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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 20/11/2025, n. 1980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 1980 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FA DA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Vignolese 970,
MODENA.
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
in proprio, entrambi elettivamente domiciliati presso il loro studio in CP_2
Via Amendola 17, BOLOGNA.
APPELLATI nonché contro pagina 1 di 12 in qualità di curatore dell'eredità giacente di CP_3 Persona_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di rimessione in decisione della causa tenutasi in data 18 marzo 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli avvocati e Controparte_1
quali creditori di della somma di € 76.128,00 in Controparte_2 Persona_1 forza di decreto ingiuntivo n. 1488/17 emesso dal Tribunale di Bologna e da questo confermato con sentenza n. 1671/2021 del 14.7.2021, nonché dell'ulteriore somma di €
490.648,35 in forza di sentenza n. 2470/21, pronunciata in data 22.10.2021, dal medesimo Tribunale, nelle more, passata in giudicato, in ragione dell'attività professionale prestata in favore del menzionato debitore, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, l'Avv. quale curatore dell'eredità giacente del CP_3 defunto nonché ex moglie del de cuius, per sentire Persona_1 Parte_1 dichiarare l'inefficacia “relativa”, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con cui, in sede di separazione consensuale, il aveva attribuito alla a titolo di indennizzo, la Per_1 Pt_1 somma di € 1.200.000,00, e, conseguentemente o in via gradata, delle due ipoteche giudiziali iscritte in favore di quest'ultima sul patrimonio immobiliare del disponente in data 1.9.2016 e in data 12.12.2016.
Si costituiva in giudizio la sola contestando, in fatto e in diritto, in Parte_1 via principale, l'ammissibilità dell'actio pauliana, se e in quanto rivolta alla “revoca” dell'indennizzo riconosciutole dal dovendo, semmai, gli attori proporre Per_1 opposizione di terzo ex art. 404, secondo comma, c.p.c., e, in via gradata, la ricorrenza dei presupposti di legge dell'esperita azione, qualora rivolta alla revoca delle sole iscrizioni ipotecarie, per difetto dei requisiti, oggettivi e soggettivi, prescritti dalla legge.
pagina 2 di 12 L'adìto Tribunale, dichiarata la contumacia del convenuto curatore dell'eredità giacente, con sentenza n. 2572/2023, resa in data 29.11.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, accoglieva le domande proposte dagli attori, dichiarando, ex art. 2901 c.c.,
l'inefficacia, nei confronti degli attori, dell'atto sopra descritto, e, conseguentemente, delle ipoteche giudiziali iscritte in favore di preso la conservatoria Parte_1 dei registri immobiliari di Modena, in data 1.9.2016 e 13.12.2016.
In particolare, il Tribunale, richiamate le condizioni richieste ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria (i.e., il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore;
la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio;
la consapevolezza del pregiudizio o, nel caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo accipiens alla dolosa preordinazione del disponente), evidenziava, in primo luogo, che la convenuta non aveva contestato la qualità di creditori di in capo agli attori e che il credito vantato da Persona_1 quest'ultimi, pari a euro 500.000,00, oltre accessori, fosse “cristallizzato” nel giudicato formatosi sui provvedimenti giudiziali in precedenza indicati.
Quanto al presupposto oggettivo dell'eventus damni, il Tribunale, inoltre, riteneva sussistenti i presupposti per l'astratta revocabilità dell'atto attributivo dell'ingente indennizzo di € 1.200.000,00 in favore della (ex) moglie contemplato nell'accordo di separazione del 2016, trattandosi di atto negoziale avente contenuto patrimoniale, in forza del quale il disponente aveva assunto una gravosa obbligazione in relazione alla quale, successivamente, erano state iscritte a carico del medesimo le suddette ipoteche.
Il primo Giudice escludeva che l'atto de quo costituisse adempimento di un debito scaduto, in quanto il sottostante debito era sorto e aveva trovato causa nella separazione coniugale.
Riteneva, quindi, il Tribunale la revocabilità anche delle ipoteche iscritte a garanzia dell'indennizzo come sopra riconosciuto alla moglie.
Sul punto, il Giudice di primo grado osservava che, solo in comparsa conclusionale, e, quindi, tardivamente, la convenuta aveva contestato la revocabilità delle iscrizioni Pt_1 ipotecarie in quanto eseguite da un terzo (i.e., la moglie di anziché dal debitore, Per_1 svolgendo asserzioni rimaste prive di riscontro. pagina 3 di 12 Il Tribunale, a tal proposito, osservava come il debitore non avesse soddisfatto l'onus probandi su di esso gravante, e, segnatamente, quello di dimostrare che l'atto dispositivo non rendesse più incerto o difficile il soddisfacimento del credito per l'asserita capienza delle residue risorse patrimoniali, evidenziando come la duplice iscrizione ipotecaria a tutela del credito maturato in capo alla (ex) moglie avesse sensibilmente compromesso la garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo più difficoltoso il soddisfacimento delle loro ragioni in vista della futura esecuzione sui beni del debitore, soprattutto considerando che tali iscrizioni erano state effettuate anteriormente sia all'iscrizione dell'ipoteca a favore dei professionisti attori, sia alla trascrizione del sequestro conservativo in precedenza ottenuto, nonché la presenza di analoghi gravami iscritti a favore di e di Agenzia delle Entrate. CP_4
Infine, quanto al presupposto soggettivo sopra descritto, il Giudice di prime cure precisava che, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, il dolo generico in capo al debitore, da intendersi come mera previsione del pregiudizio dei creditori, nel caso di specie, era sussistente in quanto il revocando atto era stato posto in essere dal debitore quando lo stesso era già stato sottoposto a un'ispezione della Per_1
Guardia di Finanza da cui aveva tratto origine il mandato professionale conferito agli attori.
Per quel che concerne l'elemento soggettivo del terzo, il Tribunale riteneva che l'invio da parte della convenuta della documentazione richiesta dal professionista incaricato comprovasse la sua conoscenza della posizione debitoria del marito e, dunque, della verosimile futura aggressione dei loro beni, all'epoca, ancora in regime di comunione.
Rilevava, inoltre, che l'assunto difensivo secondo cui le ipoteche erano state da lei iscritte, dimostrava il dolo della stessa accipiens, in quanto tali iscrizioni erano state effettuate a breve distanza dall'omologa del verbale della separazione, mentre nel frattempo la Guardia di Finanza aveva già notificato all'ex marito un primo pvc per €
340.093,53 e un ulteriore verbale per quasi dieci milioni di euro.
Quanto alla tesi difensiva secondo la quale l'indennizzo costituiva un riconoscimento di debito, con funzione perequativo-compensativa del contributo offerto dalla moglie al ménage familiare nonché all'attività professionale del disponente, il primo Giudice ha ritenuto che tutto ciò comprovava ulteriormente che la convenuta fosse a conoscenza di pagina 4 di 12 tutta la situazione patrimoniale del marito e che con quest'ultimo fosse compartecipe della volontà di sottrarre una parte rilevante del loro patrimonio all'ormai imminente aggressione dei creditori.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, Controparte_1 [...]
e il curatore dell'eredità giacente di proponendo appello CP_2 Persona_1 avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza laddove è stata ritenuta l'assoggettabilità ad azione revocatoria dell'indennizzo riconosciutole da
[...] in sede di separazione, trattandosi, a suo dire, di un mero riconoscimento di un Per_1 credito avente, come detto, funzione perequativo-compensativa analoga, nella sostanza,
a quella riconosciuta all'assegno divorzile, e, quindi, finalizzato al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dalla moglie alla vita e alla formazione del patrimonio della famiglia a fronte di un corrispondente sacrificio delle sue aspettative professionali.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento dell'indennizzo de quo quale “debito scaduto” con la separazione ai sensi dell'art. 1184
c.c., evidenziando altresì come il suo ammontare fosse stato ridotto da € 1.200.000,00 a
€ 915.000,00 per effetto della cessione pro-soluto da parte di a del credito Per_1 Pt_1 maturato dal primo in forza del prestito infruttifero della somma di € 285.000,00 a favore della figlia per l'acquisto di un immobile sito a Bologna. Persona_2
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'insussistenza del requisito dell'eventus damni, richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, assumendo che, all'epoca dell'attribuzione del suddetto indennizzo, così come all'epoca dell'iscrizione delle relative ipoteche, il patrimonio immobiliare di ammontasse Per_1
a € 1.889.800,00.
Quanto ai creditori Unicredit Banca e Agenzia delle Entrate, l'appellante evidenziava che il credito di ammontava a circa 100.000,00 euro e che il credito vantato da CP_4
Agenzia delle Entrate non era assistito da privilegio speciale, perché non derivava da tributi indiretti bensì da una presunta evasione fiscale da parte del di talché Per_1
l'ipoteca a favore dell'Agenzia, iscritta dopo la trascrizione del sequestro conservativo pagina 5 di 12 disposto in favore degli attori-appellati, non poteva “scavalcare il grado” delle precedenti iscrizioni/trascrizioni.
Inoltre, l'appellante sottolineava che l'atto pubblico di assegnazione immobiliare, in adempimento agli accordi di separazione, aveva attribuito in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti due “masse” distinte di beni immobili, così dimostrando come non vi fosse in l'intento di sottrarre ai creditori il proprio patrimonio. Per_1
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo dell'azione revocatoria.
In particolare, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto esistente una sua partecipatio fraudis .
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “In totale riforma della sentenza n. della sentenza n. 2572/23, depositata e pubblicata il 29/11/23 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in persona del G.U. dott.ssa Annelisa
Spagnolo, notificata il 30/11/23, in via principale nel merito, respingersi le domande, tutte, spiegate dagli avv.ti e nei Controparte_2 Controparte_1 confronti della dott.ssa in quanto inammissibili, infondate e non Parte_1 provate. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre ad oneri fiscali ed accessori di legge liquidarsi in conformità ai parametri dettati dal DM 55/2014 o a quelli vigenti al momento della pronuncia della sentenza per entrambi i gradi di giudizio ed ordine di restituzione all'appellante di quanto da essa versato agli avv.ti e a titolo CP_2 CP_1 di spese legali cui era stata condannata con la sentenza impugnata.”.
Gli appellati e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, e, contestando la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
La Corte, all'udienza tenuta in data 23.4.2024, ha dichiarato la contumacia della curatela dell'eredità giacente, e, previa reiezione delle richieste istruttorie formulate dall'appellante, all'esito dell'udienza tenuta in data 18.3.2025, sulle conclusioni pagina 6 di 12 precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sul primo motivo di appello: l'assoggettabilità dell'indennizzo all'azione revocatoria.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, ribadendo quanto già dedotto sul punto in primo grado, asserisce che l'indennizzo riconosciutole dal con verbale di Per_1 separazione non costituisca atto dispositivo assoggettabile all'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c., in quanto mero riconoscimento di un credito in favore della moglie, con funzione sostanzialmente assimilabile a quella attribuita all'assegno divorzile.
Al riguardo, si osserva che l'indennizzo di cui viene chiesta la declaratoria di inefficacia relativa, faceva parte di un accordo patrimoniale contenuto nel verbale di separazione consensuale, con il quale venivano stabilite le relative condizioni.
