TAR Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 123
TAR
Decreto cautelare 15 aprile 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
>
TAR
Decreto presidenziale 16 maggio 2025
>
TAR
Decreto cautelare 22 maggio 2025
>
TAR
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
>
TAR
Decreto presidenziale 17 novembre 2025
>
TAR
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Illegittimità dell’ingiunzione nella parte relativa all’area di balneazione

    L’area di levante è adibita ad attività balneare, come riconosciuto da sentenze passate in giudicato e da plurimi atti autorizzativi del Comune stesso. Pertanto, l’ingiunzione di dragaggio è illegittima in quella parte.

  • Accolto
    Brevità del termine per il dragaggio

    Il termine di sessanta giorni è eccessivamente breve, poiché il D.M. n. 173/2016 prevede la previa caratterizzazione dei materiali, i cui tempi, unitamente all’istruttoria e ai lavori, superano di gran lunga il termine concesso.

  • Rigettato
    Incompetenza assoluta dell’organo che ha adottato l’ordinanza

    La concentrazione dei ruoli di responsabile dell’Ufficio Demanio e comandante della Polizia Locale nella medesima persona è oggi consentita dall’art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015, che ammette il conferimento di incarichi dirigenziali anche a dirigenti della polizia locale. A maggior ragione, l’ente locale può attribuire a un dipendente non dirigente la titolarità di un ufficio con competenze gestionali e il comando della Polizia Municipale.

  • Improcedibile
    Venuta meno dell’interesse alla pronuncia sull’actio contra silentium

    È venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla pronuncia sull’actio contra silentium e sulla domanda di declaratoria di nullità / annullamento dell’atto di ripulsa, perché in sede cautelare il Tribunale ha designato un commissario ad acta, il quale ha condotto la conferenza di servizi e adottato il provvedimento conclusivo, in luogo del Comune.

  • Rigettato
    Mancanza di nesso causale tra condotta comunale e pregiudizi lamentati

    Il ricorrente non ha sofferto alcun nocumento a seguito dell’ordinanza impositiva dei lavori di ripristino dei fondali, in quanto è stata sospesa dal Tribunale. Per quanto concerne l’inerzia dell’ente e la successiva ripulsa del titolo abilitativo, l’istanza risarcitoria è infondata per difetto del necessario nesso di causalità tra il comportamento comunale ed i pregiudizi lamentati. Contrariamente a quanto sostenuto dal deducente, infatti, la tempestiva convocazione della conferenza di servizi da parte dell’Amministrazione civica non avrebbe evitato il prodursi dei patiti danni, giacché nessuna delle due proposte poteva trovare accoglimento: ambedue le soluzioni, infatti, prevedevano la ricollocazione dei sedimenti nella spiaggia esterna a ponente del compendio, vale a dire una destinazione incompatibile con la salvaguardia della prateria di posidonia oceanica.

  • Improcedibile
    Venuta meno dell’interesse alla pronuncia sull’atto di ripulsa

    È venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla pronuncia sull’actio contra silentium e sulla domanda di declaratoria di nullità / annullamento dell’atto di ripulsa, perché in sede cautelare il Tribunale ha designato un commissario ad acta, il quale ha condotto la conferenza di servizi e adottato il provvedimento conclusivo, in luogo del Comune.

  • Rigettato
    Corretta disimpegno dell’incarico da parte del commissario ad acta

    Il commissario ad acta ha correttamente concluso negativamente la conferenza di servizi, in ragione dell’incompatibilità tra il progetto di ripascimento stagionale della spiaggia a ponente e la disciplina di tutela dei fondali, che ricadono nella zona di riserva “B” dell’area marina protetta delle Cinque Terre e nella ZSC - SIC IT1344270 “Fondali Punta Mesco - Riomaggiore”. Ciò in quanto tale area è caratterizzata dall’habitat prioritario della posidonia oceanica, il cui limite superiore si trova ad una distanza ravvicinata dalla spiaggia proposta, con elevato rischio di seppellimento o intorbidimento delle acque.

  • Rigettato
    Inesattezza della comunicazione della nota tecnica integrativa

    La nota tecnica integrativa del Circolo non è stata considerata dal commissario ad acta perché non gli è stata trasmessa in tempo utile per la conclusione della conferenza di servizi. La sua trasmissione via PEC alla Regione Liguria, senza indicazione specifica del destinatario (dottoressa Fasce), non è stata ritenuta idonea. Data l’imminente scadenza del termine, era onere del Circolo assicurarsi che la funzionaria ne avesse contezza.

  • Rigettato
    Esaurimento del potere commissariale con l’atto di conclusione della conferenza

    Il commissario ad acta ha completato il suo compito ed esaurito il potere conferitogli con l’emanazione del provvedimento dell’11 luglio 2025, che ha concluso la conferenza di servizi entro il termine stabilito. Il Circolo non poteva compulsare un nuovo intervento commissariale, ma avrebbe dovuto rivolgersi al Collegio con istanza di nuove misure cautelari.

  • Rigettato
    Dubbia sussistenza della giurisdizione amministrativa per l’azione di risarcimento danni contro il commissario ad acta

    La sussistenza della giurisdizione amministrativa per l’azione di risarcimento dei danni in tesi causati da illegittime azioni e/o omissioni commissariali è assai dubbia, perché, secondo il più recente orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il commissario ad acta è sempre ausiliario del giudice, anche quando interviene nel giudizio sul silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato. Dal che dovrebbe derivare, quale logica conseguenza, che l’azione di ristoro per atti del commissario debba essere proposta dinanzi al giudice ordinario.

  • Rigettato
    Infondatezza delle censure avanzate contro l’operato del commissario ad acta

    Le censure avanzate con i secondi e con i terzi motivi aggiunti sono destituite di fondamento, avendo il commissario ad acta disimpegnato l’incarico affidatogli in maniera assolutamente corretta.

  • Rigettato
    Corretta conclusione della conferenza di servizi e mancata valutazione della nota tecnica integrativa per tardività

    Non è imputabile all’ausiliario l’omessa considerazione della nota tecnica datata 9 luglio 2025, con cui il concessionario ha proposto di ridistribuire temporaneamente i 325 mc. di ciottoli da prelevare all’esterno della darsena verso la parte interna del molo, mediante un ragno operante da terra. Infatti, il commissario non ne ha avuto conoscenza in tempo utile per fissare una riunione sincrona delle amministrazioni entro il 12 luglio 2025 ed acquisire il parere di VINCA della Regione, dato che la prefata nota, contenente la rinnovata soluzione tecnica, è stata trasmessa via PEC il 10 luglio 2025 agli enti partecipanti alla conferenza ed al Comune di Monterosso, ma non al commissario ad acta. Invero, data l’imminente scadenza del termine di conclusione della conferenza, era onere del Circolo specificare che la nota doveva essere portata urgentemente all’attenzione del commissario ed anche sincerarsi che la funzionaria ne avesse effettivamente contezza.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 123
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
    Numero : 123
    Data del deposito : 4 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo