TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 23/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, composto dai signori
Magistrati:
- Dott. Marcello Buscema Presidente rel. est.
- Dott. Fabrizio Fanfarillo Giudice
- Dott.ssa Roberta Bisogno Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al nr. 2691/2024 di R.G. e trattenuta in decisione all'udienza del 18 dicembre 2025, proposta da:
- Parte_1
rappresentata e difesa col patrocinio a spese dell'Erario dall'avv. Alessia Artibani, presso il cui studio in Roma, via Gaverina nn. 35-37 e elettivamente domiciliata, giusta procura alle liti in atti
RICORRENTE
NEI CONFRONTI DI - Controparte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Serena Di Giorgio e dall'avv. Fabiana Igiotti, presso il cui studio in Roma, Via Carlo Mirabello n. 19 e elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti in atti
RESISTENTE
Con l'intervento del P.M. in sede.
OGGETTO: ricorso ex art. 473 bis.29 c.p.c.
CONCLUSIONI: come da ricorso.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1 - Con ricorso del 5/12/2024 ha chiesto nei confronti di Parte_1
la modifica delle condizioni della regolamentazione della Controparte_1
responsabilita genitoriale stabilite dal Tribunale di Frosinone con decreto nr.
3184 del 25/05/2022 e, nello specifico: la revoca del contributo dovuto dall'esponente per il mantenimento di entrambe le figlie minori, sia perche dal
2024, in forza di provvedimento del Tribunale per i minorenni di Roma, la figlia era stata collocata presso la madre, sia perche sue le condizioni economico- Per_1
patrimoniali erano peggiorate, mentre il resistente, collocatario dell'altra figlia
, non doveva sopportare costi per il mantenimento della ragazza, la quale Per_2
frequentava in regime di convitto l'istituto alberghiero di Fiuggi;
in via subordinata, stabilire un assegno di mantenimento a suo carico per la figlia di euro 50,00 mensili;
l'attribuzione a suo favore di un assegno Per_2
contributivo a carico del padre per il mantenimento della minore , Per_1
trasferitasi presso la sua residenza in Anguillara Sabazia;
la ripartizione del contributo per le spese straordinarie delle due minori in quota dell'80% a carico del padre e la restante quota del 20% a carico della deducente;
demandare alle due ragazze, prossime alla maggiore eta , la regolamentazione del diritto di visita dei genitori o, in alternativa, fare proprio il calendario degli incontri fissato dal
Tribunale per i minorenni.
2 – Il resistente, costituitosi in giudizio, ha preliminarmente eccepito l'incompetenza funzionale del Tribunale ordinario a favore del Tribunale per i minorenni, dove era pendente un procedimento ex artt. 333 c.c. e 473bis.13 c.p.c.; nel merito, ha chiesto che ciascun genitore provvedesse direttamente al mantenimento della figlia con esso collocata, confermando il regime del 50% delle spese straordinarie e demandando al Tribunale la regolamentazione del diritto di visita delle minori con le modalita riportate nella comparsa.
3 – All'udienza del 10/06/2025 sono state sentite personalmente le parti e alla successiva udienza del 16/10/2025 si e proceduto all'ascolto delle minori, all'esito del quale, rinviata la causa all'udienza del 18/12/2025, entrambe le parti, su invito del Presidente relatore, hanno rassegnato delle conclusioni congiunte che qui di seguito si trascrivono:
“ : Per_2
collocata presso il padre, è iscritta all'Istituto Alberghiero di Fiuggi e vive in regime di convitto dal lunedì al venerdì.
Il padre provvede al mantenimento in via diretta.
L'assegno IC è percepito interamente dal padre.
Le spese straordinarie, tra cui la retta mensile da € 300 circa dell'Istituto
Alberghiero di Fiuggi, sono divise al 50% tra le parti.
: Per_1
collocata presso la madre dal mese di maggio 2024. Il padre corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 50,00 da aggiornare Pt_1
secondo gli indici ISTAT a far data dal mese di gennaio 2026, a titolo di contributo per il mantenimento della minore . Per_1
Dal mese di marzo 2026 l'Assegno IC in favore di verrà percepito in via Per_1
diretta dalla madre e il padre ne rilascerà apposita autorizzazione.
Le spese straordinarie sono divise al 50% tra le parti.”.
4 – Alla scorsa udienza del 18 dicembre 2025 le parti hanno altresì manifestato il consenso acche le due minori si sottopongano alle sedute di uno psicologo che ciascun genitore individuera per la ragazza con cui convive, impegnandosi a sostenere ciascuno la relativa spesa senza possibilita di rivalersi per la quota del 50% sull'altro genitore in deroga al criterio del riparto delle spese straordinarie in atto tra le parti.
