Decreto cautelare 15 aprile 2025
Ordinanza cautelare 5 maggio 2025
Decreto presidenziale 16 maggio 2025
Decreto cautelare 22 maggio 2025
Ordinanza cautelare 9 giugno 2025
Decreto presidenziale 17 novembre 2025
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Genova, sez. I, sentenza 04/02/2026, n. 123 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Genova |
| Numero : | 123 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00123/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Anselmi, Alessio Anselmi e Federico Smerchinich, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Monterosso al Mare, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato AN Gerbi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia, Capitaneria di Porto di La Spezia ed Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, rappresentati e difesi dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
Regione Liguria, in persona del Presidente pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Leonardo Castagnoli e Andrea Bozzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- dell’ordinanza n. 6 del 14.2.2025, recante l’ordine di ripristino dei fondali di tutto lo specchio acqueo in concessione nel porticciolo del “Gigante” entro il termine di sessanta giorni;
- della nota prot. n. 2217 del 21.2.2025, recante l’avvio del procedimento per l’autorizzazione al ripascimento stagionale della spiaggia esterna ubicata a ponente con materiale che impedisce l’accesso alla darsena;
- del decreto del Sindaco n. 15 dell’11.10.2024, recante l’attribuzione alla dottoressa IN ET delle funzioni di gestione dell’Area Polizia Locale - Amministrativa - Demografica - Servizi sociali - Protezione civile - Demanio;
nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Monterosso al Mare sull’istanza di autorizzazione allo svolgimento dei lavori di ripascimento presentata dal ricorrente il 27.1.2025 e, conseguentemente, per la condanna dell’Amministrazione comunale a provvedere;
e per la condanna dell’Amministrazione comunale al risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità degli atti impugnati e dall’inosservanza del termine di conclusione del procedimento;
B - per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti:
per la declaratoria di nullità/inefficacia e/o l’annullamento del provvedimento prot. n. 5407 del 14.5.2025, recante la chiusura del procedimento con esito negativo;
C - per quanto riguarda il secondo ricorso per motivi aggiunti:
- del provvedimento del commissario ad acta dell’11 luglio 2025, recante la conclusione negativa della conferenza di servizi;
- del parere dell’Ente Parco delle Cinque Terre del 1°.7.2025, del parere della Regione Liguria del 7.7.2025 e del parere della Capitaneria di Porto di La Spezia del 1°.7.2025;
nonché per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal commissario ad acta sulle osservazioni inviate dal Circolo Velico il 18.7.2025 e, conseguentemente, per la condanna del commissario ad acta a pronunciarsi favorevolmente;
e per la condanna del commissario ad acta al risarcimento dei danni in solido con l’Amministrazione comunale;
D - per quanto riguarda il terzo ricorso per motivi aggiunti:
- dell’atto del commissario ad acta del 28.10.2025;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Monterosso al Mare, dell’Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia, della Capitaneria di Porto di La Spezia, dell’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre e della Regione Liguria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 19 dicembre 2025, la dott.ssa NA TI e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato e depositato il 14 aprile 2025 il Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis” ha impugnato l’ordinanza comunale n. 6 del 14 febbraio 2025, recante l’ingiunzione di ripristino dei fondali in tutto lo specchio acqueo interno al porticciolo del “Gigante” in concessione. L’associazione ricorrente ha, altresì, agito avverso il silenzio serbato dall’Amministrazione civica sulla sua istanza di autorizzazione al prelievo dei sedimenti dall’area sommersa antistante l’imboccatura della darsena e utilizzo degli stessi per il ripascimento stagionale della spiaggia esterna ubicata a ponente. Infine, il Circolo ha chiesto il risarcimento dei danni da ritardo e da illegittimità provvedimentale per nocumento all’immagine e per lucro cessante (consistente nella perdita di canoni di ormeggio, del contributo FIV e dei ricavi dei corsi su derive per ragazzi).
L’esponente ha dedotto i seguenti motivi:
I) Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Violazione della L.R. n. 13/1999. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Sviamento di potere . Il Comune avrebbe tenuto un comportamento contrastante con i principi di correttezza e buona fede, non considerando le soluzioni progettuali prospettate dal Circolo per svolgere i lavori di disostruzione del canale di accesso alla darsena nautica prima dell’inizio della stagione associativa.
II) Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Sviamento di potere . Il provvedimento avversato ordinerebbe illegittimamente al concessionario di compiere attività di dragaggio nello specchio acqueo di levante del compendio demaniale, trascurando il fatto che si tratta di un’area balneabile, come riconosciuto sia dal giudice amministrativo, sia dalla stessa Amministrazione comunale con la modifica del PUD e con l’atto suppletivo del 10 marzo 2025.
III) Violazione dell’art. 1, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, difetto di motivazione, irragionevolezza e illogicità manifeste, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca. Sviamento di potere . L’ente concedente avrebbe travisato la situazione fattuale, perché il porticciolo del “Gigante” sarebbe un semplice approdo nautico e non un vero e proprio porto, sicché non risulterebbe necessaria un’attività di dragaggio con la procedura del D.M. n. 173/2016, ma basterebbero dei lavori di ripascimento.
IV) Violazione della L.R. n. 13/1999. Violazione del D.M. n. 173/2016. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, irragionevolezza, difetto di motivazione. Sviamento di potere . L’assegnazione del termine di 60 giorni per eseguire il dragaggio si rivelerebbe incompatibile con le tempistiche occorrenti in base al D.M. n. 173/2016, stimabili in 135 giorni, essendo necessaria la caratterizzazione preliminare dei materiali. Inoltre, l’Amministrazione sarebbe rimasta silente sull’istanza autorizzatoria presentata dal Circolo il 27 gennaio 2025 ed avrebbe mantenuto l’inerzia anche dopo che il 27 marzo 2025 il tecnico del deducente ha proposto una soluzione bifasica, consistente nell’immediata rimozione dei sedimenti all’imbocco della darsena e nel successivo dragaggio dei fondali al termine della stagione estiva.
V) Incompetenza assoluta dell’organo che ha adottato l’ordinanza. Violazione dei pareri Anac n. 57/2014 e n. 19/2015. Conflitto di interesse. Violazione dell’art. 97 Cost . In subordine, l’ordinanza oppugnata sarebbe viziata da incompetenza, in quanto adottata dal soggetto che ricopre contemporaneamente i ruoli di responsabile dell’Area Demanio e di comandante della Polizia Locale, in situazione di conflitto di interesse.
2. Il Comune di Monterosso al Mare si è costituito in resistenza, instando per la reiezione del ricorso.
3. Con ordinanza cautelare n. 103 del 5 maggio 2025 il Tribunale ha sospeso l’efficacia del provvedimento impugnato, ravvisando significativi elementi di fondatezza delle censure mosse avverso l’ingiunzione di eseguire i lavori di ripristino dei fondali anche nella porzione di levante del compendio in concessione, adibita alla balneazione. Inoltre, il T.A.R. ha ordinato all’Amministrazione resistente di pronunciarsi sull’istanza di autorizzazione al ripascimento stagionale della spiaggia esterna con il materiale sommerso che impedisce l’accesso al porticciolo, essendo lo spostamento indispensabile per consentire l’ormeggio dei natanti dei soci e delle imbarcazioni dei pescatori, ed ha nominato commissario ad acta , per il caso di persistente inadempimento, il dirigente della Regione Liguria preposto al Settore Ecosistema Costiero e Acque.
4. Con una prima impugnativa in aggiunzione, notificata e depositata il 15 maggio 2025, il ricorrente ha gravato il provvedimento comunale prot. n. 5407 del 14 maggio 2025, recante il rigetto della richiesta autorizzatoria, domandando altresì il ristoro dei danni conseguenti alla ripulsa.
Il Circolo Velico ha articolato i seguenti mezzi:
I) Violazione ed elusione dell’ordinanza del T.A.R. Liguria n. 103 del 5 maggio 2025. Violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Sviamento di potere . L’atto avversato sarebbe stato emanato in violazione ed elusione dell’ordinanza del T.A.R. n. 103/2025, perché l’ente locale, oltre ad introdurre tematiche estranee ai lavori di ripristino, attinenti ad una serie di inadempimenti addebitati al concessionario, avrebbe chiuso il procedimento con esito negativo facendo riferimento al più complesso intervento di dragaggio dei fondali della darsena, mentre avrebbe dovuto valutare esclusivamente il progetto di ripascimento, finalizzato alla liberazione del canale di ingresso dell’approdo prima dell’inizio dell’estate.
II) Incompetenza assoluta dell’organo che ha adottato l’ordinanza. Violazione dei pareri Anac n. 57/2014 e n. 19/2015. Conflitto di interesse. Violazione dell’art. 97 Cost . Il diniego di autorizzazione sarebbe stato assunto da un funzionario incompetente, in quanto titolare dell’Ufficio Demanio e capo del Corpo di Polizia Municipale, trovandosi quindi in conflitto di interessi insanabile per la sovrapposizione tra potere gestionale e potere di controllo.
5. Con decreto monocratico n. 119 del 22 maggio 2025 e con successiva ordinanza collegiale n. 143 del 9 giugno 2025 il Tribunale ha sospeso l’efficacia dell’atto del 14 maggio 2025 ed ha ordinato al commissario ad acta di provvedere in sostituzione dell’Amministrazione municipale, delineando con misura cautelare atipica l’ iter da seguire nella conferenza di servizi per l’esame del progetto di ripascimento stagionale.
