che, con la bella stagione, gli incontri si sono svolti in uno spazio aperto ed entrambi i genitori hanno mostrato disponibilità e collaborazione.
Con riferimento al problema di alcool- dipendenza del signor per il quale seguiva un percorso CP_1
presso il RD, hanno relazionato che il resistente si è sempre presentato agli incontri in condizioni di sobrietà e che non sono mai emersi segnali che potessero far ipotizzare stati alterati o ricadute.
Hanno quindi riferito che, al termine del percorso, da parte di entrambi i genitori è emersa la consapevolezza di aver ristabilito una comunicazione efficace e costruito un'alleanza genitoriale centrata sul benessere di ed hanno concluso rappresentando che le condizioni di vita del Per_1
minore siano adeguate e che i genitori si stiano mostrando capaci di superare i conflitti passati e di concentrarsi su modalità adeguate di relazione finalizzate a garantire una crescita serena al bambino.
Hanno pertanto suggerito che il percorso padre – figlio possa proseguire in autonomia con possibilità di riattivazione del servizio nell'eventualità di future criticità.
pagina 6 di 8 Alla successiva udienza del 16 ottobre 2025, presenti personalmente, le parti hanno dichiarato che i rapporti tra loro non sono più conflittuali e che il padre sta vedendo il bambino alla presenza della madre.
Hanno poi dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini che seguono: “Affido condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il padre Per_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutti i martedì e i giovedì alla presenza della madre per due ore dalle 16,00 alle 18,00 nonché a fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle 12,00 alle 17,00 sempre alla presenza della madre. Le parti decideranno quando il padre potrà tenere il figlio con sé in autonomia negli stessi giorni e con i medesimi orari salvo migliori accordi. Il CP_1 verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00 rivalutabile Istat da versare al domicilio della madre con modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a contribuire al CP_ 50 % alle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'assegno Unico sarà percepito al 100
% dalla madre . Spese compensate” Parte_1
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Depongono in tal senso le risultanze della relazione inviata dai Servizi Sociali incaricati che hanno escluso, allo stato, criticità sia in relazione all'esercizio della bigenitorialità condivisa che al diritto di visita del padre, suggerendo che il percorso padre figlio prosegua in autonomia, sempre con possibilità di riattivazione del servizio nell'eventualità di future situazioni pregiudizievoli.
Le parti, peraltro, dopo aver dato atto i rapporti reciproci non sono più conflittuali, hanno concordato allo stato un ampio diritto di visita del padre da esercitarsi alla presenza della madre riservandosi di valutare concordemente quando il padre potrà tenere il figlio con sé in autonomia negli stessi giorni e con i medesimi orari, salvo migliori accordi.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone conformemente all'accordo delle parti come sopra illustrato da intendersi qui integralmente trascritto.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa TE EI
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
I Sezione Civile
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa TE DEIANA - Presidente
Dott.ssa Susanna ZANDA - Giudice
Dott.ssa Elisabetta CARTA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29 ottobre 2024 da:
, (CF. ) elettivamente domiciliata in Alghero, via Kennedy Parte_1 C.F._1
n. 22 presso e nello studio dell'Avv. Bastianina Cocco, (C.F. ), che la difende e C.F._2
rappresenta in virtù di procura alle liti allegata al ricorso,
RICORRENTE nei confronti di
, (CF. ) elettivamente domiciliato in Sassari, via Emiciclo CP_1 C.F._3
Garibaldi n. 24, presso e nello studio dell'Avv. Cristian Porcu (CF. ) che lo C.F._4
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE nonché con la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso)
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da verbale di udienza del 16 ottobre 2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis.12 ss c.p.c. e 337 bis ss c.c., depositato in data 29 ottobre 2024, Pt_1
ha convenuto in giudizio
[...] CP_1
pagina 1 di 8 Premesso che le parti avevano intrattenuto una relazione sentimentale, non confluita in un rapporto di coniugio, e che dal rapporto era nato il figlio (a Sassari, 10 maggio 2024) riconosciuto da Per_1
entrambi i genitori, ha dedotto che la relazione, durata circa due anni, si era interrotta tre mesi dopo la nascita del bambino a causa dei reiterati comportamenti aggressivi, minacciosi e maltrattanti del compagno (per i quali erano state opportunamente sporte querele) nonché dello stile di vita da
“nullafacente”, potendo il vivere di rendita dalle numerose proprietà immobiliari di cui era CP_1
intestatario e dagli investimenti finanziari posti in essere.
Ha riferito che il nucleo familiare fino alla disgregazione aveva vissuto nell'immobile di proprietà del nell'agro di Alghero, una villa disposta su due piani e munita di piscina, di confort di ogni sorta CP_1
e di una unità di pertinenza, che i litigi tra le parti avevano avuto inizio nei mesi antecedenti alla interruzione della convivenza ed erano stati ingenerati principalmente dallo stile di vita del e CP_1
dalla sua condizione di alcool- dipendenza, già sottoposta all'attenzione dell'intestato Tribunale in relazione alla procedura per la disciplina dell'affidamento dei minori figli del nati da precedente CP_1
relazione (a quest'ultimo era stato prescritto di seguire gli opportuni percorsi di disassuefazione e riabilitazione presso il SERD di Alghero, nonché un regime di protezione degli incontri con i figli, mediati dagli operatori sociali).
Ha riferito che il aveva deliberatamente interrotto il prescritto percorso al SERD e ogni terapia CP_1
lui impartita e che questa situazione aveva ingenerato gravi effetti sulla sua persona e sul suo contegno, divenuto abitualmente minaccioso e violento nei confronti della ricorrente, a cui avevano assistito anche i figli, e (nato da precedente relazione). Per_1 Per_2
Ha aggiunto che il tenore delle minacce - anche di morte e particolarmente inquietanti perché il CP_1
era detentore di armi da fuoco – era progressivamente peggiorato fino a costringerla, in seguito all'ennesima aggressione in stato di ubriachezza, il 24.08.2024, ad abbandonare l'abitazione del compagno e a cercare rifugio presso i familiari.
Ha riferito che al momento risiedeva in un piccolo alloggio messole a disposizione dalla nonna paterna e attrezzato di fortuna per l'esigenza, ma assolutamente inidoneo alle esigenze di spazio dei minori.
Ha lamentato che nel periodo successivo alla fine della convivenza il si era completamente CP_1
disinteressato delle necessità del bambino, limitandosi a incontrarlo raramente, sempre alla presenza della madre, ignorando la condizione abitativa non adeguata nella quale il bambino si trovava a stare e non provvedendo, se non un'unica volta e dietro diffida del suo avvocato, a contribuire al mantenimento del bimbo, e ciò nonostante le ampie facoltà finanziarie (in costanza di convivenza il nucleo, per le esigenze ordinarie, impiegava circa 3.000,00 euro mensili).
pagina 2 di 8 Quanto alle sue condizioni economiche, ha allegato di non stare lavorando e di essere priva di redditi, fatta eccezione per il reddito di integrazione pari ad € 300,00 mensili e per l'assegno di mantenimento per il primo figlio versatole dall'ex marito e ammontante a € 400,00 mensili.
Ha riferito che, per contro, il resistente godeva invece di una più che florida situazione economica perché oltre alla villa con piscina del valore di € 700.000 in cui viveva, era proprietario di una unità di pertinenza della villa e di un immobile sito a Bologna centro con box e cantina pertinenziale dai quali ricavava una rendita locatizia, ed era proprietario inoltre, insieme alla sorella, anche di una villa in montagna e di automobili di alto segmento.
Ha aggiunto che godeva anche di rendite da investimenti finanziari a vario titolo e che a seguito della morte del padre aveva ereditato dal padre ingenti somme di denaro.
Ha concluso chiedendo:
“1) affidarsi il minore in via esclusiva alla madre, con collocazione presso di lei, con la quale continuerà ad abitare;
2) Il minore potrà vedere il padre soltanto in forma protetta in presenza di un familiare ovvero in alternativa di operatori sociali all'uopo incaricati;
3) il corrisponderà alla CP_1
entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 1000,00 a titolo di contributo al mantenimento Pt_1
in favore del minore figlio, importo da rivalutarsi annualmente secondo indici Istat;
4) i genitori saranno obbligati nella misura del 50% ciascuno a sostenere le spese straordinarie (scolastiche, sanitarie, ricreativo-sportive) necessarie al minore, tenuto conto del Protocollo CNF adottato dal
Tribunale di Sassari;
5) l'assegno unico universale erogato dall sarà riscosso nella misura del CP_2
100% dalla madre del minore;
6) si chiede che il Tribunale voglia adottare nei confronti Parte_1
del padre del minore gli opportuni e convenienti provvedimenti sulla responsabilità genitoriale, primo tra tutti prescrivere al di sottoporsi / proseguire il percorso terapeutico presso il CP_1 competente SER.D al fine di superare il problema dell'alcoldipendenza; 7) Con vittoria di spese e competenze del procedimento in caso di opposizione”.
