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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/03/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LI
Settore Lavoro e Previdenza
Udienza EL 18/03/2025
Innanzi al Giudice EL Lavoro e alle A.U.P.P., dott.sse Daria De Maio e Marianna
Formica, sono presenti:
l'avv. Capobianco per la ricorrente che nel riportarsi al proprio ricorso ed ai verbali di causa reitera le conclusioni rassegnate chiedendone l'integrale accoglimento.
Sotto il profilo di diritto, si ribadisce che il signor EL IO durante l'intero rapporto lavorativo con la ricorrente è sempre stato tenuto ad orari prefissati, alle medesime mansioni ELl'altra dipendente Carrino, all'invio di certificati medici in caso di malattia, alla richiesta di permessi o ferie, e non da ultimo soggetto ad una retribuzione
"predefinita" contrattualmente, pertanto, non legata al rischio di impresa, elemento fondamentale per identificare una prestazione autonoma.
La partecipazione diretta, abituale e continuativa acclarata dagli ispettori, a parere di questa difesa, non basta a destituire di fondamento il rapporto di lavoro subordinato in essere essendo queste caratteristiche imprescindibili di qualsiasi forma di lavoro
(anche un lavoratore dipendente presta la propria attività in maniera diretta abituale e continuativa). Al contrario, avrebbe dovuto essere valutato uno degli elementi fondamentali e caratterizzanti EL lavoro autonomo ovvero il rischio d'impresa collegato alla paventata autonomia decisionale che nel caso di specie è assolutamente assente.
L'autonomia che emerge dalle dichiarazioni rese è piuttosto assimilabile alla naturale confidenza dovuta al vincolo familiare che non può ed in effetti non esclude nel caso de quo, il requisito EL potere direttivo ex art. 2094 ancor di più se messo in relazione a tutti gli altri elementi distintivi EL rapporto di lavoro subordinato.
A questa difesa preme inoltre far presente che sono stati definiti entrambi i giudizi iscritti presso il medesimo Tribunale con i numeri di R.G. 2952/2022 dal G.d.L. dott.
Ciro Luce e n. RGL 594/2023 dal G.d.L. dott. Domenico Vernillo, con sentenze favorevoli EL 18 gennaio 2024 n.52/2024 e n.44/2025 EL 16 gennaio 2025, proposti appunto da AN EL IO nei confronti ELl'Inps ed aventi ad oggetto
1 l'opposizione agli avvisi di addebito n. 312 2022 00008997 51 000 e 312 2022
0002124119000 per contributi alla gestione commercianti derivanti dal disconoscimento EL rapporto di lavoro subordinato fra la società Sposa Più srl e
AN EL IO. Le prefate sentenze, che si depositano per pronta evidenza, sono state regolarmente notificate in data 30 gennaio 2024 e in data 30 gennaio 2025, non impugnate dalla resistente, pertanto, ad oggi passate in giudicato ed hanno determinato il riaccredito dei contributi in favore EL signor EL IO avvenuto in data 26 settembre 2024. Pertanto dichiara di rinunciare alla domanda subordinata di restituzione dei contributi versati dalla società per il dipendente EL IO.
Si riporta infine alle precedenti note di trattazione scritta circa la posizione nei confronti ELl'ITL. Per tali ragioni l'avv. Capobianco chiede che la causa venga trattenuta in decisione.
É altresì presente per l'Ispettorato Territoriale EL Lavoro di Avellino-Benevento - sede di Avellino la Dott.ssa De Lutio la quale si riporta integralmente a quanto già esposto e documentato nelle proprie difese.
Evidenzia, in particolare, la carenza di legittimazione passiva ELl'Ufficio, già sollevata nella comparsa di costituzione e risposta.
Conclude, quindi, chiedendo di dichiarare la carenza di legittimazione passiva e la conseguente estromissione dal giudizio EL comparente Ispettorato EL Lavoro.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura EL dispositivo alla presenza dei difensori.
Il giudice EL lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio e all'esito provvede come da sentenza ex art. 429 c.p.c. mandando alla cancelleria per gli adempimenti di rito. il giudice EL lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME EL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LI
Settore Lavoro e Previdenza
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice EL lavoro, nella persona ELla dott.ssa
Daniela di Gennaro, all'udienza EL 18.03.2025 ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella causa civile iscritta al n. 2876/2021 R.G., avente ad oggetto “Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria” e vertente
TRA
SPOSA PIÙ SRL, (P. IVA indicata: 01659260648), con sede legale in Atripalda (AV), in persona EL legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Zaira Monica Capobianco ed elettivamente domiciliata in Avellino, alla C.da
Pignatella n. 3/D (indirizzo p.e.c. indicato: zairamonica.capobianco@avvocatiavellinopec.it);
RICORRENTE
CONTRO
I.N.P.S. (C.F. 80078750587,), in persona EL legale rappresentante p.t., con sede centrale in Roma, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti a rogito EL
Dott. Paolo Castellini in Roma EL 21/07/2015, dall'avv. Giovanna Sereno ed elettivamente domiciliato presso la Sede provinciale ELl'Ente, in Avellino, alla Via
Roma, 17, (indirizzo p.e.c. indicato: avv.giovanna.sereno@postacert.inps.gov.it);
RESISTENTE
NONCHE' CONTRO
I.T.L. DI LI (C.F. 92044390646), in persona EL Direttore p.t. dott.
