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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 23/05/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza svolta in modalità mista del 23/05/2025 nel procedimento portante il n. 1177 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv.to Ivan Giordano parte ricorrente
C O N T R O
CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to
Fernando Bagnasco parte resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 14/10/2024 il ricorrente in epigrafe indicato conveniva in giudizio l chiedendo il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno CP_1 subito a seguito dell'errato calcolo relativo alla NASpI, con condanna dell'Ente di previdenza al pagamento della somma di € 6.198,06 a titolo di lucro cessante e danno emergente.
A sostegno della domanda deduceva che l' gli aveva corrisposto l'indennità CP_2
NASpI in misura inferiore a quella a lui spettante, avendo considerato un numero inferiore di settimane di contribuzione, ossia 609 anziché 727, senza tenere in considerazione del periodo di usufruito nel quadriennio precedente alla cessazione CP_3 del rapporto di lavoro.
Aggiungeva che in ragione di ciò non aveva percepito l'importo di € 2.794,32, pari a 17 settimane, e aveva altresì dovuto versare parte di contributi volontari, per sanare i
1 giorni di mancato riconoscimento della NASpI, con relativa contribuzione figurativa nella misura di € 3.403,74.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, resisteva in giudizio l che eccepiva CP_1
l'inammissibilità del ricorso giudiziale, in ragione dell'intervenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 639/70, e deduceva nel merito l'infondatezza della domanda in difetto dei presupposti per ottenere la neutralizzazione del periodo dedotto in giudizio, operando detto meccanismo esclusivamente ai fini dell'insorgenza del diritto a pensione e non anche con riferimento a prestazioni temporanee, quale la NASpI.
Senza alcuna istruttoria, autorizzato il deposito di note difensive, all'odierna udienza di discussione i difensori delle parti rassegnavano le conclusioni, richiamando quelle rispettivamente dedotte in atti.
* * * * * *
1. Giova in primo luogo procedere alla corretta qualificazione della domanda proposta dal ricorrente, compito funzionalmente devoluto all'organo giudicante, da esercitarsi sulla base del corretto inquadramento delle doglianze sollevate a prescindere dalla prospettazione operata dalle parti.
1.1. Secondo quanto narrato nell'atto introduttivo, il ricorrente:
a) ex dipendente della TA , è stato licenziamento in Controparte_4 data 31/07/2021 in forza di accordo sindacale del 15/10/2020, stipulato a seguito di procedura di mobilità promossa in data 28/09/2020;
b) ha usufruito della CIGS dal 15/10/2020 al 31/07/2021;
c) in data 02/08/2021 ha presentato domanda di riconoscimento della NASpI, accolta con provvedimento del 13/08/2021 per 609 giorni (cfr. doc. 2 in atti di parte ricorrente).
Poste le superiori premesse l'istante lamenta l'erroneità del calcolo dei giorni utili, non avendo l neutralizzato il periodo di CIGS antecedente il licenziamento in CP_1 violazione delle previsioni normative contenute nell'art. 5 del D.Lgs n. 22/2015, sulla cui scorta la ricerca a ritroso, nei precedenti quattro anni, delle settimane di contribuzione da utilizzare per il calcolo della indennità in parola va ampliato in misura corrispondente, ciò da cui deriverebbe una differenza non corrisposta pari a € 2.794,32.
Come del resto precisato dalla circolare 12/05/2015 n. 94 al paragrafo 2.2., “non sono considerati utili, in quanto non coperti da contribuzione effettiva, i seguenti periodi coperti
2 da contribuzione figurativa: (…) cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell'attività a zero ore” e “ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l'eventuale presenza dei suddetti periodi non considerati utili deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, e determina un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento”.
1.2. Il ricorrente aggiunge che:
- l'ampliamento del periodo di riferimento avrebbe determinato l'aumento della contribuzione figurativa;
- per poter raggiungere il requisito pensionistico ha già versato e dovrà versare contributi volontari per un totale di € 16.893,68 per 82 settimane;
- il corretto riconoscimento delle settimane NASpI gli avrebbe permesso di evitare il pagamento dei contributi volontari relativamente a 17 di dette settimane, per un esborso di € 3.403,74.
2. Orbene, malgrado quanto diversamente opinato dall'istante, l'oggetto del presente giudizio attiene alla riliquidazione della NASpI, prestazione temporanea riconosciuta dall' a decorrere dalla data di presentazione della domanda amministrativa CP_1
(02/08/2021), che secondo la tesi attorea sarebbe stata versata in misura parziale, per non avere l'Istituto neutralizzato i giorni di CIGS antecedenti il licenziamento in base alla normativa vigente, e al conseguente impatto sull'importo dei contributi volontari da versare per l'accesso al trattamento pensionistico.
