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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 17/04/2025, n. 573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 573 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 159 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA domiciliata in Bari presso Parte_1 lo studio dell'avv. Michele Balducci che, insieme al prof. avv. Cataldo Balducci, la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello-----
-------------------------------------------------------------------------------appellante
E
e domiciliati in Terlizzi Controparte_1 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Luigi Tricarico che li rappresenta in giudizio in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello----------------------------------------------------------------------appellati
Oggetto: pagamento di compenso professionale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 17/01/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2038/2020 del 23/12/2020, il Tribunale di Trani, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da CP_1
e nei confronti della Società
[...] Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 5 ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore dei primi, della Pt_1 somma di € 9.333,33 cadauno, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di compenso spettante ai medesimi sino alla naturale scadenza dell'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza della società convenuta, oltre che alla rifusione dei ¾ delle spese di lite (compensate per il restante quarto).
Con citazione notificata il 29/01/2021, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza la CP_3 Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell'avversa domanda di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si sono costituiti in questo grado di giudizio gli appellati che hanno insistito per l'integrale rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Con ordinanza resa il 5/07/2021 è stata rigettata l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante.
All'udienza cartolare del 17/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, operando -si sostiene- un'errata ricostruzione dei fatti, ha ritenuto che l'assemblea ordinaria della società appellante, nella riunione del 30/04/2014, avrebbe deliberato una modifica del Modello di
Organizzazione adottato ai sensi del Dlg.vo 2001/n. 231 dalla Soc.
Sanitaservice Asl derogando, secondo il principio della successione Pt_1 nel tempo di due delibere dello stesso organo, a quanto deciso nella precedente riunione del 20/12/2013.
Si assume, in particolare, che l'art. 4.2, commi 4 e 5 del prefato Modello prevedeva espressamente che “l'organismo di Vigilanza è nominato dall'amministratore unico” e che lo stesso “resta in carica sino alla scadenza del mandato dell'amministratore unico che l'ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili solo una volta”; che il mandato conferito all'amministratore era scaduto anzitempo per effetto della sopravvenuta introduzione normativa di una causa di incompatibilità; che il nuovo pagina 2 di 5 amministratore del tutto legittimamente aveva dunque comunicato agli appellati la cessazione anticipata dal loro incarico;
che l'assemblea del
30/04/2014 nulla aveva modificato, aggiunto o tolto rispetto alla disciplina contenuta nel Modello di Organizzazione approvato con la precedente delibera del 20/12/2013 (né avrebbe potuto, visto che ogni modifica/integrazione del prefato modello sarebbe stata comunque rimessa alla competenza dell'organo dirigenziale); che alcun contrasto sarebbe, in definitiva, ravvisabile tra la delibera del 20/12/2013 e quella del 30/04/2014.
Sia pure con le opportune integrazioni motivazionali, la sentenza gravata deve essere confermata.
Al di là della questione della diversa impaginazione della copia del Modello di Organizzazione prodotta dall'una e dall'altra parte (questione che può aver creato iniziale incertezza in ragione del richiamo alla pag. 38 dello stesso, contenuto nella comunicazione del 2/02/2016), non vi è dubbio, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado, che la cessazione dall'incarico fosse stata comunicata dal nuovo amministratore ai due Parte_2 professionisti esterni/odierni appellati non per la sussistenza di una giusta causa di revoca (mai esplicitata, né provata), ma per l'anticipato venir meno dell'amministratore che, per effetto della modifica Controparte_4 normativa introdotta dal DL 2014/n. 90, era divenuto incompatibile allo svolgimento della carica.
Risulta infatti dagli atti che, nella seduta del 5/02/2015, l'organo assembleare aveva preso atto dell'immediata decadenza dall'incarico dell'amministratore affidato provvisoriamente l'ordinaria Parte_3 amministrazione al Sindaco unico ed avviato la procedura ad evidenza pubblica per la nomina del nuovo amministratore che, una volta individuato nella persona di , ha inviato la contestata comunicazione Parte_2 del 2/02/2016 all'O.d.V.
il motivo della comunicata cessazione, ritiene la Corte che non Pt_4 condivisibile sia tuttavia il presupposto logico da cui muove l'appellante, laddove sostiene che, nel caso di specie, l'incarico dei componenti dell'O.d.V. dovesse necessariamente coincidere, quanto a durata, con quello dell'amministratore unico che lo avrebbe nominato.
Si trascura infatti che, nello specifico, trattandosi della prima nomina immediatamente successiva all'adozione del cit. Modello di Organizzazione, l'istituzione dell'O.d.V. e la designazione degli odierni appellati (con pagina 3 di 5 indicazione della durata dell'incarico e del loro compenso) non sono affatto avvenute fiduciariamente da parte dell'amministratore unico, ma con una delibera dell'assemblea su proposta dell'amministratore in carica e quindi da parte dell'organo sovrano che, ai sensi dell'art. 2479, co. 1 c.c., ben può decidere, oltre che sulle materie di sua competenza, anche sugli argomenti che uno o più amministratori (o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale) sottopongano alla sua approvazione.
