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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8636 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Roma, III Sezione Civile, in persona del giudice dott.ssa Giulia Messina, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 21902/2020 del ruolo generale
TRA
Parte_1
(Avv. NA CA)
ATTORE
E
Controparte_1
(Avv. Marco Fiertler)
CONVENUTO
NONCHÉ'
CP_2
(Avv. Paola Polacchini)
TERZO CP_3
OGGETTO: opposizione avverso pignoramento esattoriale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 25.11.2018 proponeva opposizione Parte_1 avverso l'esecuzione forzata iscritta al n. R.G. 81066/2018, intrapresa da Controparte_1
con atto di pignoramento ex art. 72 bis DPR 602/73, a fronte dell'emissione di
[...]
diciassette cartelle esattoriali, asseritamente non pagate.
Deduceva l'opponente a) la mancata indicazione del dettaglio dei crediti nell'atto di pignoramento;
b) la prescrizione dei crediti sottesi alle cartelle esattoriali;
c) la mancata notifica delle cartelle di pagamento;
d) la decadenza dall'azione esecutiva. Chiedeva pertanto la sospensione dell'esecuzione, con vittoria di spese, da distrarsi. Contr Con comparsa depositata il 25.7.2019 l' si costituiva affermando l'infondatezza del ricorso e chiedendone la reiezione, con vittoria di spese di fase.
Con memorie depositate il 18.1.2020 l'opponente eccepiva in via preliminare Contr l'inammissibilità dell'attività difensiva di in quanto costituita in giudizio tramite un procuratore del libero foro e documentava l'adesione alla definizione agevolata per sei cartelle esattoriali.
Con ordinanza dell'11.2.2020 il GE “rilevato che, stando a quanto dedotto da parte opponente nel proprio ricorso e a quanto dalla stessa documentato (all. E al ricorso), l'istituto terzo pignorato risulta aver già dato seguito al pagamento di quanto presente sul conto corrente in favore dell'agente della riscossione”, dichiarava chiusa la fase cautelare, assegnando termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Tempestivamente riassunto il giudizio, l'attore ha reiterato le eccezioni avanzate nella fase cautelare, affermando altresì l'annullamento di alcune cartelle ex L. 118/2019 e l'adesione alla definizione agevolata per altre, ed ha chiesto l'accoglimento della domanda e la restituzione delle
Contr somme pagate dal terzo ad , oltre alla refusione delle spese di lite, da distrarsi.
Contr Con memoria depositata il 14.5.2020 l' si è costituita depositando documentazione e chiedendo la reiezione dell'opposizione in quanto infondata, il tutto con vittoria di spese di lite.
Disposta con ordinanza dell'8.6.2022 l'integrazione ex art. 102 c.p.c. con il terzo pignorato alla luce della sentenza della Suprema Corte n. 13533/2021, l' ha dichiarato di aver CP_2
Contr ricevuto la notifica del pignorato dall' in data 12.10.2018 e di aver quindi provveduto al Contr pagamento in favore di in data 19.10.2018. Ha in ogni caso chiesto la refusione delle spese di lite.
Con ordinanza del 12.6.2024 è stato assegnato termine perentorio ex art. 182 c.p.c. per Contr provvedere a sanare la costituzione in giudizio da parte di .
All'udienza del 22.1.2025, tenutasi con modalità a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., riportatesi le parti ai rispettivi scritti difensivi, la causa, documentalmente istruita, è stata trattenuta in decisione con concessione dei termini di legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione relativa all'assenza dello jus postulandi
Contr in capo ad .
La doglianza è fondata e deve essere accolta. Invero, il presente giudizio afferisce all'attività di riscossione ex art.
3.4. della Convenzione del 22.6.2017 ma, in quanto promosso in primo grado dinanzi al Tribunale dopo il 1.7.2017, non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi nelle quali, alla stregua del combinato disposto dell'art. 1 co. 8 Contr e 5 del d.l n. 196/2016, del regolamento di amministrazione di del 26.3.2018 e dell'art. 3.4.2.
Contr della suddetta Convenzione cui il regolamento rinvia, risulta legittimata ad avvalersi di avvocati del libero foro.
Nel presente giudizio trova invece applicazione la previsione dell'art.
3.4.1 della
Convenzione del 22.6.2017, alla cui stregua, nell'ambito del «contenzioso afferente l'attività di Contr riscossione», l'Avvocatura generale dello Stato assume il patrocinio di nell'ipotesi di «ogni Contr azione ordinaria a tutela dei crediti affidati in riscossione» e dunque anche nelle ipotesi in cui si costituisca come convenuta al medesimo fine.
Non può infatti farsi riferimento alla Delibera del comitato di gestione di del CP_5
12.12.2018 – nella quale si statuisce “di confermare la piena validità degli incarichi conferiti a professionisti del libero foro, dalla data di costituzione dell'ente (1° luglio 2017) ad oggi” – poiché il mandato difensivo è stato conferito il 13.6.2019 per la fase cautelare, nonché il 12.5.2020, come Contr da documentazione depositata dall' il 14.5.2020, per la successiva fase di merito.
Neppure rileva quanto disposto dalla norma di interpretazione autentica introdotta dall'art. 4-novies del DL n. 34/2019, conv. nella legge n. 58/2019, poiché non risulta che, anche Contr successivamente alla costituzione in giudizio di , l'Avvocatura dello Stato abbia manifestato la propria indisponibilità ad assumere il patrocinio.
Le valutazioni che precedono trovano riscontro in quanto affermato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione con la sentenza n. 30008/2019; le Sezioni Unite hanno infatti affermato che:
“per la rappresentanza e la difesa in giudizio l si avvale: - Controparte_1
dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi dell'art. 43, comma 4, r.d. 30 ottobre 1933,
n. 1933, di apposita motivata delibera da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, né della delibera prevista dal richiamato art.
43, comma 4, r.d. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto degli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi del comma 5 del medesimo art. 1 d.l. 193 del 2016 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il patrocinio”. Tanto premesso, pertanto, in mancanza di una chiara manifestazione di indisponibilità dell'Avvocatura dello Stato ad assumere la difesa in giudizio dell'ente nel presente caso, nonché in mancanza del rispetto delle formalità previste dal menzionato comma 4 dell'art. 43 del r.d. n. 1611 del 1933, non può ritenersi validamente conferita la procura alle liti al difensore del libero foro, dovendosi concludere per la non rituale costituzione della parte opposta, stante la mancata sanatoria della costituzione in giudizio nel termine perentorio assegnato ai sensi dell'art. 182 c.p.c.
A ciò, allora, consegue la necessità di provvedere sull'odierna controversia senza tenere conto delle difese formulate dalla parte opposta e dei documenti da questa depositati nella fase cautelare (come costituzione nell'opposizione) e di merito.
In ragione di ciò e venendo alla disamina delle questioni poste dal secondo un Parte_1
criterio di “ragione più liquida”, si deve dichiarare la cessazione della materia del contendere quanto alle cartelle n. 09720050147121517000, 09720060097863844000, 09720070318113707000,
09720080274462823000, 09720160085102341000, 09720170001984176001 perché ammesse alla definizione agevolata, come documentato in atti (dep. del 18.1.2020, fascicolo cautelare di parte opponente).
Inoltre, le doglianze esposte ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (vizio di notifica delle cartelle
Contr esattoriali) devono essere accolti, non trovando alcuna smentita nella costituzione dell' che, come detto, deve esser considerata tamquam non esset.
L'opposizione deve conclusivamente essere accolta per il resto e le somme versate dal terzo Contr pignorato devono essere restituite al debitore esecutato dall' .
Rimangono assorbite le ulteriori questioni.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, anche in Contr favore del terzo pignorato, stante il comportamento tenuto dall' nell'inosservanza del termine perentorio assegnato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere in relazione alle cartelle n.
09720050147121517000, 09720060097863844000, 09720070318113707000,
09720080274462823000, 09720160085102341000, 09720170001984176001;
- accoglie per il resto l'opposizione avanzata da e per Parte_1
Contr l'effetto dichiara l'inesistenza del diritto di agire esecutivamente da parte di con il pignoramento n. 09784201800021309001; Contr
- condanna alla restituzione in favore di degli importi Parte_1
versati dal terzo pignorato CP_2
Contr
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore dell'Avv. NA CA, dichiaratasi antistataria, e di liquidate per ciascuna parte in € 2.906,00 per CP_2
compensi, oltre accessori di legge se dovuti, ed € 200,00 per spese vive in favore dell'Avv.
NA CA, antistataria.
Così deciso in Roma, il 10.6.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Messina