2.1. La domanda, pur se qualificata dalla parte in termini di risarcimento del danno (del lucro cessante e del danno emergente), resta comunque diretta a ottenere l'indennità di cui si tratta per un ulteriore porzione temporale e il relativo riconoscimento ai fini del trattamento pensionistico;
il fatto generatore della pretesa azionata in giudizio è in definitiva identificato dal ricorrente nell'inadempimento dell' nel procedimento CP_2 di liquidazione dell'indennità, che ha prodotto nella sua sfera giuridica un trattamento economico deteriore.
Ne consegue che la domanda è assoggettata alle stesse regole che valgono per l'azione di adempimento della prestazione previdenziale.
2.2. Come del resto di recente precisato dalla Suprema Corte, “alla prestazione riconosciuta in modo parziale si applica la decadenza ex art. 47, comma 6, come modificato dall'art. 38, comma 1, lett. d), del D.L. nr. 98 del 2011, conv. con modif. in legge
3 nr. 111 del 2011 (testualmente: «Le decadenze previste dai commi che precedono si applicano anche alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito. In tal caso il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.»). Il legislatore del 2011 ha infatti codificato la regola della decadenza per le prestazioni liquidate parzialmente (o in misura integrale ma senza accessori) fissando due nuovi momenti di decorrenza, rispettivamente dal riconoscimento parziale della prestazione e dal pagamento della sorte capitale” (Cass. civ. n. 12400/2024).
La Corte ha ribadito, richiamando il principio affermato con la sentenza n. 22820 /2021, che “a differenza di quanto avviene per l'iniziale riconoscimento del diritto, dove il termine iniziale della decadenza opera una volta esaurito il procedimento amministrativo, nel caso di domanda volta ad ottenere la riliquidazione di prestazione già parzialmente riconosciuta, la domanda amministrativa resta del tutto estranea anche in ordine al decorso del termine di decadenza, ancorato nel dies a quo alla data del riconoscimento della prestazione parziale o di pagamento della sorte e non ad atti diversi del procedimento amministrativo (v., in motivazione, anche Cass. nr. 4858 del 2022 e successivamente Cass. nr. 16758 del 2023). 22. L'orientamento espresso, supportato dalla lettera e dalla ratio della legge, va confermato in questa sede, con ciò superandosi definitivamente le diverse affermazioni contenute in Cass. nn. 17813 e 31153 del 2022” e che “La decorrenza della decadenza «dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte», senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo, è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o è in corso il pagamento della prestazione (periodica) dedotta in lite e, pertanto,
l'adempimento incompleto da parte dell'Ente è, da un lato, acclarato, e, dall'altro, noto all'assicurato/accipiens”.
2.3. Ne consegue che “Ricostruita la decadenza di cui al comma 6 nei termini che precedono, le conseguenze vanno, così, individuate: per le prestazioni temporanee, sarà del tutto precluso l'accesso alla percentuale incrementativa, rispetto al quantum del diritto già soddisfatto;
con riferimento alle pensioni, il medesimo effetto si verificherà in relazione ai ratei remoti, non per quelli recenti (compresi cioè nel triennio antecedente alla domanda giudiziale), giusta il meccanismo di operatività proprio della decadenza, come delineato da
Cass. nr. 17430 del 2021” (Cass. civ. n. 12400 cit.).
4 3. La decadenza relativa alle azioni giudiziarie aventi a oggetto, come nella specie,
l'adeguamento di prestazioni riconosciute in misura inferiore a quella dovuta o il pagamento degli accessori del credito, a differenza della decadenza prevista in generale per i trattamenti pensionistici dal comma 2 del citato art 47, non si computa, quindi, a decorrere da un termine fisso, quale è la presentazione della domanda amministrativa, ma dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Il riconoscimento parziale, così come il pagamento della sorte, in presenza di pagamenti rateali, sono termini mobili poiché ogni rateo pagato in maniera inferiore al dovuto costituisce riconoscimento parziale della prestazione.
Applicando i principi sopra enunciati al caso di specie e rilevato che nella vicenda in esame opera il termine annuale, trattandosi di prestazione temporanea, non può che reputarsi maturata la dedotta decadenza, posto che l'indennità NASpI è stata erogata fino al 19/04/2023 e che il ricorso giudiziario è stato depositato il 14/10/2024, di guisa che il ricorso è inammissibile.
4. Alla soccombenza segue la condanna del ricorrente alla refusione in favore di parte resistente delle spese di lite che si liquidano, come in dispositivo, alla luce dei parametri minimi di cui al D.M. n. 55/14, stante la particolarità della questione di diritto trattata.
P.Q.M.
Uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, disattese ogni diversa domanda, eccezione e istanza, dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Condanna il ricorrente alla rifusione in favore dell' delle spese di lite, che si CP_1 liquidano complessivamente in € 1.900, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 23/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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