Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 20/03/2025, n. 389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 389 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. 2064 /2023 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato da:
), assistita e difesa dall'avv. Elena SALVIONI, Parte_1 C.F._1
come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
( ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2
RESISTENTE NON COSTITUITO con l'intervento dell'avv. Giulia Bellini, in qualità di curatrice speciale della minore Persona_1
), difesa in proprio;
C.F._3
CURATRICE SPECIALE nonché con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli art. 70 e 71 c.p.c.
OGGETTO: prima regolamentazione della responsabilità genitoriale;
CONCLUSIONI: per la ricorrente: come da verbale del 18 febbraio 2025; per la curatrice speciale: come da verbale del 18 febbraio 2025.
Con ricorso ex art. 473 bis.12 c.p.c. regolarmente depositato, , premesso di essere Parte_1
stata unita in una relazione more uxorio col signor dalla quale sono nati i figli CP_1
Per_
, maggiorenne ed economicamente autonomo, e (doc. 1), dell'età di 9 anni, ha domandato Per_2 al Tribunale adito in via preliminare ed urgente l'adozione di un provvedimento indifferibile di assegnazione della casa familiare e, nel merito, la sospensione del resistente dalla responsabilità genitoriale, il collocamento presso di sé della minore, la regolamentazione delle visite col padre in presenza di un terzo o secondo le modalità individuate dagli assistenti sociali e un contributo per il mantenimento della figlia pari a 500 euro mensili, da porre direttamente a carico del datore di lavoro, oltre al 60% delle spese straordinarie e all'assegno unico.
Rigettata l'istanza di provvedimenti indifferibili, è stata fissata l'udienza di comparizione e trattazione della causa, chiedendo contestualmente al Pubblico Ministero e alle altre autorità competenti di informare quest'Ufficio in ordine ad eventuali procedimenti penali, viste le violenze allegate dalla ricorrente, e al Tribunale per i Minorenni la trasmissione del fascicolo relativo al procedimento avviato d'ufficio dalla Procura minorile e indicato in ricorso.
All'udienza dell'11 luglio 2023, il resistente, malgrado la regolarità della notifica, non si è costituito, né è comparso personalmente in udienza, mentre la ricorrente, sentita sui fatti di causa, ha dato atto della definizione del procedimento pendente dinanzi al T.M. (v. decreto 23.5.23) e del sopravvenuto ricovero dell'ex compagno in una comunità terapeutica.
Il Giudice relatore, con ordinanza riservata, ha dunque adottato i provvedimenti a tutela della minore, provvedendo alla nomina di un curatore speciale che la rappresentasse, attesa la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale avanzata dalla ricorrente, e ha confermato gli incarichi già conferiti ai servizi sociali dal Giudice minorile.
Con memoria del 13 novembre 2023, la curatrice speciale si è costituita in giudizio chiedendo la pronuncia di decadenza/sospensione della responsabilità genitoriale del signor la CP_1
regolamentazione delle visite in forma protetta, in caso di avvio di un percorso di recupero, e la prosecuzione dell'incarico conferito ai servizi sociali.
Espletata l'indagine delegata ai servizi sociali e acquisita la documentazione richiesta al P.M., la causa è proseguita per conseguire la documentazione reddituale del resistente, richiesta ex art. 210
c.p.c. all'Agenzia delle Entrate e tuttavia non pervenuta.
All'udienza del 18 febbraio 2025, le parti hanno dunque precisato le proprie conclusioni e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa assegnazione del termine per il deposito degli atti conclusionali. Tanto premesso, ritiene questo Collegio che le istanze avanzate dalla ricorrente e dalla curatrice speciale possano essere accolte nei limiti di seguito esposti.
Primariamente, si rileva che, tenuto conto delle criticità emerse all'interno del nucleo familiare, legate alle fragilità paterne e al suo stato di tossicodipendenza, si renda necessario adottare il regime più stabile e maggiormente tutelante per la minore che, allo stato, non può che ravvisarsi nell'affido super esclusivo alla mamma con concentrazione in capo alla stessa di tutte le decisioni di maggior interesse che riguardano la figlia, senza che ricorrano tuttavia i presupposti per la sospensione della responsabilità genitoriale del padre.
Com'è noto, in materia di affidamento e di collocamento della prole minorenne il criterio fondamentale è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole che, imponendo di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, richiede un giudizio prognostico circa la capacità di ciascun singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo (Cass. 4 gennaio 2024, n. 197).
