Ordinanza cautelare 13 febbraio 2025
Parere definitivo 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, ordinanza cautelare 13/02/2025, n. 592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 592 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00592/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00517/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 517 del 2025, proposto da IA IA AR, NA RE, ME BA, OS BA, IA RR, ER CI, RO RV, LE D'OS, IE Di IO, AR Di CO, IA OF, IA EN ZI, NT IZ, VI LO, YV NZ, IA LA IG, MA RE, NA NA, EL NO, NC PE, TE CA, RS LZ, ME IA IG, AR ER, IA US CI, ER LA, AL LA, AM LL, TE OL, rappresentati e difesi dall'avvocato Aldo Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AR D'Arcangelo, non costituito in giudizio;
per la riforma
dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 2538/2024;
Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania;
Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 il Cons. Raffaello Sestini, udito per le parti l’avvocato dello Stato Alessandro Jacoangeli;
Considerato che le plurime censure dedotte dagli appellanti non appaiono sorrette da sufficiente , fumus e necessitano comunque di un più approfondito esame in sede di merito;
Rilevato, quanto al profilo del danno, che la richiesta misura cautelare, volta alla ammissione con riserva dei ricorrenti alle fasi successive della procedura o alla ripetizione delle prove contestate per un numero limitato di candidati, non sembra essere strumentale rispetto a quanto ottenibile con la decisione di merito e che, nel bilanciamento degli interessi in gioco, la sospensione della procedura non appare apportare alcuna utilità ai ricorrenti a fronte del pregiudizio certo per l’amministrazione e i controinteressati;
Ritenuto di poter compensare le spese della presente fase cautelare;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) Respinge l'appello (Ricorso numero: 517/2025).
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO