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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 20/05/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2911/2021
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 20 Maggio 2025, sono comparsi, alle ore 9:51, l'Avv. D. Schembri per la società attrice e l'Avv. Cavaleri, in sostituzione degli Avv.ti Falbo e D'Agata, per la società convenuta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:53, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:32, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:32 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 20 Maggio
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2911 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la in persona del legale rappresentante pro tempore signor Parte_1
, con sede legale a Favara (AG), nella via dello Sport n. 39, elettivamente Parte_2 domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Unità d'Italia n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Domenico Schembri, che la rappresenta e difende per procura allegata agli atti di lite,
- attrice -
CONTRO
la in persona del presidente del consiglio di amministrazione e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede a Catania, nella via Melilli n. 10, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Catania, nella via Luigi Sturzo n. 33, presso lo studio degli Avv.ti Virginia Falbo e Alfio Oscar Giovanni D'Agata, dai quali è rappresentata e difesa,
sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura allegata agli atti di lite,
2 - convenuta -
Oggetto: Azione di risoluzione di contratto di vendita e di risarcimento del danno.
Conclusioni per la società attrice: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 20 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 20 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositate, rispettivamente, l'8 Febbraio 2022 e il 9
Settembre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 14 Ottobre 2021 la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signor , Parte_1 Parte_2 vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la in persona del presidente del Controparte_1 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore. All'uopo premetteva, che l'11 Dicembre 2020 aveva sottoscritto con quest'ultima un contratto di compravendita, avente a oggetto l'automobile Mercedes GLE 350D, targata FC888JF. Esponendo di avere versato a controparte il 16 Dicembre 2020, mediante bonifico bancario, l'importo di € 28.300,00 quale prezzo del suddetto acquisto, comprensivo della somma di € 867,00, corrisposta a titolo di imposta provinciale di trascrizione. Ciò in quanto, la venditrice si era assunta l'impegno di provvedere alla trascrizione presso il PRA del passaggio di proprietà del cennato veicolo a favore di essa istante. L'attrice riferiva che, però, tale prestazione non era stata eseguita dalla menzionata società. Osservando che, la convenuta, in maniera del tutto irregolare, emetteva, tramite l'ACI di Agrigento, delle diverse annotazioni sul libro giornale finalizzate a trascrivere il trasferimento di proprietà dell'enunciato mezzo, nonché ad aggiornare la rispettiva carta di circolazione. Evidenziava che, fino ad allora la nonostante i propri vari Controparte_1 solleciti, non aveva adempiuto l'obbligazione in parola, poiché la nominata macchina risultava ancora intestata alla cedente. Sostenendo che, il grave inadempimento in questione le aveva arrecato dei danni, sia perché, nel timore di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 94, III e
3 IV comma, del codice della strada, aveva limitato l'uso del ricordato mezzo, ricorrendo sovente a farsi prestare un'auto da amici e da familiari;
sia poiché aveva dovuto rinunciare a una proposta di acquisto della stessa proveniente da terzi soggetti. La istante spiegava che, era Pt_3 risultata pure la diffida e costituzione in mora inviata dal rispettivo legale alla predetta società.
Sul piano del diritto, dopo avere richiamato il disposto dell'art. 1453 c.c., affermava essere sua intenzione chiedere la risoluzione del contratto di compravendita in dibattito, stante che, a fronte dell'adempimento a opera sua delle obbligazioni con il medesimo assunte, la alienante non aveva ancora adempiuto quella sorta a proprio carico. Asserendo di avere diritto non solo alla restituzione del prezzo già pagato;
ma, anche, al ristoro dei cennati nocumenti, quantificati in € 5.000,00. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, la risoluzione giudiziale del menzionato negozio giuridico per inadempimento della venditrice, a norma dell'art. 1453 c.c. In secondo luogo, il rispettivo diritto ad avere restituito l'ammontare di € 28.300,00. Di conseguenza, di condannare la convenuta, per un verso, a restituirle tale somma;
per un altro, a risarcirle i danni subiti a causa dell'enunciato inadempimento negoziale, determinati nella misura di € 5.000,00.
La in persona del presidente del consiglio di amministrazione e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'8 Febbraio
2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo deduceva che, al momento della vendita alla della ricordata automobile ignorava che Parte_1 era stata oggetto di un provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di Caltanissetta -
Sezione Penale, nell'ambito del procedimento avente R.G.N.R. n. 2952/2015 - R. G.I.P. n.
1921/2016, nonché che sulla stessa era stato apposto un ostativo da parte della Motorizzazione di Caltanissetta. Specificando di avere appreso tali circostanze, non risultanti da alcuna annotazione riportata sul certificato cronologico del PRA, soltanto allorché, rivoltasi all'ACI di
Agrigento per adempiere l'obbligazione controversa assunta nei riguardi dell'attrice, le era stata negata la trascrizione dell'atto di alienazione della richiamata macchina per la presenza dell'anzidetto ostativo. Affermava di essersi prontamente attivata per rimuoverlo, in primis, chiedendo chiarimenti alla cennata Motorizzazione relativamente alla natura di quest'ultimo e alle cause che lo avevano determinato, e, poi, una volta venuta a conoscenza del provvedimento di sequestro, presentando il 18 Marzo 2021, in qualità di soggetto estraneo al menzionato procedimento penale, apposita istanza per ottenere il dissequestro del mezzo in discorso. La prefata società evidenziava, altresì, che, nelle more, dietro sua richiesta, l'ACI di Agrigento
4 aveva rilasciato un foglio di via temporaneo per consentire alla società acquirente di utilizzare l'enunciata auto. Osservando che, dopo aver ottenuto in data 28 Giugno 2021 da parte del
Tribunale di Sorveglianza, a cui l'adito G.I.P. aveva rimesso l'istanza per competenza, il provvedimento di dissequestro, appresa dalla Motorizzazione di Caltanissetta la causa del persistere dell'impossibilità di procedere all'eliminazione del nominato ostativo, consistente nell'errata indicazione al suo interno della data del precedente provvedimento di sequestro, si era ulteriormente attivata, per il tramite dell'amministratore giudiziario, al fine di risolvere tale ulteriore impedimento. Aggiungendo di avere saputo che, questi il 25 Ottobre 2021 aveva depositato presso l'ufficio del G.I.P. una istanza integrativa, che non era ancora stata esitata.
Rilevava, poi, che successivamente alla notificazione del ricordato atto di citazione, a mezzo pec inviata il 20 Gennaio 2022 il legale della istante le aveva intimato di eseguire tutti gli adempimenti necessari per il trasferimento della proprietà dell'anzidetto veicolo e, in subordine, di procedere all'annotazione sul libro giornale per consentirne temporaneamente la circolazione. Contestando che, nel caso di specie non le era imputabile alcun inadempimento colpevole, non solo perché la tempestiva trascrizione dell'atto di alienazione della cennata macchina era stata preclusa da un impedimento, di cui non poteva essere a conoscenza;
ma, anche, in quanto si era prontamente adoperata per rimuoverlo. La stessa sottolineava il carattere temporaneo dell'inadempimento oggetto del contendere, nonché che l'ostativo inserito dalla
Motorizzazione di Caltanissetta era stato originato da un mero errore nell'indicazione della targa del mezzo da sottoporre a sequestro. Sostenendo che, nella ipotesi in esame non sussistevano i presupposti per dichiarare la risoluzione del menzionato contratto di vendita, essendo l'adempimento della prestazione solamente sospeso, né per essere condannata al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla dato che il ritardo Parte_1 nella sua esecuzione non le era ascrivibile. Asseriva, infine, che l'interesse dell'acquirente alla prestazione in argomento era tuttora persistente in considerazione della comunicazione inviatale il 20 Gennaio 2022. In forza di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di dichiarare, ai sensi degli artt. 1256, II comma, e 1218 c.c., che la mancata trascrizione dell'enunciato atto di vendita costituiva una impossibilità temporanea della prestazione che non le era imputabile, nonché che la medesima era sospesa essendo ancora conseguibile e sussistente l'interesse della istante. Per l'effetto, di rigettare le pretese azionate nei propri riguardi da controparte. In subordine, di dichiarare, sempre a norma delle nominate disposizioni codicistiche, da un lato, che la ricordata mancata trascrizione integrava una impossibilità definitiva della prestazione a
5 essa non ascrivibile;
dall'altro, conseguentemente, la risoluzione del richiamato negozio giuridico per tale motivo, rigettando, comunque, la richiesta di risarcimento danni di cui sopra.
Con provvedimento emesso l'1 Marzo 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava alla il termine di quindici giorni per inviare alla Parte_1
'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. In quello Controparte_1 successivo del 12 Luglio 2022 il medesimo dava atto dell'esito negativo di tale procedura.
Mediante ordinanza adottata il 10 Gennaio 2023 l'adita autorità giudiziaria ammetteva la prova testimoniale dedotta dalla società attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata l'11 Ottobre 2022. I testi intimati venivano escussi durante l'udienza del 13 Giugno
2023. Con provvedimento emesso il 4 Giugno 2024, all'esito dell'udienza celebrata in tale giorno ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice dava atto che le parti in contesa avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate da entrambe il 3 Giugno 2024. Indi, all'udienza odierna del 20 Maggio 2025, dopo che i propri difensori hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c.,
l'adita autorità giudiziaria la assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate dalla società attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso superiormente anticipato è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. A seguito della proposta di acquisto di autovettura usata n. 1851 dell'11 Dicembre 2020, tra la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signor , e la Parte_1 Parte_2
in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, è stato concluso il contratto avente a oggetto la compravendita del veicolo Mercedes modello GLE 350D, targato FC888JF. Il prezzo concordato per tale cessione, pari a € 28.300,00, è stato integralmente corrisposto dalla acquirente. Nel medesimo è stata ricompresa, tra l'altro, la somma di € 867,00, versata dalla società attrice a titolo di imposta provinciale di trascrizione, stante che la venditrice si è impegnata a trascrivere presso il PRA il passaggio di proprietà della suddetta macchina. Mediante la proposizione della controversia sottoposta a disamina la istante lamenta l'inadempimento a opera della convenuta di
6 quest'ultima obbligazione, che, tenuto conto della sua non scarsa importanza e gravità, giustifica le proprie richieste, avanzate ai sensi dell'art. 1453 c.c., di risoluzione del cennato negozio giuridico e di risarcimento dei danni, meglio descritti in parte motiva, asseritamente subiti. Al fine di contrastare tali pretese la ha dimostrato che, il mancato CP_1 CP_1 tempestivo adempimento della prestazione in parola non è dipeso da una sua colpevole negligenza nell'esecuzione del menzionato contratto;
bensì, da un impedimento indipendente dalla rispettiva volontà, non conosciuto e non conoscibile da essa venditrice al momento della conclusione del medesimo. Integrato, sulla base di quanto riferito nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 Febbraio 2022 e attestato dalla documentazione allegata agli atti di lite, dall'essere stata l'automobile in questione sottoposta a un provvedimento di sequestro, disposto dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Penale, nell'ambito del procedimento avente R.G.N.R. n. 2952/2015 - R. G.I.P. n. 1921/2016, a cui ha fatto seguito l'apposizione da parte della Motorizzazione di Caltanissetta di un ostativo, che le ha precluso di trascrivere l'enunciato passaggio di proprietà. L'esame delle prove documentali allegate nel suo fascicolo consente, altresì, di constatare, innanzitutto, che, contrariamente alla tesi asserita dalla la causa del nominato impedimento non è assolutamente Parte_1 ascrivibile alla convenuta, sia perché completamente estranea al ricordato procedimento penale;
sia in quanto è dipeso dalla errata indicazione, all'interno del provvedimento di sequestro in commento, della targa dell'auto che ne ha formato oggetto. In secondo luogo che, la richiamata venditrice, non appena scoperta presso l'ACI di Agrigento l'esistenza del predetto ostativo, si
è prontamente attivata, da un lato, facendosi rilasciare da questa dal 22 Gennaio 2021 all'1
Ottobre 2021 delle annotazioni sul libro giornale, sostitutive del relativo documento di circolazione, che hanno reso possibile l'uso del citato mezzo;
dall'altro, per ottenere l'eliminazione del primo. Infatti, compatibilmente con i tempi necessari per ricevere dalla
Motorizzazione di Caltanissetta il riscontro alla propria richiesta di informazioni in merito, datato 23 Febbraio 2021, grazie al quale ne ha scoperto la causa, con istanza del 24 Febbraio
2021 rivolta al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, ha chiesto il dissequestro della cennata vettura. Il provvedimento che lo ha disposto è stato adottato dal Giudice delegato del Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione, a cui è stato rimesso per competenza, il successivo 28 Giugno 2021. Appare evidente che, l'arco temporale intercorso prima della rispettiva emissione non è per nulla ascrivibile all'inerzia della nel Controparte_1 promuovere le iniziative utili per adempiere l'obbligazione oggetto del contendere.
7 Analogamente, non può ritenersi responsabile tale società del fatto che, non essendo stata correttamente indicata in seno al provvedimento di dissequestro la data di quello con cui la enunciata automobile è stata sottoposta a sequestro, la Motorizzazione di Caltanissetta non ha subito rimosso l'ostativo in discussione. Al contrario, non appena venuta a conoscenza di tale ulteriore impedimento, per il tramite dell'amministratore giudiziario ha depositato il 25 Ottobre
2021 una istanza integrativa avanti al nominato G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, finalizzata alla risoluzione di tale vicenda. All'esito della stessa non solo quest'ultimo ha disposto il dissequestro della ricordata macchina con provvedimento del 21 Febbraio 2022; ma, per quel che qui interessa maggiormente, la convenuta ha prontamente proceduto a trascrivere presso l'ACI di Agrigento il passaggio di proprietà di tale bene mobile a favore dell'attrice. Il che emerge dall'analisi della carta di circolazione e dell'attestazione del PRA di Agrigento, depositate nel presente giudizio dalla medesima il 9 Settembre 2022, unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. Dalla lettura di questi documenti risulta chiaramente che, il richiamato trasferimento è avvenuto a decorrere dall'1 Marzo 2022, ossia a distanza di appena quattro giorni dalla comunicazione del citato provvedimento, compiuta dalla competente cancelleria a mezzo pec inviata al legale della prefata venditrice il 25 Febbraio 2022.
2.1.- Prendendo le mosse dalle delucidazioni e dalle considerazioni che precedono, è, del pari, indispensabile rilevare delle emblematiche e dirimenti circostanze, strettamente collegate al comportamento tenuto nel corso della contesa dalla società istante. Invero, dopo avere notificato il 14 Ottobre 2021 alla l'atto di citazione che la ha incoata, Controparte_1 contenente la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. del rapporto negoziale in dibattito, la le ha inviato, per il tramite del suo avvocato, con pec del 20 Gennaio Parte_1
2022 una diffida. Con tale nota, prodotta dall'anzidetta società, la ha invitata e diffidata, in primis, a effettuare, entro e non oltre sette giorni, il regolare adempimento di tutte le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà della cennata vettura a proprio favore. In second'ordine e contestualmente, senza recedere dalla menzionata richiesta, a rinnovare, nelle more del presente giudizio, l'annotazione sul libro giornale, con cui si è temporaneamente sostituito il documento di circolazione dell'enunciato mezzo, scaduta il 9 Ottobre 2021. A distanza di poco più di due settimane, esattamente il 9 Febbraio 2022, l'attrice ha depositato presso il Tribunale di Agrigento un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., allegato dalla convenuta alla nominata memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 9 Settembre 2022.
Attraverso tale atto, una volta ricostruita la vicenda in esame e articolate le argomentazioni in
8 punto di diritto inerenti alla ricorrenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora a sostegno dell'invocato provvedimento d'urgenza, l'istante ha formulato delle peculiari richieste, che si palesano incompatibili rispetto a quelle spiegate instaurando la contesa che ci occupa. Ciò in quanto, ha domandato all'adita autorità giudiziaria, in via principale, di ordinare alla 'immediato aggiornamento della carta di circolazione del ricordato Controparte_1 veicolo, ovvero, qualora tale adempimento non fosse di immediata esecuzione, di ordinarle di metterle a disposizione un'auto sostitutiva di pari livello per tutto il tempo necessario a compiere la prestazione in discorso. Il procedimento sommario introdotto dal richiamato ricorso
è stato definito dal Giudice designato alla sua trattazione con provvedimento emesso il 6 Aprile
2022, pure versato agli atti di causa. Mediante quest'ultimo, preso atto che la società resistente ha proceduto ad aggiornare la carta di circolazione della suddetta automobile, consegnandola alla ricorrente il 30 Marzo 2022, è stata dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda cautelare proposta dalla seconda nei confronti della prima. Ebbene, con le istanze avanzate verso la convenuta, in pendenza della controversia sottoposta a disamina, con la diffida datata 20 Gennaio 2022 e con il cennato ricorso ex art. 700 c.p.c., la ha manifestato, implicitamente e indirettamente, la volontà di Parte_1 rinunciare a far valere il diritto alla risoluzione del contratto di compravendita in argomento, azionato con il cennato atto di citazione. In altre parole, l'attrice, inviando la nota e depositando l'atto di cui sopra in un momento successivo alla proposizione del procedimento de quo, ha posto in essere dei comportamenti concludenti certamente non compatibili con l'intenzione di risolvere il menzionato negozio giuridico, sintomatici di quella, opposta, di spronare la controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta. A conferma della correttezza di questa constatazione depongono delle circostanze, rilevate dalla nei Controparte_1 propri scritti difensivi, mai contestate dalla istante durante la contesa. Segnatamente, l'avere la non solo, comunque, utilizzato la enunciata vettura da quando le è Parte_1 stata consegnata, in forza dell'acquisto in parola, sino alla scadenza dell'annotazione sul libro giornale datata 1 Ottobre 2021, che ne ha consentito la circolazione fino al 30 Ottobre 2021, per come esplicitamente ammesso nel nominato ricorso (cfr. pag. 6); ma, anche, ritirato il 30
Marzo 2022, per il tramite di un suo dipendente, la carta di circolazione aggiornata della medesima. Il che è dimostrato dalla dicitura “Per ricezione dell'originale”, con in calce la firma di colui a cui è stato consegnato, apposta su tale documento, allegato in copia fotostatica alla ricordata memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c., depositata dalla convenuta il 9 Febbraio
9 2022. A fronte di questi fatti, l'attrice non ha mai dichiarato durante la vertenza processuale qui analizzata di volere restituire il richiamato mezzo, né formalmente offerto alla venditrice di consegnarglielo. Al contrario, ha continuato a servirsene successivamente all'avvenuta trascrizione del rispettivo passaggio di proprietà, integrante il contenuto dell'obbligazione cui si riferisce il denunciato inadempimento. In buona sostanza, attraverso le condotte concludenti appena descritte la società istante ha manifestato, in modo implicito, la volontà sia di rinunciare alla facoltà di chiedere e ottenere la risoluzione del predetto rapporto contrattuale, esercitata in ossequio al disposto dell'art. 1453 c.c. introducendo il presente giudizio;
sia di accettare l'adempimento tardivo della cennata prestazione, che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato,
è stata eseguita non tempestivamente dalla per motivi non imputabili a Controparte_1 proprie colpose negligenze, e/od omissioni. In merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che: “(……) la rinunzia all'azione non deve essere necessariamente espressa né contenuta in atti formali ma può essere anche tacita e compiersi mediante atti e fatti concludenti incompatibili con la volontà di proseguire nella domanda proposta (Cass. 2267/90). Nel caso in cui, in un contratto a prestazioni corrispettive, la rinunzia all'azione di risoluzione venga ravvisata in un comportamento di effettiva esecuzione del contratto, posto in essere dal rinunziante ed accettato dall'altra parte, non assume rilievo la regola prevista nell'art. 1453
c. 3 cc., secondo cui il debitore inadempiente non può più adempiere dopo che sia stata chiesta la risoluzione, poiché trattasi di norma a carattere dispositivo, sicché nulla vieta che, nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata, il creditore possa accettare l'adempimento della prestazione, successivo alla domanda, rinunziando, in tal modo, agli effetti della risoluzione, anche quando questa si sia già verificata per legge (artt. 1454,
1456 e 1457 cc..) o per effetto di una pronuncia giudiziale ex art. 1453 cc. (Cass. II n. 4908/91).
Il contraente non inadempiente, infatti, così come può rinunziare ad eccepire l'inadempimento, che potrebbe dar causa alla pronunzia di risoluzione, può, allo stesso modo, rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto o della clausola risolutiva espressa o dello spirare del termine essenziale o della diffida ad adempiere, e può anche rinunziare ad avvalersi della risoluzione già dichiarata giudizialmente, ripristinando contestualmente l'obbligazione contrattuale ed accettandone l'adempimento” (cfr.: Cass. Civ., Sez. II, 28/06/2004 n. 11967).
Le considerazioni che precedono non sono superate dal fatto che, nonostante i menzionati comportamenti concludenti, la ha continuato a sostenere nei propri Parte_1
10 scritti difensivi di volere coltivare l'azione di risoluzione dell'enunciato contratto. Pertanto, tenuto conto delle argomentazioni che precedono, quest'ultima va rigettata.
3.- Dalla inaccoglibilità della nominata richiesta, motivata dalle ragioni su illustrate, discende, il rigetto di quella, ulteriore, spiegata dall'attrice sempre a norma dell'art. 1453 c.c., finalizzata a ottenere la condanna della convenuta a risarcirle i danni asseritamente subiti.
Questi sono stati individuati nell'avere dovuto la istante tanto limitare l'utilizzo della ricordata vettura, per evitare di incorrere nell'irrogazione delle sanzioni previste dal III e dal IV comma dell'art. 94 del codice della strada per l'ipotesi di irregolarità afferenti alla mancata regolarizzazione dei relativi documenti, ricorrendo spesso ad auto fornitele in prestito da amici;
quanto rinunciare alla proposta di acquisto della stessa proveniente da terzi soggetti. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità afferma che: “Nel caso di proposizione congiunta della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni il giudice
è tenuto, in ogni caso, a pronunciare sulla prima domanda e, solo se la rigetta, può ritenersi esonerato dal pronunciare espressamente sull'altra, dovendosi la medesima considerare implicitamente rigettata” (cfr.: Cass., Sez. III, 27/01/2005 n. 1664). Tale arresto della Suprema
Corte di Cassazione si attaglia perfettamente al caso di specie, pure considerando che l'inadempimento parziale, sul quale la ha fondato la domanda di Parte_1 natura risarcitoria in commento, finché è durato, è stato di scarsa importanza. Inoltre, lo si ribadisce, della temporanea impossibilità di eseguire l'obbligazione da cui è scaturito non è stata responsabile la che, anzi, si è tempestivamente attivata per Controparte_1 rimuovere l'ostativo apposto dalla Motorizzazione di Caltanissetta, che ha impedito sino al mese di Febbraio 2022 di trascrivere il passaggio di proprietà del richiamato mezzo. A ciò deve aggiungersi che, la pretesa in discussione è rimasta priva di adeguati riscontri istruttori. A ben guardare, dalle deposizioni rilasciate dai signori e , escussi in Testimone_1 Testimone_2 qualità di testi nel corso dell'udienza del 13 Giugno 2023, emerge che nel breve arco temporale in cui la suddetta vettura non ha potuto circolare, ricompreso fra i mesi di Novembre 2021 e di
Febbraio 2022 secondo ciò che è stato da essa esplicitamente riconosciuto, l'attrice si è avvalsa di macchine prestategli da amici. Mentre, la perdita della possibilità di alienarla a terzi soggetti, identificata dalla istante alla stregua di una delle cause del nocumento patito, è rimasta sfornita di prova. In effetti, su tale punto il primo dei cennati testimoni, pur avendo precisato di avere assistito a trattative di vendita del menzionato bene mobile condotte da , legale Parte_2 rappresentante della enunciata società, con un signore. Tuttavia, ha ammesso di non avere
11 chiesto al prefato amico la ragione per la quale non è avvenuta la citata cessione. Invece, la signora ha affermato che è stato suo marito a riferirle che, intorno Testimone_2 Parte_2 alla fine dell'anno 2021 ha ricevuto un'offerta di acquisto per la nominata automobile, nonché che non la ha potuta accettare per l'irregolarità della rispettiva carta di circolazione (cfr.: verbale dell'udienza del 13/06/2023). Per quel che concerne tale ultima risposta, bisogna rilevare un fondamentale aspetto. Precipuamente, si tratta di una dichiarazione de relato actoris, vertendo su una circostanza di cui la ricordata testimone è stata informata dal coniuge, che è il legale rappresentante pro tempore della , che ha promosso la controversia in Parte_1 esame. In ordine all'attendibilità probatoria delle deposizioni di tal genere la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito che, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr., così: Cass.,
Sez. I, 15/01/2015 n. 569; Cass., Sez. III, ordinanza n. 7746 dell'8/04/2020). Sicché, pure in forza delle argomentazioni appena articolate la richiesta di risarcimento danni sottoposta a disamina è suscettibile di essere rigettata.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, la società attrice deve essere condannata a rifondere alla società convenuta le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 2.200,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande formulate dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signor Filippo, nei Parte_1 Pt_1 confronti della in persona del presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
- infine, condanna la società attrice, come sopra rappresentata, a rifondere alla società convenuta, ut supra rappresentata, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 2.200,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
12 Così deciso in Agrigento in data 20 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
13
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
All'udienza del 20 Maggio 2025, sono comparsi, alle ore 9:51, l'Avv. D. Schembri per la società attrice e l'Avv. Cavaleri, in sostituzione degli Avv.ti Falbo e D'Agata, per la società convenuta, che discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice Onorario si rititra in camera di consiglio alle ore 11:53, dopo avere trattato gli altri fascicoli previsti per l'udienza odierna, per emettere la sentenza concernente il presente giudizio ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
A questo punto, uscito dalla camera di consiglio alle ore 18:32, decide il presente giudizio con sentenza emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., di cui dà lettura in pubblica udienza in assenza delle parti.
Il Giudice
Barbara Cordaro
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Agrigento Sezione Civile La Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento,
Sezione Civile, ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., dopo essere uscita alle ore 18:32 dalla camera di consiglio in cui si è ritirata alla pubblica udienza del 20 Maggio
2025, dando lettura della presente motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2911 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili dell'anno
2021, promossa
DA
la in persona del legale rappresentante pro tempore signor Parte_1
, con sede legale a Favara (AG), nella via dello Sport n. 39, elettivamente Parte_2 domiciliata, ai fini del presente giudizio, ad Agrigento, nella via Unità d'Italia n. 2/A, presso lo studio dell'Avv. Domenico Schembri, che la rappresenta e difende per procura allegata agli atti di lite,
- attrice -
CONTRO
la in persona del presidente del consiglio di amministrazione e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, con sede a Catania, nella via Melilli n. 10, elettivamente domiciliata, ai fini del presente giudizio, a Catania, nella via Luigi Sturzo n. 33, presso lo studio degli Avv.ti Virginia Falbo e Alfio Oscar Giovanni D'Agata, dai quali è rappresentata e difesa,
sia congiuntamente che disgiuntamente, giusta procura allegata agli atti di lite,
2 - convenuta -
Oggetto: Azione di risoluzione di contratto di vendita e di risarcimento del danno.
Conclusioni per la società attrice: come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 20 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, cui interamente si rinvia.
Conclusioni per la Controparte_1 come all'udienza di precisazione delle conclusioni del 4 Giugno 2024, celebrata ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., e a quella di discussione orale ex art. 281-sexies c.p.c. del 20 Maggio
2025, riportandosi a quelle formulate nella comparsa di costituzione e risposta e nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositate, rispettivamente, l'8 Febbraio 2022 e il 9
Settembre 2022, alle quali integralmente si rimanda.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
1.- In fatto. Con atto di citazione notificato a mezzo pec il 14 Ottobre 2021 la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signor , Parte_1 Parte_2 vocava in ius avanti l'intestato Tribunale la in persona del presidente del Controparte_1 consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore. All'uopo premetteva, che l'11 Dicembre 2020 aveva sottoscritto con quest'ultima un contratto di compravendita, avente a oggetto l'automobile Mercedes GLE 350D, targata FC888JF. Esponendo di avere versato a controparte il 16 Dicembre 2020, mediante bonifico bancario, l'importo di € 28.300,00 quale prezzo del suddetto acquisto, comprensivo della somma di € 867,00, corrisposta a titolo di imposta provinciale di trascrizione. Ciò in quanto, la venditrice si era assunta l'impegno di provvedere alla trascrizione presso il PRA del passaggio di proprietà del cennato veicolo a favore di essa istante. L'attrice riferiva che, però, tale prestazione non era stata eseguita dalla menzionata società. Osservando che, la convenuta, in maniera del tutto irregolare, emetteva, tramite l'ACI di Agrigento, delle diverse annotazioni sul libro giornale finalizzate a trascrivere il trasferimento di proprietà dell'enunciato mezzo, nonché ad aggiornare la rispettiva carta di circolazione. Evidenziava che, fino ad allora la nonostante i propri vari Controparte_1 solleciti, non aveva adempiuto l'obbligazione in parola, poiché la nominata macchina risultava ancora intestata alla cedente. Sostenendo che, il grave inadempimento in questione le aveva arrecato dei danni, sia perché, nel timore di incorrere nelle sanzioni previste dall'art. 94, III e
3 IV comma, del codice della strada, aveva limitato l'uso del ricordato mezzo, ricorrendo sovente a farsi prestare un'auto da amici e da familiari;
sia poiché aveva dovuto rinunciare a una proposta di acquisto della stessa proveniente da terzi soggetti. La istante spiegava che, era Pt_3 risultata pure la diffida e costituzione in mora inviata dal rispettivo legale alla predetta società.
Sul piano del diritto, dopo avere richiamato il disposto dell'art. 1453 c.c., affermava essere sua intenzione chiedere la risoluzione del contratto di compravendita in dibattito, stante che, a fronte dell'adempimento a opera sua delle obbligazioni con il medesimo assunte, la alienante non aveva ancora adempiuto quella sorta a proprio carico. Asserendo di avere diritto non solo alla restituzione del prezzo già pagato;
ma, anche, al ristoro dei cennati nocumenti, quantificati in € 5.000,00. Pertanto, con l'atto di citazione in limine indicato chiedeva all'adita autorità giudiziaria di dichiarare, innanzitutto, la risoluzione giudiziale del menzionato negozio giuridico per inadempimento della venditrice, a norma dell'art. 1453 c.c. In secondo luogo, il rispettivo diritto ad avere restituito l'ammontare di € 28.300,00. Di conseguenza, di condannare la convenuta, per un verso, a restituirle tale somma;
per un altro, a risarcirle i danni subiti a causa dell'enunciato inadempimento negoziale, determinati nella misura di € 5.000,00.
La in persona del presidente del consiglio di amministrazione e Controparte_1
legale rappresentante pro tempore, si costituiva nel presente giudizio depositando l'8 Febbraio
2022 il proprio fascicolo con la comparsa di risposta. In tale scritto difensivo deduceva che, al momento della vendita alla della ricordata automobile ignorava che Parte_1 era stata oggetto di un provvedimento di sequestro disposto dal Tribunale di Caltanissetta -
Sezione Penale, nell'ambito del procedimento avente R.G.N.R. n. 2952/2015 - R. G.I.P. n.
1921/2016, nonché che sulla stessa era stato apposto un ostativo da parte della Motorizzazione di Caltanissetta. Specificando di avere appreso tali circostanze, non risultanti da alcuna annotazione riportata sul certificato cronologico del PRA, soltanto allorché, rivoltasi all'ACI di
Agrigento per adempiere l'obbligazione controversa assunta nei riguardi dell'attrice, le era stata negata la trascrizione dell'atto di alienazione della richiamata macchina per la presenza dell'anzidetto ostativo. Affermava di essersi prontamente attivata per rimuoverlo, in primis, chiedendo chiarimenti alla cennata Motorizzazione relativamente alla natura di quest'ultimo e alle cause che lo avevano determinato, e, poi, una volta venuta a conoscenza del provvedimento di sequestro, presentando il 18 Marzo 2021, in qualità di soggetto estraneo al menzionato procedimento penale, apposita istanza per ottenere il dissequestro del mezzo in discorso. La prefata società evidenziava, altresì, che, nelle more, dietro sua richiesta, l'ACI di Agrigento
4 aveva rilasciato un foglio di via temporaneo per consentire alla società acquirente di utilizzare l'enunciata auto. Osservando che, dopo aver ottenuto in data 28 Giugno 2021 da parte del
Tribunale di Sorveglianza, a cui l'adito G.I.P. aveva rimesso l'istanza per competenza, il provvedimento di dissequestro, appresa dalla Motorizzazione di Caltanissetta la causa del persistere dell'impossibilità di procedere all'eliminazione del nominato ostativo, consistente nell'errata indicazione al suo interno della data del precedente provvedimento di sequestro, si era ulteriormente attivata, per il tramite dell'amministratore giudiziario, al fine di risolvere tale ulteriore impedimento. Aggiungendo di avere saputo che, questi il 25 Ottobre 2021 aveva depositato presso l'ufficio del G.I.P. una istanza integrativa, che non era ancora stata esitata.
Rilevava, poi, che successivamente alla notificazione del ricordato atto di citazione, a mezzo pec inviata il 20 Gennaio 2022 il legale della istante le aveva intimato di eseguire tutti gli adempimenti necessari per il trasferimento della proprietà dell'anzidetto veicolo e, in subordine, di procedere all'annotazione sul libro giornale per consentirne temporaneamente la circolazione. Contestando che, nel caso di specie non le era imputabile alcun inadempimento colpevole, non solo perché la tempestiva trascrizione dell'atto di alienazione della cennata macchina era stata preclusa da un impedimento, di cui non poteva essere a conoscenza;
ma, anche, in quanto si era prontamente adoperata per rimuoverlo. La stessa sottolineava il carattere temporaneo dell'inadempimento oggetto del contendere, nonché che l'ostativo inserito dalla
Motorizzazione di Caltanissetta era stato originato da un mero errore nell'indicazione della targa del mezzo da sottoporre a sequestro. Sostenendo che, nella ipotesi in esame non sussistevano i presupposti per dichiarare la risoluzione del menzionato contratto di vendita, essendo l'adempimento della prestazione solamente sospeso, né per essere condannata al risarcimento dei danni asseritamente subiti dalla dato che il ritardo Parte_1 nella sua esecuzione non le era ascrivibile. Asseriva, infine, che l'interesse dell'acquirente alla prestazione in argomento era tuttora persistente in considerazione della comunicazione inviatale il 20 Gennaio 2022. In forza di tali ragioni domandava al Tribunale di Agrigento di dichiarare, ai sensi degli artt. 1256, II comma, e 1218 c.c., che la mancata trascrizione dell'enunciato atto di vendita costituiva una impossibilità temporanea della prestazione che non le era imputabile, nonché che la medesima era sospesa essendo ancora conseguibile e sussistente l'interesse della istante. Per l'effetto, di rigettare le pretese azionate nei propri riguardi da controparte. In subordine, di dichiarare, sempre a norma delle nominate disposizioni codicistiche, da un lato, che la ricordata mancata trascrizione integrava una impossibilità definitiva della prestazione a
5 essa non ascrivibile;
dall'altro, conseguentemente, la risoluzione del richiamato negozio giuridico per tale motivo, rigettando, comunque, la richiesta di risarcimento danni di cui sopra.
Con provvedimento emesso l'1 Marzo 2022 il Giudice Onorario designato alla trattazione della lite assegnava alla il termine di quindici giorni per inviare alla Parte_1
'invito alla stipula di una convenzione di negoziazione assistita. In quello Controparte_1 successivo del 12 Luglio 2022 il medesimo dava atto dell'esito negativo di tale procedura.
Mediante ordinanza adottata il 10 Gennaio 2023 l'adita autorità giudiziaria ammetteva la prova testimoniale dedotta dalla società attrice nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2), c.p.c. depositata l'11 Ottobre 2022. I testi intimati venivano escussi durante l'udienza del 13 Giugno
2023. Con provvedimento emesso il 4 Giugno 2024, all'esito dell'udienza celebrata in tale giorno ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., il Giudice dava atto che le parti in contesa avevano precisato le conclusioni come in epigrafe, riportandosi a quelle formulate nelle note scritte depositate da entrambe il 3 Giugno 2024. Indi, all'udienza odierna del 20 Maggio 2025, dopo che i propri difensori hanno discusso la causa oralmente a norma dell'art. 281sexies c.p.c.,
l'adita autorità giudiziaria la assume in decisione e, uscita dalla camera di consiglio in cui si è previamente ritirata, emette in pari data la relativa sentenza, della quale dà lettura in loro assenza.
2.- In diritto. Le domande formulate dalla società attrice in seno all'atto di citazione introduttivo del presente giudizio non sono giuridicamente legittime e fondate. Sicché, meritano di essere rigettate per quanto di ragione.
Allo scopo di corroborare la decisione della vertenza processuale che ci occupa nel senso superiormente anticipato è necessario evidenziare alcuni significativi aspetti. A seguito della proposta di acquisto di autovettura usata n. 1851 dell'11 Dicembre 2020, tra la
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signor , e la Parte_1 Parte_2
in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, è stato concluso il contratto avente a oggetto la compravendita del veicolo Mercedes modello GLE 350D, targato FC888JF. Il prezzo concordato per tale cessione, pari a € 28.300,00, è stato integralmente corrisposto dalla acquirente. Nel medesimo è stata ricompresa, tra l'altro, la somma di € 867,00, versata dalla società attrice a titolo di imposta provinciale di trascrizione, stante che la venditrice si è impegnata a trascrivere presso il PRA il passaggio di proprietà della suddetta macchina. Mediante la proposizione della controversia sottoposta a disamina la istante lamenta l'inadempimento a opera della convenuta di
6 quest'ultima obbligazione, che, tenuto conto della sua non scarsa importanza e gravità, giustifica le proprie richieste, avanzate ai sensi dell'art. 1453 c.c., di risoluzione del cennato negozio giuridico e di risarcimento dei danni, meglio descritti in parte motiva, asseritamente subiti. Al fine di contrastare tali pretese la ha dimostrato che, il mancato CP_1 CP_1 tempestivo adempimento della prestazione in parola non è dipeso da una sua colpevole negligenza nell'esecuzione del menzionato contratto;
bensì, da un impedimento indipendente dalla rispettiva volontà, non conosciuto e non conoscibile da essa venditrice al momento della conclusione del medesimo. Integrato, sulla base di quanto riferito nella comparsa di costituzione e risposta depositata l'8 Febbraio 2022 e attestato dalla documentazione allegata agli atti di lite, dall'essere stata l'automobile in questione sottoposta a un provvedimento di sequestro, disposto dal Tribunale di Caltanissetta - Sezione Penale, nell'ambito del procedimento avente R.G.N.R. n. 2952/2015 - R. G.I.P. n. 1921/2016, a cui ha fatto seguito l'apposizione da parte della Motorizzazione di Caltanissetta di un ostativo, che le ha precluso di trascrivere l'enunciato passaggio di proprietà. L'esame delle prove documentali allegate nel suo fascicolo consente, altresì, di constatare, innanzitutto, che, contrariamente alla tesi asserita dalla la causa del nominato impedimento non è assolutamente Parte_1 ascrivibile alla convenuta, sia perché completamente estranea al ricordato procedimento penale;
sia in quanto è dipeso dalla errata indicazione, all'interno del provvedimento di sequestro in commento, della targa dell'auto che ne ha formato oggetto. In secondo luogo che, la richiamata venditrice, non appena scoperta presso l'ACI di Agrigento l'esistenza del predetto ostativo, si
è prontamente attivata, da un lato, facendosi rilasciare da questa dal 22 Gennaio 2021 all'1
Ottobre 2021 delle annotazioni sul libro giornale, sostitutive del relativo documento di circolazione, che hanno reso possibile l'uso del citato mezzo;
dall'altro, per ottenere l'eliminazione del primo. Infatti, compatibilmente con i tempi necessari per ricevere dalla
Motorizzazione di Caltanissetta il riscontro alla propria richiesta di informazioni in merito, datato 23 Febbraio 2021, grazie al quale ne ha scoperto la causa, con istanza del 24 Febbraio
2021 rivolta al G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, ha chiesto il dissequestro della cennata vettura. Il provvedimento che lo ha disposto è stato adottato dal Giudice delegato del Tribunale di Caltanissetta - Sezione Misure di Prevenzione, a cui è stato rimesso per competenza, il successivo 28 Giugno 2021. Appare evidente che, l'arco temporale intercorso prima della rispettiva emissione non è per nulla ascrivibile all'inerzia della nel Controparte_1 promuovere le iniziative utili per adempiere l'obbligazione oggetto del contendere.
7 Analogamente, non può ritenersi responsabile tale società del fatto che, non essendo stata correttamente indicata in seno al provvedimento di dissequestro la data di quello con cui la enunciata automobile è stata sottoposta a sequestro, la Motorizzazione di Caltanissetta non ha subito rimosso l'ostativo in discussione. Al contrario, non appena venuta a conoscenza di tale ulteriore impedimento, per il tramite dell'amministratore giudiziario ha depositato il 25 Ottobre
2021 una istanza integrativa avanti al nominato G.I.P. del Tribunale di Caltanissetta, finalizzata alla risoluzione di tale vicenda. All'esito della stessa non solo quest'ultimo ha disposto il dissequestro della ricordata macchina con provvedimento del 21 Febbraio 2022; ma, per quel che qui interessa maggiormente, la convenuta ha prontamente proceduto a trascrivere presso l'ACI di Agrigento il passaggio di proprietà di tale bene mobile a favore dell'attrice. Il che emerge dall'analisi della carta di circolazione e dell'attestazione del PRA di Agrigento, depositate nel presente giudizio dalla medesima il 9 Settembre 2022, unitamente alla memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. Dalla lettura di questi documenti risulta chiaramente che, il richiamato trasferimento è avvenuto a decorrere dall'1 Marzo 2022, ossia a distanza di appena quattro giorni dalla comunicazione del citato provvedimento, compiuta dalla competente cancelleria a mezzo pec inviata al legale della prefata venditrice il 25 Febbraio 2022.
2.1.- Prendendo le mosse dalle delucidazioni e dalle considerazioni che precedono, è, del pari, indispensabile rilevare delle emblematiche e dirimenti circostanze, strettamente collegate al comportamento tenuto nel corso della contesa dalla società istante. Invero, dopo avere notificato il 14 Ottobre 2021 alla l'atto di citazione che la ha incoata, Controparte_1 contenente la domanda di risoluzione ex art. 1453 c.c. del rapporto negoziale in dibattito, la le ha inviato, per il tramite del suo avvocato, con pec del 20 Gennaio Parte_1
2022 una diffida. Con tale nota, prodotta dall'anzidetta società, la ha invitata e diffidata, in primis, a effettuare, entro e non oltre sette giorni, il regolare adempimento di tutte le formalità necessarie per il trasferimento di proprietà della cennata vettura a proprio favore. In second'ordine e contestualmente, senza recedere dalla menzionata richiesta, a rinnovare, nelle more del presente giudizio, l'annotazione sul libro giornale, con cui si è temporaneamente sostituito il documento di circolazione dell'enunciato mezzo, scaduta il 9 Ottobre 2021. A distanza di poco più di due settimane, esattamente il 9 Febbraio 2022, l'attrice ha depositato presso il Tribunale di Agrigento un ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c., allegato dalla convenuta alla nominata memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c. depositata il 9 Settembre 2022.
Attraverso tale atto, una volta ricostruita la vicenda in esame e articolate le argomentazioni in
8 punto di diritto inerenti alla ricorrenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora a sostegno dell'invocato provvedimento d'urgenza, l'istante ha formulato delle peculiari richieste, che si palesano incompatibili rispetto a quelle spiegate instaurando la contesa che ci occupa. Ciò in quanto, ha domandato all'adita autorità giudiziaria, in via principale, di ordinare alla 'immediato aggiornamento della carta di circolazione del ricordato Controparte_1 veicolo, ovvero, qualora tale adempimento non fosse di immediata esecuzione, di ordinarle di metterle a disposizione un'auto sostitutiva di pari livello per tutto il tempo necessario a compiere la prestazione in discorso. Il procedimento sommario introdotto dal richiamato ricorso
è stato definito dal Giudice designato alla sua trattazione con provvedimento emesso il 6 Aprile
2022, pure versato agli atti di causa. Mediante quest'ultimo, preso atto che la società resistente ha proceduto ad aggiornare la carta di circolazione della suddetta automobile, consegnandola alla ricorrente il 30 Marzo 2022, è stata dichiarata cessata la materia del contendere relativamente alla domanda cautelare proposta dalla seconda nei confronti della prima. Ebbene, con le istanze avanzate verso la convenuta, in pendenza della controversia sottoposta a disamina, con la diffida datata 20 Gennaio 2022 e con il cennato ricorso ex art. 700 c.p.c., la ha manifestato, implicitamente e indirettamente, la volontà di Parte_1 rinunciare a far valere il diritto alla risoluzione del contratto di compravendita in argomento, azionato con il cennato atto di citazione. In altre parole, l'attrice, inviando la nota e depositando l'atto di cui sopra in un momento successivo alla proposizione del procedimento de quo, ha posto in essere dei comportamenti concludenti certamente non compatibili con l'intenzione di risolvere il menzionato negozio giuridico, sintomatici di quella, opposta, di spronare la controparte a eseguire la prestazione non ancora adempiuta. A conferma della correttezza di questa constatazione depongono delle circostanze, rilevate dalla nei Controparte_1 propri scritti difensivi, mai contestate dalla istante durante la contesa. Segnatamente, l'avere la non solo, comunque, utilizzato la enunciata vettura da quando le è Parte_1 stata consegnata, in forza dell'acquisto in parola, sino alla scadenza dell'annotazione sul libro giornale datata 1 Ottobre 2021, che ne ha consentito la circolazione fino al 30 Ottobre 2021, per come esplicitamente ammesso nel nominato ricorso (cfr. pag. 6); ma, anche, ritirato il 30
Marzo 2022, per il tramite di un suo dipendente, la carta di circolazione aggiornata della medesima. Il che è dimostrato dalla dicitura “Per ricezione dell'originale”, con in calce la firma di colui a cui è stato consegnato, apposta su tale documento, allegato in copia fotostatica alla ricordata memoria ex art. 183, VI comma, n. 1), c.p.c., depositata dalla convenuta il 9 Febbraio
9 2022. A fronte di questi fatti, l'attrice non ha mai dichiarato durante la vertenza processuale qui analizzata di volere restituire il richiamato mezzo, né formalmente offerto alla venditrice di consegnarglielo. Al contrario, ha continuato a servirsene successivamente all'avvenuta trascrizione del rispettivo passaggio di proprietà, integrante il contenuto dell'obbligazione cui si riferisce il denunciato inadempimento. In buona sostanza, attraverso le condotte concludenti appena descritte la società istante ha manifestato, in modo implicito, la volontà sia di rinunciare alla facoltà di chiedere e ottenere la risoluzione del predetto rapporto contrattuale, esercitata in ossequio al disposto dell'art. 1453 c.c. introducendo il presente giudizio;
sia di accettare l'adempimento tardivo della cennata prestazione, che, sulla scorta di quanto sopra evidenziato,
è stata eseguita non tempestivamente dalla per motivi non imputabili a Controparte_1 proprie colpose negligenze, e/od omissioni. In merito la Suprema Corte di Cassazione ha riconosciuto che: “(……) la rinunzia all'azione non deve essere necessariamente espressa né contenuta in atti formali ma può essere anche tacita e compiersi mediante atti e fatti concludenti incompatibili con la volontà di proseguire nella domanda proposta (Cass. 2267/90). Nel caso in cui, in un contratto a prestazioni corrispettive, la rinunzia all'azione di risoluzione venga ravvisata in un comportamento di effettiva esecuzione del contratto, posto in essere dal rinunziante ed accettato dall'altra parte, non assume rilievo la regola prevista nell'art. 1453
c. 3 cc., secondo cui il debitore inadempiente non può più adempiere dopo che sia stata chiesta la risoluzione, poiché trattasi di norma a carattere dispositivo, sicché nulla vieta che, nell'ambito delle facoltà connesse all'esercizio dell'autonomia privata, il creditore possa accettare l'adempimento della prestazione, successivo alla domanda, rinunziando, in tal modo, agli effetti della risoluzione, anche quando questa si sia già verificata per legge (artt. 1454,
1456 e 1457 cc..) o per effetto di una pronuncia giudiziale ex art. 1453 cc. (Cass. II n. 4908/91).
