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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/02/2025, n. 1124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1124 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 26887/2024 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria UR AM Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
BIGHELLINI STEFANO con studio in VIA DELLA COMMENDA 41 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Affidamento minore e collocamento: disporre che il figlio venga affidato in via Persona_1 esclusiva alla sig.ra con collocamento del minore presso la stessa con cui vivrà Parte_1 nel domicilio di residenza della madre.
2) Rapporti tra il figlio e il padre: disporre che il padre potrà contattare telefonicamente la ricorrente al fine di sentire il figlio ed essere aggiornato sulla sua crescita. Potrà concordare con la madre visite personali al figlio con un anticipo di almeno una settimana, salvo e impregiudicate le esigenze del minore con riguardo agli impegni scolastici ed extra-scolastici.
3) Contributo al mantenimento: disporre che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €. Parte_1
300,00, da rivalutarsi annualmente ex indici istat, e da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
(IBAN: [...]). Il Sig. rimborserà inoltre alla Controparte_1
Sig.ra il 50% delle spese scolastiche, mediche, extra-scolastiche, secondo quanto Parte_1 disciplinato dal Protocollo Spese Straordinarie adottato da questo Tribunale che da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in [...] Persona_1
9/6/2011
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 23/7/2024 ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto Controparte_1 di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 27/1/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre contatta il minore non più di una o due volte l'anno solo telefonicamente, dal 2017 non ha mai contribuito al mantenimento che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 5/2/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che l'uomo rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto ai figli minori dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa come nel caso di sostanziale irreperibilità e disinteresse;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare la sistematica assenza paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
che nella inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento del minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: è segretaria part-time con retribuzione di circa 700,00 euro mensili;
il padre: per quanto noto svolge le mansioni di corriere per CP_2
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa
[...] del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento del minore da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 300,00 euro al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di luglio 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. Controparte_1 att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche Persona_1 ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e previa interlocuzione con il ragazzino;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di luglio 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5/2/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria UR AM
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
Sezione Nona Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria UR AM Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Giudice Relatore
Dott. Valentina Maderna Giudice
riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado promossa da:
(C.F: ) assistita e difesa dall'avvocato Parte_1 C.F._1
BIGHELLINI STEFANO con studio in VIA DELLA COMMENDA 41 20122 MILANO presso il quale ha eletto domicilio telematico
nei confronti di
(C.F.: ) CONTUMACE Controparte_1 C.F._2
atti comunicati al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 70 e 71 c.p.c;
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) Affidamento minore e collocamento: disporre che il figlio venga affidato in via Persona_1 esclusiva alla sig.ra con collocamento del minore presso la stessa con cui vivrà Parte_1 nel domicilio di residenza della madre.
2) Rapporti tra il figlio e il padre: disporre che il padre potrà contattare telefonicamente la ricorrente al fine di sentire il figlio ed essere aggiornato sulla sua crescita. Potrà concordare con la madre visite personali al figlio con un anticipo di almeno una settimana, salvo e impregiudicate le esigenze del minore con riguardo agli impegni scolastici ed extra-scolastici.
3) Contributo al mantenimento: disporre che il Sig. corrisponderà alla Sig.ra Controparte_1
a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, la somma mensile di €. Parte_1
300,00, da rivalutarsi annualmente ex indici istat, e da corrispondersi entro e non oltre il giorno 15 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_1
(IBAN: [...]). Il Sig. rimborserà inoltre alla Controparte_1
Sig.ra il 50% delle spese scolastiche, mediche, extra-scolastiche, secondo quanto Parte_1 disciplinato dal Protocollo Spese Straordinarie adottato da questo Tribunale che da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi del presente giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso: che le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale è nato in [...] Persona_1
9/6/2011
che con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 23/7/2024 ha Parte_1 chiesto la regolamentazione della responsabilità genitoriale, con le conseguenti pronunce in ordine alle frequentazioni del minore e al suo mantenimento;
che , nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo e del decreto Controparte_1 di fissazione dell'udienza non si è costituito in giudizio;
che all'udienza del 27/1/2025, celebrata davanti al Giudice Delegato, dichiarata la contumacia del convenuto, parte ricorrente ha integrato quanto allegato in ricorso riferendo e documentando le seguenti circostanze di fatto: il padre contatta il minore non più di una o due volte l'anno solo telefonicamente, dal 2017 non ha mai contribuito al mantenimento che, all'esito dell'udienza, il Giudice Delegato adottava i provvedimenti temporanei e urgenti ritenuti opportuni. Successivamente, il Giudice dava la parola alla parte per la discussione e il difensore insisteva nelle sue domande come da ricorso introduttivo.
La causa veniva rimessa al Collegio.
