Sentenza 13 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/04/2004, n. 7010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7010 |
| Data del deposito : | 13 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. CELLERINO Giuseppe - Consigliere -
Dott. CASTALDI Grazia - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ALCATEL ITALIA spa (già ALCATEL ITALIA SPA - DIV. ALCATEL SIETTE), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato EMANUELE FORNARIO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO PAPALEONI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
GR CH;
- intimato -
avverso la sentenza n. 2536/00 del Tribunale di BARI, depositata il 11/12/00 - R.G.N. 906/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/03 dal Consigliere Dott. Saverio TOFFOLI;
udito l'Avvocato FORNARIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. SEPE Ennio Attilio che ha concluso per i il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
IL Tribunale di Bari confermava la sentenza del Pretore della stessa città, appellata dall'Alacatel Italia s.p.a., con cui era stato riconosciuto il diritto di IC DE a percepire al netto tutte le somme al cui versamento la datrice di lavoro si era impegnata in sede di conclusione di una conciliazione individuale in sede sindacale, a fronte dell'accettazione da parte sua della risoluzione del rapporto di lavoro e della rinuncia a qualsiasi rivendicazione nei confronti dell'azienda in riferimento al decorso rapporto di lavoro.
Il lavoratore, più precisamente, aveva lamentato che mentre gli era stata corrisposta integralmente la somma di L. 10.000.000, l'ulteriore importo, calcolato in ragione dell'età del soggetto e del tempo che lo separava dal raggiungimento dell'età pensionabile, e corrispostogli in un secondo momento, era stato decurtato dell'importo corrispondente alle trattenute fiscali operate sull'intero importo percepito a titolo di trattamento integrativo. Il giudice di appello rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che oggetto del giudizio non riguardava la assoggettabilità delle somme a ritenuta fiscale, ma L'interpretazione dell'accordo riguardo all'importo da corrispondere al lavoratore.
Osservava anche che, per ragioni analoghe, non poteva ritenersi che fosse impugnato l'accordo in questione, onde non rilevava la questione della sua eventuale inoppugnabilità ex art. 2113 c.c.. Nel merito, sia pure mediante il richiamo per relationem al tenore di una precedente pronuncia sulla stessa questione del Tribunale di Trani e alle considerazioni con cui questa Corte aveva rigettato il ricorso proposto contro la stessa sentenza, osservava, ai fini interpretativi e in particolare della ricostruzione della volontà della parti, che, se era vero che per la prima voce si era espressamente stabilito che essa dovesse essere erogata al netto, mentre per la seconda non era stata fatta una simile precisazione (ma neanche una di segno diverso), era anche vero che doveva darsi rilievo, da un lato, alla sostanziale identità della natura giuridica delle due erogazioni - che mal si sarebbe conciliata, a meno di una diversa e più puntuale espressione letterale, con una loro diversa determinazione riguardo al modo di incidenza del carico fiscale - e, dall'altro, che, rispetto alla valorizzazione di un criterio interpretativo a contrario, dovesse prevalere la considerazione che per la somma variabile in effetti non si era menzionata la corresponsione al netto in ragione della sua indeterminatezza. In effetti, solo un importo determinato ben si prestava alla precisazione che si trattava di somma netta. D'altra parte il ragionamento a contrario, non sempre affidabile sul piano logico, è un canone logico che concorre con gli altri criteri di ermeneutica contrattuale e, in particolare, con l'applicazione della regola dell'interpretazione complessiva delle clausole. Quanto al richiamo da parte dell'TE del successivo accordo sindacale integrativo all'accordo di mobilità del 31.10.1995 e al suo preteso valore di interpretazione autentica di quello sottoscritto il 6.7.1992, nella parte in cui conferma che l'imputazione al netto concerneva solo l'importo incentivante in cifra fissa di L. 10.000.000, rilevava che erano diversi gli assetti di interessi da comporre e che i soggetti stipulanti non coincidevano con quelli della transazione individuale stipulata da ciascun lavoratore. Inoltre la pretesa interpretazione autentica non avrebbe potuto incidere ex post sulla volontà espressa nelle transazioni dei singoli dipendenti, ne' disporre di diritti individuali precedentemente sorti a favore di singoli lavoratori. Contro questa sentenza l'TE ha proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi, poi illustrato da memoria. Il lavoratore non si è costituito.
Le Sezioni unite di questa Corte, rigettando il secondo motivo, hanno dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e hanno disposto la trasmissione degli atti a questa Sezione per l'ulteriore corso. L'TE ha depositato ulteriore memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di annullamento, denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2112 c.c., anche in relazione all'art. 1322 c.c., e difetti di motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ.) la società assume che il giudice di appello abbia affermato erroneamente che la questione controversa riguarderebbe l'interpretazione dell'accordo transattivo intervenuto fra le parti sull'incidenza, o meno, della ritenuta fiscale sulla quota variabile di quanto stabilito economicamente e non un'inammissibile impugnativa dello stesso, mentre invece il Tribunale avrebbe dovuto affermare l'inoppugnabilità dell'accordo, dichiarando l'improponibilità della domanda avanzata dal lavoratore.