In tale sede, i coniugi si sono, infatti, accordati su plurimi profili di carattere patrimoniale: l'assegno dovuto da alla moglie per il mantenimento dei figli;
la Per_1 divisione e l'assegnazione del compendio immobiliare che, in costanza di matrimonio, era in regime di comunione legale;
il riconoscimento dell'indennizzo di € 1.200.000,00 dal marito alla moglie per l'apporto da lei dato alla formazione del patrimonio familiare e nella produzione del reddito professionale da lui percepito negli anni della vita coniugale.
Con riferimento ai suddetti accordi patrimoniali, denominati anche contratti regolatori della crisi coniugale, la Suprema Corte ha affermato che questi mantengono la propria autonomia rispetto alla separazione o al divorzio e che possono essere aggrediti dai terzi creditori con l'azione di simulazione assoluta o con l'azione revocatoria (Cass. Civ.
Sent. n. 10443/2019).
Inoltre, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che l'art. 2901 c.c. “tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal pagina 7 di 12 debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo”, tanto che sono stati ritenuti assoggettabili ad azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene.
Alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, deve, dunque, ritenersi che l'atto attributivo dell'indennizzo oggetto della presente controversia sia assoggettabile all'azione revocatoria esperita dai creditori appellati, in quanto atto avente natura dispositiva del patrimonio del loro debitore a prescindere dalla Per_1 funzione asseritamente assolta per il suo tramite.
Conferma di tale assunto è la circostanza che, in forza di tale atto, sono state iscritte due ipoteche giudiziali come garanzie reali a tutela del credito vantato da Parte_1 nascente dal verbale di separazione (si vedano i documenti nn. 18 e 19 del
[...] fascicolo di primo grado degli odierni appellati).
Conseguentemente, il motivo in esame va rigettato.
- Sul secondo motivo di appello: il riconoscimento dell'indennizzo quale debito scaduto anche ai sensi dell'art. 1184 c.c.
Con riferimento alla dedotta natura di debito scaduto, che, ai sensi dell'articolo 2901, terzo comma, c.c., esenta il relativo pagamento da revocatoria, si osserva che per adempimento di un debito scaduto deve intendersi l'atto dovuto dal debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 5806/2019).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo in esame non rappresenta l'adempimento di un debito scaduto.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, per il pagamento dell'indennizzo di € 1.200.000,00 non si era verificata la scadenza di alcun termine né questo poteva individuarsi nella separazione, in quanto, nel relativo verbale, veniva stabilito che l'indennizzo dovesse essere così versato: € 100.000,00 annui, in ventiquattro rate semestrali di € 50.000,00 cadauna, scadenti il 30 giugno e 30 dicembre pagina 8 di 12 di ogni anno. Inoltre, la scadenza del pagamento della prima rata dell'indennizzo, pari a euro 50.000,00, veniva fissata il 30 dicembre 2016.
A ulteriore riprova della circostanza che il debito de quo non fosse scaduto, deve rilevarsi come lo stesso appellante ha prodotto, seppur tardivamente (in sede di comparsa conclusionale del presente grado), una pec dalla quale risulta che solo nel
2019 ella avesse costituito in mora il marito in relazione al pagamento delle previste rate rimaste insolute.
Anche il secondo motivo di appello va, pertanto, rigettato.
- Sul terzo motivo di appello: il requisito dell'eventus damni.
In relazione al requisito dell'eventus damni, richiesto dall'articolo 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il pregiudizio alle ragioni del creditore deve essere inteso non come un danno concreto ed effettivo, bensì come un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, deve aver comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n. 10298/2025).
Nel caso qui in esame, deve osservarsi come il credito vantato dagli appellati ammonti complessivamente a più di 600.000,00 euro, tenendo conto del capitale, degli interessi e delle spese.
Tale credito, di ingente ammontare, risulta assistito da ipoteca, la cui iscrizione, tuttavia,
è successiva rispetto alle ipoteche iscritte a favore di per Parte_1
l'ammontare complessivo di € 2.400.000,00 nonché rispetto all'ipoteca iscritta in favore di Unicredit S.p.A. per l'ammontare di € 300.000,00.
Ne consegue che, anche considerando la stima del compendio immobiliare residuo in capo al così come operata dalla stessa in euro 1.889.800,00 al momento Per_1 Pt_1 dell'atto dispositivo in questione (cfr. pag. 24 dell'atto di appello), l'entità della garanzia patrimoniale offerta dal debitore disponente era già notevolmente inferiore al solo ammontare dell'ipoteca iscritta in favore dell'appellante e che, pertanto, l'atto con il pagina 9 di 12 quale ha riconosciuto alla moglie l'indennizzo pari a euro 1.200.000,00, che, Per_1 come esposto, ha poi permesso le iscrizioni ipotecarie in favore della stessa, ha determinato “una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”, tenuto altresì conto che, in sede di esecuzione, ben difficilmente il ricavato delle vendite immobiliari sia pari a quello stimato.
Devono, poi, respingersi le argomentazioni sviluppate in atto di appello relativamente ai crediti vantati da Unicredit S.p.A. e dalla stessa riguardo ai quali si evidenzia Pt_1 come gli stessi siano diminuiti a fronte di un parziale pagamento.
Infatti, anche a voler ritenere che ciò sia avvenuto, in ogni caso, le ipoteche in favore di tali creditori risultano ancora iscritte per gli importi originari e, pertanto, non può ritenersi che sia venuto meno l'interesse degli appellati ad ottenere una pronuncia di declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo e delle iscrizioni ipotecarie ad esso conseguenti.
Conseguentemente, anche il terzo motivo di appello va rigettato.
- Sul quarto motivo di appello: l'elemento soggettivo in capo a Parte_1
[...]
Quanto all'elemento soggettivo del terzo accipiens, l'articolo 2901 c.c. stabilisce che, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito e si tratti di atto a titolo oneroso, occorre che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Orbene, in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla legge in capo al debitore disponente e al terzo accipiens rispetto ad un atto dispositivo a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n.
1898/2025, hanno precisato che “ad integrare la dolosa preordinazione richiesta dall'art. 2901, primo comma, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori, ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della pagina 10 di 12 composizione del proprio patrimonio, e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
Nel caso di specie, anche a voler considerare l'atto dispositivo oggetto di causa un atto a titolo oneroso, come allegato dall'appellante, si ritiene fornita la prova che la Pt_1 fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal con l'atto de quo. Per_1
Infatti, l'appellante rappresenta, a più riprese, come la stessa, per tutta la durata del rapporto coniugale, avesse prestato collaborazione all'attività del marito tenendo la contabilità dello studio professionale di quest'ultimo.
La circostanza trova riscontro, peraltro, nel documento n. 1 depositato dai creditori nel giudizio di prime cure: la mail datata 14.6.2016, inviata dalla ai professionisti Pt_1 appellati, con la quale la mittente trasmetteva a quest'ultimi i documenti relativi agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza “come da indicazione del Dr. . Per_1
Ciò, infatti, conferma non soltanto la stretta collaborazione dell'appellante nell'attività del marito, ma anche che la stessa fosse già a conoscenza dell'instaurazione tra il marito ed i suddetti professionisti di un rapporto obbligatorio avente ad oggetto l'attività difensiva da svolgere in relazione alle predette verifiche fiscali, ancorché il relativo incarico professionale sia stato poi formalmente conferito a quest'ultimi solo nel mese di ottobre 2016.
Inoltre, la scelta operata dai coniugi di formalizzare la loro separazione solo nel 2016, in concomitanza con il contenzioso fiscale del benchè, come dichiarato dalla Per_1 stessa appellante, fosse, di fatto, iniziata nel 2011, prevedendo, oltre alla divisione del compendio immobiliare oggetto di comunione legale, anche e, soprattutto, il riconoscimento in favore della moglie di un ingente indennizzo pari a euro 1.200.000,00, costituisce un ulteriore elemento di valutazione che induce ragionevolmente a ritenere che la moglie fosse consapevole dell'intento perseguito di di modificare, in Per_1 peius, la consistenza del proprio patrimonio in ragione del credito insorto a favore degli odierni appellati.
Il superiore assunto trova ulteriore riscontro nella successiva duplice iscrizione ipotecaria a garanzia dell'indennizzo attribuito alla su tutto il compendio Pt_1
pagina 11 di 12 immobiliare nella titolarità del da cui si evince agevolmente come l'accipiens Per_1 fosse consapevole delle finalità elusive perseguite dall'ex marito. Pt_1
Alla luce, dunque, delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante ed in favore degli appellati, in solido tra loro in ragione dell'unicità della posizione difensiva, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico di parte appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 2572/2023, resa dal Tribunale di Bologna in data 29.11.2023.
CONDANNA al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € CP_2
13.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Parte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE d'APPELLO di BOLOGNA
SEZIONE III CIVILE
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Salina Presidente Relatore dott.ssa Silvia Romagnoli Consigliere dott.ssa Antonella Romano Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 4/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
FA DA, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Vignolese 970,
MODENA.
APPELLANTE contro
(C.F. ) e Controparte_1 C.F._2 [...]
in proprio, entrambi elettivamente domiciliati presso il loro studio in CP_2
Via Amendola 17, BOLOGNA.
APPELLATI nonché contro pagina 1 di 12 in qualità di curatore dell'eredità giacente di CP_3 Persona_1
APPELLATA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente per l'udienza di rimessione in decisione della causa tenutasi in data 18 marzo 2025.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli avvocati e Controparte_1
quali creditori di della somma di € 76.128,00 in Controparte_2 Persona_1 forza di decreto ingiuntivo n. 1488/17 emesso dal Tribunale di Bologna e da questo confermato con sentenza n. 1671/2021 del 14.7.2021, nonché dell'ulteriore somma di €
490.648,35 in forza di sentenza n. 2470/21, pronunciata in data 22.10.2021, dal medesimo Tribunale, nelle more, passata in giudicato, in ragione dell'attività professionale prestata in favore del menzionato debitore, convenivano in giudizio, avanti al Tribunale di Bologna, l'Avv. quale curatore dell'eredità giacente del CP_3 defunto nonché ex moglie del de cuius, per sentire Persona_1 Parte_1 dichiarare l'inefficacia “relativa”, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dell'atto con cui, in sede di separazione consensuale, il aveva attribuito alla a titolo di indennizzo, la Per_1 Pt_1 somma di € 1.200.000,00, e, conseguentemente o in via gradata, delle due ipoteche giudiziali iscritte in favore di quest'ultima sul patrimonio immobiliare del disponente in data 1.9.2016 e in data 12.12.2016.
