TRIB
Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 02/09/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in funzione di giudice del lavoro dr.ssa Antonia Cozzolino, all'esito del deposito delle “note scritte in sostituzione dell'udienza” del 17.06.2025 (ex art. 127 ter c.p.c.), ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 317 del ruolo gen. dell'anno 2023
TRA
Parte_1 rappresentata e difesa in virtù di mandato in atti dagli avv.ti Antimo Zarrillo e Antonio
Iodice ricorrente
E
[...]
[...]
Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c. dai dott. Monica Matano, Armida
Alfani, Anna Mastroianni e Concetta DEla Morte resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.01.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe ha esposto di aver prestato servizio come docente a tempo determinato negli anni scolastici dal
2016/2017 al 2020/2021 in forza di plurimi contratti per supplenze brevi, ovvero protrattisi fino al termine delle attività didattiche e, più specificamente, nei periodi e presso gli Istituti scolastici analiticamente indicati in ricorso;
che, in relazione a tali periodi, non le era stata riconosciuta la cd. “Carta Elettronica del docente”, di importo pari ad € 500 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali, riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del 13.07.2015 cd.
“Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo. Tanto premesso – deducendo la illegittimità del mancato riconoscimento della Carta Docenti al personale a tempo determinato per contrasto con i principi costituzionali di non discriminazione, parità di trattamento e buon andamento della P.A., nonché con quanto stabilito dagli articoli 63 e 64 CCNL Comparto Scuola e, inoltre, con i principi sanciti dalle clausole 4 e 6 dell'Accordo Quadro del 18.03.1999, allegato alla Direttiva 1999/70/CE del
28.06.1999 – ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di accertare e dichiarare il suo diritto ad ottenere il beneficio economico di € 500,00 annui per tutti gli anni scolastici in contestazione e, per l'effetto, di condannare il convenuto al pagamento CP_1 dell'importo complessivo corrispondente, oltre accessori di legge. Ha inoltre chiesto che venga accertato il suo diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 31.08.1999, in relazione alle supplenze temporanee svolte Cont nell'a.s. 2016/2017, con conseguente condanna del al pagamento delle relative differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso in € 1.184,82, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo. A sostegno della domanda ha evidenziato, in particolare, che la mancata corresponsione da parte del convenuto del compenso accessorio CP_1 denominato “retribuzione professionale docenti” (RPD) deve ritenersi in violazione del principio di non discriminazione, non essendovi alcuna differenza tra il servizio prestato con supplenza temporanea e quello prestato con supplenza annuale.
Cont Il , dal canto suo, ha chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che non può ritenersi discriminatorio il trattamento normativamente previsto.
Ciò posto, il ricorso è fondato e va integralmente accolto.
In primo luogo, parte ricorrente agisce in questa sede per sentir accertare il proprio diritto a conseguire la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (di seguito, per brevità, “carta docente”)
e per il pagamento di un importo pari al suo valore nominale, per ciascuno degli anni in cui ha prestato servizio come docente a tempo determinato alle dipendenze del CP_1 convenuto. Non è controversa la circostanza che l'istante, per gli anni di cui alla domanda, non ha fruito del bonus carta docente.
Va premesso che detto beneficio trova la sua disciplina nell'art. 1, comma 121, l. 13 luglio
2015, n. 107 (recante la riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione), il quale così dispone: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi Controparte_3 di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
Il successivo comma 122 dell'art. 1 cit. demanda ad un decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, di concerto con il Controparte_4
, e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, la definizione dei criteri e delle
[...] modalità di assegnazione e di utilizzo della Carta in questione.
In attuazione di tale disposizione, è stato emanato il d.p.c.m. 23 settembre 2015, che, all'art. 2, ha statuito che la somma di € 500,00 annui può essere erogata solo ai “docenti di ruolo a tempo indeterminato presso le Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova”.
