Ordinanza cautelare 25 febbraio 2025
Sentenza 20 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 20/04/2026, n. 200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 200 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00200/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 55 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ernesto Pagliaricci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l''annullamento
del provvedimento n. 239/24 M.P. emesso dal Questore di Chieti in data 13.11.2024 e notificato il successivo 14.11.2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Chieti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 febbraio 2026 il dott. AS RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso introduttivo il sig. -OMISSIS- impugnava il provvedimento n. 239/24 M.P. emesso dal Questore di Chieti in data 13.11.2024, notificato il successivo 14.11.2024, con il quale lo stesso veniva ammonito ai sensi dell’art. 8 del D.L. n. 11/2009.
Il ricorrente esponeva, in fatto, di aver presentato in data 7.06.2024 un esposto nei confronti del sig. -OMISSIS- per episodi di aggressione verbale, ingiurie e minacce, nonché di aver successivamente, ma sempre in data antecedente al provvedimento impugnato, richiesto un intervento di composizione del dissidio privato ex art. 1 R.D. n. 773/1931.
Esponeva inoltre che, a seguito di attività istruttoria svolta dalla Questura, veniva invece avviato un procedimento nei suoi confronti ai sensi dell’art. 8 D.L. n. 11/2009, conclusosi con il provvedimento di ammonimento impugnato (ciò, su richiesta e sulla base delle dichiarazioni di -OMISSIS- e del padre -OMISSIS-, come si evince dal provvedimento impugnato).
Il ricorrente censurava tale provvedimento per: difetto dei presupposti specificati dalla legge, vizio che emergerebbe dalla stessa lettura del provvedimento; difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e sviamento di potere, evidenziando, in particolare, l’assenza dei presupposti del reato di cui all’art. 612-bis c.p. e la mancata considerazione delle proprie difese e richieste istruttorie.
In particolare, dalle dichiarazioni di -OMISSIS- e -OMISSIS-, oltre a non emergere aggressioni o minacce, conseguenti stati d’ansia o di paura, limitazioni delle proprie attività sociali o di vita quotidiana, emergerebbe anche l’inattendibilità delle stesse dichiarazioni, come puntualmente evidenziato dal ricorrente stesso nelle proprie deduzioni difensive, non adeguatamente valutate dalla Questura.
In sede di osservazioni, il ricorrente aveva anche depositato alla Questura il testo di alcuni SMS da cui emergeva che non vi era alcun intento persecutorio, ma solo lamentele tra condomini (in particolare circa le modalità con le quali il -OMISSIS- parcheggiava nel garage condominiale rendendo più difficoltosa la manovra da parte del ricorrente); inoltre contestava di aver urtato con la propria auto la moto del medesimo -OMISSIS-, atteso che non risultava sporta alcuna denuncia per danni da parte di quest’ultimo presso l’assicurazione del primo; nessuna minaccia era stata mai proferita dal ricorrente, il quale si era solo lamentato della condotta del -OMISSIS- nel parcheggiare i propri mezzi nel garage condominiale, e ciò in particolare era avvenuto in una riunione condominiale in data 2.02.2024, alla presenza degli altri condomini e dell’amministratore, seppure non riportato nel verbale della riunione; vi sarebbero poi contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone sentite dalla Questura, con particolare riferimento ai tempi in cui a loro dire il ricorrente avrebbe iniziato a tenere condotte persecutorie nei confronti del -OMISSIS- (“appostamenti”, verosimilmente nei pressi del garage stesso); tutti i dissidi comunque traevano origine da questioni condominiali, e in particolare dalla contrarietà del ricorrente al fatto che il -OMISSIS-, in quanto estraneo al condominio, non aveva diritto a parcheggiare l’auto nel garage condominiale; la Questura aveva del tutto omesso di valutare le proprie difese.
Nell’esposto presentato il 7.06.2024 presso la Questura, il ricorrente invece riferiva di due episodi di aggressione verbale, che sarebbero avvenuti a dicembre 2023 e maggio 2024 da parte di -OMISSIS-, alla presenza anche della moglie del ricorrente; tale esposto non sarebbe stato riscontrato né inviato in Procura dalla Questura; quest’ultima assumeva informazioni dai due -OMISSIS- e da due altre persone (le cui generalità sarebbero state ingiustificatamente oscurate, così pregiudicando ulteriormente il diritto di difesa) ma non dalla moglie del ricorrente, e inoltre poneva domande solo in ordine al comportamento del ricorrente e non del -OMISSIS-, oggetto dell’esposto; la scarna motivazione sul punto evidenzierebbe che la Questura non avrebbe affatto tenuto conto delle difese e dei documenti di parte ricorrente: “ non costituiscono un esimente al fine dell’emissione del provvedimento de quo ”; essendo il -OMISSIS- un appartenente alla Polizia di Stato la Questura avrebbe dovuto valutare le difese del ricorrente con particolare attenzione; il provvedimento finale è stato adottato senza neanche sentire il destinatario di esso.
