TRIB
Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 07/10/2025, n. 1195 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1195 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8296/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8296/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]2, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]2, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corridonia, il 01.08.2021 il cui atto è stato trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corridonia all'anno 2021, parte 2, serie A, numero 21 dichiarano che tra loro non è intervenuta riconciliazione né che intendono in alcun modo riconciliarsi.
Pertanto, la signora e il signor ut supra rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 chiedono all'Ill.mo Giudice adito che, decorso il termine di legge dalla celebrazione dell'udienza presidenziale relativa al procedimento di separazione, rimessa la causa sul ruolo, Voglia fissare ulteriore udienza avanti a sé, da trattarsi sempre con modalità cartolare, affinché- preso atto della sopra estesa dichiarazione degli istanti di non volersi riconciliare ed acquisito il parere del P.M.- Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.08.2021 alle medesime condizioni di cui alla separazione, con espressa rinuncia ai termini per proporre appello avverso l'emananda sentenza. pagina 1 di 4 Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corridonia di annotazione dei provvedimenti assunti dall'intestato Tribunale.
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Le parti danno atto che la signora , a far data dagli inizi del mese di agosto 2024, ha Parte_1 provveduto a rilasciare la casa coniugale di Cogliate, via Piave n. 87/2, attualmente utilizzata dal solo signor;
Parte_2
3) La signora , la quale ha già provveduto ad asportare dall'abitazione famigliare tutti i Parte_1 propri effetti personali, in accordo con il signor e concordando con la stessa modalità e Parte_2 tempi, procederà a recuperare anche le gomme della propria autovettura Volkswagen Polo, la bicicletta da corsa, due macchinette del caffè, il tostapane, la friggitrice ad aria e l'anello di fidanzamento;
4) La signora cede al signor , che accetta, la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà di ½ indiviso della casa coniugale di Cogliate, via Piave n. 87/2, composta da villetta e box, contraddistinti al NCEU di detto Comune quanto all'abitazione al: fg. 16, part. 470, sub. 1 e sub. 2, via Piave n. 87/2, P.T., cat. A/7, classe 3, vani 6,5, superficie catastale 127 mq, rendita catastale € 570,68; quanto al box: fg. 16, part. 470, sub. 3, via Piave n. 87/2, P.T., cat. C/6, classe 2, superficie catastale 45 mq, rendita catastale € 110,63.
Il tutto in assenza di corrispettivo monetario, dichiarandosi la signora soddisfatta rispetto Pt_1 all'accordo raggiunto con il solo asporto dei beni anzi citati.
La signora al momento dell'atto notarile di cessione della quota, che dovrà essere Pt_1 formalizzato entro quarantacinque giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione avanti a Notaio di fiducia scelto dal signor , consegnerà all'ex marito tutte le chiavi del compendio Parte_2 immobiliare, che potrà trattenere quale comproprietaria, sino a tale momento;
5) Contestualmente all'acquisto della quota della casa coniugale di titolarità della signora Pt_1 come meglio definito al precedente punto 4), il signor procederà con l'integrale Parte_2 accollo della somma residua oggetto del contratto di mutuo relativo al rapporto n. 000116194 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, Società Cooperativa, in data 06.07.2023, per l'acquisto del compendio immobiliare di Cogliate, via Piave n. 87/2, con effetto liberatorio totale per la signora , alla quale dovrà rilasciare la più ampia quietanza in tal senso. Parte_1
Le spese ed i compensi dell'atto notarile di accollo del mutuo, così come quelli della cessione della quota di abitazione, saranno interamente a carico della parte acquirente.
6) I coniugi danno atto che il trasferimento di cui al precedente punto 4) è condizione indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del raggiungimento del presente accordo e, come tale, dichiarano di avvalersi dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 06.03.1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
7) I signori e si impegnano a recarsi presso la Banca di Credito Cooperativo di Pt_1 Parte_2 Barlassina, filiale di Misinto, per procedere alla chiusura del c/c n C01/02/305755 tra loro cointestato non appena vi sarà stato l'accollo del mutuo da parte del signor e la rata dello stesso Parte_2 finanziamento sarà stata volturata dall'Istituto di credito su un conto corrente intestato al solo signor;
Parte_2
8) Le parti danno atto che le rate di mutuo onerate sino al momento dell'accollo saranno interamente compensate e la signora rinuncia a richiedere al signor quanto dalla stessa Pt_1 Parte_2 corrisposto quale propria quota del 50% del dovuto;
pagina 2 di 4 9) I signori e concordano che i beni e gli arredi presenti presso l'abitazione Pt_1 Parte_2 coniugale di Cogliate, via Piave n. 87/2, al netto di quelli scelti ed asportati dalla signora in Pt_1 accordo con il marito, resteranno tutti nella disponibilità ed in uso del signor;
Parte_2
10) I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti e non richiedono all'altro alcun concorso al proprio mantenimento;
11) Le parti dichiarano di aver già risolto qualsivoglia pendenza economica insorta tra loro in costanza di matrimonio e di aver già diviso ogni altro bene;
12) Spese e compensi professionali interamente compensati tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 167/25 emessa dal Tribunale di Monza in data 30.1.2025 e pubblicata il 3.2.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Corridonia (MC) il giorno 1.8.2021 (trascritto al n. 21 Parte_2 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2021) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corridonia (MC) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parte le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8296/2024 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...]2, elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...]2, elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Cristina Campi che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“Le parti, al fine di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Corridonia, il 01.08.2021 il cui atto è stato trascritto dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corridonia all'anno 2021, parte 2, serie A, numero 21 dichiarano che tra loro non è intervenuta riconciliazione né che intendono in alcun modo riconciliarsi.