Il successivo d.p.c.m. del 28 novembre 2016 ha confermato che “la Carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle Istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale, compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova,
i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'articolo 514 del decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari” (così l'art. 3), escludendo, conseguentemente, dalla sua fruizione i docenti a tempo determinato.
È noto che il primo dei due regolamenti citati, in parte qua, è stato annullato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto illegittimo “un sistema di formazione “a doppia trazione”: quella dei docenti di ruolo, la cui formazione è obbligatoria, permanente e strutturale, e quindi sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, e quella dei docenti non di ruolo, per i quali non vi sarebbe alcuna obbligatorietà e, dunque, alcun sostegno economico. Ma un tale sistema collide con i precetti costituzionali degli artt. 3, 35 e 97
Cost., sia per la discriminazione che introduce a danno dei docenti non di ruolo (resa palese dalla mancata erogazione di uno strumento che possa supportare le attività volte alla loro formazione e dargli pari chances rispetto agli altri docenti di aggiornare la loro preparazione), sia, ancor di più, per la lesione del principio di buon andamento della P.A.: invero, la differenziazione appena descritta collide con l'esigenza del sistema scolastico di far sì che sia tutto il personale docente (e non certo esclusivamente quello di ruolo) a poter conseguire un livello adeguato di aggiornamento professionale e di formazione, affinché sia garantita la qualità dell'insegnamento complessivo fornito agli studenti.
5.2.1. In altre parole, è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla: non può dubitarsi, infatti, che, nella misura in cui la P.A. si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico, deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti.
5.3. Ma se così è – e invero non si vede come possa essere diversamente, altrimenti si manterrebbero nell'insegnamento docenti non aggiornati, né formati – il diritto-dovere di formazione professionale e aggiornamento grava su tutto il personale docente e non solo su un'aliquota di esso: dunque, non è corretto ritenere – come fa la sentenza appellata – che l'erogazione della Carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti di ruolo in chiave di aggiornamento e formazione, poiché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo, a pena, in caso contrario, di creare un sistema “a doppio binario”, non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento.
5.3.1. DE resto, l'insostenibilità dell'assunto per cui la Carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggior gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo, si evince anche dal fatto che la Carta stessa è erogata ai docenti part- time (il cui impegno didattico ben può, in ipotesi, essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e, così, non conseguire la stabilità del rapporto. E l'irragionevolezza della soluzione seguita dalla P.A. emerge ancora più chiaramente dalla lettura del
D.P.C.M. del 28 novembre 2016 (che, come già ricordato, ha sostituito quello del 23 settembre 2015), il quale, all'art. 3, individua tra i beneficiari della Carta anche “i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati”: di tal ché, a seguire
l'opzione della P.A., vi sarebbero dei docenti che beneficerebbero dello strumento pur senza essere impegnati, al momento, nell'attività didattica, mentre altri docenti, pur svolgendo diversamente dai primi l'attività didattica, non beneficerebbero della Carta e, quindi, sarebbero privati di un ausilio per il loro aggiornamento e la loro formazione professionale” (Cons. St., sez. VII, 16.3.2022, n. 1842, in motivazione).
Il Giudice amministrativo ha, quindi, ritenuto che, sulla base del principio di competenza, la materia fosse sottratta alla disciplina legislativa e regolamentare, poiché attribuita alla contrattazione collettiva, in base ai principi di cui al D.Lgs. n. 165/2001, e che il CCNL obblighi parimenti alla formazione e all'aggiornamento il personale docente a tempo determinato e indeterminato. Di talché, ha ritenuto di poter adottare direttamente una pronuncia demolitiva del regolamento, senza necessità di rimettere alla Corte costituzionale questione di legittimità della normativa primaria.
Il problema risulta, in ogni caso, superato in virtù di quanto statuito dalla Corte di Giustizia, nell'ordinanza 18.5.2022, in causa C-450/21.
