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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Belluno, sentenza 05/12/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Belluno |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
RG n. 435/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 435/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Giorgio Azzalini e Parte_1 C.F._1
l'avv. Giorgio Arseni, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Belluno, viale Fantuzzi n. 11/a, come da procura in atti
-attrice opponente- contro quale titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2
(c.f. – p.i. ), con l'avv. Loris
[...] C.F._2 P.IVA_1
Moschetta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Farra di Soligo
(TV), via Patrioti n. 47, come da procura in atti
-convenuto opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni dimessa in data 30 settembre 2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa revoca del sequestro conservativo disposto, per i motivi esposti, - NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'ingiungente in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa, avendo integralmente adempiuto ad ogni obbligazione, e non essendo provato il maggior credito dell'opposto. Per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo n. 108/2023 del Tribunale di Belluno, R.G. 228/2023, del 13.03.2023, notificato il 14.03.2023. -
IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di sussistenza di un credito a favore del convenuto opposto per le causali di cui al ricorso monitorio, sia determinato lo stesso in relazione a quanto oggetto di rigorosa prova, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo n. 108/2023 del Tribunale di Belluno, R.G. 228/2023, del
1 13.03.2023, notificato il 14.03.2023. - IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
in ipotesi di rideterminazione del quantum dovuto con compensazione integrale delle spese di lite. - IN VIA
ISTRUTTORIA: Si insiste affinchè, previa revoca dell'ordinanza 17.09.2025, siano ammesse le istanze istruttorie dedotte con la memoria 171 ter n. 2 c.p.c. e, quindi, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi:
1. Vero che aveva presentato un preventivo per l'arredo della nuova gelateria in data 01.12.2021, per un CP_2 totale di € 80.155,76 (all. 03 che le si rammostra), e che tale preventivo sottoscritto da entrambe le parti è stato presentato in banca per la concessione di un finanziamento.
2. Vero che le parti si accordavano inizialmente affinché la spesa dell'intero lavoro non superasse l'importo del finanziamento che avrebbe dovuto essere concesso dalla banca. 3.
Vero che, rispetto a tale preventivo, è stata omessa la fornitura dei seguenti componenti: Per_
• La porta automatica in alluminio vetro • Le lampade sospensione Sahara, , , e • Le Per_2 Per_3 Per_4 poltroncine in rattan • Gli sgabelli in rattan • Il divanetto effetto rattan e metallo nero • Il Tavolino metallo vetro ovale
• Il Basamento per tavolo vetrina Metropoli • I mobiletti sospesi a parete legno metallo doppia mensola • I mobiletti sospesi a parete legno metallo singola mensola • La Scaffalatura in ferro • La lamiera acidata per rivestimento pareti
• Il pensile a giorno sopra le vetrine • Il Vetro float • I vetri cassa e sopra banco • Il top legno x bagno 4. Vero che la signora , nel corso del rapporto, ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti di cui alle fatture che Parte_1 le si rammostrano (all. 04): • Fattura 65/2022 per € 12.200,00 • Fattura 68/2022 per € 14.422,84 • Fattura
69/2022 per € 11.470,27 • Fattura 70/2022 per € 30.000,00 • Fattura 89/2022 per € 9.640,27 • Fattura
91/2022 per € 3.099,61 Per complessivi € 80.832,99. 5. Vero che il consuntivo della ditta di data CP_2 CP_ 08.11.2022 mai è stato sottoposto all'approvazione della committente o dei suoi tecnici geom. e . CP_4
6. Vero che le voci indicate “a corpo” in tale consuntivo, quali cartongessi, impianto idrico e impianto elettrico, mai erano state oggetto di puntuale preventivazione.
7. Vero che nel consuntivo 08.11.2022 viene evidenziata la voce “basi banco in nobilitato” a corpo per € 31.605,28 mentre nel preventivo 01.12.2021 (doc. 3 attrice) tale voce era indicata in € 13.055,38. 8. Vero che l'attrice mai ha ordinato i 16 sgabelli in corda e le 4 poltroncine di cui Parte_1 al citato consuntivo e che tali oggetti si trovano ancora presso il negozio, imballate e pronte alla restituzione.
9. Vero che in assenza di preavviso e di accordo con la committenza sono state ordinate le lampade e i pannelli led. 10. Vero che l'attrice ha più volte richiesto un incontro con l'appaltatore e i geometri CP_ e , che assistevano l'attrice, al fine di arrivare alla redazione di una contabilità finale di cantiere CP_4 che potesse risultare in qualche modo condivisa. Si indicano a testi i signori: • geom. • geom. CP_4 Per_5
• dott. • ”.
[...] Persona_6 Persona_7
Parte convenuta opposta ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni dimessa in data primo ottobre 2025: “nel merito, per le ragioni ed i titoli di cui in atti, a) confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 108/2023, emesso dal Tribunale di Belluno in data 13.03.2023, respingendo in quanto infondata in fatto ed in diritto ogni avversaria istanza, domanda ed eccezione, condannando, in ogni caso, per le ragioni ed i titoli di cui al ricorso monitorio, la Signora al pagamento in favore del Signor della Parte_1 CP_1 somma di €. 140.662,80 azionata in monitorio e di cui alle fatture n. 90-2022-FE del 26.09.2022, n. 103-2022-
FE del 15.11.2022, n. 104-2022-FE del 15.11.2022, n. 105-2022-FE del 15.11.2022 e n. 106-2022-FE del
15.11.2022, oltre ad interessi moratori in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002 maturati e
2 maturandi dalla domanda sino al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto ogni avversaria domanda ed istanza formulata con l'atto introduttivo del presente giudizio;
• in via subordinata, per le ragioni ed i titoli di cui in atti, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di alcuna delle avversarie eccezioni, istanze e/o domande giudiziali, condannare la Signora Parte_1
al pagamento in favore del Signor della minor somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, con
[...] CP_1 ogni conseguenza ex lege;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa, anche del procedimento monitorio e del procedimento di sequestro;
• in via istruttoria, ammettere le prove orali indicate nella memoria ex art.
171 ter n. 2 c.p.c. del 3/11/2023”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 24 aprile 2023, nell'opporsi al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 108/2023 emesso dall'intestato Tribunale (r.g. 228/2023), evocava in giudizio quale titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria
[...] esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via principale, chiedeva la revoca e/o l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dello stesso e, in via subordinata, che l'eventuale credito vantato dal convenuto opposto fosse determinato in relazione a quanto oggetto di rigorosa prova, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio quale titolare della ditta individuale CP_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_2 in cancelleria in data 5 settembre 2023, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà. Nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna, in ogni caso, di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 140.662,80 azionata con il procedimento monitorio, oltre a interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla domanda sino al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Chiedeva altresì il rigetto di ogni domanda ed istanza avversa formulata con l'atto introduttivo e, in via subordinata, la condanna della signora al pagamento in suo Parte_1 favore della minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio.
Con ordinanza del 7 settembre 2023 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., assegnando i
3 termini ex art. 171ter c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 23 novembre
2023, udienza poi rinviata d'ufficio al 28 novembre 2023.
Alla prima udienza così fissata, il Giudice, sentite le parti, si riservava e con ordinanza emessa in data 29 novembre 2023, a scioglimento della riserva assunta, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva di procedersi a
CTU, nominando Consulente Tecnico d'Ufficio l'arch. e Persona_8 formulando il seguente quesito: “Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, assunte eventualmente le informazioni necessarie presso gli enti, anche amministrativi, competenti, eseguiti gli opportuni sopralluoghi, esaminati i giustificativi di pagamento relativi alle spese sostenute dall'opposto, esaminata la documentazione contrattuale, quantifichi il C.T.U., in rapporto al contratto per cui è causa e/o comunque alla luce dei prezzi di mercato, quale sia la misura del compenso da pagare e delle spese da rimborsare in favore del Signor per l'attività e le CP_1 forniture tutte prestate in favore della Signora per la ristrutturazione del locale sito Parte_1 in Santa ST (BL)”.
La causa era inoltre rinviata all'udienza del 14 febbraio 2024 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU nominato.
Con provvedimento del 19 dicembre 2023 il Giudice, preso atto della rinuncia motivata all'incarico da parte del CTU nominato, revocava l'incarico conferitogli e nominava ausiliario l'arch. confermando l'udienza del 14 febbraio Persona_9
2024.
Successivamente, con provvedimento del 16 gennaio 2024, il Giudice, preso atto della rinuncia motivata all'incarico anche da parte del secondo CTU nominato, revocava l'incarico a quest'ultimo conferito e nominava ausiliario il geom.
[...]
confermando l'udienza del 14 febbraio 2024. CP_5
All'udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto della mancata trasmissione dell'accettazione dell'incarico da parte del nominato CTU, disponeva la sua sostituzione con l'arch.
e rinviava la causa all'udienza dell'8 maggio 2024 per il Persona_10 conferimento dell'incarico e il giuramento del nuovo CTU nominato.
Successivamente, all'udienza dell'8 maggio 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto del mancato deposito della dichiarazione di accettazione dell'incarico e giuramento o della dichiarazione motivata di rinuncia all'incarico da parte del nominato CTU, ritenuto opportuno ricordare a
4 quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 63 c.p.c., vi è l'obbligo di prestare l'ufficio, rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 12 giugno 2024.
All'udienza del 12 giugno 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto della dichiarazione di rinuncia motivata all'incarico da parte del CTU nominato, revocava l'incarico conferitogli e nominava ausiliario l'arch. , rinviando la causa all'udienza del 17 Persona_11 luglio 2024.
Con provvedimento del 19 giugno 2024 il Giudice, preso atto della dichiarazione di astensione motivata dimessa dal CTU arch. , revocava Persona_11 la sua nomina a CTU e nominava in sua vece l'arch. onfermando Persona_12
l'udienza del 17 luglio 2024.
All'udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto del mancato deposito da parte del nominato CTU della dichiarazione di accettazione dell'incarico e giuramento o della dichiarazione motivata di rinuncia all'incarico, ritenuto opportuno ricordare al CTU nominato che, ai sensi dell'art. 63 c.p.c., sussiste l'obbligo di prestare il suo ufficio, rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 18 settembre 2024.
Successivamente, all'udienza del 18 settembre 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto della dichiarazione di rinuncia motivata all'incarico da parte del CTU nominato, revocava l'incarico a suo tempo conferito all'arch. e nominava CTU l'arch. Persona_13
rinviando la causa all'udienza del 23 ottobre 2024 per il Persona_14 conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU nominato.
All'udienza del 23 ottobre 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente e della nomina dei consulenti di parte, assegnava termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata all'udienza del 2 aprile 2025 per la disamina della relazione scritta, udienza poi rinviata a causa delle richieste di proroga avanzate dal
CTU per l'evasione dell'incarico.
Successivamente, all'udienza del 17 settembre 2025, il Giudice, sentite le parti, si riservava e con ordinanza emessa in pari data a scioglimento della riserva assunta, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie
5 e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Infine, all'udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che è titolare di un esercizio commerciale di Parte_1 [...]
in Santa ST (BL), e che, prima di dare avvio all'attività, commissionava Parte_2
a lcune attività inerenti l'allestimento interno dei locali, che tra le parti CP_1 era sottoscritto in data 17 agosto 2021 un contratto nel quale erano dettagliate le attività di natura intellettuale che sarebbero state svolte dal prestatore, e che era sottoscritto per accettazione dall'attrice opponente un preventivo, in data 1° dicembre
2021, per un totale di Euro 80.155,76 (all. 03, fasc. att.).
