Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 20/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4228/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
Il Tribunale di Ravenna riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 4228/2024 V.G. posta in decisione il 10/12/2024 e promossa dai coniugi
, nata a [...] il [...], ivi residente in [...], Parte_1
C.F. (avv. Francesca Giardini) C.F._1
e
, nato a [...] il [...], ivi residente in [...], C.F. Parte_2
(avv. Andrea Rossi) C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
******
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di separazione personale proposta con ricorso depositato in data
11/10/2024;
rilevato che i coniugi contraevano matrimonio con rito concordatario in Ravenna il 09/09/2006, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 176, p. II, serie A, anno 2006;
preso atto che l'udienza presidenziale del 05/12/2024 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di separazione;
letto il parere favorevole del P.M.;
P.Q.M.
- omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso congiunto depositato e personalmente sottoscritto dalle parti;
- ordina che il presente provvedimento sia comunicato all'ufficiale di stato civile del Comune di
Ravenna per le annotazioni di legge;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la separazione dei predetti coniugi è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) autorizzare i coniugi a vivere separati, con reciproco obbligo di rispetto e senza interferire l'uno/a nella vita dell'altro/a;
2) dichiarare la separazione personale dei coniugi nata Ravenna in data Parte_1
18/8/1978, ivi residente in [...], C.F.: e C.F._1 Parte_2
nato a [...], il [...], ivi residente in [...], C.F.
(matrimonio contratto in data 9/9/2006 Ravenna – trascritto negli atti di C.F._2 matrimonio del Comune di Ravenna dell'anno 2006, Atto n. 176 Parte 2 Serie A);
3) disporre che la casa coniugale di proprietà di entrambe le parti venga posta in vendita, con distribuzione del ricavato tra le parti nella misura del 50% ciascuno, detratto l'importo del debito residuo derivante dal mutuo cointestato acceso dai Sig.ri e per l'acquisto della casa Pt_1 Pt_2
coniugale;
4) disporre che fino a quando la casa coniugale non sarà venduta o i coniugi avranno trasferito altrove la propria residenza, saranno i medesimi ad alternarsi ad abitare nella stessa casa coniugale
- ove resteranno collocati i figli - ciò in ragione dei rispettivi paritari tempi di permanenza dei minori con ciascun genitore;
5) disporre l'affidamento condiviso e in misura paritaria dei due figli minori, nata a [...]
Ravenna in data 5/2/2008, C.F.: e nato a [...] il [...], C.F._3 Parte_3
C.F: . La responsabilità genitoriale verrà esercitata in via condivisa da C.F._4
entrambi i genitori, i quali assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse relative al mantenimento, all'istruzione, all'educazione e alla salute dei figli, tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
le decisioni relative alle questioni di ordinaria amministrazione, invece, verranno assunte in via autonoma dal genitore con il quale i figli si troveranno di volta in volta;
6) disporre che i figli minori e siano stabilmente collocati presso la casa Persona_1 Parte_3
coniugale sita a Ravenna in Via Berardi n. 19 e che siano i genitori e Parte_1 Parte_2
ad alternare la loro permanenza nella medesima nei giorni in cui terranno con sé i figli.
A seguito della vendita della casa coniugale, fermo restando i tempi di permanenza paritari dei figli presso ciascun genitore, come di seguito indicati, e stabiliranno la loro residenza Per_1 Pt_3 anagrafica presso l'abitazione della madre.
7) i genitori resteranno con i figli in pari misura e si divideranno i tempi di permanenza con e Per_1
, come segue: Pt_3
a) nella settimana con week end paterno:
- il padre si occuperà dei figli minori dal venerdì all'entrata della scuola, fino alla domenica sera, compreso il pernottamento e li accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- il padre resterà inoltre con i minori il lunedì dall'uscita della scuola, fino al martedì mattina in cui accompagnerà i figli a scuola;
- la madre resterà con i figli minori dal martedì all'uscita della scuola, fino al venerdì mattina ove li accompagnerà a scuola;
b) nella settimana con week end materno:
- la madre si occuperà dei figli minori dal venerdì all'entrata della scuola, fino alla domenica sera, compreso il pernottamento, e li accompagnerà a scuola il lunedì mattina;
- la madre resterà, inoltre, con i minori il lunedì dall'uscita della scuola, fino al martedì mattina in cui accompagnerà i figli a scuola;
- il padre resterà con i figli minori dal martedì all'uscita della scuola, fino al venerdì mattina ove li accompagnerà a scuola;
c) durante le vacanze estive, entrambi i genitori avranno il diritto di trascorrere con i figli un periodo di 15 giorni, anche non consecutivi, previo accordo sul periodo.