Richiamando propri orientamenti consolidati, il Giudice di Lussemburgo ha ritenuto che il beneficio per cui è causa rientra senz'altro nella nozione di “condizioni di impiego” di cui alla clausola n. 4 dell'Accordo quadro, allegato alla direttiva 1999/70/CE, “Infatti, conformemente all'articolo 1, comma 121, della legge n. 107/2015, tale indennità è versata al fine di sostenere la formazione continua dei docenti, la quale è obbligatoria tanto per il personale a tempo indeterminato quanto per quello impiegato a tempo determinato presso il , e di valorizzarne le competenze professionali. Inoltre, dall'adozione del CP_1 decreto-legge dell'8 aprile 2020, n. 22, il versamento di detta indennità mira a consentire l'acquisto dei servizi di connettività necessari allo svolgimento, da parte dei docenti impiegati presso il , dei loro compiti professionali a distanza. Il giudice del rinvio CP_1 precisa altresì che la concessione di questa stessa indennità dipende in modo determinante dall'effettiva prestazione del servizio da parte di tali docenti” (punto 36). Ciò in quanto “il criterio decisivo per determinare se una misura rientri in tale nozione è proprio quello dell'impiego, vale a dire il rapporto di lavoro sussistente tra un lavoratore e il suo datore di lavoro” (punto 33).
La Corte ha, quindi, ritenuto applicabile alla carta docenti il principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 cit., purché il giudice nazionale accerti che il ricorrente si trovi “in una situazione comparabile a quella dei lavoratori assunti a tempo indeterminato da questo stesso datore di lavoro nel corso del medesimo periodo”. Circostanza, quest'ultima, che non risulta seriamente contestabile, atteso che, da un lato, non vi è dubbio circa l'identità delle mansioni dei docenti a tempo determinato e a tempo indeterminato e, dall'altro, non appare sostenibile che solo ai secondi incomba un obbligo di aggiornamento professionale. Si richiamano, sul punto, le condivisibili osservazioni di cui alla pronuncia del Consiglio di Stato appena citata.
Quanto all'assenza di “ragioni oggettive”, tali da consentire la disparità di trattamento, la
Corte europea ha osservato che “il riferimento alla mera natura temporanea del lavoro degli impiegati amministrativi a contratto, come UC, non è conforme a tali requisiti e non può dunque costituire di per sé una ragione oggettiva, ai sensi della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro. Infatti, ammettere che la mera natura temporanea di un rapporto di lavoro sia sufficiente a giustificare una differenza di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato priverebbe di contenuto gli obiettivi della direttiva 1999/70 e dell'accordo quadro ed equivarrebbe a perpetuare il mantenimento di una situazione svantaggiosa per i lavoratori a tempo determinato” (punto 46).
Ne consegue che sia la norma di legge primaria, sia quelle regolamentari, che escludono i docenti a tempo determinato dalla fruizione della carta docente, devono essere disapplicate.
Tale soluzione trova, del resto, riscontro in quanto affermato dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 29961/2023 emessa il 27 ottobre 2023 all'esito del procedimento di rinvio pregiudiziale promosso con ordinanza del Tribunale di Taranto del 24 aprile 2023 ex art. 363-bis c.p.c., la quale – comunque precisando come fosse estraneo al giudizio a quo il tema delle supplenze temporanee – ha enunciato il principio di diritto secondo cui «La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del
1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi
l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ». CP_1
Invero, sulla scorta delle indicazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di
Cassazione ha fornito alcune fondamentali indicazioni in tema di cd. carta del docente che, in questa sede, è opportuno richiamare:
“(…) la norma di legge evidenzia due profili che fondano l'attribuzione secondo il disegno del legislatore.
5.2 Da un lato, essa è destinata ai soli insegnanti di ruolo, manifestando un indirizzo che affonda le radici nella scelta di curare, attraverso quello strumento, la formazione ed aggiornamento del personale che rappresenta, proprio per il trattarsi di dipendenti a tempo indeterminato, la struttura di fondo attraverso cui viene fornito il servizio educativo.