AN Damiani, rappresentato e difeso ai sensi e per gli effetti ELl'art. 6 c. 9 D.Lgs
150/2011, dalle dott.sse Sabria di Stefano e Gilda De Lutio ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo pec indicato: itl.AVellino@pec.ispettorato.gov.it;
3 RESISTENTE
CONCLUSIONI: come in atti.
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 11.11.2021, la società Sposa più s.r.l. esponeva di aver ricevuto, in data 13 marzo 2020, notificazione di verbale unico di accertamento n. 2018019925/DDL ELl'I.T.L. di Avellino, avente ad oggetto il disconoscimento ELla natura subordinata EL rapporto di lavoro intercorrente tra la società e il sig. AN
EL IO per carenza EL requisito EL potere direttivo.
Precisava che il sig. EL IO, dipendente con contratto a tempo indeterminato ELla società, era inquadrato come addetto alle vendite nel IV livello EL C.C.N.L. per i dipendenti ELle aziende EL terziario.
Riferiva di aver regolarmente versato la contribuzione previdenziale dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2020, di aver impugnato il verbale ispettivo con ricorso amministrativo rimasto privo di riscontro e di aver inviato pec ai fini ELla interruzione ELla prescrizione.
Deduceva la sussistenza EL rapporto di lavoro subordinato evidenziando che le dichiarazioni rese dal lavoratore in sede di audizione non erano incompatibili con il livello di inquadramento assegnato.
Concludeva chiedendo di accertare e dichiarare la sussistenza EL lavoro subordinato tra la società e il sig. EL IO AN e, per l'effetto, annullare il verbale unico di accertamento n. 2018019925/DDL impugnato.
In subordine, chiedeva dichiararsi non dovute le somme versate a titolo di contributi previdenziali in favore EL lavoratore e, per l'effetto, condannare l'I.N.P.S. alla restituzione ELla somma di euro 23.658,00. Il tutto con vittoria ELle spese di lite.
2. Ritualmente instauratosi il contraddittorio, con memoria difensiva EL
18.11.2022 si costituiva in giudizio l'I.N.P.S., instando per il rigetto EL ricorso ed eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità EL ricorso per difetto di interesse ad agire nonché il difetto di legittimazione attiva.
Nel merito, riteneva l'infondatezza e il difetto di allegazione EL ricorso, riportando il contenuto EL verbale di accertamento effettuato ed evidenziando che l'onere ELla prova ELla sussistenza EL rapporto di lavoro subordinato ricadeva sulla parte ricorrente.
4 Eccepiva, di poi, l'improponibilità ELla domanda di restituzione dei contributi versati in ragione EL rapporto di lavoro subordinato poi disconosciuto perché non preceduta da ricorso amministrativo.
Concludeva per il rigetto EL ricorso, con condanna alle spese di lite.
Con memoria difensiva EL 18.08.2023 si costituiva altresì l'I.T.L. di Avellino eccependo il difetto di legittimazione passiva e chiedendo la propria estromissione dal giudizio.
Effettuata l'istruttoria mediante l'acquisizione dei documenti prodotti, alla odierna udienza, celebrata innanzi allo scrivente magistrato frattanto subentrato nel ruolo dal
12.9.2022, la parte ricorrente dichiarava di rinunciare alla domanda, proposta in via subordinata, di restituzione ELle somme versate a titolo di contributi da lavoro dipendente per il citato lavoratore: indi il Tribunale ha pronunciato sentenza, con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare va dichiarato il difetto di legittimazione ELl'Ispettorato
Territoriale EL Lavoro di Avellino.
Il verbale opposto, redatto dai funzionari di vigilanza in servizio presso la sede Inps di
Avellino, utilizza il logo ELl'Ispettorato Nazionale EL Lavoro, Agenzia Unica per le ispezioni EL lavoro istituita con il Dlgs 14 settembre 2015 n. 149, avente il compito di assicurare la programmazione e il coordinamento di tutta l'attività di vigilanza svolta dal personale ispettivo in forza presso l'Ispettorato Territoriale EL Lavoro, l'Inps e l'Inail. La scelta di utilizzare, a prescindere dalla tipologia di accertamento (lavoristico, assicurativo, previdenziale), una modulistica unica per la verbalizzazione degli atti sui quali viene apposto sempre il logo di tutte le Amministrazioni è volta ad evidenziare che l'azione di vigilanza è svolta secondo indirizzi interpretativi e modalità operative uniformi provenienti da un unico soggetto, e tuttavia, le risultanze ELl'accertamento ispettivo sono azionabili solo dall'Ente cui fa capo la pretesa creditoria.