5 – Va acclarata, preliminarmente, la competenza dell'intestato Tribunale a conoscere della domanda, introdotta nella vigenza della cd. Riforma Cartabia.
L'art. 38 disp. att. codice civile, al riguardo, stabilisce che “Sono di competenza del tribunale per i minorenni i procedimenti previsti dagli articoli 84, 90, 250, ultimo comma, 251, 317 bis, ultimo comma, 330, 332, 333, 334, 335 e 371, ultimo comma, del codice civile. Sono di competenza del tribunale ordinario i procedimenti previsti dagli articoli 330, 332,
333, 334 e 335 del codice civile, anche se instaurati su ricorso del pubblico ministero, quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, giudizio di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero giudizio ai sensi degli articoli 250, quarto comma, 268, 277, secondo comma,
e 316 del codice civile, dell'articolo 710 del codice di procedura civile e dell'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
Il tribunale per i minorenni è competente per i procedimenti previsti dagli articoli 473 bis 38 e 473 bis 39 del codice di procedura civile, quando è già pendente
o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile.”. Tale regime, come e noto, ha attribuito al Tribunale ordinario la competenza a decidere anche sulle domande ex artt. 330 e 333 codice civile nel caso in cui venga instaurato, anche successivamente al procedimento incardinato avanti al
Tribunale per i minorenni, un procedimento sulla crisi familiare, attuando il regime della vis actractiva di tali domande.
Dunque, la competenza a decidere sulla domanda introdotta da Parte_1 ancorche nella pendenza del giudizio ex artt. 330 e 333 codice civile avanti al
Tribunale per i minorenni, spetta all'intestato Tribunale, chiamato altresì ad esaminare anche l'originaria domanda coinvolgente la limitazione della responsabilita genitoriale.
A tale riguardo, lo stesso Tribunale per i minorenni di Roma, con ordinanza del 21/10/2025, ha declinato la propria competenza, dichiarando la competenza funzionale del Tribunale di Frosinone.
6 – Tanto premesso e considerato, all'esito dell'ascolto delle due minori e delle dichiarazioni rese dai genitori, come verbalizzate in atti, non si ravvisano allo stato i presupposti per adottare provvedimenti restrittivi delle responsabilita genitoriale ex artt. 330 e 333 codice civile, tenuto conto che la relazione tra le due sorelle e progressivamente ripresa e, per quanto dichiarato alla scorsa udienza del
18/12/2025, le ragazze hanno ripreso a frequentarsi, accettando di buon grado il collocamento concordato dai genitori.
Tale condizione, associata anche al percorso di sostegno che le due minori hanno intrapreso, inizialmente con sedute comuni tenutesi avanti lo stesso psicologo e che, nel futuro, continueranno a frequentare in modo autonomo, anche in considerazione della distanza dei rispettivi luoghi di abitazione ( Per_2 presso il padre a Fiuggi e presso la madre ad Anguillara Sabazia), sostenuto Per_1 da entrambi i genitori, convince il Tribunale che non sia necessario adottare alcuna misura restrittiva.
Per quanto poi riguarda le altre domande introdotte dalle parti, nulla osta che le nuove condizioni concordate per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilita genitoriale possano essere recepite dal Tribunale, siccome coerenti e rispettose delle esigenze primarie della due ragazze il cui percorso di riavvicinamento intrapreso necessita del continuo sostegno dei genitori. 7 - Le spese di lite vanno compensate, trattandosi di modifica delle condizioni della separazione consensuale richiesta congiuntamente dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone, definitivamente pronunciando sul ricorso in oggetto, così provvede:
RIGETTA il ricorso del Pubblico Ministero per l'adozione di misure restrittive della genitoriale responsabilita .
DISPONE, a parziale modifica delle condizioni di cui al decreto nr. 3184/2022 emesso da questo Tribunale il 25/05/2022, ferme le altre condizioni, che:
1 - sia collocata presso il padre e presso la madre. Per_2 Per_1
2 - Ciascun genitore provvedera al mantenimento delle due minori in via diretta, mentre il padre dovra versare alla madre, quale contributo per la figlia l'importo mensile di euro 50,00 con aggiornamento annuale Per_1
istat come per legge a decorrere dal mese di gennaio 2026.
3 - Il padre percepira interamente l'assegno unico per le figlie che dal mese di marzo 2026 verra percepito direttamente dalla madre per la sola figlia
. Per_1
4 - Le spese straordinarie, tra cui la retta mensile da € 300 circa dell'Istituto
Alberghiero di Fiuggi, sono a carico di entrambi i genitori al 50%, mentre ciascun genitore si fara carico delle spese per la figlia collocata presso relativamente alle sedute dello specialista psicologo.
COMPENSA interamente le spese di lite.
Così deciso in Frosinone, il 23 dicembre 2025 Il Presidente rel.
Dott. Marcello Buscema