Non è contestato che pagava a nel corso del Parte_1 CP_1 rapporto, una somma di euro 80.332,99.
Successivamente, al termine dei lavori, resentava, in data 8 novembre CP_1
2022, un consuntivo di euro 116.153 nel quale erano dettagliate le opere eseguite per conto dell'attrice. Emetteva le fatture 90-2022-FE in data 26 settembre 2022 e 103-
2022-FE in data 15 novembre 2022, per complessivi euro 16.333,00, le quali facevano riferimento ad un preventivo accettato dalla committente in data 4 agosto 2022, nonché le fatture 104-2022-FE, di euro 34.538,75, relativa a “saldo lavori rinnovo locale”, n. 105-2022-FE, di euro 50.777,21, relativa a “saldo per nuovo arredo”.
Inoltre, con il documento contabile 106-2022-FE di euro 39.040,00, fatturava il
“Saldo prestazioni professionali”.
Il totale del credito asseritamente vantato da è pertanto pari ad euro CP_1
140.662,80, e per tale somma otteneva il decreto ingiuntivo oggi opposto.
4.
nell'opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1 contesta il credito azionato in quanto non vi sarebbe stata determinazione dalle parti del corrispettivo dell'appalto, e ne chiede la determinazione giudiziale ex art. 1657 c.c.
Osserva il tribunale che, quanto alle fatture 90-2022-FE del 26 settembre 2022 e 103-
2022-FE del 15 novembre 2022, per complessivi euro 16.333,00, non sussiste alcun
6 dubbio che il corrispettivo dell'appalto ivi esposto fosse stato pattuito tra le parti. Un tanto si evince dal fatto che aveva in data 4 agosto 2022 Parte_1 sottoscritto il preventivo redatto dall'appaltatore in data 3 agosto 2022 per complessivi euro 23.644,00. Ebbene, sottraendo gli acconti versati dall'attrice opponente, e dei quali si dà conto nelle fatture predette, la differenza è proprio quella di euro 16.333,72 esposta dalla somma dei due documenti.
Quanto alle restanti fatture, in particolare le nn. 104-2022-FE, di euro 34.538,75, relativa a “saldo lavori rinnovo locale” e n. 105-2022-FE, di euro 50.777,21, relativa a
“saldo per nuovo arredo”, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova del fatto che le relative prestazioni fossero state pattuite tra le parti. A riguardo si argomenta che non è credibile che il convenuto abbia consegnato gli arredi e svolto le lavorazioni,
e che l'attrice opponente nulla abbia avuto da dire sino al radicamento di questo giudizio. Inoltre, dalla corrispondenza tramite messaggistica sub docc. 14 e 15, fasc. conv., intrattenuta dalle parti al termine del rapporto contrattuale, nulla è detto dall'attrice in punto ad errori nella fornitura dei materiali, ovvero in merito a prestazioni non pattuite e tuttavia erogate dal prestatore.
È stato dato corso ad accertamento peritale al fine di verificare l'effettiva consistenza delle opere realizzate dalla convenuta opposta su incarico dell'attrice, nonché di quantificarne il relativo corrispettivo, il quale, in assenza di accordo tra le parti in merito alla relativa determinazione, deve essere quantificato dal giudice, secondo quanto previsto dall'art. 1657 c.c.
Ebbene, l'ausiliario del giudice, con valutazione congruamente motivata ed esente da contraddizioni intrinseche od estrinseche, ha quantificato in euro 89.525,68 oltre IVA il giusto prezzo per le lavorazioni contemplate nelle fatture di cui sopra, pari alla sommatoria delle voci contemplate nella tabella a pag. 20 dell'elaborato e dettagliate come “saldo attrezzature banco”, “saldo attrezzature laboratorio”, “saldo lavori generali” e “saldo arredo”, le quali corrispondono esattamente alle voci fatturate con i documenti portanti i nn. 90-2022-FE, 103-2022-FE, 104-2022-FE, 105-2022-FE.
Tale somma di euro 89.525,68, oltre IVA, e pari alla somma azionata in giudizio a tale titolo, deve essere riconosciuta a per le attività di fornitura e CP_1 realizzazione delle attrezzature di banco e laboratorio, per i lavori generali, nonché per la fornitura degli arredi, fatturati con i citati documenti contabili.
5.
7 Per quanto riguarda le somme pretese a titolo di “saldo prestazioni professionali”, ed oggetto delle pattuizioni contenute nell'accordo del 17 agosto 2021, mediante la sottoscrizione di tale documento, le parti hanno inteso regolare la fornitura delle prestazioni d'opera intellettuale inerenti alcune attività di supporto alla progettazione e alla definizione operativa degli interventi nel punto vendita gestito dall'attrice, dietro pagamento di un corrispettivo orario di euro 51,00, prestazioni avvinte da chiaro collegamento con quelle oggetto del contratto di appalto di cui sopra si è diffusamente argomentato.
Ebbene, parte attrice opponente contesta la quantificazione delle 660 ore di lavoro esposte in fattura, per un totale di euro 33.000,00, rilevando come l'attività, quand'anche concordata, non potrebbe mai avere comportato la necessità di 660 ore di lavoro, anche in ragione dell'assenza di un consuntivo.
