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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 22/07/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1287/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il GOT, dott. Paola Scarabotti, all'esito dell'udienza del 21.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a trattazione scritta;
lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti;
letti gli atti e i documenti, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito riportata.
Il GOT
Dott. Paola Scarabotti
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Paola Scarabotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. N. 1287/2023
Promossa da:
(PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott.sa rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Parte_2
Santolini e Chiara Fiordelli
ATTRICE OPPONENTE
1 contro
(PI ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avvocati Gianna Baratta e Edoardo Brusco
CONVENUTA OPPOSTA avente per oggetto: altri contratti d'opera (codice 142999)
Conclusioni delle parti (v. note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.4.2025): per parte attrice opponente, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge: NEL MERITO: -Accertare e dichiarare che l'importo così come richiesto dalla non è dovuto dalla Controparte_1 [...] per tutte le ragioni dedotte in narrativa e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo e in ogni caso revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo e in ogni caso revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, accertata l'inadempienza della nei confronti Controparte_1 della in relazione ai servizi di giardinaggio contrattualmente Parte_1 pattuiti fra le parti da svolgersi presso la villa di proprietà della società posta in Forte dei
Marmi, Via Caduti sul Lavoro, nn. 39 e 41 così come contestata e documentata, -dichiarare a favore della medesima il diritto alla riduzione del prezzo, nella Parte_1 misura ritenuta di giustizia e/o di legge;
In via riconvenzionale: -accertare e dichiarare l'inadempimento della società in relazione ai Controparte_1 servizi di giardinaggio da svolgersi presso la villa di proprietà della società posta in Forte dei
Marmi, Via Caduti sul Lavoro, nn. 39 e 41, così come contestata e documentata, ed altresì in relazione al mancato ripristino dello stato dei luoghi;
-accertare e dichiarare che in virtù del suddetto inadempimento la ha subito dei danni quantificandoli Parte_1 nella somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00) ovvero in quella ritenuta di giustizia e/o di legge;
conseguentemente -Condannare la società Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di Euro
[...] Parte_1
2 20.000,00 (ventimila/00) o in quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia e/o di legge, con compensazione, occorrendo, degli importi richiesti e portati nel decreto ingiuntivo opposto. Con ogni consequenziale provvedimento di ragione e/o di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A., dovuti come per legge”. per parte convenuta opposta, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi esposti nel corpo dell'atto: - nel merito: respingere tutte le richieste di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo N. 158/2023, R.G. N.
4402/2022 emesso dal Tribunale di Lucca, dott.ssa Alice Croci in data 3 febbraio 2023 e pubblicato in data 6 febbraio 2023, e per l'effetto condannare l'attrice opponente la pagamento a favore della della somma di Euro 15.070,66 oltre interessi come da CP_1 domanda;
in denegata ipotesi condannare la al pagamento in favore Parte_1 della della somma accertata in corso di causa;
- rigettare la domanda CP_1 riconvenzionale formulata dall'attrice opponente in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello monitorio”; in via istruttoria concludeva per l'ammissione delle prove non ammesse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2023 e r.g. n. 4402/2022, emesso dal Tribunale di
Lucca il 3.2.2023, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.070,66 oltre interessi e spese del procedimento a favore di a Controparte_1 titolo di somme dovute per servizi di giardinaggio svolti presso la villa sita a Forte dei Marmi di proprietà della Assumeva l'opponente che le somme richieste Parte_1 erano esorbitanti rispetto a quanto pattuito verbalmente tra le parti, sia perché era stato applicato un compenso superiore ai € 3.000,00 annui stabiliti sia perché erano stati addebitati lavori e spese extra non richiesti né effettuati dall'opposta; che la si era resa CP_1 inadempiente non prestando i servizi di manutenzione a cui si era obbligata, causando il degrado del giardino, come più volte contestato sia verbalmente che per iscritto, per cui nulla era dovuto all'opposta. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per l'omessa manutenzione, avendo dovuto affidare ad altra ditta di giardinaggio i
3 lavori di ripristino, in particolare, della siepe perimetrale di alloro. Concludeva, in via principale, per la revoca del d.i. opposto e, in via subordinata, per la riduzione del prezzo, nonchè per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta replicando che le parti avevano pattuito il compenso per la manutenzione del giardino in € 300,00 al mese, come dimostrato dalle fatture già pagate anche con riferimento ai lavori extra;
che dalla documentazione allegata dall'opponente non risultava provato che le attività, descritte in dettaglio e fondanti le fatture azionate in monitorio, non erano state svolte da , anzi provava la richiesta dei lavori extra;
che CP_1 il degrado del giardino non era provato perché le fotografie, prive di data e riferimento spaziale, non dimostravano alcunchè; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale e la conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese di lite.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi, ammessa dal precedente giudice istruttore come da ord. 23.11.2023.