5.3 Per altro verso, la taratura di quell'importo di 500 euro in una misura “annua” e per
“anno scolastico” evidenzia la connessione temporale tra tale sostegno alla formazione e la didattica, calibrandolo in ragione di un tale periodo di durata di quest'ultima (…) la connessione con la didattica annua si coordina pianamente con i tempi della programmazione didattico educativa cui il singolo docente è tenuto (art. 128 d. lgs.
297/194; art. 16 d.p.r. 275/1999), sulla scorta degli indirizzi del Collegio dei Docenti, ad individuare “annualmente” (art. 7, co. 9 e 10, d. lgs. 297/1994), anche in ragione dell'organizzazione degli assetti degli orari di lavoro (art. 29, co. 1 e co. 3, lett. A, del
CCNL 29.11.2007) ed in riferimento alle classi affidate.
Tale indirizzo del legislatore di sostegno alla didattica “annua” esprime chiaramente una scelta di discrezionalità normativa, finalizzata al miglior perseguimento dell'interesse del servizio scolastico…” (cfr. Cass. sent. n. 29961/2023).
Quanto al divieto di discriminazione dei lavoratori a termine, la Suprema Corte, nella cit. pronuncia, afferma significativamente che “… l'avere il legislatore riferito quel beneficio all' “anno scolastico” non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura (…) Quanto appena detto consente dunque di dire, muovendosi lungo i concetti propri della Corte di Giustizia, che sono proprio le ragioni obiettive perseguite dal legislatore, sotto il profilo del sostegno alla didattica annua, ad impedire che, quando si presenti il medesimo dato temporale, il beneficio formativo sia sottratto ai docenti precari. Essi, infatti, allorquando svolgano una prestazione lavorativa pienamente comparabile, devono consequenzialmente ricevere analogo trattamento (…)”. Peraltro – si legge, ancora, nella sentenza – “… secondo la Corte costituzionale, si è in presenza di una violazione dell'art. 3 Cost. (principio di uguaglianza) solo «qualora situazioni sostanzialmente identiche siano disciplinate in modo ingiustificatamente diverso e non quando alla diversità di disciplina corrispondano situazioni non assimilabili» (ex plurimis,
Corte Costituzionale 24 luglio 2023, n. 161, con richiamo ad altri precedenti, tra cui le sentenze n. 71 del 2021, n. 85 del 2020, n. 13 del 2018 e n. 71 del 2015) ed il ragionamento comparativo deve muovere su basi analoghe. Lo strumento antidiscriminatorio, nella sua estrema delicatezza, non può fondarsi su raffronti tra sottocategorie di situazioni individuali, rischiando altrimenti, attraverso un'estensione a catena di una qualsivoglia migliore tutela, di interferire in modo ingestibile sulle regolazioni complessive di un fenomeno che il legislatore tenti di impostare…”. Alla luce di ciò, “… In sé inidoneo è anche il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico.
Si tratta infatti di norme riguardanti specifici fenomeni (la ricostruzione della carriera al passaggio di ruolo: art. 489, co. 1, d. lgs. 297/1994, norma ora peraltro modificata;
la retribuzione nei mesi estivi: art. 527 del medesimo d. lgs.; l'idoneità del servizio ad essere valutato per il superamento dell'anno di prova), che non si prestano, per la singolarità dei fini per i quali sono dettate, a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'”annualità” di una “didattica”.
Semmai (…) il tema è se un termine sostanzialmente analogo non possa essere recuperato per supplenze temporanee che coprano un lasso temporale pari o superiore a quello che, per quanto si va ad argomentare, giustifica il pieno riconoscimento della Carta Docente in caso di supplenze ai sensi dell'art. 4, co. 1 e
2, L. 124/1999…”.
Secondo la Cassazione, va dunque considerato il disposto dell'art. 4, commi 1 e 2, della L.
124/1999, dove “Il richiamo all'“annualità” della supplenza, intesa in senso di annualità didattica è … esplicito (…)
Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo. Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo”.