Nel caso di specie il verbale ispettivo per cui è causa involge il disconoscimento ELla natura subordinata EL rapporto di lavoro tra la società e EL IO AN, in ordine al quale Sposa più s.r.l. ha agito affermando la genuinità EL rapporto di lavoro subordinato per ottenere l'accertamento ELla correttezza ELla contribuzione versata e, in ogni caso, il permanere ELla sua imputazione alla Gestione Dipendenti: ne consegue la esclusiva legittimazione passiva ELl'INPS, come EL resto riconosciuto anche dalla stessa parte ricorrente, (vedasi le dichiarazioni contenute nel verbale di udienza EL 27.10.2023).
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4. Sempre in via preliminare, l'eccezione di carenza di interesse ad agire sollevata dall'INPS è fondata.
Non ignora il giudicante che l'art. 24, comma 3°, EL decreto legislativo 26 febbraio
1999, n. 46 e successive modificazioni consente al ricorrente di impugnare autonomamente l'accertamento ispettivo senza dovere attendere la conseguente notificazione ELl'avviso di addebito.
Tuttavia, nel caso di specie, il verbale di accertamento, avendo ad oggetto il disconoscimento ELla natura subordinata EL rapporto lavorativo di EL UD
AN denunciato dalla società a decorrere dal 1.1.2015 al 31.12.2019, con conseguente annullamento ELla relativa posizione contributiva, non contempla alcun profilo sanzionatorio–omissivo a carico ELla società opponente, derivando, al più, dal disconoscimento EL rapporto di lavoro, un rimborso a favore ELla società (di cui questa, evidentemente, non si può dolere), con conseguente venir meno ELl'interesse ad agire.
L'interesse ad agire che fonda l'interesse all'impugnativa EL verbale ispettivo deve essere, ex art. 100 c.p.c., concreto ed attuale e si profila giuridicamente in presenza di una lesione ELla sfera giuridica (privazione di un bene garantito dalla legge o mancata eliminazione di un bene che renda insicuro il godimento – cfr. Cass. n.4232 EL 1988,
n. 4220 EL 1983) che, può essere prodotta, in casi analoghi, a) dall' avviso di addebito regolarmente notificato ovvero b) anche da un verbale ispettivo, purchè contenente l'indicazione ELle sanzioni cui l'opponente sia soggetto.
Come ha, invero, condivisibilmente statuito la S.C. (cfr. Cass., Sez. lav., 4.4.2018
n.8362) in materia di rapporto di lavoro agricolo (ma il principio non può che valere anche al di fuori di tale tipo di rapporto) non sussiste l'interesse da parte EL datore di lavoro a proporre impugnativa EL disconoscimento relativo all'intercorso rapporto di lavoro agricolo, in quanto, a norma ELl'art. 100 c.p.c., per agire o resistere in giudizio
è necessario un interesse attuale e concreto, che nel caso di specie non sussiste poichè la negazione EL rapporto di lavoro viene effettuata dall'INPS nei confronti EL lavoratore agricolo ed in relazione all'esistenza EL diritto di quest'ultimo a ricevere prestazioni previdenziali in base al rapporto giuridico intercorrente esclusivamente con il lavoratore, che non riguarda il datore di lavoro nè incide immediatamente sulla sua sfera giuridica, considerando altresì che il rapporto giuridico previdenziale va inteso come un fascio di rapporti bilaterali distinti (cfr. Cass., Sez. Lav., 24.7.2017
n.18186; Cass., Sez. Un., 18.12.2009 n. 26641).
6 Infatti, la notifica al datore di lavoro EL verbale ispettivo non radica un interesse ad agire, ma è solamente funzionalizzata a rendere edotta una parte EL rapporto contrattuale. La datrice di lavoro, d'altronde, a fronte EL disconoscimento da parte ELl'Ente previdenziale, può ripetere i contributi eventualmente versati con azione volta al risultato opposto. Il che, peraltro, nella fattispecie non risulta essere avvenuto, avendo la stessa parte opponente dichiarato che a definizione dei giudizi proposti da
AN EL IO nei confronti ELl'Inps, aventi ad oggetto le opposizioni avverso agli avvisi di addebito per contributi alla gestione commercianti scaturenti dal disconoscimento ELla natura subordinata EL rapporto di lavoro con la società Sposa
Più srl, il Tribunale di Avellino ha emesso le sentenze n. 52/2024 (G.d.L. dott. Ciro
Luce) e n. 44/2025 (GdL dott. Domenico Vernillo), a seguito ELle quali sono stati riaccreditati i contributi in favore EL dipendente EL IO in data 26 settembre
2024.
Nulla avendo parte opponente dedotto, a fronte ELl'eccezione ELl'INPS, rispetto alla lesione alla propria sfera giuridica, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (per una ricostruzione in questi termini vedasi la sentenza Corte di Appello di Napoli n.
2124 EL 29.5.2023, che in questa sede espressamente si richiama ex art. 118 d.a. c.p.c.), con assorbimento di ogni ulteriore profilo.
5. Le spese di lite, attesa la natura e le ragioni ELla decisione, vanno compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in funzione di Giudice EL lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, ogni diversa domanda ed eccezione disattesa reietta e/o assorbita così provvede:
1) Dichiara il difetto di legittimazione passiva ELl'ITL;
2) Dichiara il ricorso inammissibile;
3) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Avellino, 18.03.2025
Il Giudice EL lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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