All'udienza del 20.1.2025 il giudice effettuava la proposta di definizione della controversia che veniva accettata dall'opposta e respinta dall'opponente.
All'udienza a trattazione scritta del 14.4.2025 venivano precisate le conclusioni e, all'esito, veniva fissata la discussione della causa al 21.7.2025.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni qui di seguito esplicate.
Preliminarmente, vista la reiterata richiesta dell'opponente di ammissione dei capitoli di prova non ammessi e della CTU diretta ad accertare i danni, si conferma l'ord. del 23.11.2023 e, con riguardo alla chiesta CTU, si evidenzia che la stessa oltre che apparire meramente esplorativa
è anche superflua per quanto infra.
1. Sul compenso dei servizi di manutenzione del giardino
L'attrice opponente ha contestato che il compenso per i servizi di giardinaggio fosse stato pattuito in € 300,00 al mese. Più precisamente ha sostenuto che solo a partire dal maggio 2021 il compenso fosse stato elevato ad € 300,00 mensili mentre in precedenza era stato previsto un compenso annuo di € 3.000,00 e perciò € 250,00 al mese.
Invero, dalla pec del 21.1.2022 a firma (v. doc. n. 5 di parte Parte_1 opponente), emerge che la stessa opponente, contestando l'importo totale delle fatture poi
4 azionate in monitorio (n. 142/2020 e n. 147/2021), ammette che “gli accordi prevedevano un pagamento annuale su base mensile di euro 300,00 (e così complessivi Euro 3.600,00 annui”, con ciò superando anche le contrarie deposizioni rilasciate dai testimoni addotti da parte opponente: , e . Tes_1 Tes_2 Testimone_3
È dunque provato che le parti avevano pattuito un compenso forfetario di € 300,00 mensili.
2. Sui lavori extra
L'opponente, come detto, ha contestato gli importi delle fatture azionate in quanto più alti rispetto al compenso forfetario di € 300,00/mese, negando che avesse eseguito CP_1 lavori extra su incarico della proprietà della villa con giardino.
Era, dunque, onere di dimostrare di aver eseguito i lavori extra al fine di ottenere CP_1 il pagamento del corrispettivo richiesto unitamente al compenso forfetario. Ebbene, l'opposta ha dato seguito a tale assunto in termini probatori.
Dall'istruttoria infatti è emerso che sono stati eseguiti lavori extra:
- il teste , dipendente , ha dichiarato, esibito il doc. n. 2 di parte Testimone_4 CP_1 opposta (riepilogo lavori): “vedo che sono rapporti della attività giornaliera perché la sera noi dipendenti scriviamo in dei foglietti le attività che abbiano svolto durante la giornata indicando il nome del cliente il numero di ore fatte, il materiale utilizzato e il lavoro che si sta facendo;
si tratta dei lavori svolti presso la villa di Forte dei Marmi dell'avvocato si Tes_3 fa sempre tutto quello che viene richiesto anche fuori dal contratto di manutenzione;
ad es. si sono piantate le rose su richiesta della signora, moglie del sig. ha chiesto di Tes_3 abbassare la siepe;
di abbattere il pino secco;
lo spostamento della cabina tipo quella del mare;
il montaggio della canniccia su tutto il perimetro del giardino della villa;
abbiamo tolto i gelsomini per ripiantarli successivamente dopo aver riparato la ringhiera;
vedo che
c'è un conto dell'elettricista perché ha chiesto se si conosceva un elettricista, lo stesso per la gru che ha spostato la cabina;
è stata piantata la quercia dietro la casa e ogni primavera
c'era da sistemare e piantumare piante;
si interveniva anche per gli eventi che facevano in villa, ad es. spostamento tavoli;
la mensilità era di € 300,00 ma poi c'erano tutti i lavori extra come ad es. l'abbattimento del pino e chi è intervenuto ad abbattere è stato pagato da
che poi ha chiesto il rimborso al sig. montaggio dei fili per i tiranti per CP_1 Tes_3
l'addrizzamento della siepe di canniccia;
… non sono stato chiamato direttamente dalla proprietà ma era il sig. che ci diceva cosa fare;
quando eravamo sul posto sia il CP_1
5 sig. sia la moglie e i figli, se presenti, o i filippini presenti ci dicevano cosa fare in Tes_3 più rispetto alla manutenzione ordinaria. … io non ricordo con precisione il numero di ore ma se sono state indicate nei documenti sono senz'altro quelle perché come ho detto giornalmente venivano comunicate le ore i lavori fatti”(v. verbale ud. 20.5.2024);
- il teste collaboratore a chiamata di , ha dichiarato, previa Testimone_5 CP_1 esibizione del doc. n. 2 sopra cit.: “non l'ho visto prima di ora ma posso dire che nel corso della nostra collaborazione ho effettuato i report dei lavori giornalieri svolti;
ho lavorato presso la villa di Forte dei Marmi;
ricordo perfettamente la prima e la seconda pagina del documento;
mi ricordo l'abbattimento di un pino;
lo spostamento della cabina;
arieggiatura del prato;
era stato piantato un albero dietro la casa;
si è messo l'ombreggiante; creazione di una zona orto e di una zona ortensie;
mi ricordo il problema dei piccioni e sono stati messi i dissuasori;
la siepe era stata tagliata per rinvigorirla perché era messa male;
per i lavori io parlavo con il … a me personalmente non è capitato che i presenti in villa mi CP_1 dicessero cosa fare;
… confermo che le attività indicate nel documento esibito sono extra rispetto alla manutenzione ordinaria;
… ho già risposto era il che mi diceva cosa CP_1 fare;
… non posso confermare con certezza le ore di lavoro ma nel report indicavamo le ore anche dei lavori extra e comunque le ore indicate sono verosimili;
le ore indicate non sono probabilmente di una persona sola e quindi sono realistiche” (v. verbale ud. 20.5.2024); il teste collaboratore di sino al 2021, ha dichiarato, previa Testimone_6 CP_1 esibizione del doc. n. 2 sopra cit.: “non ho visto prima d'ora il doc. n. 2 che mi si mostra;
da quello che mi ricordo sono lavori eseguiti a Forte di Marmi nella villa del sig. non Tes_3 mi ricordo con precisione le ore;
oltre alla manutenzione ordinaria che si andava a fare una volta a settimana, sono stati fatti lavori extra quali la arieggiatura del prato, la semina dello stesso, piantato ortensie;
piantata una quercia importante dietro la casa, eravamo in cinque mi pare, è stata portata a mano perché il camion non entrava;
lo spostamento della cabina con la gru e abbiamo dovuto togliere delle piante dove è stata messa;
non mi ricordo altro;
… gli incarichi li ricevevo da ricordo di aver piantato delle rose su Controparte_1 incarico della signora, moglie, penso, del sig. … non ricordo con precisione le ore di Tes_3 lavoro ma ci sono volute molte ore per fare alcuni lavori come lo spostamento della cabina e la piantumazione della quercia” (v. verbale ud. 20.5.2024).