Sul punto, tra i molteplici precedenti giurisprudenziali di merito che sino ad oggi si sono pronunciati in argomento, appare utile citare e richiamare, anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., la sentenza della Corte di Appello di Torino, sez. lav., n. 165/2024 del
24.5.2024, ove è stato condivisibilmente osservato che: “Al fine di escludere la violazione della clausola 4 dell'accordo quadro deve essere possibile verificare, in base a criteri oggettivi e trasparenti, che la disparità tra i lavoratori a tempo indeterminato e quelli a termine risponda a una reale necessità, che la stessa sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e che essa sia necessaria a tal fine;
il richiamo alla mera natura temporanea del lavoro del personale della pubblica amministrazione non è conforme a tali requisiti e non può dunque configurare una «ragione oggettiva» ai sensi della clausola 4 dell'accordo quadro (v., in tal senso, sentenze del 20 settembre 2018, C-466/17, Per_1
EU:C:2018:758, punto 38, nonché del 30 giugno 2022, Comunidad de Castilla y León, C-
192/21, EU:C:2022:513, punto 43 e giurisprudenza ivi citata) … Contrariamente a quanto affermato dal tribunale è vero che la Cassazione, nella sentenza 29961/23, ha ritenuto sussistere una connessione tra il beneficio della carta docenti all'anno scolastico e la didattica annua ma è altrettanto vero che la Corte, non pronunciandosi per ragioni processuali sulla rilevanza delle supplenze brevi e temporanee, ha affermato che “l'avere il legislatore riferito il beneficio all'anno scolastico non consente di escludere da un'identica percezione di esso quei docenti precari il cui lavoro, secondo l'ordinamento scolastico, abbia analoga taratura”, fornendo così un'utile indicazione nel senso della spettanza del diritto in tutti quei casi in cui, come nella specie, la continuità della prestazione lavorativa sia tale da elidere qualsiasi differenza con il lavoro svolto dal docente di ruolo. Pur avendo la Cassazione ritenuto in sé inidoneo il dato normativo dei 180 giorni valorizzato da alcune norme del sistema scolastico in quanto tali disposizioni non si prestano a costituire un valido metro di paragone per le valutazioni qui necessarie per definire il senso dell'annualità di una didattica, tuttavia non ha escluso “la possibilità di assimilare estensivamente alla didattica annuale di cui all'art. 4 comma 1 e 2 L.
124/1999 il caso in cui la sommatoria di supplenze temporanee sia tale da completare un periodo pari a quello minimo proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” e detto “periodo mimino proprio della figura tipica dei contratti fino al termine delle attività didattiche” ai sensi dell'art. 4 comma 2 l.
124/99 (“alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili antro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede, mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche”) decorre dal 31 dicembre al 30 giugno.
Il rapporto di lavoro oggetto di giudizio risulta de facto continuo e in essere fino al termine delle attività didattiche con la conseguenza che, ai fini della fruizione del beneficio di cui all'articolo 1 comma 121 della L. n. 107/2015, la posizione dell'appellante è equiparabile a quella del docente di ruolo poiché ella ha di fatto prestato una docenza annua con la conseguenza che non può esserle negato il beneficio economico in questione attesa la piena equiparabilità tra il suo impegno lavorativo e quello del docente di ruolo”.
Quanto, infine, alla natura giuridica del beneficio, la Cassazione ha chiarito come il combinato disposto di cui alla L. 107/2015 e dell'attuativo DPCM del novembre 2016 abbia previsto in capo all'Amministrazione convenuta un'obbligazione pecuniaria sui generis di pagamento, a scopo vincolato, poiché condizionata in misura stringente all'acquisto dei beni e servizi individuati dal Legislatore (cfr. Cass. n. 29961/2023 cit., punti 11 e ss. della motivazione).
Ha quindi individuato due rimedi processuali, alternativi tra loro, per il conseguimento del beneficio in discussione.