Si costituiva in giudizio la sola contestando, in fatto e in diritto, in Parte_1 via principale, l'ammissibilità dell'actio pauliana, se e in quanto rivolta alla “revoca” dell'indennizzo riconosciutole dal dovendo, semmai, gli attori proporre Per_1 opposizione di terzo ex art. 404, secondo comma, c.p.c., e, in via gradata, la ricorrenza dei presupposti di legge dell'esperita azione, qualora rivolta alla revoca delle sole iscrizioni ipotecarie, per difetto dei requisiti, oggettivi e soggettivi, prescritti dalla legge.
pagina 2 di 12 L'adìto Tribunale, dichiarata la contumacia del convenuto curatore dell'eredità giacente, con sentenza n. 2572/2023, resa in data 29.11.2023, sulle conclusioni precisate dalle parti, accoglieva le domande proposte dagli attori, dichiarando, ex art. 2901 c.c.,
l'inefficacia, nei confronti degli attori, dell'atto sopra descritto, e, conseguentemente, delle ipoteche giudiziali iscritte in favore di preso la conservatoria Parte_1 dei registri immobiliari di Modena, in data 1.9.2016 e 13.12.2016.
In particolare, il Tribunale, richiamate le condizioni richieste ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria (i.e., il diritto di credito verso il debitore;
l'atto dispositivo del debitore;
il pregiudizio arrecato dall'atto alle ragioni del creditore;
la conoscenza che il debitore aveva di detto pregiudizio;
la consapevolezza del pregiudizio o, nel caso di atto a titolo oneroso, la partecipazione del terzo accipiens alla dolosa preordinazione del disponente), evidenziava, in primo luogo, che la convenuta non aveva contestato la qualità di creditori di in capo agli attori e che il credito vantato da Persona_1 quest'ultimi, pari a euro 500.000,00, oltre accessori, fosse “cristallizzato” nel giudicato formatosi sui provvedimenti giudiziali in precedenza indicati.
Quanto al presupposto oggettivo dell'eventus damni, il Tribunale, inoltre, riteneva sussistenti i presupposti per l'astratta revocabilità dell'atto attributivo dell'ingente indennizzo di € 1.200.000,00 in favore della (ex) moglie contemplato nell'accordo di separazione del 2016, trattandosi di atto negoziale avente contenuto patrimoniale, in forza del quale il disponente aveva assunto una gravosa obbligazione in relazione alla quale, successivamente, erano state iscritte a carico del medesimo le suddette ipoteche.
Il primo Giudice escludeva che l'atto de quo costituisse adempimento di un debito scaduto, in quanto il sottostante debito era sorto e aveva trovato causa nella separazione coniugale.
Riteneva, quindi, il Tribunale la revocabilità anche delle ipoteche iscritte a garanzia dell'indennizzo come sopra riconosciuto alla moglie.
Sul punto, il Giudice di primo grado osservava che, solo in comparsa conclusionale, e, quindi, tardivamente, la convenuta aveva contestato la revocabilità delle iscrizioni Pt_1 ipotecarie in quanto eseguite da un terzo (i.e., la moglie di anziché dal debitore, Per_1 svolgendo asserzioni rimaste prive di riscontro. pagina 3 di 12 Il Tribunale, a tal proposito, osservava come il debitore non avesse soddisfatto l'onus probandi su di esso gravante, e, segnatamente, quello di dimostrare che l'atto dispositivo non rendesse più incerto o difficile il soddisfacimento del credito per l'asserita capienza delle residue risorse patrimoniali, evidenziando come la duplice iscrizione ipotecaria a tutela del credito maturato in capo alla (ex) moglie avesse sensibilmente compromesso la garanzia patrimoniale dei creditori, rendendo più difficoltoso il soddisfacimento delle loro ragioni in vista della futura esecuzione sui beni del debitore, soprattutto considerando che tali iscrizioni erano state effettuate anteriormente sia all'iscrizione dell'ipoteca a favore dei professionisti attori, sia alla trascrizione del sequestro conservativo in precedenza ottenuto, nonché la presenza di analoghi gravami iscritti a favore di e di Agenzia delle Entrate. CP_4
Infine, quanto al presupposto soggettivo sopra descritto, il Giudice di prime cure precisava che, trattandosi di atto dispositivo anteriore al sorgere del credito, il dolo generico in capo al debitore, da intendersi come mera previsione del pregiudizio dei creditori, nel caso di specie, era sussistente in quanto il revocando atto era stato posto in essere dal debitore quando lo stesso era già stato sottoposto a un'ispezione della Per_1
Guardia di Finanza da cui aveva tratto origine il mandato professionale conferito agli attori.
Per quel che concerne l'elemento soggettivo del terzo, il Tribunale riteneva che l'invio da parte della convenuta della documentazione richiesta dal professionista incaricato comprovasse la sua conoscenza della posizione debitoria del marito e, dunque, della verosimile futura aggressione dei loro beni, all'epoca, ancora in regime di comunione.
Rilevava, inoltre, che l'assunto difensivo secondo cui le ipoteche erano state da lei iscritte, dimostrava il dolo della stessa accipiens, in quanto tali iscrizioni erano state effettuate a breve distanza dall'omologa del verbale della separazione, mentre nel frattempo la Guardia di Finanza aveva già notificato all'ex marito un primo pvc per €
340.093,53 e un ulteriore verbale per quasi dieci milioni di euro.
Quanto alla tesi difensiva secondo la quale l'indennizzo costituiva un riconoscimento di debito, con funzione perequativo-compensativa del contributo offerto dalla moglie al ménage familiare nonché all'attività professionale del disponente, il primo Giudice ha ritenuto che tutto ciò comprovava ulteriormente che la convenuta fosse a conoscenza di pagina 4 di 12 tutta la situazione patrimoniale del marito e che con quest'ultimo fosse compartecipe della volontà di sottrarre una parte rilevante del loro patrimonio all'ormai imminente aggressione dei creditori.
Con atto di citazione ritualmente e tempestivamente notificato, ha Parte_1 convenuto in giudizio, innanzi all'intestata Corte, Controparte_1 [...]
e il curatore dell'eredità giacente di proponendo appello CP_2 Persona_1 avverso la suddetta sentenza.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha impugnato la sentenza laddove è stata ritenuta l'assoggettabilità ad azione revocatoria dell'indennizzo riconosciutole da
[...] in sede di separazione, trattandosi, a suo dire, di un mero riconoscimento di un Per_1 credito avente, come detto, funzione perequativo-compensativa analoga, nella sostanza,
a quella riconosciuta all'assegno divorzile, e, quindi, finalizzato al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dalla moglie alla vita e alla formazione del patrimonio della famiglia a fronte di un corrispondente sacrificio delle sue aspettative professionali.
Con il secondo motivo di appello, l'appellante ha censurato il mancato riconoscimento dell'indennizzo de quo quale “debito scaduto” con la separazione ai sensi dell'art. 1184
c.c., evidenziando altresì come il suo ammontare fosse stato ridotto da € 1.200.000,00 a
€ 915.000,00 per effetto della cessione pro-soluto da parte di a del credito Per_1 Pt_1 maturato dal primo in forza del prestito infruttifero della somma di € 285.000,00 a favore della figlia per l'acquisto di un immobile sito a Bologna. Persona_2
Con il terzo motivo, l'appellante ha dedotto l'insussistenza del requisito dell'eventus damni, richiesto dall'art. 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, assumendo che, all'epoca dell'attribuzione del suddetto indennizzo, così come all'epoca dell'iscrizione delle relative ipoteche, il patrimonio immobiliare di ammontasse Per_1
a € 1.889.800,00.
Quanto ai creditori Unicredit Banca e Agenzia delle Entrate, l'appellante evidenziava che il credito di ammontava a circa 100.000,00 euro e che il credito vantato da CP_4
Agenzia delle Entrate non era assistito da privilegio speciale, perché non derivava da tributi indiretti bensì da una presunta evasione fiscale da parte del di talché Per_1
l'ipoteca a favore dell'Agenzia, iscritta dopo la trascrizione del sequestro conservativo pagina 5 di 12 disposto in favore degli attori-appellati, non poteva “scavalcare il grado” delle precedenti iscrizioni/trascrizioni.
Inoltre, l'appellante sottolineava che l'atto pubblico di assegnazione immobiliare, in adempimento agli accordi di separazione, aveva attribuito in proprietà esclusiva a ciascuna delle parti due “masse” distinte di beni immobili, così dimostrando come non vi fosse in l'intento di sottrarre ai creditori il proprio patrimonio. Per_1
Con il quarto motivo, l'appellante ha censurato la sentenza di primo grado laddove ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo dell'azione revocatoria.
In particolare, l'appellante deduceva l'erroneità della sentenza di primo grado per aver ritenuto esistente una sua partecipatio fraudis .
L'appellante ha, pertanto, concluso, chiedendo, testualmente “In totale riforma della sentenza n. della sentenza n. 2572/23, depositata e pubblicata il 29/11/23 dal Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in persona del G.U. dott.ssa Annelisa
Spagnolo, notificata il 30/11/23, in via principale nel merito, respingersi le domande, tutte, spiegate dagli avv.ti e nei Controparte_2 Controparte_1 confronti della dott.ssa in quanto inammissibili, infondate e non Parte_1 provate. Con vittoria di spese e compensi di avvocato, oltre ad oneri fiscali ed accessori di legge liquidarsi in conformità ai parametri dettati dal DM 55/2014 o a quelli vigenti al momento della pronuncia della sentenza per entrambi i gradi di giudizio ed ordine di restituzione all'appellante di quanto da essa versato agli avv.ti e a titolo CP_2 CP_1 di spese legali cui era stata condannata con la sentenza impugnata.”.
Gli appellati e si sono costituiti in Controparte_1 Controparte_2 giudizio, e, contestando la fondatezza dei motivi ex adverso dedotti, hanno concluso chiedendo il rigetto dell'appello e l'integrale conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese.
La Corte, all'udienza tenuta in data 23.4.2024, ha dichiarato la contumacia della curatela dell'eredità giacente, e, previa reiezione delle richieste istruttorie formulate dall'appellante, all'esito dell'udienza tenuta in data 18.3.2025, sulle conclusioni pagina 6 di 12 precisate dalle parti con note depositate in via telematica, ha rimesso la causa, per la decisione, alla Corte in composizione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
- Sul primo motivo di appello: l'assoggettabilità dell'indennizzo all'azione revocatoria.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante, ribadendo quanto già dedotto sul punto in primo grado, asserisce che l'indennizzo riconosciutole dal con verbale di Per_1 separazione non costituisca atto dispositivo assoggettabile all'azione revocatoria disciplinata dall'art. 2901 c.c., in quanto mero riconoscimento di un credito in favore della moglie, con funzione sostanzialmente assimilabile a quella attribuita all'assegno divorzile.
Al riguardo, si osserva che l'indennizzo di cui viene chiesta la declaratoria di inefficacia relativa, faceva parte di un accordo patrimoniale contenuto nel verbale di separazione consensuale, con il quale venivano stabilite le relative condizioni.
In tale sede, i coniugi si sono, infatti, accordati su plurimi profili di carattere patrimoniale: l'assegno dovuto da alla moglie per il mantenimento dei figli;
la Per_1 divisione e l'assegnazione del compendio immobiliare che, in costanza di matrimonio, era in regime di comunione legale;
il riconoscimento dell'indennizzo di € 1.200.000,00 dal marito alla moglie per l'apporto da lei dato alla formazione del patrimonio familiare e nella produzione del reddito professionale da lui percepito negli anni della vita coniugale.
Con riferimento ai suddetti accordi patrimoniali, denominati anche contratti regolatori della crisi coniugale, la Suprema Corte ha affermato che questi mantengono la propria autonomia rispetto alla separazione o al divorzio e che possono essere aggrediti dai terzi creditori con l'azione di simulazione assoluta o con l'azione revocatoria (Cass. Civ.
Sent. n. 10443/2019).
Inoltre, la Corte di legittimità ha avuto modo di precisare che l'art. 2901 c.c. “tutela il creditore, rispetto agli atti di disposizione del proprio patrimonio posti in essere dal pagina 7 di 12 debitore, senza alcun discrimine circa lo scopo ulteriore avuto di mira dal debitore nel compimento dell'atto dispositivo”, tanto che sono stati ritenuti assoggettabili ad azione revocatoria anche gli atti aventi un profondo valore etico e morale, come quello con cui il debitore, per adempiere il proprio obbligo di mantenimento nei confronti dei figli e del coniuge, abbia trasferito a quest'ultimo, a seguito della separazione, la proprietà di un bene.
Alla luce dell'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, deve, dunque, ritenersi che l'atto attributivo dell'indennizzo oggetto della presente controversia sia assoggettabile all'azione revocatoria esperita dai creditori appellati, in quanto atto avente natura dispositiva del patrimonio del loro debitore a prescindere dalla Per_1 funzione asseritamente assolta per il suo tramite.
Conferma di tale assunto è la circostanza che, in forza di tale atto, sono state iscritte due ipoteche giudiziali come garanzie reali a tutela del credito vantato da Parte_1 nascente dal verbale di separazione (si vedano i documenti nn. 18 e 19 del
[...] fascicolo di primo grado degli odierni appellati).
Conseguentemente, il motivo in esame va rigettato.
- Sul secondo motivo di appello: il riconoscimento dell'indennizzo quale debito scaduto anche ai sensi dell'art. 1184 c.c.
Con riferimento alla dedotta natura di debito scaduto, che, ai sensi dell'articolo 2901, terzo comma, c.c., esenta il relativo pagamento da revocatoria, si osserva che per adempimento di un debito scaduto deve intendersi l'atto dovuto dal debitore una volta che si siano verificati gli effetti della mora (ex multis, Cass. Civ. Ord. n. 5806/2019).
Nel caso di specie, l'atto dispositivo in esame non rappresenta l'adempimento di un debito scaduto.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, per il pagamento dell'indennizzo di € 1.200.000,00 non si era verificata la scadenza di alcun termine né questo poteva individuarsi nella separazione, in quanto, nel relativo verbale, veniva stabilito che l'indennizzo dovesse essere così versato: € 100.000,00 annui, in ventiquattro rate semestrali di € 50.000,00 cadauna, scadenti il 30 giugno e 30 dicembre pagina 8 di 12 di ogni anno. Inoltre, la scadenza del pagamento della prima rata dell'indennizzo, pari a euro 50.000,00, veniva fissata il 30 dicembre 2016.
A ulteriore riprova della circostanza che il debito de quo non fosse scaduto, deve rilevarsi come lo stesso appellante ha prodotto, seppur tardivamente (in sede di comparsa conclusionale del presente grado), una pec dalla quale risulta che solo nel
2019 ella avesse costituito in mora il marito in relazione al pagamento delle previste rate rimaste insolute.
Anche il secondo motivo di appello va, pertanto, rigettato.
- Sul terzo motivo di appello: il requisito dell'eventus damni.
In relazione al requisito dell'eventus damni, richiesto dall'articolo 2901 c.c. ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, è principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo il quale il pregiudizio alle ragioni del creditore deve essere inteso non come un danno concreto ed effettivo, bensì come un pericolo di danno derivante dall'atto di disposizione, il quale, alla luce di un giudizio prognostico proiettato verso il futuro, deve aver comportato una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità (cfr. ex multis Cass. Civ. Ord. n. 10298/2025).
Nel caso qui in esame, deve osservarsi come il credito vantato dagli appellati ammonti complessivamente a più di 600.000,00 euro, tenendo conto del capitale, degli interessi e delle spese.
Tale credito, di ingente ammontare, risulta assistito da ipoteca, la cui iscrizione, tuttavia,
è successiva rispetto alle ipoteche iscritte a favore di per Parte_1
l'ammontare complessivo di € 2.400.000,00 nonché rispetto all'ipoteca iscritta in favore di Unicredit S.p.A. per l'ammontare di € 300.000,00.
Ne consegue che, anche considerando la stima del compendio immobiliare residuo in capo al così come operata dalla stessa in euro 1.889.800,00 al momento Per_1 Pt_1 dell'atto dispositivo in questione (cfr. pag. 24 dell'atto di appello), l'entità della garanzia patrimoniale offerta dal debitore disponente era già notevolmente inferiore al solo ammontare dell'ipoteca iscritta in favore dell'appellante e che, pertanto, l'atto con il pagina 9 di 12 quale ha riconosciuto alla moglie l'indennizzo pari a euro 1.200.000,00, che, Per_1 come esposto, ha poi permesso le iscrizioni ipotecarie in favore della stessa, ha determinato “una modifica della situazione patrimoniale tale da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o da comprometterne la fruttuosità”, tenuto altresì conto che, in sede di esecuzione, ben difficilmente il ricavato delle vendite immobiliari sia pari a quello stimato.