La Camera di Consiglio veniva tenuta in data 5/2/2025
*******
Ritenuto:
Con riferimento all'esercizio della responsabilità genitoriale che l'uomo rendendosi irreperibile e non mostrando alcun interesse rispetto ai figli minori dall'uscita di casa ha, di fatto, abdicato al proprio ruolo genitoriale che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori, prevista dall'art. 337 ter c.c.,
è derogabile ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, come nel caso in cui il genitore abbia mostrato una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa come nel caso di sostanziale irreperibilità e disinteresse;
che, pertanto, che, in applicazione del principio giurisprudenziale appena richiamato e delle circostanze sopra esposte, la domanda di affidamento esclusivo del figlio alla madre deve essere accolta in quanto la donna, che si è sempre occupata della prole con continuità e responsabilità nella latitanza paterna, ha dimostrato, per fatti, la propria idoneità al ruolo genitoriale;
che, le condizioni sopra indicate e in particolare la sistematica assenza paterna impongono una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, come richiesto in ricorso ed in udienza da parte ricorrente, anche con riguardo alle scelte più importanti per la minore, (residenza abituale, salute, educazione, istruzione, rilascio del passaporto o documento valido per l'espatrio), dovendosi, cioè, disporre un affido cd. super–esclusivo o affido rafforzato ai sensi dell'art. 337 quater,
3° comma c.c.;
che nella inaffidabilità paterna deve essere rimesso alla affidataria esclusiva il compito di individuare, se e quando l'umo ne farà richiesta, le migliori modalità e tempistiche di incontro con il figlio tutelando il suo interesse e raccolti comunque i suoi desideri;
che alla luce delle considerazioni sopra svolte l'audizione del minore deve ritenersi superflua;
Con riferimento al mantenimento del minore che il dovere di mantenere, istruire ed educare la prole imposto dalle norme del nostro ordinamento
(art. 30 Cost. e art. 315 bis c.c. e segg.) obbliga i genitori a far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione – fino a quando la loro età lo richieda – di una stabile organizzazione domestica, adeguata a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (Cass. Civ., sez. I, sentenza 17089/2013)
che tale principio trova conferma nel nuovo testo dell'art. 337-ter c.c. il quale, nell'imporre a ciascuno dei genitori l'obbligo di provvedere al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito, individua, quali elementi da tenere in conto nella determinazione dell'assegno, oltre alle esigenze del figlio, il tenore di vita dallo stesso goduto in costanza di convivenza e le risorse economiche dei genitori, nonché i tempi di permanenza presso ciascuno di essi e la valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti;
che, inoltre ai sensi degli artt. 337ter c.c il Giudice, in assenza di accordi diversi tra le parti, quantifica l'ammontare degli assegni, tenuto conto dei parametri previsti dalle disposizioni indicate, in un quantum determinato idoneo a coprire tutte le complessive esigenze di mantenimento comprensive di quelle abitative in relazione anche al tenore di vita complessivamente inteso goduto dai figli, con esclusione quanto ai figli delle spese c.d. straordinarie perché non prevedibili e quantificabili in via preventiva (Cass. Sez. I 8.6.2012 n. 9372, Cass. Sez. VI- I 18.9.2013 n. 21273);
che, pertanto al fine di quantificare le modalità contributive a carico di entrambi i genitori occorre aver riguardo:
1. alle capacità economiche dei genitori: la madre: è segretaria part-time con retribuzione di circa 700,00 euro mensili;
il padre: per quanto noto svolge le mansioni di corriere per CP_2
2. al tempo di permanenza del minore presso ciascun genitore che in quel frangente si occupa
[...] del suo mantenimento diretto: nel caso di specie è la madre a farsi integralmente carico di ogni necessità, anche economica del minore;
3. alle necessità economiche, di socializzazione e di mantenimento del minore da parametrarsi al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori come evincibile dalle capacità economiche complessive del nucleo;
che la valutazione di tutti i criteri sopra esposti porta a quantificare il contributo paterno dovuto per il mantenimento della prole in 300,00 euro al mese importo da versarsi in vi anticipata alla madre entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT. Il padre dovrà inoltre contribuire nel mantenimento della prole sostenendo nella misura del 50% le spese extra assegno come da Linee Guida del Tribunale di Milano meglio dettagliate in dispositivo;
che l'obbligo di mantenimento dovrà farsi decorrere dalla data della domanda e quindi dalla mensilità di luglio 2024, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda per l'accertamento del diritto non può andare a danno dell'attore/ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano già al momento introduttivo del giudizio;
Con riferimento alle spese di lite che attesa la mancata costituzione della parte resistente, che non ha quindi svolto difese, nulla debba disporsi in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra Parte_1
e letti ed applicati gli artt. 316, comma IV, 337-bis e ss c.c., 38 disp. Controparte_1 att. c.p.c., ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta così provvede:
Affida il minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche Persona_1 ai fini della residenza anagrafica e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che riguardano la prole, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo, con solo diritto/dovere del padre di vigilanza;
Rimette alla affidataria esclusiva la scansione delle modalità e tempistiche di frequentazione padre figlio ferma la tutela dell'interesse del minore e previa interlocuzione con il ragazzino;
Pone a carico di l'obbligo di contribuire, con decorrenza dalla Controparte_1 mensilità di luglio 2024, nel mantenimento del figlio minore versando alla madre entro il 5 di ogni mese l'importo di € 300,00 mensili oltre rivalutazione annuale ed automatica ISTAT
Pone a carico del padre l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% nelle spese extra assegno che non richiedono il preventivo accordo come da Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017, qui di seguito trascritte:
• spese mediche (da documentare): a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal
Servizio Sanitario Nazionale;
• spese scolastiche (da documentare): a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
• spese extrascolastiche (da documentare): a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
Dispone che l'assegno unico universale per la famiglia venga percepito per intero dalla madre affidataria esclusiva;
Dichiara irripetibili le spese di lite
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 5/2/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Gennari Dott. Maria UR AM