Nell'ipotesi in cui, alla data di pronuncia della sentenza, il beneficiario sia da considerarsi
“interno” al sistema delle docenze (perché iscritto nelle graduatorie per le supplenze o perché incaricato di una supplenza oppure perché transitato in ruolo), compete a costui l'azione di adempimento in forma specifica per la condanna dell'Amministrazione alla corresponsione del bonus per un valore corrispondente a quello perduto (“in presenza di tali condizioni di permanente inserimento nel sistema scolastico, va riconosciuta l'azione di adempimento in forma specifica, mediante attribuzione della Carta Docente, per un importo pari al valore che spettava e con funzionamento secondo il sistema attuativo proprio dello specifico bonus in esame”); azione giudiziaria che: “si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica” (così Cass. n. 29661/2023 cit.). Nel caso in cui, invece, alla data di pronuncia della sentenza il docente non possa considerarsi “interno” al sistema delle docenze (per cessazione dal servizio di ruolo, per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze), compete a costui l'azione di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale ascrivibile all'Amministrazione convenuta, con la conseguenza che “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”.
Tanto premesso, e venendo al caso in esame, dalla documentazione in atti risulta che parte ricorrente ha ricevuto incarichi di supplenza fino al termine delle attività didattiche
(fino al 30 giugno), ovvero incarichi per supplenze temporanee comunque protrattesi fino ai primi di giugno (cioé fino al termine delle lezioni), in tutti gli anni scolastici dedotti in ricorso (dal 2016/2017 al 2020/2021; v. contratti all.).
La difesa attorea ha inoltre dedotto e provato la permanenza nel sistema scolastico della docente, mediante il deposito di documentazione attestante l'avvenuta immissione in ruolo della stessa a far data dal 01.09.2021 (cfr. contratto a tempo indet.).
Va, dunque, accolta in relazione a tutte le annualità dedotte in ricorso la domanda di adempimento in forma specifica ivi formulata, posto che la ricorrente – con riguardo ai contratti singolarmente stipulati fino al termine dell'anno scolastico – versa nella medesima situazione scrutinata dalla Corte di Cassazione.
DE resto, non è revocabile in dubbio che debba pervenirsi alla stessa conclusione anche rispetto all'a.s. 2016/2017, durante il quale la ricorrente ha prestato servizio presso il medesimo istituto scolastico, in forza di più contratti a tempo determinato succedutisi, sostanzialmente senza soluzione di continuità, sino ai primi di giugno (cioè sino al termine delle lezioni).
Invero, sulla base delle precedenti argomentazioni, appare evidente che gli obblighi formativi al cui assolvimento è finalizzata l'attribuzione del beneficio in parola sono connaturali all'espletamento dell'attività didattico/educativa strettamente intesa;
obblighi che, di contro, si affievoliscono se posti in relazione alle attività “collaterali” cui il personale docente è chiamato nei giorni successivi al termine delle lezioni e fino al 30 giugno.
Sul punto, tuttavia, giova precisare che per poter fruire del bonus nel rispetto dei vincoli di legge l'equiparazione del trattamento economico del lavoratore a quello dei docenti di ruolo può avvenire soltanto tramite l'assegnazione materiale della carta docenti, poiché solo attraverso il suo impiego è osservato il vincolo di destinazione imposto dal legislatore (ex art. 1, comma 121, L. n. 107 cit.) che – come più volte ribadito – ha previsto uno specifico ed infungibile strumento a destinazione vincolata, insuscettibile, pertanto, di automatica conversione nel corrispondente ipotetico valore monetario.
In altri termini, la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente non realizzerebbe nei confronti dei docenti a termine un trattamento corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo, ragion per cui il convenuto dovrà costituire in favore della parte ricorrente, con le modalità e le CP_1 funzionalità di cui agli artt. 2, 5, 6 e 8 del DPCM 28 novembre 2016 (GU n.281 del 1-12-
2016), ovvero con modalità e funzionalità analoghe, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado di cui all'art. 1, co. 121, Legge 107/2015, con accredito sulla detta carta dell'importo totale spettante.