Pertanto, la signora e il signor ut supra rappresentati e difesi Parte_1 Parte_2 chiedono all'Ill.mo Giudice adito che, decorso il termine di legge dalla celebrazione dell'udienza presidenziale relativa al procedimento di separazione, rimessa la causa sul ruolo, Voglia fissare ulteriore udienza avanti a sé, da trattarsi sempre con modalità cartolare, affinché- preso atto della sopra estesa dichiarazione degli istanti di non volersi riconciliare ed acquisito il parere del P.M.- Voglia pronunciare sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in data 01.08.2021 alle medesime condizioni di cui alla separazione, con espressa rinuncia ai termini per proporre appello avverso l'emananda sentenza. pagina 1 di 4 Con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Corridonia di annotazione dei provvedimenti assunti dall'intestato Tribunale.
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2) Le parti danno atto che la signora , a far data dagli inizi del mese di agosto 2024, ha Parte_1 provveduto a rilasciare la casa coniugale di Cogliate, via Piave n. 87/2, attualmente utilizzata dal solo signor;
Parte_2
3) La signora , la quale ha già provveduto ad asportare dall'abitazione famigliare tutti i Parte_1 propri effetti personali, in accordo con il signor e concordando con la stessa modalità e Parte_2 tempi, procederà a recuperare anche le gomme della propria autovettura Volkswagen Polo, la bicicletta da corsa, due macchinette del caffè, il tostapane, la friggitrice ad aria e l'anello di fidanzamento;
4) La signora cede al signor , che accetta, la propria quota di Parte_1 Parte_2 proprietà di ½ indiviso della casa coniugale di Cogliate, via Piave n. 87/2, composta da villetta e box, contraddistinti al NCEU di detto Comune quanto all'abitazione al: fg. 16, part. 470, sub. 1 e sub. 2, via Piave n. 87/2, P.T., cat. A/7, classe 3, vani 6,5, superficie catastale 127 mq, rendita catastale € 570,68; quanto al box: fg. 16, part. 470, sub. 3, via Piave n. 87/2, P.T., cat. C/6, classe 2, superficie catastale 45 mq, rendita catastale € 110,63.
Il tutto in assenza di corrispettivo monetario, dichiarandosi la signora soddisfatta rispetto Pt_1 all'accordo raggiunto con il solo asporto dei beni anzi citati.
La signora al momento dell'atto notarile di cessione della quota, che dovrà essere Pt_1 formalizzato entro quarantacinque giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione avanti a Notaio di fiducia scelto dal signor , consegnerà all'ex marito tutte le chiavi del compendio Parte_2 immobiliare, che potrà trattenere quale comproprietaria, sino a tale momento;
5) Contestualmente all'acquisto della quota della casa coniugale di titolarità della signora Pt_1 come meglio definito al precedente punto 4), il signor procederà con l'integrale Parte_2 accollo della somma residua oggetto del contratto di mutuo relativo al rapporto n. 000116194 acceso presso la Banca di Credito Cooperativo di Barlassina, Società Cooperativa, in data 06.07.2023, per l'acquisto del compendio immobiliare di Cogliate, via Piave n. 87/2, con effetto liberatorio totale per la signora , alla quale dovrà rilasciare la più ampia quietanza in tal senso. Parte_1
Le spese ed i compensi dell'atto notarile di accollo del mutuo, così come quelli della cessione della quota di abitazione, saranno interamente a carico della parte acquirente.
6) I coniugi danno atto che il trasferimento di cui al precedente punto 4) è condizione indispensabile e funzionale ai fini della risoluzione della crisi coniugale e del raggiungimento del presente accordo e, come tale, dichiarano di avvalersi dell'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 Legge 06.03.1987 n. 74 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 154/1999;
7) I signori e si impegnano a recarsi presso la Banca di Credito Cooperativo di Pt_1 Parte_2 Barlassina, filiale di Misinto, per procedere alla chiusura del c/c n C01/02/305755 tra loro cointestato non appena vi sarà stato l'accollo del mutuo da parte del signor e la rata dello stesso Parte_2 finanziamento sarà stata volturata dall'Istituto di credito su un conto corrente intestato al solo signor;
Parte_2
8) Le parti danno atto che le rate di mutuo onerate sino al momento dell'accollo saranno interamente compensate e la signora rinuncia a richiedere al signor quanto dalla stessa Pt_1 Parte_2 corrisposto quale propria quota del 50% del dovuto;
pagina 2 di 4 9) I signori e concordano che i beni e gli arredi presenti presso l'abitazione Pt_1 Parte_2 coniugale di Cogliate, via Piave n. 87/2, al netto di quelli scelti ed asportati dalla signora in Pt_1 accordo con il marito, resteranno tutti nella disponibilità ed in uso del signor;
Parte_2
10) I coniugi dichiarano che ad oggi sono economicamente autosufficienti e non richiedono all'altro alcun concorso al proprio mantenimento;
11) Le parti dichiarano di aver già risolto qualsivoglia pendenza economica insorta tra loro in costanza di matrimonio e di aver già diviso ogni altro bene;
12) Spese e compensi professionali interamente compensati tra le parti”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con sentenza n. 167/25 emessa dal Tribunale di Monza in data 30.1.2025 e pubblicata il 3.2.2025, passata in giudicato come da attestazione ritualmente depositata. Non è contestato che, nelle more, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza in quanto sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in Corridonia (MC) il giorno 1.8.2021 (trascritto al n. 21 Parte_2 Parte II Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2021) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Corridonia (MC) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parte le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del 25 settembre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 4 pagina 4 di 4