Il convenuto, dal canto suo, rileva: “Basti effettuare una mera operazione matematica: incaricato affidato ad agosto 2021 (cfr. doc. 7) e definito nel mese di novembre 2022 (cfr. doc. 16) ovvero indicativamente per 16 mesi, equivalenti a circa 64 settimane che, tenendo conto cinque giorni lavorativi, risultano pari a 320 giornate. Orbene, 660 ore in 320 giorni risultano pari a circa 2 ore lavorative al giorno!”, sottolinea la distanza tra i propri uffici e il punto vendita dell'attrice,
e ritiene che la prova delle prestazioni rese risieda nella messaggistica scambiata tra le parti.
Osserva il tribunale che, in tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, 1° c., c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (Cass. Civ. 37788/2021).
Ebbene, non sfugge che la pretesa creditoria avanzata dal convenuto a titolo di compenso per l'opera professionale prestata non è stata in alcun modo dettagliata da il quale si è semplicemente limitato ad indicare il monte ore CP_1 asseritamente lavorate e a moltiplicarlo per il compenso orario pattuito. È pertanto evidente che egli ha indicato un importo complessivo e globale e, a fronte della
8 contestazione inerente alla mera esorbitanza da parte dell'attrice, avrebbe dovuto fornire la prova di essersi effettivamente adoperato per il tempo che egli pone alla base della quantificazione.
Ebbene, non sfugge che, nel caso de quo, a causa della totale assenza di una sia pur basilare rendicontazione dell'attività svolta, seppure di formazione unilaterale, non è consentito in alcun modo verificare la correttezza dell'importo preteso e fatturato con il citato documento fiscale. La mancanza di tale rendicontazione ha pertanto alleggerito l'onere probatorio in capo al debitore e, specularmente, gravato quello del creditore.
Per tali ragioni, il compenso di euro 32.000,000, oltre IVA, preteso a tale titolo non può essere riconosciuto.
6.
Per i motivi visti sopra, il compenso totale da riconoscere a er l'attività CP_1 svolta è pari ad euro 89.525,68, oltre IVA, mentre deve essere rigettata la restante pretesa creditoria.
7.
Ne deriva l'accoglimento parziale della presente opposizione, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, 2° c., c.p.c., e, infine, la condanna dell'attrice opponente al pagamento, a favore dell'opposto, di euro 89.525,68, oltre
IVA se e nella misura in cui dovuta.
Inoltre, deve essere dichiarato parzialmente inefficace il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 9 luglio 2025 secondo quanto previsto dall'art. 669novies,
3° c., c.p.c., per la somma eccedente il credito accertato in questa sede, aumentato delle spese liquidate in dispositivo.
8.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, l'attrice opponente deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto opposto dei due terzi delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, nonché dei due terzi delle spese di questo giudizio di opposizione e del procedimento cautelare in corso di causa. Tutte tali spese, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, devono essere dichiarate compensate per il resto.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
3. CONDANNA a pagare a una somma Parte_1 CP_1 di euro 89.525,68, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, oltre interessi come da domanda;
4. DICHIARA parzialmente inefficace il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 9 luglio 2025 per la somma eccedente euro 89.525,68, oltre IVA, aumentata delle spese di lite liquidate in questa sede;
5. CONDANNA a pagare a i due terzi Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio monitorio come liquidate in quella sede, spese che si dichiarano compensate per il resto;
6. CONDANNA a pagare a i due terzi Parte_1 CP_1
delle spese di questo giudizio di opposizione, spese che si liquidano per l'intero in complessivi euro 14.103,00, per compenso di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per il resto;
7. CONDANNA a pagare a i due terzi Parte_1 CP_1
delle spese del procedimento cautelare in corso di causa, spese che si liquidano per l'intero in complessivi euro 4.099,00, per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per il resto;
8. PONE le spese di CTU a carico di per i due terzi e a Parte_1
carico di er un terzo, e le spese di CTP a carico di colui che le CP_1 ha anticipate.
Così deciso in Belluno, il giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BELLUNO in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Beniamino Margiotta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 435/2023 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. Giorgio Azzalini e Parte_1 C.F._1
l'avv. Giorgio Arseni, elettivamente domiciliata presso lo studio dei difensori in
Belluno, viale Fantuzzi n. 11/a, come da procura in atti
-attrice opponente- contro quale titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2
(c.f. – p.i. ), con l'avv. Loris
[...] C.F._2 P.IVA_1
Moschetta, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Farra di Soligo
(TV), via Patrioti n. 47, come da procura in atti
-convenuto opposto-
Avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo - appalto, altre ipotesi ex art. 1655 e ss. c.c. (ivi compresa l'azione ex art. 1669 c.c.)
Conclusioni delle parti
Parte attrice opponente ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni dimessa in data 30 settembre 2025: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa revoca del sequestro conservativo disposto, per i motivi esposti, - NEL MERITO IN
VIA PRINCIPALE: Accertare e dichiarare che l'opponente nulla deve all'ingiungente in relazione al rapporto contrattuale per cui è causa, avendo integralmente adempiuto ad ogni obbligazione, e non essendo provato il maggior credito dell'opposto. Per l'effetto revocare e/o annullare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo n. 108/2023 del Tribunale di Belluno, R.G. 228/2023, del 13.03.2023, notificato il 14.03.2023. -
IN VIA SUBORDINATA: in denegata ipotesi di sussistenza di un credito a favore del convenuto opposto per le causali di cui al ricorso monitorio, sia determinato lo stesso in relazione a quanto oggetto di rigorosa prova, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto, decreto ingiuntivo n. 108/2023 del Tribunale di Belluno, R.G. 228/2023, del
1 13.03.2023, notificato il 14.03.2023. - IN OGNI CASO: con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio;
in ipotesi di rideterminazione del quantum dovuto con compensazione integrale delle spese di lite. - IN VIA
ISTRUTTORIA: Si insiste affinchè, previa revoca dell'ordinanza 17.09.2025, siano ammesse le istanze istruttorie dedotte con la memoria 171 ter n. 2 c.p.c. e, quindi, per l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per interpello e testi:
1. Vero che aveva presentato un preventivo per l'arredo della nuova gelateria in data 01.12.2021, per un CP_2 totale di € 80.155,76 (all. 03 che le si rammostra), e che tale preventivo sottoscritto da entrambe le parti è stato presentato in banca per la concessione di un finanziamento.