Nella propria relazione in atti, la Questura si limita a richiamare genericamente i presupposti per l’adozione del provvedimento nel caso di specie, la sussistenza di ampia discrezionalità, la funzione preventiva del provvedimento medesimo.
Con ordinanza cautelare del 21 febbraio 2025 il Tribunale accoglieva la domanda incidentale, sospendendo il provvedimento impugnato, così motivando: “ salvo il doveroso obbligo dell’Autorità di pubblica sicurezza di un immediato e contestuale intervento con un più approfondito esame della situazione, ai fini dell’adozione dei provvedimenti più appropriati, sulla base delle proprie valutazione discrezionali, ma nel rispetto di quanto indicato in motivazione ”, così motivando: “ Considerato che: -a un primo esame, tipico della presente fase cautelare, la istruttoria non appare completa, imparziale e coerente nelle conclusioni; -nel provvedimento impugnato, difatti, non si tiene conto del fatto che il ricorrente ha avuto la iniziativa nel ricorrere all’Autorità, prima per segnalare di essere vittima di comportamenti illeciti, e successivamente per ricercare un componimento del dissidio privato con la mediazione dell’Autorità stessa (e a tal fine, nella generica relazione in atti, non si riferisce di eventuali sviluppi procedimentali di tali segnalazioni né delle ragioni per le quali esse non abbiano avuto viceversa alcun seguito); non appaiono inoltre essere acquisite e valutate, sempre in sede istruttoria, le dichiarazioni della moglie del ricorrente stesso, pur indicata come presente in alcune circostanze, né di altre persone possibilmente informate sui fatti, ulteriori rispetto ai controinteressati e a persone in relazione con questi ultimi (delle due persone assunte a sommarie informazioni, l’una si definisce carissimo amico del -OMISSIS-, l’altra afferma di temere per la incolumità dei propri suoceri); infine, dai file audio allegati in atti, oltre alla insistenza, a tratti, dell’interlocutore diverso dal ricorrente, al fine di stimolare quest’ultimo, non si evince una particolare aggressività del ricorrente stesso sul piano fisico, ma piuttosto una situazione di risentimento personale in una relazione conflittuale reciproca nella interpretazione dei diritti e facoltà condominiali, con conseguente esacerbazione dei rapporti, e determinazione nell’affermare le proprie ragioni a discapito dell’altro; - in altri, termini, allo stato, sebbene la situazione imponga ampiamente il tempestivo intervento dell’autorità di pubblica sicurezza ex articolo 1 Tulps, per prevenire che il privato dissidio possa degenerare, come del resto già richiesto dal ricorrente stesso (e salvo l’obbligo di segnalare all’Autorità giudiziaria comportamenti costituenti reato), dagli atti non emerge in modo sufficientemente univoco un comportamento persecutorio unilaterale, quanto piuttosto una relazione tra condomini molto conflittuale e gravemente compromessa ;”.
All’udienza pubblica del 27 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Come già evidenziato in sede cautelare, l’istruttoria posta a fondamento del provvedimento impugnato non appare completa, imparziale e coerente nelle conclusioni.
Nel provvedimento del 13 novembre 2024 non viene dato alcun risalto all’esposto presentato dal ricorrente in data antecedente.
In particolare, risulta in atti che il 16.09.2024 il ricorrente, dopo aver presentato l’esposto in data 7.06.2024, ha chiesto con atto formale all' Autorità locale di P.S. di intervenire, a titolo di conciliazione, ai sensi dell'art. I del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, T.U.L.P.S., nel dissidio con il sig. -OMISSIS- -OMISSIS-.
A seguito di richiesta di accesso agli atti, la Questura ha messo a disposizione del ricorrente il compendio probatorio posto alla base del provvedimento impugnato, consistente in effetti in 4 dichiarazioni informative, di cui si è detto, e in due file audio e uno screenshot, prodotti dal -OMISSIS-.
Da tali file audio, come già rilevato in sede cautelare, “ oltre alla insistenza, a tratti, dell’interlocutore diverso dal ricorrente, al fine di stimolare quest’ultimo (es. “mi spieghi perché mi saluti?”) , non si evince una particolare aggressività del ricorrente stesso sul piano fisico (non emergono minacce fisiche ma espressioni che, pur travalicano il conversare civile, sono sempre riconducibili a diverbi e risentimenti per le questioni condominiali illustrate dal ricorrente) , ma piuttosto una situazione di risentimento personale in una relazione conflittuale reciproca nella interpretazione dei diritti e facoltà condominiali, con conseguente esacerbazione dei rapporti, e determinazione nell’affermare le proprie ragioni a discapito dell’altro ”.