Reputa, inoltre, questo giudice che proprio a tale fondamentale aspetto si ricollega il diniego degli interessi legali sulle somme accreditate.
Particolarmente significativo, al riguardo, appare il passaggio motivazionale della sent. n.
29961/23 in cui la S.C. specifica che “… la Carta è realizzata in forma di applicazione web, attraverso un sistema che … genera un codice di acquisto o buono a favore del docente, per i beni o servizi da lui prescelti … In seguito all'acquisto, all'esercente è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del o, meglio, di chi CP_1
(v. Consap) provvede per esso alla liquidazione…”; cionondimeno, il Collegio ha ritenuto che “la pur complessa struttura dell'operazione, non porti a discostare la stessa da un'obbligazione, sotto il profilo sostanziale, di pagamento”.
Il profilo del pagamento, tuttavia, non esaurisce le particolarità dell'obbligazione in esame, in quanto “L'intera operazione è … condizionata dalla destinazione di quella somma a specifiche tipologie di acquisti e non ad altri. Tale scopo o funzione sono assolutamente qualificanti, perché, attribuendo al docente una somma liquida, gli si darebbe un'utilità diversa da quella voluta dalla legge e ne verrebbe vanificato
l'impianto normativo finalizzato in modo stringente ad assicurare proprio beni e servizi formativi, e non somme in quanto tali”.
Orbene, com'è noto, l'art. 1277 c.c. definisce le obbligazioni pecuniarie come debiti che, fin dall'origine, hanno ad oggetto “una somma di denaro”, ossia che “si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo del pagamento …”.
Il fatto stesso che nella cit. sent. 29961/23 la Cassazione abbia, invece, definito quella avente ad oggetto la carta docenti come un'obbligazione “sui generis” di pagamento a scopo vincolato, induce, quindi, ad escludere che la stessa possa essere agevolmente ricompresa nel genus delle obbligazioni pecuniarie in senso stretto, sulle quali soltanto, per espressa previsione normativa, maturano gli interessi da ritardo.
Lascia propendere per tale conclusione sia il fatto che nella medesima pronuncia viene espressamente escluso che al docente possa essere attribuita una somma liquida di denaro – definita come “un'utilità diversa da quella voluta dalla legge” – sia il dato, parimente valorizzato in sentenza (e non di secondario rilievo), in base al quale il bonus in sé non consiste nell'accreditare somme in favore del docente (benché sotto forma di carta elettronica), bensì nel generare un codice per l'acquisto di beni e servizi;
tant'è vero che, solo in seguito all'acquisto, all'esercente (non già al docente) “è riconosciuto un credito di pari importo nei confronti del ”. CP_1
Pertanto, considerato che l'ordinamento distingue tra obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie – tertium non datur – e che la carta docenti, per le ragioni suesposte, non può essere ragionevolmente ricondotta alla categoria delle obbligazioni intrinsecamente pecuniarie, l'accredito sulla carta dovrà essere pari al valore nominale dell'importo totale spettante, a prescindere dall'eventuale svalutazione monetaria nelle more verificatasi.
In definitiva, alla luce di tutte le considerazioni svolte, va dichiarato il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al
2020/2021 e, per l'effetto, il convenuto va condannato ad erogare in suo favore il CP_1 predetto beneficio nell'importo nominale annuo di € 500,00 per tutte le annualità in contestazione (per un totale di € 2.500,00).
Quanto, poi, alla domanda afferente al riconoscimento della “retribuzione professionale docenti”, si condividono e si riportano in questa sede, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., le argomentazioni già adottate da altri Magistrati della Sezione (cfr. sentenza n. 2051/23 – dott.ssa Paglionico) sulla questione oggetto di causa.
Al fine di valutare la spettanza del diritto all'emolumento richiesto in ricorso appare opportuno riportare brevemente la disciplina applicabile.