Con comparsa depositata in data 17 febbraio 2025 si è costituito il quale ha contestato CP_1
ogni avversa allegazione e ha riferito che il tono del ricorso confermava che il vero motivo della rottura della relazione sentimentale tra le parti era stata la truffa sentimentale posta in essere dalla in Pt_1
suo danno oltre che la gelosia ossessiva della compagna, manifestatasi con azioni esagerate di controllo, manipolazione, e persino pedinamenti proseguiti persino dopo la fine del rapporto.
Quanto alle accuse di all'alcool-dipendenza, ha precisato di non essere mai stato destinatario di alcuna prescrizione da parte del Tribunale, ma di essersi rivolto al RD spontaneamente, con il supporto della sua precedente compagna, richiesta che aveva portato ad un ricovero non coatto ma da egli volutamente previsto e programmato.
pagina 3 di 8 Ha anche allegato certificazione del Servizio ASL nella quale si dà atto che “il paziente ha mantenuto nel tempo in maniera continuativa un rapporto di fiducia e di alleanza terapeutica con il nostro
Servizio, che ha permesso una maturazione del proprio grado di consapevolezza e accettazione del problema e di conseguenza il miglioramento delle proprie capacità di responsabilizzarsi su di esso, attuando delle strategie di protezione. Il paziente aderisce al percorso terapeutico multidisciplinare proposto dal Servizio”.
Ha negato di essere mai stato violento nei confronti della neppure nel corso delle litigate più Pt_1
accese, allegazioni peraltro del tutto sfornite di prova, e ha anzi rappresentato di essere stato lui vittima di violenza psicologica da parte della compagna che si era concretizzata in atti denigratori, offese, svalutazioni, limitazioni della libertà, proibizioni di frequentare amici e figli.
Ha anche negato di possedere armi da fuoco precisando di avere solo una pistola a gas a libera vendita il cui acquisto e uso non necessitava di porto d'armi del quale peraltro egli non era neppure munito.
Quanto ai suoi rapporti col figlio ha riferito che l'unico motivo per cui la frequentazione era Per_1 poco regolare era l'atteggiamento ostacolante e prevaricatore della difficile da contenere, Pt_1
rappresentando altresì che la circostanza che gli incontri avvenissero esclusivamente alla presenza della madre influiva negativamente sul rapporto padre-figlio.
Ha poi dedotto di aver contribuito con regolarità al mantenimento del figlio versando somme mensili secondo le sue possibilità e facendosi carico esclusivo di alcune spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio.
Quanto alle sue condizioni economiche, ha dichiarato di essere invalido al 50% con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta e di essere quindi parzialmente incapace di produrre reddito e che, ciò nonostante, contribuiva al mantenimento dei due figli nati da precedente relazione con la somma complessiva di € 600,00 mensili, oltre alle spese straordinarie.
Con riferimento, infine, alle sue condizioni patrimoniali ha riferito di essere stato costretto a vendere la villa di Alghero e la sua unità pertinenziale al prezzo di € 755.000,00 di cui la quota di 1/8 era di spettanza della sorella , comproprietaria. CP_3
Quanto all'immobile situato a Bologna (anch'esso in comproprietà con la sorella) ha allegato che era stato concesso in locazione al figlio per € 150,00 mensili, così da consentirgli di poter Per_3
beneficiare della borsa di studio, e che la villa in montagna ubicata nel Comune di San Benedetto Val
Di MB (in comproprietà con la sorella) era sfitta e disabitata.