6 A fronte di tali univoche evidenze, la contestazione dell'opponente appare generica oltre che tardiva, poiché avvenuta solo con la pec del 21.1.2022.
È pertanto provata l'esecuzione di lavori extra rispetto alla manutenzione ordinaria del giardino.
3. Sull'eccezione di inadempimento di CP_1
L'opponente ha eccepito l'inadempimento di nell'esecuzione dei servizi di CP_1 manutenzione, causando uno stato di degrado del giardino e persino il perimento di piante.
A comprova sono state allegate numerosissime fotografie che sono state visionate dal testimone , marito della legale rappresentante della società Testimone_7 opponente, escusso all'udienza del 10.3.2025, il quale ha riconosciuto i luoghi e lo stato del giardino rappresentato nelle fotografie stesse.
Tuttavia, sebbene il testimone abbia collocato nel tempo gli scatti fotografici, resta il fatto che non è stato provato con certezza lo stato del giardino precedentemente all'intervento di
(le poche fotografie del periodo precedente non sono confrontabili con quelle CP_1 successive) né, ad es., che la siepe di alloro non fosse già ammalata, atteso che in accordo era stata tagliata.
In definitiva alcun inadempimento può essere addebitato a . CP_1
***
Da ciò deriva che la pretesa creditoria, oggetto dell'ingiunzione di pagamento per €
15.070,66, è fondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulla domanda riconvenzionale
L'attrice opponente ha chiesto il risarcimento dei danni per il ripristino del giardino degradato a causa dell'eccepito inadempimento di , avendo incaricato un nuovo giardiniere CP_1 che, effettuato un sopralluogo, ha evidenziato la malattia della siepe di alloro e la necessità di sostituirla integralmente.
Invero, l'opponente non ha provato l'effettiva entità del pregiudizio subito (a tal fine non può essere richiamato il preventivo del nuovo giardiniere, del cui pagamento peraltro è assente la prova) nè la causale derivazione dall'eccepito (e non provato) inadempimento.
Così è a dirsi anche per le spese di ripristino dell'impianto antizanzare e dei danneggiamenti alla pavimentazione delle stradelle, allegate ma non provate.
7 Senza considerare che è stata una deliberata scelta dell'opponente rivolgersi ad altri, sicchè le spese non possono essere sic et simpliciter addossate alla opposta la quale ne ha contestato e respinto la richiesta.
5. Sulle spese di giudizio
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del GOP Dott. Paola Scarabotti, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 158/2023 e r.g. n. 4402/2022, emesso dal Tribunale di Lucca il 3.2.2023;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, a Parte_1 rimborsare a le spese di lite che liquida in € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre alle anticipazioni documentate, alle spese generali 15% e agli accessori di legge.
Lucca, 22.7.2025
Il GOT
Dott. Paola Scarabotti
8
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
SEZIONE CIVILE
Il GOT, dott. Paola Scarabotti, all'esito dell'udienza del 21.7.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. a trattazione scritta;
lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti;
letti gli atti e i documenti, pronuncia la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. di seguito riportata.
Il GOT
Dott. Paola Scarabotti
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del GOT dott. Paola Scarabotti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 sexies C.P.C. nella causa civile di I Grado iscritta al R.G. N. 1287/2023
Promossa da:
(PI ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, dott.sa rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Parte_2
Santolini e Chiara Fiordelli
ATTRICE OPPONENTE
1 contro
(PI ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pro tempore, sig. rappresentata e difesa dagli Controparte_1 avvocati Gianna Baratta e Edoardo Brusco
CONVENUTA OPPOSTA avente per oggetto: altri contratti d'opera (codice 142999)
Conclusioni delle parti (v. note scritte in sostituzione dell'udienza del 14.4.2025): per parte attrice opponente, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Lucca, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, e previo ogni opportuno accertamento e/o declaratoria di ragione e/o di legge: NEL MERITO: -Accertare e dichiarare che l'importo così come richiesto dalla non è dovuto dalla Controparte_1 [...] per tutte le ragioni dedotte in narrativa e, conseguentemente, Parte_1 dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo e in ogni caso revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In subordine nella denegata ipotesi in cui l'Ill.mo Giudice adito, non ritenesse di dichiarare nullo e/o inefficace ovvero annullabile e comunque illegittimo e in ogni caso revocare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto, accertata l'inadempienza della nei confronti Controparte_1 della in relazione ai servizi di giardinaggio contrattualmente Parte_1 pattuiti fra le parti da svolgersi presso la villa di proprietà della società posta in Forte dei
Marmi, Via Caduti sul Lavoro, nn. 39 e 41 così come contestata e documentata, -dichiarare a favore della medesima il diritto alla riduzione del prezzo, nella Parte_1 misura ritenuta di giustizia e/o di legge;
In via riconvenzionale: -accertare e dichiarare l'inadempimento della società in relazione ai Controparte_1 servizi di giardinaggio da svolgersi presso la villa di proprietà della società posta in Forte dei
Marmi, Via Caduti sul Lavoro, nn. 39 e 41, così come contestata e documentata, ed altresì in relazione al mancato ripristino dello stato dei luoghi;
-accertare e dichiarare che in virtù del suddetto inadempimento la ha subito dei danni quantificandoli Parte_1 nella somma di Euro 20.000,00 (ventimila/00) ovvero in quella ritenuta di giustizia e/o di legge;
conseguentemente -Condannare la società Controparte_1 al risarcimento dei danni subiti dalla nella misura di Euro
[...] Parte_1
2 20.000,00 (ventimila/00) o in quella somma maggiore o minore ritenuta di Giustizia e/o di legge, con compensazione, occorrendo, degli importi richiesti e portati nel decreto ingiuntivo opposto. Con ogni consequenziale provvedimento di ragione e/o di legge. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre rimborso forfetario, C.A.P. ed I.V.A., dovuti come per legge”. per parte convenuta opposta, “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa e reietta, per i motivi esposti nel corpo dell'atto: - nel merito: respingere tutte le richieste di parte attrice opponente in quanto infondate in fatto e in diritto, e per l'effetto confermare la validità ed efficacia del decreto ingiuntivo N. 158/2023, R.G. N.
4402/2022 emesso dal Tribunale di Lucca, dott.ssa Alice Croci in data 3 febbraio 2023 e pubblicato in data 6 febbraio 2023, e per l'effetto condannare l'attrice opponente la pagamento a favore della della somma di Euro 15.070,66 oltre interessi come da CP_1 domanda;
in denegata ipotesi condannare la al pagamento in favore Parte_1 della della somma accertata in corso di causa;
- rigettare la domanda CP_1 riconvenzionale formulata dall'attrice opponente in quanto infondata in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in narrativa;
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio e di quello monitorio”; in via istruttoria concludeva per l'ammissione delle prove non ammesse.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva Parte_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 158/2023 e r.g. n. 4402/2022, emesso dal Tribunale di
Lucca il 3.2.2023, con cui era stato ingiunto il pagamento della somma di € 15.070,66 oltre interessi e spese del procedimento a favore di a Controparte_1 titolo di somme dovute per servizi di giardinaggio svolti presso la villa sita a Forte dei Marmi di proprietà della Assumeva l'opponente che le somme richieste Parte_1 erano esorbitanti rispetto a quanto pattuito verbalmente tra le parti, sia perché era stato applicato un compenso superiore ai € 3.000,00 annui stabiliti sia perché erano stati addebitati lavori e spese extra non richiesti né effettuati dall'opposta; che la si era resa CP_1 inadempiente non prestando i servizi di manutenzione a cui si era obbligata, causando il degrado del giardino, come più volte contestato sia verbalmente che per iscritto, per cui nulla era dovuto all'opposta. Chiedeva, pertanto, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni subiti per l'omessa manutenzione, avendo dovuto affidare ad altra ditta di giardinaggio i
3 lavori di ripristino, in particolare, della siepe perimetrale di alloro. Concludeva, in via principale, per la revoca del d.i. opposto e, in via subordinata, per la riduzione del prezzo, nonchè per l'accoglimento della domanda riconvenzionale, con vittoria di spese.
Si costituiva la convenuta replicando che le parti avevano pattuito il compenso per la manutenzione del giardino in € 300,00 al mese, come dimostrato dalle fatture già pagate anche con riferimento ai lavori extra;
che dalla documentazione allegata dall'opponente non risultava provato che le attività, descritte in dettaglio e fondanti le fatture azionate in monitorio, non erano state svolte da , anzi provava la richiesta dei lavori extra;
che CP_1 il degrado del giardino non era provato perché le fotografie, prive di data e riferimento spaziale, non dimostravano alcunchè; chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda riconvenzionale e la conferma del d.i. opposto, con vittoria di spese di lite.
Respinta la richiesta di provvisoria esecutività del d.i. opposto, la causa veniva istruita documentalmente e mediante prova per testi, ammessa dal precedente giudice istruttore come da ord. 23.11.2023.
All'udienza del 20.1.2025 il giudice effettuava la proposta di definizione della controversia che veniva accettata dall'opposta e respinta dall'opponente.
All'udienza a trattazione scritta del 14.4.2025 venivano precisate le conclusioni e, all'esito, veniva fissata la discussione della causa al 21.7.2025.
***
L'opposizione è infondata per le ragioni qui di seguito esplicate.
Preliminarmente, vista la reiterata richiesta dell'opponente di ammissione dei capitoli di prova non ammessi e della CTU diretta ad accertare i danni, si conferma l'ord. del 23.11.2023 e, con riguardo alla chiesta CTU, si evidenzia che la stessa oltre che apparire meramente esplorativa
è anche superflua per quanto infra.
1. Sul compenso dei servizi di manutenzione del giardino
L'attrice opponente ha contestato che il compenso per i servizi di giardinaggio fosse stato pattuito in € 300,00 al mese. Più precisamente ha sostenuto che solo a partire dal maggio 2021 il compenso fosse stato elevato ad € 300,00 mensili mentre in precedenza era stato previsto un compenso annuo di € 3.000,00 e perciò € 250,00 al mese.
Invero, dalla pec del 21.1.2022 a firma (v. doc. n. 5 di parte Parte_1 opponente), emerge che la stessa opponente, contestando l'importo totale delle fatture poi
4 azionate in monitorio (n. 142/2020 e n. 147/2021), ammette che “gli accordi prevedevano un pagamento annuale su base mensile di euro 300,00 (e così complessivi Euro 3.600,00 annui”, con ciò superando anche le contrarie deposizioni rilasciate dai testimoni addotti da parte opponente: , e . Tes_1 Tes_2 Testimone_3
È dunque provato che le parti avevano pattuito un compenso forfetario di € 300,00 mensili.
2. Sui lavori extra
L'opponente, come detto, ha contestato gli importi delle fatture azionate in quanto più alti rispetto al compenso forfetario di € 300,00/mese, negando che avesse eseguito CP_1 lavori extra su incarico della proprietà della villa con giardino.
Era, dunque, onere di dimostrare di aver eseguito i lavori extra al fine di ottenere CP_1 il pagamento del corrispettivo richiesto unitamente al compenso forfetario. Ebbene, l'opposta ha dato seguito a tale assunto in termini probatori.