6. Con un secondo ricorso ai sensi dell’art. 43 c.p.a., notificato il 2 ottobre 2025 e depositato il 3 ottobre 2025, il Circolo Velico Monterosso ha instato per l’annullamento del provvedimento del commissario ad acta dell’11 luglio 2025, recante la conclusione negativa della conferenza, oltre che dei previ pareri del Parco delle Cinque Terre, della Regione Liguria e della Capitaneria di Porto di La Spezia, chiedendo, inoltre, l’accertamento dell’illegittimità del silenzio commissariale sulle osservazioni inviate il 18 luglio 2025. Il ricorrente ha, infine, domandato il ristoro dei danni asseritamente provocati dalla condotta del commissario.
Ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione ed elusione delle ordinanze del T.A.R. Liguria n. 103 del 5 maggio 2025 e n. 143 del 9 giugno 2025. Violazione dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Sviamento di potere . Il provvedimento commissariale avrebbe illegittimamente negato l’autorizzazione allo svolgimento dei lavori di minima indispensabili per l’accesso alla darsena, pur in presenza delle posizioni prevalenti favorevoli espresse da tre amministrazioni (con l’opposizione della sola Capitaneria), pronunciandosi sull’intervento generale di dragaggio dei fondali ed omettendo di fissare un incontro finalizzato a trovare una soluzione idonea. Inoltre, il commissario non avrebbe considerato la nota tecnica del Circolo datata 9 luglio 2025, contenente la proposta di realizzare i lavori minimi da terra anziché da mare.
II) Violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 14-bis della legge n. 241/1990. Violazione dell’art. 2 della legge n. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Sviamento di potere . Il commissario ad acta non avrebbe risposto alle osservazioni trasmesse dall’interessato il 18 luglio 2025, violando l’obbligo di concludere il procedimento conferenziale ai sensi degli artt. 2 e 14- bis della legge n. 241/1990.
7. Con un terzo atto di motivi aggiunti, notificato e depositato il 13 novembre 2025, il Circolo Velico Monterosso ha impugnato la nota depositata in giudizio dal commissario ad acta in data 28 ottobre 2025, levando le seguenti doglianze:
I) Violazione ed elusione delle ordinanze del T.A.R. Liguria n. 103 del 5 maggio 2025 e n. 143 del 9 giugno 2025 e del decreto n. 119 del 22 maggio 2025. Violazione degli artt. 10-bis, 14-bis e 14-ter della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Sviamento di potere . Con l’atto del 28 ottobre 2025 l’organo commissariale avrebbe terminato tardivamente la conferenza di servizi, prendendo posizione per la prima volta sulla nota tecnica del 9 luglio 2025 e sulle osservazioni del 18 luglio 2025. Inoltre, il contenuto di tale atto dimostrerebbe che, in sede di conferenza, l’ausiliario non avrebbe valutato il progetto dei lavori di minima mirato a permettere lo svolgimento della stagione associativa, bensì il più ampio intervento di ripristino dei fondali.
II) Violazione ed elusione delle ordinanze del T.A.R. Liguria n. 103 del 5 maggio 2025 e n. 143 del 9 giugno 2025 e del decreto n. 119 del 22 maggio 2025. Violazione dell’art. 14-ter della legge n. 241/1990. Violazione degli artt. 3, 33 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento del fatto, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà. Sviamento di potere . Il commissario ad acta avrebbe erroneamente ritenuto necessaria la VINCA, perché, dopo aver appreso le posizioni degli enti partecipanti al procedimento conferenziale, con le integrazioni del 9 luglio 2025 il Circolo ha proposto di ridistribuire provvisoriamente 325 mc. di materiale ciottoloso verso il limite interno del molo di sopraflutto. Inoltre, l’ausiliario avrebbe illegittimamente omesso di convocare le parti per trovare una soluzione collaborativa congiunta. Ancora, si sarebbe verificata una situazione di cortocircuito in cui il commissario avrebbe scrutinato il progetto generale di abbassamento dei fondali, mentre l’istante avrebbe fornito integrazioni per i lavori di minima indispensabili per l’estate.
8. Si sono costituiti in giudizio anche la Regione Liguria, l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, l’Ufficio Territoriale del Governo e la Capitaneria di Porto di La Spezia, opponendosi all’accoglimento delle domande attoree.
9. Alla pubblica udienza del 19 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
DIRITTO
I) Sul ricorso introduttivo e sul primo ricorso per motivi aggiunti
1. Con il ricorso introduttivo e con i primi motivi aggiunti il Circolo Velico Monterosso “Gino e Bebe De Andreis” contesta l’ordinanza comunale n. 6 del 14 febbraio 2025, recante l’ingiunzione di ripristino dei fondali in tutto lo specchio acqueo interno al compendio demaniale in concessione, nonché l’iniziale silenzio ed il successivo provvedimento prot. n. 5407 del 14 maggio 2025, con cui l’Amministrazione municipale ha respinto l’istanza di autorizzazione alla rimozione del materiale che ostruisce l’accesso al porticciolo.