Ha contestato di aver ereditato alcuna somma ingente in seguito alla morte del padre ed ha aggiunto di essere titolare di un solo investimento azionario di euro 10.000,00 circa, fatto circa due anni prima in
Cina, attualmente in perdita del 20% circa.
pagina 4 di 8 Quanto alle condizioni economiche della ricorrente, premesso che la stessa percepiva interamente anche l'assegno unico dall' per € 500,00 ha riferito che l'immobile in cui sosteneva di poter CP_2
permanere solo temporaneamente in realtà era a sua disposizione fin da prima dell'inizio della relazione tra le parti e vi aveva abitato per diversi periodi.
Ha quindi concluso chiedendo:
“- affidare il piccolo congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione presso la Per_1
madre, con la quale continuerà ad abitare - dichiarare il diritto del signor di vedere il piccolo CP_1
senza la presenza della madre, in ogni caso con le modalità che l'Ill. mo giudice riterrà Per_1
opportune perché rispondenti all'interesse del bimbo - disporre l'obbligo del signor di CP_1
corrispondere alla entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 300,00 (trecento/00) a titolo Pt_1
di contributo al mantenimento di somma da rivalutarsi annualmente in base agli indici Istat - Per_1
dichiarare i genitori obbligati a contribuire nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie necessarie al piccolo - rigettare la domanda della signora di riconoscimento Per_1 Parte_1
integrale dell'assegno universale erogato dall - condannare la signora per lite CP_4 Parte_1
temeraria e, conseguentemente, revocarle il beneficio del Gratuito Patrocinio a spese dello stato - con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'esito della prima udienza del 20 marzo 2025, sentite personalmente le parti, con ordinanza riservata in data 28 marzo 2025, il Giudice - rilevato che era pacifico che il stesse intraprendendo con esiti CP_1
positivi il percorso al SERD per un disturbo di dipendenza da alcool “caratterizzato da lunghi periodi di remissione e da sporadici, brevi e autolimitantesi episodi di ricaduta di circa 1/2 giorni mediante due/tre episodi l'anno” e che l'alcolismo non esclude l'affidamento condiviso, in quanto non costituisce prova automatica di disinteresse nei confronti del figlio (Cass. Civ. ordin. n. 26352/22), preso atto che le allegazioni di violenza non avevano trovato alcun riscontro probatorio anche atteso che la aveva rimesso la querela sporta nei confronti del e che non risultava alcuna Pt_1 CP_1
certificazione medica a supporto di quanto dedotto - in via provvisoria e urgente ha disposto l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione presso la Per_1
madre, non essendo emerse criticità che giustificassero la deroga al principio della bigenitorialità condivisa.
Quanto alla disciplina del diritto di visita considerato che era pacifico che il minore non vedesse il padre da gennaio e tenuto conto della tenera età dello stesso (9 mesi) è stato dato incarico ai Servizi
Sociali di Alghero di prendere in carico il nucleo familiare, di verificare le condizioni di vita, familiari e abitative del minore, e di predisporre un calendario di incontri facilitanti con il padre, relazionando a questo Giudice, e riferendo senza indugio qualora ravvisassero elementi pregiudizievoli per il minore.
pagina 5 di 8 È stato quindi stabilito un contributo al mantenimento del figlio a carico del padre di € 500,00, allo stato congruo rispetto alla complessiva situazione reddituale del con riserva di modificare tale CP_1 importo all'esito delle indagini della Guardia di Finanza disposte contestualmente, e previsto che l'Assegno Unico continuasse ad essere percepito al 100 % dalla madre.
Sono state infine invitate le parti ad intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità, al fine di attenuare la conflittualità esistente nell'ottica dell'esclusivo interesse al benessere psico fisico del minore, e invitato il a proseguire nel percorso presso il RD di Alghero depositando in atti le CP_1
certificazioni periodiche rilasciate dalla Asl.
La causa è stata quindi rinviata al 16 ottobre 2025.
Con relazione pervenuta il 14 ottobre 2025, i Servizi sociali di Alghero hanno relazione in merito alla situazione concernente il nucleo familiare in oggetto dando atto che la convive coi suoi due Pt_1
figli in un appartamento locato dalla nonna con regolare contratto per circa € 500,00 mensili e che l'abitazione si presenta ordinata e compatibile con le necessità dei minori.
Hanno riferito che, sulla scorta degli esiti delle visite domiciliari e dai colloqui intercorsi, è emerso un rapporto madre-figlio amorevole, premuroso e adeguato, che il clima familiare appare sereno e funzionale al benessere psicofisico del bimbo.
Quanto al i Servizi si sono espressi positivamente: egli è stato coinvolto in un percorso di CP_1
incontri prima in forma protetta e supervisionata che hanno mostrato un approccio del padre verso il figlio affettuoso, rispettoso e attento a rispondere in modo congruo ai suoi segnali e ai suoi bisogni, di tal che, con la bella stagione, gli incontri si sono svolti in uno spazio aperto ed entrambi i genitori hanno mostrato disponibilità e collaborazione.
Con riferimento al problema di alcool- dipendenza del signor per il quale seguiva un percorso CP_1
presso il RD, hanno relazionato che il resistente si è sempre presentato agli incontri in condizioni di sobrietà e che non sono mai emersi segnali che potessero far ipotizzare stati alterati o ricadute.
Hanno quindi riferito che, al termine del percorso, da parte di entrambi i genitori è emersa la consapevolezza di aver ristabilito una comunicazione efficace e costruito un'alleanza genitoriale centrata sul benessere di ed hanno concluso rappresentando che le condizioni di vita del Per_1
minore siano adeguate e che i genitori si stiano mostrando capaci di superare i conflitti passati e di concentrarsi su modalità adeguate di relazione finalizzate a garantire una crescita serena al bambino.
Hanno pertanto suggerito che il percorso padre – figlio possa proseguire in autonomia con possibilità di riattivazione del servizio nell'eventualità di future criticità.
pagina 6 di 8 Alla successiva udienza del 16 ottobre 2025, presenti personalmente, le parti hanno dichiarato che i rapporti tra loro non sono più conflittuali e che il padre sta vedendo il bambino alla presenza della madre.
Hanno poi dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini che seguono: “Affido condiviso del minore figlio ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre. Il padre Per_1
potrà vedere e tenere con sé il figlio minore tutti i martedì e i giovedì alla presenza della madre per due ore dalle 16,00 alle 18,00 nonché a fine settimana alternati o il sabato o la domenica dalle 12,00 alle 17,00 sempre alla presenza della madre. Le parti decideranno quando il padre potrà tenere il figlio con sé in autonomia negli stessi giorni e con i medesimi orari salvo migliori accordi. Il CP_1 verserà a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di € 500,00 rivalutabile Istat da versare al domicilio della madre con modalità concordate entro il giorno 5 di ogni mese, oltre a contribuire al CP_ 50 % alle Spese Straordinarie secondo il Protocollo CNF. L'assegno Unico sarà percepito al 100
% dalla madre . Spese compensate” Parte_1
La causa è stata pertanto rimessa al Collegio per la decisione.
***
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse del figlio minore in quanto garantiscono sia la prosecuzione di adeguati e proficui rapporti con entrambi i genitori sia un mantenimento congruo per il soddisfacimento delle sue esigenze e ravvisato pertanto che le clausole relative prole non sono in contrasto con gli interessi della stessa, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle conclusioni congiunte.
Depongono in tal senso le risultanze della relazione inviata dai Servizi Sociali incaricati che hanno escluso, allo stato, criticità sia in relazione all'esercizio della bigenitorialità condivisa che al diritto di visita del padre, suggerendo che il percorso padre figlio prosegua in autonomia, sempre con possibilità di riattivazione del servizio nell'eventualità di future situazioni pregiudizievoli.
Le parti, peraltro, dopo aver dato atto i rapporti reciproci non sono più conflittuali, hanno concordato allo stato un ampio diritto di visita del padre da esercitarsi alla presenza della madre riservandosi di valutare concordemente quando il padre potrà tenere il figlio con sé in autonomia negli stessi giorni e con i medesimi orari, salvo migliori accordi.
La domanda congiunta delle parti può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
L'accordo delle parti e la natura della causa giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale di Sassari, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dispone conformemente all'accordo delle parti come sopra illustrato da intendersi qui integralmente trascritto.
Spese compensate.
Così deciso in Sassari nella camera di consiglio del 4 novembre 2025.
Il Presidente
Dott.ssa TE EI
Il Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Carta
pagina 8 di 8