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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 1556 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1556 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Raffaele Sdino - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Viviana Criscuolo - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 14591 del Ruolo Generale degli Affari
Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: separazione consensuale ex art. 158 c.c. e 473 bis.51 cpc
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1
, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, C.F._1 dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via San Romualdo, 33;
E
, nata a [...] il [...], C.F. Controparte_1
, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, C.F._2 dall'avv. DE VITO NICOLA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli alla Via San Romualdo, 33;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 10/07/2025, e Parte_1
esponevano di aver contratto matrimonio in Controparte_1
Napoli il 14/03/1981; che dall'unione coniugale erano nati i figli
1 (nato a [...] il [...]), (nata a [...] il Per_1 Per_2
01/02/1987) e (nato a [...] il [...]), tutti Per_3 maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Tanto premesso, rappresentavano la volontà di separarsi in quanto vivevano una insanabile situazione di contrasto che aveva reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM, formulate in data
07/08/2025, il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si sono realizzate le condizioni di cui all' art.151 c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“- i separandi vivranno separatamente con obbligo di reciproco rispetto;
- i separandi si dichiarano autosufficienti economicamente l'uno rispetto all'altro, pertanto rinunciano a qualsiasi forma di mantenimento o aiuto economico;
- essendo i figli e tutti adulti, lavoratori ed Per_3 Per_2 Per_1 economicamente autosufficienti, non c'è alcun obbligo di mantenimento rispetto agli stessi.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare) di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il
Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
a) pronunzia la separazione personale dei coniugi Parte_1
e atto n.78, parte I, s. sez. A, reg.
[...] Controparte_1
Atti Matrimonio anno 1981);
b) omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso;
c) prende atto delle ulteriori pattuizioni;
d) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di NAPOLI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. D)
D.P.R 3.11.2000 n.396 (Ordinamento dello Stato Civile);
e) nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 24/10/2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Viviana Criscuolo Dott. Raffaele Sdino
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