La circostanza è dirimente.
Benchè si convenga sul fatto che la delibera del 30/04/2014 non si pone in conflitto con quella precedente del 20/12/2013, ma costituisce, anzi, l'atto attuativo susseguente con cui, dopo l'approvazione del Modello organizzativo, è stato per la prima volta istituito l'organismo di vigilanza, la provenienza della nomina degli appellati da parte dell'assemblea ha fatto sì che il relativo rapporto giuridico si instaurasse non con l'amministratore nell'ambito di un rapporto fiduciario, ma proprio con l'organo assembleare, che, significativamente, nella successiva delibera del 5/02/2015, pur prendendo atto della decadenza immediata dell'amministratore
[...] già a partire dal 12/01/2015, nulla ha disposto in ordine alla Parte_3 posizione dell'O.d.V. (segno che la volontà dell'assemblea non era quella di farlo cessare contestualmente al venir meno dell'amministratore, ma di farlo rimanere in carica sino alla scadenza naturale del mandato prevista per il 30/04/2017, come di fatto confermato anche dall'incontestata regolare percezione del compenso almeno sino al 31/12/2015).
Non può invero dubitarsi (cfr. sul punto Cass. 1998/n. 982; Cass. 2011/n.
17577) che la delibera assembleare del 30/04/2014 con cui è stato nominato l'O.d.V. fosse qualificabile, per il suo contenuto, come un vero e proprio atto negoziale che, per effetto dell'accettazione espressa dagli interessati presenti nella stessa seduta, ha determinato l'instaurarsi di un rapporto contrattuale soggetto alla durata ivi indicata (tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio 2016), che non era vincolata, almeno in relazione alla prima nomina istitutiva dell'O.d.V., a quella della carica di amministratore.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna della società appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata, in difetto di nota spese, come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000. pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 29/01/2021 da ei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
2038/2020 emessa il 23/12/2020 dal Tribunale di Trani e notificata il
30/12/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
-=====================================================
Così deciso, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 159 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA domiciliata in Bari presso Parte_1 lo studio dell'avv. Michele Balducci che, insieme al prof. avv. Cataldo Balducci, la rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello-----
-------------------------------------------------------------------------------appellante
E
e domiciliati in Terlizzi Controparte_1 Controparte_2 presso lo studio dell'avv. Luigi Tricarico che li rappresenta in giudizio in forza di mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta in grado d'appello----------------------------------------------------------------------appellati
Oggetto: pagamento di compenso professionale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 17/01/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 2038/2020 del 23/12/2020, il Tribunale di Trani, in accoglimento per quanto di ragione della domanda proposta da CP_1
e nei confronti della Società
[...] Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 5 ha condannato quest'ultima al pagamento, in favore dei primi, della Pt_1 somma di € 9.333,33 cadauno, oltre interessi legali dalla domanda, a titolo di compenso spettante ai medesimi sino alla naturale scadenza dell'incarico di componenti dell'Organismo di Vigilanza della società convenuta, oltre che alla rifusione dei ¾ delle spese di lite (compensate per il restante quarto).
Con citazione notificata il 29/01/2021, ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza la CP_3 Parte_1 chiedendo, in riforma della stessa, il rigetto dell'avversa domanda di pagamento, con vittoria delle spese del doppio grado.
Si sono costituiti in questo grado di giudizio gli appellati che hanno insistito per l'integrale rigetto del gravame, vinte le spese di questo grado.
Con ordinanza resa il 5/07/2021 è stata rigettata l'istanza di inibitoria avanzata dall'appellante.
All'udienza cartolare del 17/01/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Con un unico motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice, operando -si sostiene- un'errata ricostruzione dei fatti, ha ritenuto che l'assemblea ordinaria della società appellante, nella riunione del 30/04/2014, avrebbe deliberato una modifica del Modello di
Organizzazione adottato ai sensi del Dlg.vo 2001/n. 231 dalla Soc.
Sanitaservice Asl derogando, secondo il principio della successione Pt_1 nel tempo di due delibere dello stesso organo, a quanto deciso nella precedente riunione del 20/12/2013.
Si assume, in particolare, che l'art. 4.2, commi 4 e 5 del prefato Modello prevedeva espressamente che “l'organismo di Vigilanza è nominato dall'amministratore unico” e che lo stesso “resta in carica sino alla scadenza del mandato dell'amministratore unico che l'ha nominato, e i suoi membri sono rieleggibili solo una volta”; che il mandato conferito all'amministratore era scaduto anzitempo per effetto della sopravvenuta introduzione normativa di una causa di incompatibilità; che il nuovo pagina 2 di 5 amministratore del tutto legittimamente aveva dunque comunicato agli appellati la cessazione anticipata dal loro incarico;
che l'assemblea del
30/04/2014 nulla aveva modificato, aggiunto o tolto rispetto alla disciplina contenuta nel Modello di Organizzazione approvato con la precedente delibera del 20/12/2013 (né avrebbe potuto, visto che ogni modifica/integrazione del prefato modello sarebbe stata comunque rimessa alla competenza dell'organo dirigenziale); che alcun contrasto sarebbe, in definitiva, ravvisabile tra la delibera del 20/12/2013 e quella del 30/04/2014.