Devono, poi, respingersi le argomentazioni sviluppate in atto di appello relativamente ai crediti vantati da Unicredit S.p.A. e dalla stessa riguardo ai quali si evidenzia Pt_1 come gli stessi siano diminuiti a fronte di un parziale pagamento.
Infatti, anche a voler ritenere che ciò sia avvenuto, in ogni caso, le ipoteche in favore di tali creditori risultano ancora iscritte per gli importi originari e, pertanto, non può ritenersi che sia venuto meno l'interesse degli appellati ad ottenere una pronuncia di declaratoria di inefficacia relativa dell'atto dispositivo e delle iscrizioni ipotecarie ad esso conseguenti.
Conseguentemente, anche il terzo motivo di appello va rigettato.
- Sul quarto motivo di appello: l'elemento soggettivo in capo a Parte_1
[...]
Quanto all'elemento soggettivo del terzo accipiens, l'articolo 2901 c.c. stabilisce che, qualora l'atto dispositivo sia anteriore al sorgere del credito e si tratti di atto a titolo oneroso, occorre che il terzo fosse partecipe della dolosa preordinazione.
Orbene, in relazione all'elemento soggettivo richiesto dalla legge in capo al debitore disponente e al terzo accipiens rispetto ad un atto dispositivo a titolo oneroso, anteriore al sorgere del credito, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la Sentenza n.
1898/2025, hanno precisato che “ad integrare la dolosa preordinazione richiesta dall'art. 2901, primo comma, c.c. non è sufficiente la mera consapevolezza, da parte del debitore, del pregiudizio che l'atto arreca alle ragioni dei creditori, ma è necessario che l'atto sia stato posto in essere dal debitore in funzione del sorgere dell'obbligazione, al fine di impedire o rendere più difficile l'azione esecutiva o comunque di pregiudicare il soddisfacimento del credito, attraverso una modificazione della consistenza o della pagina 10 di 12 composizione del proprio patrimonio, e che, trattandosi di atto a titolo oneroso, il terzo fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal debitore rispetto al debito futuro”.
Nel caso di specie, anche a voler considerare l'atto dispositivo oggetto di causa un atto a titolo oneroso, come allegato dall'appellante, si ritiene fornita la prova che la Pt_1 fosse a conoscenza dell'intento specificamente perseguito dal con l'atto de quo. Per_1
Infatti, l'appellante rappresenta, a più riprese, come la stessa, per tutta la durata del rapporto coniugale, avesse prestato collaborazione all'attività del marito tenendo la contabilità dello studio professionale di quest'ultimo.
La circostanza trova riscontro, peraltro, nel documento n. 1 depositato dai creditori nel giudizio di prime cure: la mail datata 14.6.2016, inviata dalla ai professionisti Pt_1 appellati, con la quale la mittente trasmetteva a quest'ultimi i documenti relativi agli accertamenti compiuti dalla Guardia di Finanza “come da indicazione del Dr. . Per_1
Ciò, infatti, conferma non soltanto la stretta collaborazione dell'appellante nell'attività del marito, ma anche che la stessa fosse già a conoscenza dell'instaurazione tra il marito ed i suddetti professionisti di un rapporto obbligatorio avente ad oggetto l'attività difensiva da svolgere in relazione alle predette verifiche fiscali, ancorché il relativo incarico professionale sia stato poi formalmente conferito a quest'ultimi solo nel mese di ottobre 2016.
Inoltre, la scelta operata dai coniugi di formalizzare la loro separazione solo nel 2016, in concomitanza con il contenzioso fiscale del benchè, come dichiarato dalla Per_1 stessa appellante, fosse, di fatto, iniziata nel 2011, prevedendo, oltre alla divisione del compendio immobiliare oggetto di comunione legale, anche e, soprattutto, il riconoscimento in favore della moglie di un ingente indennizzo pari a euro 1.200.000,00, costituisce un ulteriore elemento di valutazione che induce ragionevolmente a ritenere che la moglie fosse consapevole dell'intento perseguito di di modificare, in Per_1 peius, la consistenza del proprio patrimonio in ragione del credito insorto a favore degli odierni appellati.
Il superiore assunto trova ulteriore riscontro nella successiva duplice iscrizione ipotecaria a garanzia dell'indennizzo attribuito alla su tutto il compendio Pt_1
pagina 11 di 12 immobiliare nella titolarità del da cui si evince agevolmente come l'accipiens Per_1 fosse consapevole delle finalità elusive perseguite dall'ex marito. Pt_1
Alla luce, dunque, delle argomentazioni che precedono, l'appello in esame deve essere rigettato e, per l'effetto, l'impugnata sentenza deve essere integralmente confermata.
Inoltre, in ossequio al generale principio di soccombenza, le spese del presente grado di giudizio vanno liquidate, come da dispositivo, a carico dell'appellante ed in favore degli appellati, in solido tra loro in ragione dell'unicità della posizione difensiva, tenuto conto del valore della lite.
Infine, in considerazione dell'integrale reiezione del proposto gravame, nel caso di specie, ricorrono le condizioni previste dal D.P.R. n. 115/2002, così come modificato da
L. n. 228/2012, per porre a carico di parte appellante la misura del doppio del contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
RIGETTA
l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma integralmente la Parte_1 sentenza n. 2572/2023, resa dal Tribunale di Bologna in data 29.11.2023.
CONDANNA al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1 [...]
in solido tra loro, delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in € CP_2
13.500,00 per compenso di avvocato, oltre accessori se e come dovuti per legge.
DICHIARA tenuta, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, come modificato da L. n. Parte_1
228/2012, al versamento del doppio del contributo unificato.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della III Sezione Civile della Corte
d'Appello, il 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott. Giovanni Salina pagina 12 di 12