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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/03/2025, n. 1151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1151 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catania, dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto, a seguito dell'udienza del 14.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N.R.G. 10093/2024 avente a oggetto opposizione ad ATP,
PROMOSSA DA
, con l'Avv. Giuseppe Rinaldi;
Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente pro Controparte_1
tempore, con l'Avv. Silvana Mariotti;
- resistente -
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/10/2024, l'odierna parte ricorrente ha adito questo Ufficio al fine di contestare le risultanze della CTU espletata in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., laddove il consulente, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta, ha ritenuto che “…la sig.ra Pt_1
sia portatrice di condizioni patologiche che, nel complesso per loro natura ed
[...]
entità, hanno carattere di permanenza e determinano un'invalidità del 100% (cento per cento), non rendendo la perizianda non autosufficiente e bisognevole di assistenza continua negli atti quotidiani della vita. Alla luce di quanto sopra non sussistono i requisiti sanitari per la concessione dell'indennità di accompagnamento.”, che sussiste lo “…Status di portatore di handicap e situazione di gravità […]” e che “…Per quanto concerne la decorrenza confrontando la documentazione e l'obiettività allegata agli atti con quella
1 riscontrata nel corso dell'attuale indagine di consulenza, si ritiene che tale giudizio debba decorrere dalla domanda (04/10/2023).”.
Chiede, pertanto, alla luce delle patologie indicate in atti, il riconoscimento dei requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l.
104/1992, con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Si è costituito in giudizio l' , chiedendo il rigetto del ricorso. CP_1
La causa è stata istruita mediante C.T.U.
L'udienza del 14.3.2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c. e a seguito della stessa, ritenuta la causa matura per la decisione, viene emessa la presente sentenza.
2. Preliminarmente, sulla base degli atti di causa, va evidenziata la tempestività del ricorso ex art. 445 bis co. 4 e 6 c.p.c.
3. Sempre in via preliminare, come già statuito in precedenti pronunce di questo stesso Ufficio, va precisato che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione, che non può, pertanto, sfociare in una pronuncia di condanna al pagamento dei relativi benefici economici.
In tal senso, si è espressa la giurisprudenza della Suprema Corte, la quale ha ribadito che il procedimento per ATP ha ad oggetto solo l'accertamento del requisito sanitario e, con specifico riferimento all'eventuale fase di opposizione, ha osservato che
“….Se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente).….” (cfr. C. Cass. 6084/2014, in motivazione).
4. Nel merito, il ricorso è fondato per quanto di ragione, sussistendo in capo alla parte ricorrente le condizioni sanitarie richieste per fruire dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di luglio 2024.
Condizioni per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento sono: a) invalidità civile totale (per gli ultrasessantacinquenni, v. art. 2 co. 3 l. 118/1971, come
2 novellato dall'art. 6 l. 509/1988, secondo cui “Ai soli fini dell'assistenza socio-sanitaria e della concessione dell'indennità di accompagnamento, si considerano mutilati ed invalidi
i soggetti ultrasessantacinquenni che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”); b) impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana;
c) non ricovero in istituti con retta a carico dello Stato (che, in effetti, non rappresenta un elemento costitutivo del diritto, ma rileva come elemento esterno alla fattispecie, che non impedisce il riconoscimento della provvidenza richiesta, bensì la mera erogazione della stessa per il tempo in cui l'inabile sia ricoverato a carico dell'erario).
A tal riguardo, è opportuno sottolineare che, “in tema di provvidenze per gli invalidi civili, l'art. 1 l. 11 febbraio 1980 n. 18, prevedendo ai fini dell'erogazione dell'indennità di accompagnamento, i requisiti dell'impossibilità di deambulazione e della necessità di assistenza continua per inidoneità al compimento degli atti della vita quotidiana, configura i requisiti stessi come alternativi, talché ciascuno di essi è da considerare autonomamente sufficiente per l'attribuzione del beneficio” (cfr. C. Cass.
1377/2003). Si deve altresì evidenziare che il diritto all'indennità di accompagnamento sussiste anche in presenza della capacità meccanica di compiere gli atti della vita quotidiana quando, a causa di una malattia psichica, non vi sia la capacità di percepire la portata dei singoli atti e di comprendere come e quando svolgerli (cfr. C. Cass. 1268/2005).
Ciò premesso, il C.T.U. nominato nella presente fase, sulla base delle accurate indagini effettuate, ha riconosciuto la sussistenza in capo alla ricorrente dei requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento delle provvidenze in esame, a decorrere dal mese di luglio 2024.
In particolare, il CTU nominato, dopo avere accertato le patologie da cui la parte ricorrente è affetta (id est: “…da poliartrosi a marcata incidenza funzionale in soggetto con pregresso crollo vertebrale di D12, da cardiopatia ipocinetica (FE 38%) in III classe
NYHA e da iniziali segni di demenza senile su base vascolare cronica”), ha chiaramente concluso che parte ricorrente “…è da considerarsi invalida civile in misura del 100% con diritto alla indennità di accompagnamento a far data dal luglio 2024. Dalla stessa epoca, ai sensi della legge n. 104/92, la periziata può ritenersi portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3)”.
Le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., peraltro neppure specificamente contestate dalle parti, non possono che essere condivise, perché immuni da vizi logici e coerenti con gli accertamenti effettuati e di cui alla relazione in atti (che deve intendersi, in
3 questa sede, integralmente richiamata e trascritta e che costituisce parte integrante della motivazione del presente provvedimento).
Va, pertanto, dichiarato che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento di cui alla citata legge n. 18/80 e successive modifiche, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, a decorrere dal mese di luglio 2024.
5. Atteso che i requisiti sanitari richiesti sono maturati in epoca successiva alla presentazione della domanda amministrativa (benché contestualmente dell'espletamento della CTU in sede di ATP), le spese di lite della fase di ATP possono integralmente compensarsi tra le parti (cfr. CTU depositata nella presente fase, in cui il consulente ha precisato che “…sussistano i requisiti per il riconoscimento della indennità di accompagnamento con decorrenza dal luglio 2024, epoca dell'accertamento tecnico effettuato dal Dott. S. in sede di contenzioso. […]” e che – come detto Persona_1
– “…Dalla stessa epoca, ai sensi della legge n. 104/92, la periziata può ritenersi portatrice di handicap in situazione di gravità (art. 3 comma 3).”).
Le spese di lite della presente fase di opposizione ad ATP seguono invece la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014, vanno poste a carico di parte resistente, disponendo che, stante l'ammissione della parte ricorrente al beneficio del Patrocinio a spese dello Stato, il pagamento sia eseguito, ai sensi dell'art. 133 DPR 115/2002, a favore dello Stato (e senza necessità di procedere al loro dimezzamento, cfr. C. Cass. 22017/2018, 11590/2019 e 136/2020).
Le spese di C.T.U. vanno poste a carico dell' e sono liquidate con separati CP_1
decreti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di giudice del lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: dichiara che parte ricorrente possiede i requisiti sanitari richiesti per la concessione dell'indennità di accompagnamento, nonché per essere dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art. 3 co. 3 l. 104/1992, con decorrenza dal mese di luglio 2024;
compensa le spese processuali della fase di ATP;
pone a carico dell' le spese processuali della presente fase di opposizione, che CP_1 liquida nella misura (non dimezzata) di € 2.695,50, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone il pagamento direttamente a favore dell'Erario a norma dell'art. 133 D.P.R. 115/2002;
4 Pone le spese di CTU, liquidate come da separati decreti, a carico dell' . CP_1
Catania, 14 marzo 2025
Il giudice del lavoro dott. Giuseppe Giovanni Di Benedetto
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