Dall'istruttoria infatti è emerso che sono stati eseguiti lavori extra:
- il teste , dipendente , ha dichiarato, esibito il doc. n. 2 di parte Testimone_4 CP_1 opposta (riepilogo lavori): “vedo che sono rapporti della attività giornaliera perché la sera noi dipendenti scriviamo in dei foglietti le attività che abbiano svolto durante la giornata indicando il nome del cliente il numero di ore fatte, il materiale utilizzato e il lavoro che si sta facendo;
si tratta dei lavori svolti presso la villa di Forte dei Marmi dell'avvocato si Tes_3 fa sempre tutto quello che viene richiesto anche fuori dal contratto di manutenzione;
ad es. si sono piantate le rose su richiesta della signora, moglie del sig. ha chiesto di Tes_3 abbassare la siepe;
di abbattere il pino secco;
lo spostamento della cabina tipo quella del mare;
il montaggio della canniccia su tutto il perimetro del giardino della villa;
abbiamo tolto i gelsomini per ripiantarli successivamente dopo aver riparato la ringhiera;
vedo che
c'è un conto dell'elettricista perché ha chiesto se si conosceva un elettricista, lo stesso per la gru che ha spostato la cabina;
è stata piantata la quercia dietro la casa e ogni primavera
c'era da sistemare e piantumare piante;
si interveniva anche per gli eventi che facevano in villa, ad es. spostamento tavoli;
la mensilità era di € 300,00 ma poi c'erano tutti i lavori extra come ad es. l'abbattimento del pino e chi è intervenuto ad abbattere è stato pagato da
che poi ha chiesto il rimborso al sig. montaggio dei fili per i tiranti per CP_1 Tes_3
l'addrizzamento della siepe di canniccia;
… non sono stato chiamato direttamente dalla proprietà ma era il sig. che ci diceva cosa fare;
quando eravamo sul posto sia il CP_1
5 sig. sia la moglie e i figli, se presenti, o i filippini presenti ci dicevano cosa fare in Tes_3 più rispetto alla manutenzione ordinaria. … io non ricordo con precisione il numero di ore ma se sono state indicate nei documenti sono senz'altro quelle perché come ho detto giornalmente venivano comunicate le ore i lavori fatti”(v. verbale ud. 20.5.2024);
- il teste collaboratore a chiamata di , ha dichiarato, previa Testimone_5 CP_1 esibizione del doc. n. 2 sopra cit.: “non l'ho visto prima di ora ma posso dire che nel corso della nostra collaborazione ho effettuato i report dei lavori giornalieri svolti;
ho lavorato presso la villa di Forte dei Marmi;
ricordo perfettamente la prima e la seconda pagina del documento;
mi ricordo l'abbattimento di un pino;
lo spostamento della cabina;
arieggiatura del prato;
era stato piantato un albero dietro la casa;
si è messo l'ombreggiante; creazione di una zona orto e di una zona ortensie;
mi ricordo il problema dei piccioni e sono stati messi i dissuasori;
la siepe era stata tagliata per rinvigorirla perché era messa male;
per i lavori io parlavo con il … a me personalmente non è capitato che i presenti in villa mi CP_1 dicessero cosa fare;
… confermo che le attività indicate nel documento esibito sono extra rispetto alla manutenzione ordinaria;
… ho già risposto era il che mi diceva cosa CP_1 fare;
… non posso confermare con certezza le ore di lavoro ma nel report indicavamo le ore anche dei lavori extra e comunque le ore indicate sono verosimili;
le ore indicate non sono probabilmente di una persona sola e quindi sono realistiche” (v. verbale ud. 20.5.2024); il teste collaboratore di sino al 2021, ha dichiarato, previa Testimone_6 CP_1 esibizione del doc. n. 2 sopra cit.: “non ho visto prima d'ora il doc. n. 2 che mi si mostra;
da quello che mi ricordo sono lavori eseguiti a Forte di Marmi nella villa del sig. non Tes_3 mi ricordo con precisione le ore;
oltre alla manutenzione ordinaria che si andava a fare una volta a settimana, sono stati fatti lavori extra quali la arieggiatura del prato, la semina dello stesso, piantato ortensie;
piantata una quercia importante dietro la casa, eravamo in cinque mi pare, è stata portata a mano perché il camion non entrava;
lo spostamento della cabina con la gru e abbiamo dovuto togliere delle piante dove è stata messa;
non mi ricordo altro;
… gli incarichi li ricevevo da ricordo di aver piantato delle rose su Controparte_1 incarico della signora, moglie, penso, del sig. … non ricordo con precisione le ore di Tes_3 lavoro ma ci sono volute molte ore per fare alcuni lavori come lo spostamento della cabina e la piantumazione della quercia” (v. verbale ud. 20.5.2024).