Il contraente non inadempiente, infatti, così come può rinunziare ad eccepire l'inadempimento, che potrebbe dar causa alla pronunzia di risoluzione, può, allo stesso modo, rinunciare ad avvalersi della risoluzione già avveratasi per effetto o della clausola risolutiva espressa o dello spirare del termine essenziale o della diffida ad adempiere, e può anche rinunziare ad avvalersi della risoluzione già dichiarata giudizialmente, ripristinando contestualmente l'obbligazione contrattuale ed accettandone l'adempimento” (cfr.: Cass. Civ., Sez. II, 28/06/2004 n. 11967).
Le considerazioni che precedono non sono superate dal fatto che, nonostante i menzionati comportamenti concludenti, la ha continuato a sostenere nei propri Parte_1
10 scritti difensivi di volere coltivare l'azione di risoluzione dell'enunciato contratto. Pertanto, tenuto conto delle argomentazioni che precedono, quest'ultima va rigettata.
3.- Dalla inaccoglibilità della nominata richiesta, motivata dalle ragioni su illustrate, discende, il rigetto di quella, ulteriore, spiegata dall'attrice sempre a norma dell'art. 1453 c.c., finalizzata a ottenere la condanna della convenuta a risarcirle i danni asseritamente subiti.
Questi sono stati individuati nell'avere dovuto la istante tanto limitare l'utilizzo della ricordata vettura, per evitare di incorrere nell'irrogazione delle sanzioni previste dal III e dal IV comma dell'art. 94 del codice della strada per l'ipotesi di irregolarità afferenti alla mancata regolarizzazione dei relativi documenti, ricorrendo spesso ad auto fornitele in prestito da amici;
quanto rinunciare alla proposta di acquisto della stessa proveniente da terzi soggetti. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità afferma che: “Nel caso di proposizione congiunta della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento e di risarcimento dei danni il giudice
è tenuto, in ogni caso, a pronunciare sulla prima domanda e, solo se la rigetta, può ritenersi esonerato dal pronunciare espressamente sull'altra, dovendosi la medesima considerare implicitamente rigettata” (cfr.: Cass., Sez. III, 27/01/2005 n. 1664). Tale arresto della Suprema
Corte di Cassazione si attaglia perfettamente al caso di specie, pure considerando che l'inadempimento parziale, sul quale la ha fondato la domanda di Parte_1 natura risarcitoria in commento, finché è durato, è stato di scarsa importanza. Inoltre, lo si ribadisce, della temporanea impossibilità di eseguire l'obbligazione da cui è scaturito non è stata responsabile la che, anzi, si è tempestivamente attivata per Controparte_1 rimuovere l'ostativo apposto dalla Motorizzazione di Caltanissetta, che ha impedito sino al mese di Febbraio 2022 di trascrivere il passaggio di proprietà del richiamato mezzo. A ciò deve aggiungersi che, la pretesa in discussione è rimasta priva di adeguati riscontri istruttori. A ben guardare, dalle deposizioni rilasciate dai signori e , escussi in Testimone_1 Testimone_2 qualità di testi nel corso dell'udienza del 13 Giugno 2023, emerge che nel breve arco temporale in cui la suddetta vettura non ha potuto circolare, ricompreso fra i mesi di Novembre 2021 e di
Febbraio 2022 secondo ciò che è stato da essa esplicitamente riconosciuto, l'attrice si è avvalsa di macchine prestategli da amici. Mentre, la perdita della possibilità di alienarla a terzi soggetti, identificata dalla istante alla stregua di una delle cause del nocumento patito, è rimasta sfornita di prova. In effetti, su tale punto il primo dei cennati testimoni, pur avendo precisato di avere assistito a trattative di vendita del menzionato bene mobile condotte da , legale Parte_2 rappresentante della enunciata società, con un signore. Tuttavia, ha ammesso di non avere
11 chiesto al prefato amico la ragione per la quale non è avvenuta la citata cessione. Invece, la signora ha affermato che è stato suo marito a riferirle che, intorno Testimone_2 Parte_2 alla fine dell'anno 2021 ha ricevuto un'offerta di acquisto per la nominata automobile, nonché che non la ha potuta accettare per l'irregolarità della rispettiva carta di circolazione (cfr.: verbale dell'udienza del 13/06/2023). Per quel che concerne tale ultima risposta, bisogna rilevare un fondamentale aspetto. Precipuamente, si tratta di una dichiarazione de relato actoris, vertendo su una circostanza di cui la ricordata testimone è stata informata dal coniuge, che è il legale rappresentante pro tempore della , che ha promosso la controversia in Parte_1 esame. In ordine all'attendibilità probatoria delle deposizioni di tal genere la Suprema Corte di
Cassazione ha statuito che, la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte del giudizio e non sul fatto oggetto dell'accertamento, che costituisce il fondamento storico della pretesa (cfr., così: Cass.,
Sez. I, 15/01/2015 n. 569; Cass., Sez. III, ordinanza n. 7746 dell'8/04/2020). Sicché, pure in forza delle argomentazioni appena articolate la richiesta di risarcimento danni sottoposta a disamina è suscettibile di essere rigettata.
4.- Infine, per il principio della soccombenza, la società attrice deve essere condannata a rifondere alla società convenuta le spese del procedimento de quo, che si liquidano in complessivi € 2.200,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
la Dott.ssa Barbara Cordaro, in funzione di Giudice Onorario presso il Tribunale di Agrigento, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.:
- rigetta, per le ragioni meglio esposte in parte motiva, le domande formulate dalla
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore signor Filippo, nei Parte_1 Pt_1 confronti della in persona del presidente del consiglio di Controparte_1 amministrazione e legale rappresentante pro tempore, con l'atto di citazione introduttivo del procedimento de quo;
- infine, condanna la società attrice, come sopra rappresentata, a rifondere alla società convenuta, ut supra rappresentata, le spese del presente giudizio, che si liquidano in complessivi
€ 2.200,00 per diritti di procuratore e per onorario, oltre rimborso spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
12 Così deciso in Agrigento in data 20 Maggio 2025.
Il Giudice
Barbara Cordaro
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