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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 2036 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2036 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2036/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 262/2026 depositato il 07/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato, chiedendone genericamente la previa sospensiva, l'avviso di accertamento esecutivo n. 992500020400, notificato a mezzo posta il 4 novembre 2025, emesso da Roma Capitale per
€. 2.022,00, a titolo di IMU non versata per gli anni dal 2019 al 2024, in relazione all'immobile sito in Roma
Indirizzo_1, NCEU Comune di Roma Dati_catastali.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito di non essere proprietaria di alcun immobile sito in di Indirizzo_1, né di detenerlo ad altro titolo, essendo unicamente proprietaria dell'immobile sito in Roma Indirizzo_2 , (avente gli stessi dati catastali di quello sopra indicato), in relazione al quale afferma di aver regolarmente pagato l'imposta de qua. Nella specie, a dire della ricorrente, tratterebbesi di erronea duplicazione di utenze.
Afferma di aver richiesto vanamente l'annullamento in autotutela e chiede la condanna alle spese di lite.
Si premette che nella specie può procedersi alla decisione con sentenza semplificata atteso che la materia del contendere è già ben delineata e non richiede un'analisi approfondita.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che:
- parte ricorrente ha documentato di aver assolto il pagamento dell'IMU per gli anni per cui è lite;
- risulta ictu oculi, dalla documentazione prodotta, che trattasi di duplicazione di imposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che quantifica in €.
500,00, oltre accessori di legge ed oltre all'importo versato dalla ricorrente a titolo di c.u.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
AN LO
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 1, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
MORSILLO ANDREA, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 262/2026 depositato il 07/01/2026
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Roma - Via Ostiense 131/l 00100 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2023
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 992500020400 TARI 2024
a seguito di discussione
Richieste delle parti: .
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
La ricorrente ha impugnato, chiedendone genericamente la previa sospensiva, l'avviso di accertamento esecutivo n. 992500020400, notificato a mezzo posta il 4 novembre 2025, emesso da Roma Capitale per
€. 2.022,00, a titolo di IMU non versata per gli anni dal 2019 al 2024, in relazione all'immobile sito in Roma
Indirizzo_1, NCEU Comune di Roma Dati_catastali.
A sostegno del proprio ricorso, la contribuente ha eccepito di non essere proprietaria di alcun immobile sito in di Indirizzo_1, né di detenerlo ad altro titolo, essendo unicamente proprietaria dell'immobile sito in Roma Indirizzo_2 , (avente gli stessi dati catastali di quello sopra indicato), in relazione al quale afferma di aver regolarmente pagato l'imposta de qua. Nella specie, a dire della ricorrente, tratterebbesi di erronea duplicazione di utenze.
Afferma di aver richiesto vanamente l'annullamento in autotutela e chiede la condanna alle spese di lite.
Si premette che nella specie può procedersi alla decisione con sentenza semplificata atteso che la materia del contendere è già ben delineata e non richiede un'analisi approfondita.
Ciò premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento, atteso che:
- parte ricorrente ha documentato di aver assolto il pagamento dell'IMU per gli anni per cui è lite;
- risulta ictu oculi, dalla documentazione prodotta, che trattasi di duplicazione di imposta.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e condanna Roma Capitale al pagamento delle spese di lite, che quantifica in €.
500,00, oltre accessori di legge ed oltre all'importo versato dalla ricorrente a titolo di c.u.
Roma, 10/2/2026
Il Relatore
AN LO