d) durante le vacanze natalizie, i figli trascorreranno 7 giorni con il padre e 7 giorni con la madre, con alternanza di anno in anno del giorno di Natale con la madre e del giorno di Santo Stefano con il padre e viceversa.
e) durante le vacanze pasquali, i figli trascorreranno metà del periodo con la madre e l'altra metà con il padre, alternando di anno in anno il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo.
f) ogni altra festività (25 aprile, 1° maggio, 2 giugno, 1° novembre, 8 dicembre, etc.) verrà trascorsa con i minori ad anni alterni;
Durante i periodi di vacanza resteranno sospesi i diritti di visita di ciascun genitore.
Resta inteso che e potranno variare in ogni momento, di comune Parte_1 Parte_2
accordo e sulla base dei reciproci impegni personali/lavorativi, nonché in base a specifiche richieste e/o esigenze dei minori, i suesposti tempi di frequentazione;
tuttavia, in assenza di accordo, rimarrà in vigore il calendario sopra stabilito;
6) disporre che ciascun genitore provveda in forma diretta al mantenimento ordinario dei figli, in ragione dei tempi di permanenza identici dei minori con ciascun genitore e con decorrenza a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso;
7) disporre che e contribuiranno, nella misura del 50% ciascuno, Parte_1 Parte_2
con decorrenza a partire dalla sottoscrizione del presente ricorso, al pagamento delle spese straordinarie relative figli minori e , così come individuate dal Protocollo del Tribunale Per_1 Pt_3
di Ravenna e di seguito meglio specificate:
A) SPESE CHE NON NECESSITANO DI PREVENTIVO ACCORDO TRA I GENITORI e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:
- spese scolastiche (libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola),
- spese parascolastiche (prescuola e dopo scuola nei casi di incompatibilità dell'orario scolastico ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
babysitter e centri estivi nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei);
- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dai figli siano diagnosticate dal medico di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico ).
B) SPESE CHE DEVONO ESSERE PREVIAMENTE CONCORDATE TRA I GENITORI:
- spese scolastiche (rette di scuole private, tasse universitarie ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);
- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate);
- spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
acquisto di dispositivi elettronici;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro).
In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta;
8) disporre che l'assegno unico e universale per i figli, o altro analogo beneficio pubblico erogato a favore dei figli, verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno;
9) disporre che nessun contributo a titolo di mantenimento l'un coniuge verserà all'altro;
10) disporre che il conto corrente di corrispondenza cointestato ai coniugi e acceso Pt_2 Pt_1
presso la Banca Crédit Agricole avente n.00797/0000030001576 rimanga attivo sino alla data della vendita casa coniugale per il pagamento dei ratei di mutuo ipotecario, delle utenze domestiche relative all'immobile familiare. In particolare, le parti verseranno mensilmente, entro 3 giorni prima delle singole scadenze, a mezzo di bonifico bancario sul conto cointestato sopra indicato le somme, nella misura del 50% ciascuno, per il pagamento dei ratei del mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale e delle utenze domestiche fatturate.
11) disporre che i coniugi verseranno, nella misura del 50% ciascuno, il premio annuale della polizza n.21820013664 Cronos Vita Assicurazione spa contraente ed assicurato sino alla Parte_1
scadenza contrattuale della stessa (17 anni dal 09.09.2013) a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente cointestato di cui al punto 10). In caso di riscatto anticipato della sopra detta polizza e/o di incasso alla scadenza contrattuale l'importo liquidabile sarà distribuito in misura paritaria fra la
Sig.ra e il Sig. (50%). Pt_1 Pt_2
12) disporre che il caravan-roulotte targato VE16364 di proprietà esclusiva del sig. Parte_2
venga posto in vendita con distribuzione del ricavato tra le parti nella misura del 50% ciascuno;
13) dichiarare che i coniugi si concederanno reciprocamente l'assenso al rilascio del passaporto per i figli minori, ai fini dell'espatrio. Resta inteso che ciascun coniuge dovrà chiedere previamente consenso all'altro per portare con sé all'estero i figli;
14) dare atto che con la sottoscrizione del presente ricorso i coniugi dichiarano di aver definito tra loro ogni altra questione economica, finanziaria e patrimoniale, non avendo null'altro a pretendere l'uno verso l'altro, a qualsivoglia titolo o ragione;
15) dichiarare che le spese del presente procedimento vengano integralmente compensate tra le parti.”
Così deciso il 18.12.2024 Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi