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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 19/03/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott. ssa Caterina Petrosino ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6610 /2024 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
rappresentato e difeso dall' avv. to RINALDI Parte_1
RAFFAELE, giusta mandato in atti
Ricorrente
E
in persona del legale rapp. te pt rappresentato e difeso dall' avv. to CP_1
SERRELLI SUSANNA giusta procura in atti
Resistente
Motivi in fatto e in diritto della decisione Con ricorso depositato in data 16.12.2024 la parte ricorrente in epigrafe indicata contestava le conclusioni rese dal c.t.u. in sede di a.t.p. deducendo che il CTU aveva omesso di valutare e considerare il reale quadro patologico da cui risulta essere affetta. Pertanto, adiva il
Tribunale di Salerno in funzione di giudice del lavoro per vedere accertare la sussistenza dei presupposti legittimanti il diritto all'indennità di accompagnamento e lo status di handicap grave ai sensi dell'art. 3, comma 3 legge 104/92, vinte le spese di lite con attribuzione. CP_ Si è costituito l' chiedendo il rigetto della domanda, con vittoria di spese.
Il Giudice, ritenuta non necessario un rinnovo delle operazioni peritali, sulle conclusioni dei procuratori costituiti contenute nelle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 18.03.2025, decideva la causa come da sentenza.
La domanda è infondata per le ragioni di seguito illustrate.
Giova preliminarmente ricordare che, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 509 del 1988, la prestazione dell'indennità di accompagnamento è prevista in favore dei < mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche di cui agli articoli 2 e 12 della legge
30 marzo 1971, n. 118, nei cui confronti le apposite commissioni sanitarie, previste dall'art. 7 e seguenti della legge citata, abbiano accertato che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di un'assistenza continua>.
Nell'interpretare tale disposizione, la Suprema Corte, pur nella varietà delle concrete fattispecie esaminate, ha consolidato il principio secondo cui l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass.
n. 636 del 1998).
Tale impossibilità, ad avviso della Corte, anche in ragione della peculiare funzione dell'indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con diminuzione della spesa sociale (cfr. li. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr Cass. n. 10281 del 2003; Cass. n. 12521 del 2009; Cass., 7273 del 2011; Cass. 15882/2015 : nel caso in esame la Cassazione ha rigettato il ricorso della ricorrente posto che il CTU, sul cui giudizio si fondava la decisione impugnata, aveva accertato che la ricorrente deambulava autonomamente sia pure coi l'ausilio di bastoni, circostanza, quest'ultima, che ad avviso della S.C. non rileva ai fini in esame, essendo necessaria l'impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto).
Occorre aggiungere, con riferimento all'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita nel caso di malattie psichiche, che la Corte regolatrice (da ultimo con Cass. 11432 del 2017) ha in più occasioni ribadito che l'indennità di accompagnamento va riconosciuta anche in favore di coloro i quali, pur essendo materialmente capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana (quali nutrirsi, vestirsi, provvedere alla pulizia personale, assumere con corretta posologia le medicine prescritte) necessitino della presenza costante di un accompagnatore in quanto, in ragione di gravi disturbi della sfera intellettiva, cognitiva o volitiva dovuti a forme avanzate di gravi stati patologici, o a gravi carenze intellettive, non siano in grado di determinarsi autonomamente al compimento di tali atti nei tempi dovuti e con modi appropriati per salvaguardare la propria salute e la propria dignità personale senza porre in pericolo sè o gli altri (così, ad esempio, è stato riconosciuto il diritto all'indennità di accompagnamento: a persona che, per deficit organici e cerebrali fin dalla nascita, si presentava incapace di stabilire autonomamente se, quando e come svolgere gli atti elementari della vita quotidiana, riferendosi l'incapacità non solo agli atti fisiologici giornalieri ma anche a quelli direttamente strumentali, che l'uomo deve compiere normalmente nell'ambito della società (Cass. 7 marzo 2001, n. 3299); a persona che, per infermità mentali, difettava anche episodicamente di autocontrollo sì da rendersi pericolosa per sè e per altri (Cass. 21 aprile 1.993, n. 4664); a persona che, per un deficit mentale da sindrome psico-organica derivante da microlesioni vascolari localizzate nella struttura cerebrale e destinate a provocare nel tempo una vera e propria demenza, non poteva sopravvivere senza l'aiuto costante del prossimo (Cass. 22 gennaio 2002, n. 667); a persona che, anche per un deterioramento delle facoltà psichiche (in un quadro clinico presentante tra l'altro ictus ischemico e diabete mellito), mostrava una incapacità di tipo funzionale, di compiere cioè l'atto senza l'incombente pericolo di danno (per l'agente o per altri) (Cass. 27 marzo 2001 n. 4389); a persona che, affetta da oligofrenia di grado elevato, con turbe caratteriali e comportamentali, era incapace di parlare se non con monosillabi e di riconoscere gli oggetti, versando così in una situazione di bisogno di una continua assistenza non solo per l'incapacità materiale di compiere l'atto, ma anche per la necessità di evitare danni a sè e ad altri (Cass. 8 aprile 2002, n. 5017).
Pertanto, la capacità dell'invalido di compiere gli elementari atti giornalieri deve intendersi non solo in senso fisico, cioè come mera idoneità ad eseguire in senso materiale detti atti, ma anche come capacità di intenderne il significato, la portata, la loro importanza anche ai fini della salvaguardia della propria condizione psicofisica;
e come ancora la capacità richiesta per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento non debba parametrarsi sul numero degli elementari atti giornalieri, ma soprattutto sulle loro ricadute, nell'ambito delle quali assume rilievo non certo trascurabile l'incidenza sulla salute del malato nonché la salvaguardia della sua dignità come persona (anche l'incapacità ad un solo genere di atti può, per la rilevanza di questi ultimi e per l'imprevedibilità dei loro accadimento, attestare di per sé la necessità di una effettiva assistenza giornaliera: cfr. per riferimenti sul punto Cass.
11 settembre 2003, n, 13362). In sostanza, la giurisprudenza di legittimità esprime la necessità di procedere alla effettiva e concreta valutazione del livello di perdita autonomia complessiva (cfr in tal senso Cass. Sez. L - , Sentenza n.24980 del 19/08/2022).
Occorre ancora ricordare che, in tema di accertamento tecnico preventivo ex art. 445-bis c.p.c., l'interesse ad agire per il riconoscimento della condizione di portatore di handicap grave, di cui all'art. 3, comma 3, della l. n. 104 del 1992, sussiste indipendentemente dalla specificazione di un determinato beneficio, in quanto la predetta condizione assume un pieno rilievo giuridico, essendo tutelata dall'ordinamento in funzione del successivo riconoscimento di molteplici misure finalizzate a rimuovere le singole situazioni di discriminazione dalla stessa generate (cfr Sez. L - , Sentenza n. 24953 del 15/09/2021).
Lo stato di handicap in sé considerato ha assunto nell'ordinamento uno specifico rilievo con la legge n. 104 del 1992 il cui art. 3 prevede che «è persona handicappata colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione [...]. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità. Le situazioni riconosciute di gravità determinano priorità nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici » .
La definizione della legge è fortemente ancorata a parametri medico-legali e pone riferimento ad un negativo processo duraturo che tocca l'intera esistenza della persona, causandole svantaggio ed esclusione.
Si è osservato in dottrina che il sistema normativo di tutela dei disabili ha una struttura a
"doppio binario, nel senso che insieme ad un corpus articolato di disposizioni di natura assistenziale mostra forte attenzione alla necessità dell'inclusione oltre la mera assistenza.
La legge n.104/1992, in particolare, affronta complessivamente il fenomeno della disabilità, favorendo una visione unitaria della persona dal suo inizio ( così l'art. 6, rubricato
"Prevenzione e diagnosi precoce"); essa contiene i principi generali sulla tutela delle persone con disabilità, previsioni specifiche in relazione a vari ambiti: prevenzione, cura e riabilitazione, interventi sociosanitari, integrazione sociale, necessità di prevedere momenti e luoghi di ricreazione, esercizio del diritto di voto, trasporto collettivo urbano e ferroviario e quello privato, nonché formazione ed integrazione lavorativa, accessibilità dei locali e abbattimento delle barriere architettoniche.
La giurisprudenza della Corte di legittimità ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. ad es. in tal senso Cass. n. 21416 del 2019;
Cass. n. 29311 del 2020), trattandosi propriamente di una qualità giuridica che la L. n. 104 del 1992, art. 3, comma 3 1, attribuisce ad un soggetto ("colui che presenta una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione") nei confronti di altri soggetti nell'ambito dell'ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive, di cui al medesimo art. 3, commi 2 e ss., e alla L. n.
104 del 1992, art. 17, art. 19, art. 33 e ss..
Ciò premesso, rileva questo Giudice, che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie da cui il medesimo è affetto e ha espresso valutazioni esaustive, oltre che corrette, in quanto traggono origine da una meditata considerazione degli elementi anamnestici e clinici e sono sorrette da valide considerazioni medico-legali.
A ben vedere, dagli elementi emersi dall'evidenza clinica e dalla disamina della documentazione sanitaria allegata al fascicolo processuale e portata in visione il Ctu ha formulato la seguente diagnosi: “Sindrome di Parkinson in fase di modica rigidità posturale e tremore diffuso. Note di vasculopatia cerebrale cronica con associata sindrome depressiva endoreattiva. Ipertensione arteriosa. Diabete mellito tipo I. Artrosi polidistrettuale”.
Il Ctu ha evidenziato che in sede di valutazioni medico-legali, il quadro patologico descritto,
a carattere evolutivo secondo una valutazione clinico-biologica dei fattori di rischio, intesi come morbilità e mortalità, allo stato attuale, non è tale da rendere Parte_1
totalmente e permanentemente inabile con necessità di assistenza continua, essendo lo stesso in grado di compiere gli atti quotidiani della vita e di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore.
In relazione all'apparato osteo-articolare il ctu parla di una “Stazione eretta nella norma;
passaggi posturali e deambulazione autonomi, sebbene a piccoli passi”. Quanto all'esame psichiatrico, si legge che il ricorrente è “ben orientato nello spazio e nel tempo, all'inizio del colloquio si mostra lievemente oppositivo, ma successivamente appare partecipe e collaborante all'indagine medicolegale. Presenza di spunti depressivi in riferimento al proprio vissuto ed alla propria patologia neurologica. Non dimostra difficoltà nelle rievocazioni mnesiche recenti. Linguaggio articolato sviluppato con vocabolario nella norma rispetto al grado socio-scolare. Affettività organizzata nelle sue componenti generali.
Sufficiente controllo dell'emotività e degli istinti fondamentali”.
Si legge nella perizia che determinante nella storia clinica del è la patologia Parte_1 afferente l'apparato neurologico , la Sindrome di Parkinson in fase di modica rigidità posturale e tremore diffuso, patologia degenerativa cronica del sistema nervoso centrale ad evoluzione lenta e progressiva, con sintomi caratteristici limitanti l'autonomia personale, ricondotta allo Stadio 3 (Malattia bilaterale da lieve a moderata con qualche instabilità posturale ma fisicamente autonomo).
Il Ctu, a conferma, ha poi rapportato i rilievi obiettivi emersi durante la presente indagine medico legale ai più comuni tests cognitivi e di autosufficienza per la valutazione dello stato anatomo-funzionale, per la valutazione cognitiva e per l'assetto neuro-psicologico (GEFI che esamina la funzionalità globale, Indice di Barthel e Scala delle ADL che monitorizzano l'autonomia nelle attività del vivere quotidiano, Scala delle IADL che indaga sulla capacità di compiere attività complesse necessarie per il mantenimento dell'indipendenza, CP_2 che analizza l'equilibrio e l'andatura, che ricerca segni
[...] Controparte_3
di decadimento cognitivo, Hachinski Ischemia Score che quantifica eventuali sintomi di demenza). In definitiva, sulla scorta dell'attuale esame anamnestico-clinico e delle documentazioni sanitarie esibite, ha considerato parte attrice invalido ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della sua età (L. 509/88 L.124/98) grave 100%.
Facendo, altresì, riferimento al suo specifico contesto sociofamiliare, il ctu ha evidenziato che il diagnosticato complesso patologico non determina un evidente processo di svantaggio sociale con riduzione dell'autonomia personale tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale ai sensi dell'articolo 3, comma
3, della Legge 104/1992.
In conclusione, non ha ritenuto sussistente il diritto ai benefici richiesti (indennità di accompagnamento ed articolo 3, comma 3, della Legge 05/02/1992 n° 104).
Rispondendo poi alle osservazioni alla bozza, l'ausiliario ha precisato che, in relazione alla patologia neurologica, così come nel caso specifico del , non sono presenti, Parte_1 attualmente, limitazioni nella deambulazione autonoma , disturbi nell'aspetto cognitivo - comportamentale, nella vita quotidiana e/o stato progressivo rapido della Malattia di
Parkinson; che da un'attenta disamina delle documentazioni sanitarie esibite (visite neurologiche e fisiatriche), emerge che, le sue condizioni cliniche, per la tipologia ed i dosaggi dei farmaci somministrati , non sono tali, allo stato attuale, da renderlo totalmente e permanentemente inabile con la necessità di assistenza continua, essendo lo stesso in grado di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita.
Il Ctu ha poi preso in considerazione anche l'ulteriore documentazione trasmessa successiva alla visita medico legale (Visita fisiatrica + progetto riabilitativo – Distretto
Sanitario n°65 dell'ASL di Salerno (30-10-2024): “...Parkinsonismo secondario...Riferisce
Parkinson diagnosticato circa 4 anni fa, in seguito a comparsa di tremore, diabete mellito tipo I trattato con insulina...Referto: tremore ai 4 arti, prevalentemente a destra, deambulazione autonoma con appoggio a bastone prevalentemente...Progetto riabilitativo:...Neuromotoria...frequenza 3 ...settimanale...”, precisando che la stessa non fornisce alcun concreto elemento di giudizio tale da modificare le precedenti considerazioni e valutazioni medico legali, evidenziando tale referto una “deambulazione autonoma con appoggio a bastone prevalentemente”.
Ebbene, come ricordato, il riconoscimento della indennità di accompagnamento richiede requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità di deambulazione senza l'ausilio di altro soggetto (cfr Cass. 15882/2015 cit.). Alla stregua delle suesposte considerazioni, deve ritenersi condivisibile la conclusione del c.t.u. riscontrata, come sopra chiarito, dal puntuale esame della documentazione in atti.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, il ricorso va disatteso.
Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art 152 disp att. c.p.c.
P.Q.M.
Rigetta la domanda dell'opponente; nulla per le spese processuali
In Salerno lì 18.03.2025
Il Giudice dott.ssa Caterina Petrosino