2. Vero che le parti si accordavano inizialmente affinché la spesa dell'intero lavoro non superasse l'importo del finanziamento che avrebbe dovuto essere concesso dalla banca. 3.
Vero che, rispetto a tale preventivo, è stata omessa la fornitura dei seguenti componenti: Per_
• La porta automatica in alluminio vetro • Le lampade sospensione Sahara, , , e • Le Per_2 Per_3 Per_4 poltroncine in rattan • Gli sgabelli in rattan • Il divanetto effetto rattan e metallo nero • Il Tavolino metallo vetro ovale
• Il Basamento per tavolo vetrina Metropoli • I mobiletti sospesi a parete legno metallo doppia mensola • I mobiletti sospesi a parete legno metallo singola mensola • La Scaffalatura in ferro • La lamiera acidata per rivestimento pareti
• Il pensile a giorno sopra le vetrine • Il Vetro float • I vetri cassa e sopra banco • Il top legno x bagno 4. Vero che la signora , nel corso del rapporto, ha provveduto ad effettuare i seguenti pagamenti di cui alle fatture che Parte_1 le si rammostrano (all. 04): • Fattura 65/2022 per € 12.200,00 • Fattura 68/2022 per € 14.422,84 • Fattura
69/2022 per € 11.470,27 • Fattura 70/2022 per € 30.000,00 • Fattura 89/2022 per € 9.640,27 • Fattura
91/2022 per € 3.099,61 Per complessivi € 80.832,99. 5. Vero che il consuntivo della ditta di data CP_2 CP_ 08.11.2022 mai è stato sottoposto all'approvazione della committente o dei suoi tecnici geom. e . CP_4
6. Vero che le voci indicate “a corpo” in tale consuntivo, quali cartongessi, impianto idrico e impianto elettrico, mai erano state oggetto di puntuale preventivazione.
7. Vero che nel consuntivo 08.11.2022 viene evidenziata la voce “basi banco in nobilitato” a corpo per € 31.605,28 mentre nel preventivo 01.12.2021 (doc. 3 attrice) tale voce era indicata in € 13.055,38. 8. Vero che l'attrice mai ha ordinato i 16 sgabelli in corda e le 4 poltroncine di cui Parte_1 al citato consuntivo e che tali oggetti si trovano ancora presso il negozio, imballate e pronte alla restituzione.
9. Vero che in assenza di preavviso e di accordo con la committenza sono state ordinate le lampade e i pannelli led. 10. Vero che l'attrice ha più volte richiesto un incontro con l'appaltatore e i geometri CP_ e , che assistevano l'attrice, al fine di arrivare alla redazione di una contabilità finale di cantiere CP_4 che potesse risultare in qualche modo condivisa. Si indicano a testi i signori: • geom. • geom. CP_4 Per_5
• dott. • ”.
[...] Persona_6 Persona_7
Parte convenuta opposta ha concluso come da nota di precisazione delle conclusioni dimessa in data primo ottobre 2025: “nel merito, per le ragioni ed i titoli di cui in atti, a) confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 108/2023, emesso dal Tribunale di Belluno in data 13.03.2023, respingendo in quanto infondata in fatto ed in diritto ogni avversaria istanza, domanda ed eccezione, condannando, in ogni caso, per le ragioni ed i titoli di cui al ricorso monitorio, la Signora al pagamento in favore del Signor della Parte_1 CP_1 somma di €. 140.662,80 azionata in monitorio e di cui alle fatture n. 90-2022-FE del 26.09.2022, n. 103-2022-
FE del 15.11.2022, n. 104-2022-FE del 15.11.2022, n. 105-2022-FE del 15.11.2022 e n. 106-2022-FE del
15.11.2022, oltre ad interessi moratori in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 231/2002 maturati e
2 maturandi dalla domanda sino al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
b) rigettare, perché infondata in fatto ed in diritto ogni avversaria domanda ed istanza formulata con l'atto introduttivo del presente giudizio;
• in via subordinata, per le ragioni ed i titoli di cui in atti, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, di alcuna delle avversarie eccezioni, istanze e/o domande giudiziali, condannare la Signora Parte_1
al pagamento in favore del Signor della minor somma che risulterà dovuta all'esito del giudizio, con
[...] CP_1 ogni conseguenza ex lege;
• in ogni caso, con vittoria di spese e compenso professionale di causa, anche del procedimento monitorio e del procedimento di sequestro;
• in via istruttoria, ammettere le prove orali indicate nella memoria ex art.
171 ter n. 2 c.p.c. del 3/11/2023”.
Concisa esposizione delle ragioni della decisione
1.
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato a mezzo PEC in data 24 aprile 2023, nell'opporsi al decreto Parte_1 ingiuntivo n. 108/2023 emesso dall'intestato Tribunale (r.g. 228/2023), evocava in giudizio quale titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2 chiedendo, in via preliminare, il rigetto dell'eventuale richiesta di provvisoria
[...] esecutività del decreto ingiuntivo opposto. Nel merito, in via principale, chiedeva la revoca e/o l'annullamento e/o la dichiarazione di inefficacia dello stesso e, in via subordinata, che l'eventuale credito vantato dal convenuto opposto fosse determinato in relazione a quanto oggetto di rigorosa prova, previa revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio quale titolare della ditta individuale CP_1 con comparsa di costituzione e risposta depositata Controparte_2 in cancelleria in data 5 settembre 2023, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà. Nel merito, chiedeva la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna, in ogni caso, di controparte al pagamento in suo favore della somma di € 140.662,80 azionata con il procedimento monitorio, oltre a interessi moratori ex D. Lgs. 231/2002 maturati e maturandi dalla domanda sino al saldo effettivo, ovvero della maggiore o minor somma ritenuta di giustizia. Chiedeva altresì il rigetto di ogni domanda ed istanza avversa formulata con l'atto introduttivo e, in via subordinata, la condanna della signora al pagamento in suo Parte_1 favore della minor somma che dovesse risultare dovuta all'esito del giudizio.
Con ordinanza del 7 settembre 2023 il Giudice, ritenuto non sussistere i presupposti per la pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 171bis, 1° c., c.p.c., assegnando i
3 termini ex art. 171ter c.p.c., differiva la prima udienza di comparizione al 23 novembre
2023, udienza poi rinviata d'ufficio al 28 novembre 2023.
Alla prima udienza così fissata, il Giudice, sentite le parti, si riservava e con ordinanza emessa in data 29 novembre 2023, a scioglimento della riserva assunta, non concedeva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto e disponeva di procedersi a
CTU, nominando Consulente Tecnico d'Ufficio l'arch. e Persona_8 formulando il seguente quesito: “Letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, assunte eventualmente le informazioni necessarie presso gli enti, anche amministrativi, competenti, eseguiti gli opportuni sopralluoghi, esaminati i giustificativi di pagamento relativi alle spese sostenute dall'opposto, esaminata la documentazione contrattuale, quantifichi il C.T.U., in rapporto al contratto per cui è causa e/o comunque alla luce dei prezzi di mercato, quale sia la misura del compenso da pagare e delle spese da rimborsare in favore del Signor per l'attività e le CP_1 forniture tutte prestate in favore della Signora per la ristrutturazione del locale sito Parte_1 in Santa ST (BL)”.
La causa era inoltre rinviata all'udienza del 14 febbraio 2024 per il conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU nominato.
Con provvedimento del 19 dicembre 2023 il Giudice, preso atto della rinuncia motivata all'incarico da parte del CTU nominato, revocava l'incarico conferitogli e nominava ausiliario l'arch. confermando l'udienza del 14 febbraio Persona_9
2024.
Successivamente, con provvedimento del 16 gennaio 2024, il Giudice, preso atto della rinuncia motivata all'incarico anche da parte del secondo CTU nominato, revocava l'incarico a quest'ultimo conferito e nominava ausiliario il geom.
[...]
confermando l'udienza del 14 febbraio 2024. CP_5
All'udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto della mancata trasmissione dell'accettazione dell'incarico da parte del nominato CTU, disponeva la sua sostituzione con l'arch.
e rinviava la causa all'udienza dell'8 maggio 2024 per il Persona_10 conferimento dell'incarico e il giuramento del nuovo CTU nominato.
Successivamente, all'udienza dell'8 maggio 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto del mancato deposito della dichiarazione di accettazione dell'incarico e giuramento o della dichiarazione motivata di rinuncia all'incarico da parte del nominato CTU, ritenuto opportuno ricordare a
4 quest'ultimo che, ai sensi dell'art. 63 c.p.c., vi è l'obbligo di prestare l'ufficio, rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 12 giugno 2024.
All'udienza del 12 giugno 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto della dichiarazione di rinuncia motivata all'incarico da parte del CTU nominato, revocava l'incarico conferitogli e nominava ausiliario l'arch. , rinviando la causa all'udienza del 17 Persona_11 luglio 2024.
Con provvedimento del 19 giugno 2024 il Giudice, preso atto della dichiarazione di astensione motivata dimessa dal CTU arch. , revocava Persona_11 la sua nomina a CTU e nominava in sua vece l'arch. onfermando Persona_12
l'udienza del 17 luglio 2024.
All'udienza così fissata, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto del mancato deposito da parte del nominato CTU della dichiarazione di accettazione dell'incarico e giuramento o della dichiarazione motivata di rinuncia all'incarico, ritenuto opportuno ricordare al CTU nominato che, ai sensi dell'art. 63 c.p.c., sussiste l'obbligo di prestare il suo ufficio, rinviava la causa per gli stessi incombenti all'udienza del 18 settembre 2024.
Successivamente, all'udienza del 18 settembre 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice, preso atto della dichiarazione di rinuncia motivata all'incarico da parte del CTU nominato, revocava l'incarico a suo tempo conferito all'arch. e nominava CTU l'arch. Persona_13
rinviando la causa all'udienza del 23 ottobre 2024 per il Persona_14 conferimento dell'incarico ed il giuramento del CTU nominato.
All'udienza del 23 ottobre 2024, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., preso atto del giuramento in forma telematica da parte del consulente e della nomina dei consulenti di parte, assegnava termini per il deposito dell'elaborato e la causa era rinviata all'udienza del 2 aprile 2025 per la disamina della relazione scritta, udienza poi rinviata a causa delle richieste di proroga avanzate dal
CTU per l'evasione dell'incarico.
Successivamente, all'udienza del 17 settembre 2025, il Giudice, sentite le parti, si riservava e con ordinanza emessa in pari data a scioglimento della riserva assunta, il
Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava tutte le istanze istruttorie
5 e rinviava la causa per la rimessione in decisione all'udienza del 3 dicembre 2025 assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
Infine, all'udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Giudice tratteneva la causa in decisione.
2.
L'opposizione è parzialmente fondata nei limiti e per le motivazioni di cui in appresso.
3.
E' pacifico che è titolare di un esercizio commerciale di Parte_1 [...]
in Santa ST (BL), e che, prima di dare avvio all'attività, commissionava Parte_2
a lcune attività inerenti l'allestimento interno dei locali, che tra le parti CP_1 era sottoscritto in data 17 agosto 2021 un contratto nel quale erano dettagliate le attività di natura intellettuale che sarebbero state svolte dal prestatore, e che era sottoscritto per accettazione dall'attrice opponente un preventivo, in data 1° dicembre
2021, per un totale di Euro 80.155,76 (all. 03, fasc. att.).
Non è contestato che pagava a nel corso del Parte_1 CP_1 rapporto, una somma di euro 80.332,99.
Successivamente, al termine dei lavori, resentava, in data 8 novembre CP_1
2022, un consuntivo di euro 116.153 nel quale erano dettagliate le opere eseguite per conto dell'attrice. Emetteva le fatture 90-2022-FE in data 26 settembre 2022 e 103-
2022-FE in data 15 novembre 2022, per complessivi euro 16.333,00, le quali facevano riferimento ad un preventivo accettato dalla committente in data 4 agosto 2022, nonché le fatture 104-2022-FE, di euro 34.538,75, relativa a “saldo lavori rinnovo locale”, n. 105-2022-FE, di euro 50.777,21, relativa a “saldo per nuovo arredo”.
Inoltre, con il documento contabile 106-2022-FE di euro 39.040,00, fatturava il
“Saldo prestazioni professionali”.
Il totale del credito asseritamente vantato da è pertanto pari ad euro CP_1
140.662,80, e per tale somma otteneva il decreto ingiuntivo oggi opposto.
4.
nell'opporsi al decreto ingiuntivo ottenuto da Parte_1 CP_1 contesta il credito azionato in quanto non vi sarebbe stata determinazione dalle parti del corrispettivo dell'appalto, e ne chiede la determinazione giudiziale ex art. 1657 c.c.
Osserva il tribunale che, quanto alle fatture 90-2022-FE del 26 settembre 2022 e 103-
2022-FE del 15 novembre 2022, per complessivi euro 16.333,00, non sussiste alcun
6 dubbio che il corrispettivo dell'appalto ivi esposto fosse stato pattuito tra le parti. Un tanto si evince dal fatto che aveva in data 4 agosto 2022 Parte_1 sottoscritto il preventivo redatto dall'appaltatore in data 3 agosto 2022 per complessivi euro 23.644,00. Ebbene, sottraendo gli acconti versati dall'attrice opponente, e dei quali si dà conto nelle fatture predette, la differenza è proprio quella di euro 16.333,72 esposta dalla somma dei due documenti.
Quanto alle restanti fatture, in particolare le nn. 104-2022-FE, di euro 34.538,75, relativa a “saldo lavori rinnovo locale” e n. 105-2022-FE, di euro 50.777,21, relativa a
“saldo per nuovo arredo”, ritiene il Tribunale che sia stata raggiunta la prova del fatto che le relative prestazioni fossero state pattuite tra le parti. A riguardo si argomenta che non è credibile che il convenuto abbia consegnato gli arredi e svolto le lavorazioni,
e che l'attrice opponente nulla abbia avuto da dire sino al radicamento di questo giudizio. Inoltre, dalla corrispondenza tramite messaggistica sub docc. 14 e 15, fasc. conv., intrattenuta dalle parti al termine del rapporto contrattuale, nulla è detto dall'attrice in punto ad errori nella fornitura dei materiali, ovvero in merito a prestazioni non pattuite e tuttavia erogate dal prestatore.
È stato dato corso ad accertamento peritale al fine di verificare l'effettiva consistenza delle opere realizzate dalla convenuta opposta su incarico dell'attrice, nonché di quantificarne il relativo corrispettivo, il quale, in assenza di accordo tra le parti in merito alla relativa determinazione, deve essere quantificato dal giudice, secondo quanto previsto dall'art. 1657 c.c.
Ebbene, l'ausiliario del giudice, con valutazione congruamente motivata ed esente da contraddizioni intrinseche od estrinseche, ha quantificato in euro 89.525,68 oltre IVA il giusto prezzo per le lavorazioni contemplate nelle fatture di cui sopra, pari alla sommatoria delle voci contemplate nella tabella a pag. 20 dell'elaborato e dettagliate come “saldo attrezzature banco”, “saldo attrezzature laboratorio”, “saldo lavori generali” e “saldo arredo”, le quali corrispondono esattamente alle voci fatturate con i documenti portanti i nn. 90-2022-FE, 103-2022-FE, 104-2022-FE, 105-2022-FE.
Tale somma di euro 89.525,68, oltre IVA, e pari alla somma azionata in giudizio a tale titolo, deve essere riconosciuta a per le attività di fornitura e CP_1 realizzazione delle attrezzature di banco e laboratorio, per i lavori generali, nonché per la fornitura degli arredi, fatturati con i citati documenti contabili.
5.
7 Per quanto riguarda le somme pretese a titolo di “saldo prestazioni professionali”, ed oggetto delle pattuizioni contenute nell'accordo del 17 agosto 2021, mediante la sottoscrizione di tale documento, le parti hanno inteso regolare la fornitura delle prestazioni d'opera intellettuale inerenti alcune attività di supporto alla progettazione e alla definizione operativa degli interventi nel punto vendita gestito dall'attrice, dietro pagamento di un corrispettivo orario di euro 51,00, prestazioni avvinte da chiaro collegamento con quelle oggetto del contratto di appalto di cui sopra si è diffusamente argomentato.
Ebbene, parte attrice opponente contesta la quantificazione delle 660 ore di lavoro esposte in fattura, per un totale di euro 33.000,00, rilevando come l'attività, quand'anche concordata, non potrebbe mai avere comportato la necessità di 660 ore di lavoro, anche in ragione dell'assenza di un consuntivo.
Il convenuto, dal canto suo, rileva: “Basti effettuare una mera operazione matematica: incaricato affidato ad agosto 2021 (cfr. doc. 7) e definito nel mese di novembre 2022 (cfr. doc. 16) ovvero indicativamente per 16 mesi, equivalenti a circa 64 settimane che, tenendo conto cinque giorni lavorativi, risultano pari a 320 giornate. Orbene, 660 ore in 320 giorni risultano pari a circa 2 ore lavorative al giorno!”, sottolinea la distanza tra i propri uffici e il punto vendita dell'attrice,
e ritiene che la prova delle prestazioni rese risieda nella messaggistica scambiata tra le parti.
Osserva il tribunale che, in tema di contestazione sul "quantum" preteso a titolo di prestazioni professionali, il debitore ha, in forza del combinato disposto di cui agli artt. 2697 c.c. e 115, 1° c., c.p.c., l'onere di contestare in modo specifico la richiesta di compenso del professionista nel caso in cui essa muova da un conteggio preciso e dettagliato, mentre può limitarsi ad eccepire la mera esorbitanza del compenso richiesto solo laddove tale richiesta si limiti ad indicarlo in un importo complessivo e globale, senza specificazioni, spettando in questo caso al creditore dimostrare, a fronte della contestazione dell'altra parte, la correttezza della propria pretesa sulla base di determinati parametri (Cass. Civ. 37788/2021).
Ebbene, non sfugge che la pretesa creditoria avanzata dal convenuto a titolo di compenso per l'opera professionale prestata non è stata in alcun modo dettagliata da il quale si è semplicemente limitato ad indicare il monte ore CP_1 asseritamente lavorate e a moltiplicarlo per il compenso orario pattuito. È pertanto evidente che egli ha indicato un importo complessivo e globale e, a fronte della
8 contestazione inerente alla mera esorbitanza da parte dell'attrice, avrebbe dovuto fornire la prova di essersi effettivamente adoperato per il tempo che egli pone alla base della quantificazione.
Ebbene, non sfugge che, nel caso de quo, a causa della totale assenza di una sia pur basilare rendicontazione dell'attività svolta, seppure di formazione unilaterale, non è consentito in alcun modo verificare la correttezza dell'importo preteso e fatturato con il citato documento fiscale. La mancanza di tale rendicontazione ha pertanto alleggerito l'onere probatorio in capo al debitore e, specularmente, gravato quello del creditore.
Per tali ragioni, il compenso di euro 32.000,000, oltre IVA, preteso a tale titolo non può essere riconosciuto.
6.
Per i motivi visti sopra, il compenso totale da riconoscere a er l'attività CP_1 svolta è pari ad euro 89.525,68, oltre IVA, mentre deve essere rigettata la restante pretesa creditoria.
7.
Ne deriva l'accoglimento parziale della presente opposizione, la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto ex art. 653, 2° c., c.p.c., e, infine, la condanna dell'attrice opponente al pagamento, a favore dell'opposto, di euro 89.525,68, oltre
IVA se e nella misura in cui dovuta.
Inoltre, deve essere dichiarato parzialmente inefficace il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 9 luglio 2025 secondo quanto previsto dall'art. 669novies,
3° c., c.p.c., per la somma eccedente il credito accertato in questa sede, aumentato delle spese liquidate in dispositivo.
8.
In ragione della parziale reciproca soccombenza, l'attrice opponente deve essere condannata al pagamento in favore del convenuto opposto dei due terzi delle spese liquidate nel decreto ingiuntivo opposto, nonché dei due terzi delle spese di questo giudizio di opposizione e del procedimento cautelare in corso di causa. Tutte tali spese, liquidate come da dispositivo tenendo conto del valore accertato e dell'effettiva trattazione, devono essere dichiarate compensate per il resto.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Belluno in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1. ACCOGLIE parzialmente l'opposizione e, per l'effetto,
2. REVOCA il decreto ingiuntivo opposto e
3. CONDANNA a pagare a una somma Parte_1 CP_1 di euro 89.525,68, oltre IVA se e nella misura in cui dovuta, oltre interessi come da domanda;
4. DICHIARA parzialmente inefficace il sequestro conservativo concesso con ordinanza del 9 luglio 2025 per la somma eccedente euro 89.525,68, oltre IVA, aumentata delle spese di lite liquidate in questa sede;
5. CONDANNA a pagare a i due terzi Parte_1 CP_1
delle spese del giudizio monitorio come liquidate in quella sede, spese che si dichiarano compensate per il resto;
6. CONDANNA a pagare a i due terzi Parte_1 CP_1
delle spese di questo giudizio di opposizione, spese che si liquidano per l'intero in complessivi euro 14.103,00, per compenso di avvocato, oltre spese generali,
IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per il resto;
7. CONDANNA a pagare a i due terzi Parte_1 CP_1
delle spese del procedimento cautelare in corso di causa, spese che si liquidano per l'intero in complessivi euro 4.099,00, per compenso di avvocato, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, dichiarandole compensate per il resto;
8. PONE le spese di CTU a carico di per i due terzi e a Parte_1
carico di er un terzo, e le spese di CTP a carico di colui che le CP_1 ha anticipate.
Così deciso in Belluno, il giorno 5 dicembre 2025.
Il Giudice, dott. Beniamino Margiotta.
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