2. In via pregiudiziale, come eccepito dalla difesa civica e come altresì rilevato dal Collegio nell’udienza di discussione, si rileva che è venuto meno l’interesse della parte ricorrente alla pronuncia sull’ actio contra silentium e sulla domanda di declaratoria di nullità / annullamento dell’atto di ripulsa, perché in sede cautelare il Tribunale ha designato un commissario ad acta , il quale ha condotto la conferenza di servizi e adottato il provvedimento conclusivo, in luogo del Comune. Pertanto, il primo e, in parte, il quarto mezzo del ricorso introduttivo, nonché il primo gravame in aggiunzione sono divenuti improcedibili.
3. Le censure avverso l’ordinanza impositiva dei lavori di abbassamento dei fondali, contenute negli altri motivi dell’impugnativa introduttiva, sono parzialmente fondate, nei sensi e nei limiti di cui in appresso.
Occorre premettere che, a seguito di una violentissima mareggiata abbattutasi nel novembre 2023, le imbarcazioni non possono più accedere all’approdo nautico del “Gigante”, in concessione al Circolo Velico Monterosso, a meno che non abbiano un pescaggio ridottissimo (v. dichiarazioni dei pescatori AN IS NV e DA Soldani, sub docc. 14-15 Comune, nonché del frequentatore dei luoghi Claudio Queirolo, sub doc. 16 Comune). Pertanto, il Comune ha ordinato al concessionario di rimuovere i detriti depositatisi sui fondali all’imboccatura ed all’interno del porticciolo, ripristinandone la profondità in conformità alle linee batimetriche segnate nel testimoniale di stato del 1965 e garantendo così la funzionalità dell’approdo, anche a beneficio dei pescatori professionali (che hanno diritto di ricoverarvi gratuitamente le proprie unità da pesca nel periodo dal 1° ottobre al 31 maggio).
3.1. L’ingiunzione è illegittima nella parte in cui attinge anche la porzione di levante del compendio demaniale, perché tale area non è destinata all’ormeggio di natanti, ma, sin dall’inizio del rapporto concessorio negli anni ’60, è adibita ad attività balneare, riconosciuta legittima con sentenze passate in giudicato (Cons. St. n. 5763/2024 e Cons. St. n. 2820/2025, confermativa di T.A.R. Liguria n. 618/2024).
Peraltro, lo stesso Comune ha adottato plurimi atti autorizzativi della balneazione nello spazio in questione, giacché:
- con determinazione n. 61 dell’8 aprile 2024 ha concluso positivamente la conferenza di servizi per l’aggiornamento della disciplina per l’utilizzo del porticciolo turistico del “Gigante” e con ordinanza n. 41 del 23 aprile 2024 ha approvato il relativo regolamento, che, all’art. 7, ammette l’attività balneare, quale accessoria all’approdo nautico, nella parte di levante (docc. 13-14 ricorrente);
- con l’art. 1 dell’atto suppletivo del 10 marzo 2025 è stato formalmente assentito l’uso dell’arenile e dello specchio acqueo orientale per la balneazione e/o l’elioterapia da parte dei soci del Circolo (doc. 22 ricorrente);
- con ordinanza n. 24 del 21 maggio 2025 è stata regolamentata la balneazione nella “darsena di levante” interna al porticciolo (doc. 20 Comune).
3.2. Si rivela, invece, fuori fuoco la tesi ricorsuale secondo cui l’Amministrazione civica non potrebbe imporre al Circolo lo svolgimento di lavori di dragaggio ex D.M. n. 173/2016, perché sarebbe sufficiente utilizzare i sedimenti per il ripascimento della spiaggia ubicata a ponente dell’area in concessione.
Il dragaggio, ossia la rimozione di materiali dal fondale, può essere effettuato nei porti, negli approdi nautici ed in qualunque area marino costiera: nella specie tale operazione è senz’altro necessaria, a causa dell’intervenuto innalzamento del livello dei fondali nella darsena e nel canale di ingresso del porticciolo. Inoltre, il D.M. n. 173/2016, recante criteri tecnici per l’autorizzazione all’immersione in mare dei materiali di escavo di fondali marini, presenta un ambito di applicazione generale e non limitato al dragaggio nei porti, rimanendone esclusa l’operatività soltanto per gli spostamenti di sedimenti in ambito portuale, per il ripristino degli arenili (con ricollocazione di materiali per quantitativi inferiori a venti metri cubi per metro lineare di spiaggia), nonché per le movimentazioni in loco funzionali all’immersione di inerti, ove ne sia dimostrata la compatibilità e l’innocuità ambientale (cfr. artt. 1, comma 2, e 2, comma 1, lett. f).