L'art. 7 CCNL 2001 dispone: “Retribuzione professionale docenti 1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del
CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del CCNL 4.8.1995”.
Sull'argomento, la Suprema Corte (Cass. Lav. n. 20015/2018) ha statuito che: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo”.
In particolare, la Corte di Cassazione ha così motivato: “L'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...”. Ed invero, quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto “in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”, e precisando, poi, che “per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”.
Dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL
29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo
(cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017); non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali “non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”.
La clausola 4 dell'Accordo quadro è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha tra l'altro evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicchè la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06,
Impact; 13.9.2007, causa C307/05, DE RR;
8.9.2011, causa C-177/10 OS Per_2
Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del
Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorchè proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (DE RR Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate (R. D., cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11,
; 7.3.2013, causa C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Per_3
Eurounitarie è riservata alla Corte di Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perché a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass. 8.2.2016
n. 2468).
Dunque, una volta escluse significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario.
Si deve pertanto ritenere che le parti collettive, nell'attribuire il compenso accessorio “al personale docente ed educativo” senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle “modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999” deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4, tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata CP_1 temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di “periodi di servizio inferiori al mese”.
Il medesimo principio di diritto sopra enunciato, che qui si condivide e si richiama, è stato ribadito con l'ordinanza della Suprema Corte n. 629/2020, la quale ha affermato che risulta
“conforme alla clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE (per la quale gli assunti a tempo determinato “non possono essere trattati in modo meno favorevole ai lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato a meno che non sussistano ragioni oggettive”) applicabile nella fattispecie, secondo l'orientamento espresso da questa Corte con la sentenza del 27.7.2018 n. 20015, l'interpretazione accolta dalla Corte territoriale con riguardo al disposto dell'art. 7 CCNL per il comparto Scuola del 15.3.2001, che, relativamente alla spettanza della "retribuzione professionale docenti" ivi prevista, ha finito per escludere l'esistenza di ragioni oggettive legittimanti un trattamento differenziato per il personale supplente a tempo determinato, sia sulla base della formulazione letterale della norma, che, quanto alia titolarità di tale voce retributiva, non opera alcuna distinzione tra le diverse categorie di docenti, né consente di desumere una tale distinzione dal richiamo nella stessa norma contenuto all'art. 25 del CCNL 31.8.1999, disciplinante, viceversa, in termini selettivi con riguardo alle varie categorie di docenti il diverso emolumento denominato "compenso individuale accessorio”, risultando quel richiamo operato solo quanto alle modalità ed al computo applicabili per la corresponsione della nuova voce retributiva, sia sulla base della ratio della norma istitutiva volta a compensate l'apporto professionale di ogni docente in vista della valorizzazione della funzione e del miglioramento del servizio”.
Tornando al caso in esame, si osserva altresì che il convenuto non ha CP_1 puntualmente contestato la quantificazione operata in ricorso del compenso accessorio che spetta alla ricorrente per il periodo oggetto di causa, sicché il resistente va CP_5 condannato al pagamento dell'importo ivi richiesto, oltre interessi di legge dal dovuto al saldo.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano coma da dispositivo.
P.Q.M.
1) In accoglimento del ricorso, accerta il diritto della ricorrente alla fruizione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, prevista dall'art. 1, comma
121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021;
2) Per l'effetto, condanna il alla erogazione in favore Controparte_6 della ricorrente della carta elettronica del docente per il valore nominale pari ad €
2.500,00;
3) Condanna altresì il in persona del a corrispondere Controparte_1 CP_7 alla ricorrente la retribuzione professionale docenti per il periodo indicato in ricorso, pari alla somma complessiva di € 1.184,82, oltre interessi legali dal dovuto al saldo;
4) Condanna il in persona del al pagamento delle Controparte_1 CP_7 spese di lite in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi € 1.100,00, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
S.M.C.V., 02.09.2025
Il giudice del lavoro dott.ssa A. Cozzolino