La terza censura sostiene, d'altra parte, la "violazione e falsa applicazione degli artt. 1965, segg., c.c., nonché dell'art. 4, secondo comma, bis e ter, d.l. 30.5.1988, n. 173, conv. in l. 26.7.1988, n. 291, nonché dell'art. 12, l. 30.4.1969, n. 153, in relazione agli artt. 12 e 1362, c.c.: omessa e, comunque, insufficiente motivazione sul punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.)".
L'TE si duole, in particolare, che il Tribunale abbia ritenuto che tutto l'importo previsto nell'accordo sindacale andasse valutato al netto, concernendo tale beneficio solo una parte del trattamento d'incentivazione pattuito, esentando così dall'imponibilità fiscale le somme previste dall'accordo di mobilità a causa della natura indennitaria e transattiva dell'erogazione, male interpretando il rinvio dell'accordo all'art. 4, 2^ co., bis e ter, d.l. 30 maggio 1988, attinente alla sola materia previdenziale, poiché l'esenzione contributiva convalidava, a contrariis, l'imponibilità fiscale, mentre l'asserita natura risarcitoria del trattamento pattuito non giustificava esenzioni fiscali, essendo tale materia sottratta alla discrezionalità delle parti. Aggiunge che "l'incongruità dell'impostazione" del Tribunale non era convalidata dalla terminologia dell'accordo, da cui era invece desumibile la volontà di differenziare la sorte giuridica e fiscale dell'erogazione della somma di L. 10 milioni, rispetto agli altri importi previsti dall'accordo, assoggettati alla normativa fiscale propria del titolo della loro erogazione. Ribadisce che doveva attribuirsi valore di interpretazione autentica all'accordo del 31.10.1995. Le questioni dedotte in entrambi i riferiti motivi di ricorso sono già state reputate infondate da questa Sezione, che le ha decise con la sentenza n. 9157 del 10 luglio 2000. ed altre in pari data (9158, 9159, 9160, ecc.).
L'impostazione che sorregge quella sentenza (di rigetto) merita di essere condivisa dal Collegio in assenza di ulteriori approfondimenti e/o nuove prospettazioni.
Quanto al primo motivo, l'infondatezza deriva dal fatto che il Tribunale di Bari ha ritenuto che nella specie non era in questione la validità della conciliazione, di cui si chiedeva l'applicazione, ma era contestata la sua interpretazione, sicché la questione che forma oggetto del motivo di cassazione non è coerente con il tema controverso.
Osserva, infatti, la Cassazione nella citata sentenza che "con il motivo d'annullamento, sostanzialmente, la ricorrente non contesta l'individuazione, da parte del Tribunale, del thema decidendum nella interpretazione da darsi all'accordo intervenuto tra le parti (...). Posto, dunque, che questo era l'oggetto della controversia, la ricorrente non può dolersi della maggiore o minore ampiezza degli effetti per lei pregiudizievoli, sul piano pratico ed economico (per i riflessi su altre analoghe vicende contrattuali) della soluzione adottata dal giudice di merito della questione sottopostagli. La conseguente richiesta della ricorrente, perché sia affermata da questa Corte l'inoppugnabilità dell'accordo in questione, è al di fuori dei termini della controversia, limitata, come la sentenza delle Sezioni unite ha pure posto in evidenza, all'interpretazione dell'accordo intervenuto con il lavoratore. D'altra parte, l'impugnazione della transazione per una ragione (interpretazione del contratto) che ne presuppone la validità, contiene in sè una contraddizione in termini che denota come non si tratti di impugnazione preclusa dell'art. 2113, cod.civ.". Quanto al terzo motivo, il precedente citato è stato così massimato dall'Ufficio: "L'interpretazione del contratto - individuale o collettivo di diritto comune è riservata al giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, a un sindacato che è limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e al controllo di una motivazione coerente e logica. Sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica sia quella del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione e, cioè, la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la violazione anzidetta e delle ragioni dell'obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice, non potendo le censure risolversi, in contrasto con la qualificazione loro attribuita dalla parte ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata. (Nella specie il giudice di merito, con la sentenza confermata dalla S.C., aveva ritenuto che tutti gli importi aggiuntivi rispetto al normale trattamento di fine rapporto, cioè sia quelli in cifra fissa sia quelli in cifra variabile, in relazione ai mesi necessari per il raggiungimento dei requisiti minimi per ottenere la pensione di anzianità o la pensione di vecchiaia - dovuti dall'TE Italia S.p.A. ai propri dipendenti in base all'accordo sindacale sottoscritto il 6 luglio 1992 e al successivo verbale di conciliazione da esso previsto - fossero da corrispondere al netto delle trattenute fiscali, ancorché ciò fosse stato espressamente pattuito esclusivamente per gli importi in cifra fissa)". In realtà anche le censure di cui al motivo in esame non possono ritenersi adeguate e fondate alla luce del riportato, pacifico principio, in tema di interpretazione dei contratti, sicché ricorso va rigettato.
Non si deve provvedere in merito alle spese processuali di questo giudizio di Cassazione, stante la mancata costituzione dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese.
Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2004