Ora, in base alla normativa tecnica regionale, il reimpiego dei detriti per il ripascimento stagionale della spiaggia ad ovest del compendio, proposto dal concessionario per non rientrare nelle maglie del D.M. n. 173/2016, è praticabile esclusivamente per i sedimenti di spiaggia sommersa, essendo altrimenti necessaria una caratterizzazione completa ai sensi del D.M. n. 173 cit. (v. nota Regione Liguria del 16.6.2025, depositata dal commissario ad acta il 6.7.2025).
Pertanto, è evidente che, per ridistribuire altrove i materiali accumulatisi sul fondale interno della darsena di ponente dell’approdo del “Gigante”, è indispensabile seguire l’ iter del D.M. n. 173/2016, essendo astrattamente prospettabile il ripascimento stagionale senza la procedura delineata dal regolamento in parola unicamente per i sedimenti provenienti dalla spiaggia sommersa antistante l’imboccatura del porticciolo.
3.3. La doglianza relativa all’eccessiva brevità del termine assegnato per il dragaggio dei fondali è fondata, poiché il D.M. n. 173/2016 prevede la previa caratterizzazione dei materiali sotto i profili ecotossicologico, chimico, fisico e biologico, i cui tempi, sommati a quelli dell’istruttoria e dei lavori, superano di gran lunga i sessanta giorni concessi con l’ingiunzione avversata.
3.4. Infine, non coglie nel segno la censura di incompetenza relativa, basata sul fatto che la dottoressa IN ET, funzionaria (non dirigente) responsabile dell’Ufficio Demanio che ha emanato il provvedimento oppugnato, è anche la comandante del Corpo di Polizia Locale.
Infatti, se è vero che in passato la giurisprudenza ravvisava un’ipotesi di conflitto di interessi nella concentrazione dei due ruoli nella medesima persona, siffatta situazione è oggi espressamente consentita dall’art. 1, comma 221, della legge n. 208/2015. Alla stregua di tale disposizione, per garantire il corretto funzionamento degli uffici, “ il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell’avvocatura civica e della polizia locale ”: sicché, a fortiori , l’ente locale ha facoltà di attribuire al medesimo dipendente non dirigente la titolarità di un ufficio con competenze gestionali ed il comando della Polizia Municipale, come accaduto nel caso in esame (sul punto v. Cons. St., sez. V, 2 aprile 2019, n. 2174).
4. La domanda di risarcimento dei danni in tesi subiti dal Circolo in conseguenza del contegno del Comune è inaccoglibile.
Il ricorrente non ha sofferto alcun nocumento a seguito dell’ordinanza impositiva dei lavori di ripristino dei fondali, in quanto è stata sospesa dal Tribunale con ordinanza n. 103 del 5 maggio 2025.
Per quanto concerne l’inerzia dell’ente e la successiva ripulsa del titolo abilitativo per la disostruzione dell’imbocco del porticciolo, l’istanza risarcitoria è infondata per difetto del necessario nesso di causalità tra il comportamento comunale ed i pregiudizi lamentati. Contrariamente a quanto sostenuto dal deducente, infatti, la tempestiva convocazione della conferenza di servizi da parte dell’Amministrazione civica, per esaminare il progetto del 27 gennaio 2025 (doc. 1 ricorrente) o quello del 27 marzo 2025 (doc. 10 ricorrente), non avrebbe evitato il prodursi dei patiti danni, giacché nessuna delle due proposte poteva trovare accoglimento: ambedue le soluzioni, infatti, prevedevano la ricollocazione dei sedimenti nella spiaggia esterna a ponente del compendio, rispettivamente per 910 mc. e per 380 mc., vale a dire una destinazione incompatibile con la salvaguardia della prateria di posidonia oceanica (sul punto si rinvia a quanto si illustrerà infra , nel § 7).
II) Sul secondo e sul terzo ricorso per motivi aggiunti
5. Con il secondo e con il terzo ricorso in aggiunzione il Circolo Velico Monterosso si duole dell’operato del commissario ad acta designato dal T.A.R., ossia il dirigente regionale del Settore Ecosistema Costiero e Acque dottoressa Ilaria Fasce, spiegando sia un’azione demolitoria avverso il provvedimento dell’11 luglio 2025 e la nota depositata in giudizio il 28 ottobre 2025, sia un’azione avverso il silenzio sulle osservazioni trasmesse il 18 luglio 2025, sia, infine, una domanda di risarcimento dei danni asseritamente derivanti dalla condotta commissariale.
6. Preliminarmente, si osserva che questo Giudice è sicuramente competente a conoscere le questioni inerenti agli atti del commissario, per espressa previsione dell’art. 117, comma 4, e dell’art. 114, comma 6, c.p.a.