6 A fronte di tali univoche evidenze, la contestazione dell'opponente appare generica oltre che tardiva, poiché avvenuta solo con la pec del 21.1.2022.
È pertanto provata l'esecuzione di lavori extra rispetto alla manutenzione ordinaria del giardino.
3. Sull'eccezione di inadempimento di CP_1
L'opponente ha eccepito l'inadempimento di nell'esecuzione dei servizi di CP_1 manutenzione, causando uno stato di degrado del giardino e persino il perimento di piante.
A comprova sono state allegate numerosissime fotografie che sono state visionate dal testimone , marito della legale rappresentante della società Testimone_7 opponente, escusso all'udienza del 10.3.2025, il quale ha riconosciuto i luoghi e lo stato del giardino rappresentato nelle fotografie stesse.
Tuttavia, sebbene il testimone abbia collocato nel tempo gli scatti fotografici, resta il fatto che non è stato provato con certezza lo stato del giardino precedentemente all'intervento di
(le poche fotografie del periodo precedente non sono confrontabili con quelle CP_1 successive) né, ad es., che la siepe di alloro non fosse già ammalata, atteso che in accordo era stata tagliata.
In definitiva alcun inadempimento può essere addebitato a . CP_1
***
Da ciò deriva che la pretesa creditoria, oggetto dell'ingiunzione di pagamento per €
15.070,66, è fondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
4. Sulla domanda riconvenzionale
L'attrice opponente ha chiesto il risarcimento dei danni per il ripristino del giardino degradato a causa dell'eccepito inadempimento di , avendo incaricato un nuovo giardiniere CP_1 che, effettuato un sopralluogo, ha evidenziato la malattia della siepe di alloro e la necessità di sostituirla integralmente.
Invero, l'opponente non ha provato l'effettiva entità del pregiudizio subito (a tal fine non può essere richiamato il preventivo del nuovo giardiniere, del cui pagamento peraltro è assente la prova) nè la causale derivazione dall'eccepito (e non provato) inadempimento.
Così è a dirsi anche per le spese di ripristino dell'impianto antizanzare e dei danneggiamenti alla pavimentazione delle stradelle, allegate ma non provate.
7 Senza considerare che è stata una deliberata scelta dell'opponente rivolgersi ad altri, sicchè le spese non possono essere sic et simpliciter addossate alla opposta la quale ne ha contestato e respinto la richiesta.
5. Sulle spese di giudizio
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 come aggiornati dal D.M. n. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, in persona del GOP Dott. Paola Scarabotti, definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe, ogni diversa domanda, istanza (anche istruttoria) ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo n. 158/2023 e r.g. n. 4402/2022, emesso dal Tribunale di Lucca il 3.2.2023;
- rigetta la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
- condanna in persona del legale rappresentate pro tempore, a Parte_1 rimborsare a le spese di lite che liquida in € Controparte_1
5.077,00 per compensi, oltre alle anticipazioni documentate, alle spese generali 15% e agli accessori di legge.
Lucca, 22.7.2025
Il GOT
Dott. Paola Scarabotti
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