Non si rinvengono affatto espressioni di minacce idonee a generare turbamento, tanto più nei confronti di -OMISSIS-, verso il quale, nei succitati file audio, registrati a sua insaputa, il ricorrente esprime addirittura sentimenti di stima “" lascia stare tuo padre che è un signore ".
Anche le minacce “ ti sto preparando un piattino ” è verosimilmente riferibile, in modo gergale, ad azioni legali o comunque a iniziative per far valere le proprie ragioni, anche nelle assemblee condominiali.
Anche nello screenshot di cui sopra, il nome -OMISSIS- (presumibilmente il ricorrente) appare salvato in rubrica accanto alla parola “garage”, ciò a riprova del fatto che tali liti e discussioni erano effettivamente confinate all’uso di tale bene comune.
A fronte delle dense e circostanziate osservazioni del ricorrente, inoltre, la Questura non risulta aver compiuto alcun approfondimento istruttorio per valutare anche la versione di quest’ultimo.
Le due persone sentite a sommarie informazioni (le cui generalità sono oscurate anche negli atti depositati in giudizio), oltre i due -OMISSIS-, uno si definisce un carissimo amico del -OMISSIS-; l’altro conferma che le liti riguardano la contrarietà del ricorrente alla validità di un “comodato d’uso” concesso da altro condomino al fine di legittimare da parte del -OMISSIS- l’uso del garage condominiale, ed esprime considerazioni per lo più soggettive su ricorrente, manifestando anche di avere interessi indiretti in quello stesso condominio e di non condividere le ragioni del ricorrente stesso (“ tutta questa ostilità da parte del Signor -OMISSIS- è nata a [...] parte di -OMISSIS- di un posto auto concesso in comodato d'uso da un suo amico ”…“ Temo che i comportamenti del -OMISSIS- -OMISSIS- possano tralignare in comportamenti violenti soprattutto nei confronti dei miei suoceri anziani, poiché ogni qual volta mette in opera le sue condotte persecutorie de visu è sempre molto rabbioso ”).
L’istruttoria appare, in sostanza, del tutto sommaria, unilaterale e incompleta: non risulta a esempio sentito l’amministratore del condominio, né altri condomini, né la moglie del ricorrente, né quest’ultimo.
E’ ben noto che il provvedimento di ammonimento orale, di cui all'art. 8 del d.l. n. 11/2009, ha natura preventiva e cautelare, funzionale alla prevenzione di reati contro la persona sulla base di un giudizio prognostico formulato ex ante; e che pertanto, sotto il profilo probatorio, non è necessaria l'acquisizione di prove tali da poter resistere in un giudizio penale, né si richiede che le condotte poste alla base del provvedimento posseggano gli stringenti requisiti di cui all'art. 612-bis c.p., tuttavia è sempre richiesto un fondato giudizio di probabilità che gli atteggiamenti molesti o minacciosi oggetto dell'istanza di ammonimento possano sfociare e degenerare in condotte costituenti reato ai sensi dell'art. 612-bis c.p., oltre a una valutazione di attendibilità delle varie dichiarazioni (Consiglio di Stato sentenza 9211 del 2024).
Se anche le modalità di esecuzione delle indagini sono rimesse alla discrezionalità dell’Autorità che ne è titolare, il risultato deve comunque condurre a un quadro probatorio completo, equilibrato, non lacunoso e coerente.
In altri termini, la Questura è comunque tenuta a svolgere una istruttoria completa, acquisendo ma anche valutando tutti elementi emersi e di possibile acquisizione (dichiarazioni della parte offesa, testimonianze di terzi a conoscenza dei fatti relativamente ai comportamenti denunziati, elementi oggettivi come registrazioni o messaggi telefonici, ove presenti, ecc… ma anche gli scritti difensivi dello stesso ricorrente) al fine di fondare la propria decisione su di un impianto quantomeno non manifestamente incompleto, lacunoso e unilaterale, come nel caso di specie (cfr. anche Tar Bologna, sentenza 218 del 2024).
Nel caso in esame, poi, la Questura non ha fornito alcun elemento istruttorio ulteriore neanche nel presente giudizio, e nemmeno dopo l’accoglimento della istanza cautelare, né ha dato prova di aver compiuto alcuna azione, peraltro sollecitata dallo stesso ricorrente, ai sensi dell’articolo 1 comma 2 Tulps: “ Per mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, provvede alla bonaria composizione dei dissidi privati .”; nonostante la sollecitazione anche del Tribunale in sede cautelare.
Le spese sono liquidate nel dispositivo e seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in complessivi euro 2.000,00, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutte le parti private.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AS RI, Presidente, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
Giovanni Giardino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AS RI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.