Assai dubbia è, invece, la sussistenza della giurisdizione amministrativa per l’azione di risarcimento dei danni in tesi causati da illegittime azioni e/o omissioni commissariali, perché, secondo il più recente orientamento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, il commissario ad acta è sempre ausiliario del giudice, anche quando interviene nel giudizio sul silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza del privato (Cons. St., ad. plen., 25 maggio 2021, n. 8). Dal che dovrebbe derivare, quale logica conseguenza, che l’azione di ristoro per atti del commissario debba essere proposta dinanzi al giudice ordinario, rientrando nell’alveo del risarcimento dei danni cagionati nell’espletamento dell’attività giurisdizionale di cui alla legge n. 117/1988, che, ai sensi dell’art. 1, si applica anche agli “ estranei che partecipano all’esercizio della funzione giudiziaria ” (in argomento cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. II-quater, 4 maggio 2017, n. 5335, il quale, peraltro, con riferimento alla figura commissariale prevista in materia di silenzio inadempimento sposa la teoria c.d. amministrativa, secondo cui il commissario agirebbe in veste di organo straordinario dell’amministrazione, con conseguente estensione della responsabilità civile in capo all’ente commissariato ex art. 28 Cost.).
Ad ogni modo, il Collegio ritiene di poter prescindere dalla disamina della prefata questione, perché le censure avanzate con i secondi e con i terzi motivi aggiunti, scrutinabili congiuntamente per la loro intima connessione, sono destituite di fondamento, avendo il commissario ad acta disimpegnato l’incarico affidatogli in maniera assolutamente corretta, come di seguito si illustra.
7. Con ordinanza n. 143 del 9 giugno 2025 il T.A.R. ha stabilito precise scansioni temporali della conferenza di servizi, in considerazione dell’urgenza di esaminare il progetto del Circolo Velico e della delicatezza degli interessi coinvolti.
Segnatamente, entro il 12 giugno 2025 il ricorrente doveva consegnare al commissario ad acta una planimetria con l’esatta indicazione dei luoghi in cui intendeva riposizionare il materiale da rimuovere, mentre entro il 30 giugno 2025 era tenuto a fornire i chiarimenti e/o le integrazioni documentali eventualmente richieste dagli enti partecipanti alla conferenza. Dunque, nei suddetti termini il Circolo ha trasmesso la seguente documentazione:
- una planimetria (doc. 1 depositato dal commissario ad acta il 12.5.2025) ed una relazione tecnica in data 10 giugno 2025 (doc. 28 ricorrente), con cui è stato chiarito l’intendimento, da un lato, di prelevare circa 380 mc. di materiale dall’area sommersa nel canale di accesso alla darsena; dall’altro lato, di destinare eventuali massi reperiti negli scavi a protezione del molo e di utilizzare i ciottoli e la ghiaia/sabbia per il ripascimento stagionale della spiaggia di ponente, nel tratto compreso dalla radice del molo di sopraflutto sino all’imboccatura dell’approdo;
- una prima relazione integrativa del 18-19 giugno 2025 (doc. 29 ricorrente), nella quale, a precisazione e parziale modifica della predetta soluzione progettuale, è stato previsto di ricollocare nell’arenile ad ovest 325 mc. di materiale ciottoloso, ghiaioso e sabbioso, estratto dalla parte sommersa esterna alla darsena; di ridistribuire dentro il bacino 35 mc. di sedimenti, prelevati dal fondale all’interno dell’imbocco (non qualificabile come spiaggia sommersa e, dunque, non suscettibile di impiego per ripascimento senza caratterizzazione, ma solo di spostamento in ambito portuale); infine, di conferire circa 4-5 massi, pari a 20 mc., sulla scogliera del molo;
- una seconda relazione integrativa del 25 giugno 2025 (doc. 4 depositato dal commissario ad acta il 7.7.2025), nella quale sono stati specificati alcuni aspetti tecnici della rimozione dei 380 mc. di materiale ed alla quale è stata allegata una planimetria in scala raffigurante le aree dell’intervento.
Acquisiti i predetti documenti progettuali, le amministrazioni partecipanti hanno comunicato al commissario ad acta , entro il prefissato termine del 7 luglio 2025, le seguenti determinazioni:
- con nota del 1° luglio 2025 l’Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre ha espresso parere sfavorevole al ripascimento della spiaggia di ponente, mentre ha concesso il nulla osta al dragaggio del fondale della darsena (doc. 24 ricorrente);
- con nota in data 1° luglio 2025 la Capitaneria di Porto ha valutato negativamente l’intero progetto (doc. 27 ricorrente);
- con nota del 2 luglio 2025 l’Arpal ha rassegnato parere favorevole in merito alla compatibilità ambientale del materiale da utilizzare per il ripascimento dell’arenile (doc. 25 ricorrente);
- con nota del 7 luglio 2025 la Regione Liguria si è pronunciata sulla valutazione di incidenza per la fase di screening relativa alla ZSC - SIC IT1344270 “Fondali Punta Mesco - Riomaggiore”, esprimendosi favorevolmente per lo spostamento di sedimenti in ambito portuale ed il rifiorimento della scogliera, ma manifestando parere contrario al ripascimento della spiaggia occidentale (doc. 26 ricorrente).
Alla luce delle posizioni assunte dagli enti, con provvedimento dell’11 luglio 2025 e, quindi, entro il termine ultimo del 12 luglio 2025 stabilito dall’ordinanza n. 143/2025, il commissario ad acta ha concluso negativamente la conferenza di servizi, in ragione dell’incompatibilità tra il progetto di ripascimento stagionale della spiaggia a ponente e la disciplina di tutela dei fondali di fronte all’arenile, i quali ricadono sia nella zona di riserva “B” dell’area marina protetta delle Cinque Terre, sia nella ZSC - SIC IT1344270 “Fondali Punta Mesco - Riomaggiore”. Ciò in quanto tale area è caratterizzata dall’habitat prioritario della posidonia oceanica, il cui limite superiore, rilevato dagli operatori scientifici subacquei dell’Università degli Studi di Genova su incarico del Parco delle Cinque Terre, si trova ad una distanza di soli 26 metri dalla spiaggia proposta quale sede di deposito dei sedimenti (v. relazione DiSTAV dell’Università degli Studi di Genova del 20.6.2025, sub doc. 19 Ufficio Territoriale del Governo di La Spezia): donde l’elevato rischio che il materiale trasportato seppellisca la prateria o, comunque, intorbidisca le acque, interferendo con le capacità fotosintetiche della pianta marina e producendo, quindi, effetti negativi sulla conservazione della specie vegetale protetta.
Orbene, come evidenziato nell’atto di indizione della conferenza del 27 maggio 2025 (depositato dal commissario ad acta il 28.5.2025) e come emerge chiaramente dal provvedimento dell’11 luglio 2025, il commissario non si è affatto pronunciato sull’intervento di dragaggio dei fondali della darsena, bensì sul progetto di minore respiro (ri)presentato dal Circolo entro il termine assegnato da questo Giudice, avente ad oggetto la rimozione di 380 mc. di materiali ostruenti l’accesso al porticciolo. Come si è detto, l’ausiliario ha ritenuto insussistenti le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione, perché il “cuore” del piano risiedeva nel riversamento di 325 mc. di sedimenti sulla spiaggia di ponente, potenzialmente deleterio per la posidonia dimorante nelle acque antistanti.
Né la conferenza si sarebbe potuta concludere semplicemente con l’assenso alla ridistribuzione di 35 mc. di detriti sul fondale interno della darsena e di 20 mc. di massi sulla scogliera, pur in presenza dei pareri favorevoli dell’Ente Parco e della Regione (oltre che dell’Arpal) a siffatti lavori “di minima”. Da un lato, infatti, il commissario ha correttamente valutato il progetto nella sua unitarietà, non avendo il concessionario tempestivamente richiesto o, comunque, segnalato l’utilità di un’autorizzazione parziale (domandata per la prima volta con le tardive osservazioni del 18 luglio 2025: v. doc. 23 delle produzioni del ricorrente in data 3.10.2025); dall’altro lato, non appare verosimile e, comunque, è rimasto indimostrato che tale intervento secondario, comportante la rimozione di soli 55 mc. di materiali in luogo dei 380 mc. previsti nel progetto esaminato in conferenza, fosse sufficiente a garantire la profondità minima di 1,30 metri, ritenuta dall’istante idonea all’accesso dei natanti nel porticciolo (viepiù considerato che lo stesso tecnico del Circolo ha stimato che l’imboccatura è ingombrata da circa 400 mc. di materiali: v. pag. 5 della relazione trasmessa il 27.3.2025, sub doc. 10 ricorrente).
Si rivela, poi, esente da mende la decisione del commissario ad acta di non convocare le parti ad un tavolo per cercare una soluzione attraverso modifiche sostanziali del progetto, perché la proposta del Circolo si era rivelata radicalmente erronea e, quindi, era necessaria l’elaborazione di un nuovo programma identificante una diversa area di ripascimento.