Sia pure con le opportune integrazioni motivazionali, la sentenza gravata deve essere confermata.
Al di là della questione della diversa impaginazione della copia del Modello di Organizzazione prodotta dall'una e dall'altra parte (questione che può aver creato iniziale incertezza in ragione del richiamo alla pag. 38 dello stesso, contenuto nella comunicazione del 2/02/2016), non vi è dubbio, alla luce dell'istruttoria svolta in primo grado, che la cessazione dall'incarico fosse stata comunicata dal nuovo amministratore ai due Parte_2 professionisti esterni/odierni appellati non per la sussistenza di una giusta causa di revoca (mai esplicitata, né provata), ma per l'anticipato venir meno dell'amministratore che, per effetto della modifica Controparte_4 normativa introdotta dal DL 2014/n. 90, era divenuto incompatibile allo svolgimento della carica.
Risulta infatti dagli atti che, nella seduta del 5/02/2015, l'organo assembleare aveva preso atto dell'immediata decadenza dall'incarico dell'amministratore affidato provvisoriamente l'ordinaria Parte_3 amministrazione al Sindaco unico ed avviato la procedura ad evidenza pubblica per la nomina del nuovo amministratore che, una volta individuato nella persona di , ha inviato la contestata comunicazione Parte_2 del 2/02/2016 all'O.d.V.
il motivo della comunicata cessazione, ritiene la Corte che non Pt_4 condivisibile sia tuttavia il presupposto logico da cui muove l'appellante, laddove sostiene che, nel caso di specie, l'incarico dei componenti dell'O.d.V. dovesse necessariamente coincidere, quanto a durata, con quello dell'amministratore unico che lo avrebbe nominato.
Si trascura infatti che, nello specifico, trattandosi della prima nomina immediatamente successiva all'adozione del cit. Modello di Organizzazione, l'istituzione dell'O.d.V. e la designazione degli odierni appellati (con pagina 3 di 5 indicazione della durata dell'incarico e del loro compenso) non sono affatto avvenute fiduciariamente da parte dell'amministratore unico, ma con una delibera dell'assemblea su proposta dell'amministratore in carica e quindi da parte dell'organo sovrano che, ai sensi dell'art. 2479, co. 1 c.c., ben può decidere, oltre che sulle materie di sua competenza, anche sugli argomenti che uno o più amministratori (o tanti soci che rappresentino almeno 1/3 del capitale sociale) sottopongano alla sua approvazione.
La circostanza è dirimente.
Benchè si convenga sul fatto che la delibera del 30/04/2014 non si pone in conflitto con quella precedente del 20/12/2013, ma costituisce, anzi, l'atto attuativo susseguente con cui, dopo l'approvazione del Modello organizzativo, è stato per la prima volta istituito l'organismo di vigilanza, la provenienza della nomina degli appellati da parte dell'assemblea ha fatto sì che il relativo rapporto giuridico si instaurasse non con l'amministratore nell'ambito di un rapporto fiduciario, ma proprio con l'organo assembleare, che, significativamente, nella successiva delibera del 5/02/2015, pur prendendo atto della decadenza immediata dell'amministratore
[...] già a partire dal 12/01/2015, nulla ha disposto in ordine alla Parte_3 posizione dell'O.d.V. (segno che la volontà dell'assemblea non era quella di farlo cessare contestualmente al venir meno dell'amministratore, ma di farlo rimanere in carica sino alla scadenza naturale del mandato prevista per il 30/04/2017, come di fatto confermato anche dall'incontestata regolare percezione del compenso almeno sino al 31/12/2015).
Non può invero dubitarsi (cfr. sul punto Cass. 1998/n. 982; Cass. 2011/n.
17577) che la delibera assembleare del 30/04/2014 con cui è stato nominato l'O.d.V. fosse qualificabile, per il suo contenuto, come un vero e proprio atto negoziale che, per effetto dell'accettazione espressa dagli interessati presenti nella stessa seduta, ha determinato l'instaurarsi di un rapporto contrattuale soggetto alla durata ivi indicata (tre esercizi e comunque sino all'approvazione del bilancio 2016), che non era vincolata, almeno in relazione alla prima nomina istitutiva dell'O.d.V., a quella della carica di amministratore.
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna della società appellante alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata, in difetto di nota spese, come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000. pagina 4 di 5
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il 29/01/2021 da ei confronti di Parte_1
e avverso la sentenza n. Controparte_1 Controparte_2
2038/2020 emessa il 23/12/2020 dal Tribunale di Trani e notificata il
30/12/2020, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la società appellante a rifondere agli appellati le spese del presente grado di giudizio, liquidandole in € 5.809 per onorari, oltre rimborso forfettario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso, nella camera di consiglio del 11 aprile 2025
Il consigliere est. Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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