Parimenti, non è imputabile all’ausiliario l’omessa considerazione della nota tecnica datata 9 luglio 2025, con cui il concessionario ha proposto di ridistribuire temporaneamente i 325 mc. di ciottoli da prelevare all’esterno della darsena verso la parte interna del molo, mediante un ragno operante da terra (doc. 31 ricorrente). Infatti, il commissario non ne ha avuto conoscenza in tempo utile per fissare una riunione sincrona delle amministrazioni entro il 12 luglio 2025 ed acquisire il parere di VINCA della Regione, dato che, ai sensi dell’art. 6 della L.R. n. 28/2009, la valutazione d’incidenza è necessaria anche per gli interventi che, come quello in questione, pur collocandosi all’esterno del sito protetto, possano ripercuotersi pregiudizievolmente sui valori naturali oggetto di tutela. Segnatamente, la prefata nota, contenente la rinnovata soluzione tecnica, è stata trasmessa via PEC il 10 luglio 2025 agli enti partecipanti alla conferenza ed al Comune di Monterosso (v. doc. 22 Comune), ma non al commissario ad acta , non essendo all’uopo idoneo l’invio all’indirizzo di posta elettronica certificata della Regione Liguria senza l’indicazione (inserita in tutte le altre comunicazioni mandate dal Circolo all’ausiliario) che il destinatario era la dottoressa Fasce (v. doc. 1 depositato dal commissario ad acta il 28.10.2025). Invero, data l’imminente scadenza del termine di conclusione della conferenza, era onere del Circolo specificare che la nota doveva essere portata urgentemente all’attenzione del commissario ed anche sincerarsi che la funzionaria ne avesse effettivamente contezza.
La portata dirimente di tali considerazioni esime il Collegio dallo stabilire se tale soluzione integrasse una variante, sia pure sostanziale, del progetto portato in conferenza, con conseguente obbligo di valutazione da parte dell’organo commissariale, oppure costituisse una proposta completamente nuova, sulla quale, quindi, il commissario non si sarebbe comunque dovuto pronunciare.
Infine, non coglie nel segno la tesi attorea secondo cui, fino alla nota depositata in giudizio il 28 ottobre 2025 – che non contiene l’atto conclusivo della conferenza, ma una relazione sullo svolgimento dell’incarico –, il commissario ad acta sarebbe rimasto illegittimamente silente sulle osservazioni del 18 luglio 2025, con cui il Circolo ha chiesto l’assentimento dei lavori “minimi” di spostamento dei 55 mc. di materiali e l’autorizzazione al riposizionamento provvisorio degli altri 325 mc. di sedimenti (v. doc. 23 delle produzioni del ricorrente in data 3.10.2025). Invero, nel procedimento delineato con la misura cautelare atipica di cui all’ordinanza n. 143/2025, il Tribunale ha fissato la data del 12 luglio 2025 quale termine entro il quale il commissario ad acta doveva adottare il provvedimento di conclusione definitiva della conferenza: dunque, non è stata prevista la fase delle eventuali osservazioni ex art. 14- bis , comma 5, della legge n. 241/1990, ritenendo che, nell’ iter superaccelerato stabilito in sede cautelare, fosse sufficiente garantire la partecipazione del concessionario nella fase istruttoria, data l’urgenza di pervenire ad una decisione rappresentata dallo stesso ricorrente (v. anche istanza di misure cautelari monocratiche del 16.5.2025). Pertanto, con l’emanazione del provvedimento dell’11 luglio 2025 il commissario ad acta ha completato il suo compito ed esaurito il potere conferitogli, sicché il Circolo non poteva compulsare un nuovo intervento commissariale, ma avrebbe semmai dovuto rivolgersi al Collegio con istanza di nuove misure cautelari.
III) Sull’esito del giudizio
8. In conclusione, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, la domanda di annullamento dell’ordinanza n. 6 del 14 febbraio 2025 è parzialmente fondata e, quindi, dev’essere accolta, nei sensi e nei limiti sopra indicati, mentre l’azione avverso il silenzio dev’essere dichiarata improcedibile e quella risarcitoria va rigettata; con riferimento ai primi motivi aggiunti, la domanda di declaratoria di nullità / annullamento del provvedimento prot. n. 5407 del 14 maggio 2025 è improcedibile, mentre quella risarcitoria dev’essere respinta; la seconda e la terza impugnativa in aggiunzione sono infondate e vanno, pertanto, rigettate.
9. In considerazione della complessità e particolarità della controversia, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, così dispone:
- per quanto riguarda il ricorso introduttivo, accoglie parzialmente l’azione demolitoria e, per l’effetto, annulla l’ordinanza n. 6 del 14 febbraio 2025, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione; dichiara improcedibile l’azione avverso il silenzio; rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
- per quanto riguarda il primo ricorso per motivi aggiunti, dichiara improcedibile la domanda di nullità / annullamento e rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
- rigetta il secondo ed il terzo ricorso per motivi aggiunti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 19 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PE AR, Presidente
NA TI, Primo Referendario, Estensore
Marcello Bolognesi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA TI | PE AR |
IL SEGRETARIO