Con la legge n. 54/2006, il nostro ordinamento, uniformandosi ad un principio già consacrato dalla
Convenzione di New York del 1989, ha eletto la tutela dell'interesse del minore alla bigenitorialità quale linea direttrice che orienta tutta la disciplina in materia di responsabilità genitoriale, ammettendo, in ossequio a tale ratio, la derogabilità della regola dell'affido condiviso nei soli casi in cui tale modello risulti pregiudizievole per l'interesse del minore.
A tutela del best interest della prole, l'ordinamento consente dunque di disporne l'affido esclusivo ad un genitore qualora si ravvisino elementi di inidoneità genitoriale solo nei confronti dell'altro, come previsto dall'art. 337 quater c.c., ovvero all'ente, qualora entrambi i genitori risultino inidonei all'espletamento delle proprie funzioni genitoriali.
In particolare, affinché possa ricorrersi all'affido monogenitoriale, occorre che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio, o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che
l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento (cfr. Cass. 27/2017, Cass. 26587/09; Cass. 16593/08; Trib. Modena 4 giugno 2019, n. 859; Trib. Rieti, 30 ottobre 2019, n. 785).
L'affido esclusivo postula dunque un duplice accertamento in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità del genitore non affidatario, in funzione in ogni caso della tutela dell'interesse del minore.
Inoltre, ai sensi dell'art. 333 c.c., quando la condotta di uno o entrambi i genitori non è tale da dar luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'articolo 330 c.c. ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice può, secondo le circostanze, adottare i provvedimenti convenienti e può anche disporre l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore.
Come osservato dalla Corte Suprema, avuto riguardo alla formula elastica usata dal legislatore, che ritiene sufficiente, per l'adozione del provvedimento di sospensione della potestà genitoriale, a norma dell'art. 333 c.c., una condotta del genitore che "appare comunque pregiudizievole al figlio", non occorre, a tal fine, che un tale comportamento abbia già cagionato un danno al figlio minore, potendo il pregiudizio essere anche meramente eventuale per essersi verificata una situazione di mero pericolo di un danno per lo stesso minore. Il legislatore ha, in sostanza, introdotto una disciplina molto protettiva per il minore allo scopo di evitare, nei limiti del possibile, ogni obiettivo pregiudizio derivante dalla condotta di un genitore, che può essere anche non volontaria, rilevando la mera attitudine obiettiva ad arrecare danno al figlio (Cfr. Cass. 11 ottobre 2021, n. 27553; Cass. 21 febbraio 2004, n. 3529).
Venendo al caso di specie, si osserva che il signor il quale versa in una condizione di CP_1
tossicodipendenza (doc. 10 ricorrente), durante il periodo della convivenza familiare ha assunto comportamenti inadeguati nei confronti della figlia, legati in particolare all'utilizzo di sostanze alcoliche e stupefacenti, esponendo così la minore ad una situazione di pregiudizio, come rilevato dal
Pubblico Ministero Minorile con ricorso del 21 dicembre 2022, promosso al fine di ottenere in via d'urgenza la sospensione del padre dalla responsabilità genitoriale (v. decreto T.M. 9.3.23).
Nelle more del presente giudizio, nonostante gli interventi attivati a sostegno del nucleo familiare e del genitore, il resistente non ha mostrato alcuna consapevolezza rispetto al problema di tossicodipendenza e all'influenza che questo possa avere sulla sua relazione con la figlia, ha interrotto il percorso comunitario intrapreso nel luglio del 2023 (v. relazione SS 1.8.23 e doc. 11) e non ha contattato il servizio, verso il quale ha assunto un atteggiamento oppositivo e aggressivo (v. relazione
SS 1.8.23, 9.11.23, 8.2.24).
Di fatto, il padre ha comunque mantenuto i contatti con la figlia mediante videochiamata (Relazione
SS 9.11.23 e 8.2.24) e attualmente, secondo quanto riferito anche dalla ricorrente, ha cessato la propria condotta pregiudizievole (consistita anche nella richiesta di accesso all'abitazione, v. relazioni SS in atti), tanto è vero che la signora ha rimesso le querele sporte nei confronti dell'ex compagno (v. verbale 18.2.25) che avevano determinato l'iscrizione di un procedimento penale a suo carico, nell'ambito del quale il Pubblico Ministero ha chiesto l'archiviazione per insussistenza del reato (v. documenti trasmessi P.M.).
Ad oggi, come rilevato dai servizi, la situazione familiare appare maggiormente tranquilla, la minore
è serena anche nel rapporto col padre e la madre espleta in modo adeguato le proprie funzioni, risultando attenta, competente e amorevole (relazione SS 8.2.24).
Persistono invece degli elementi di pregiudizio rispetto al padre per la mancata attivazione dello stesso al fine di risolvere i problemi legati alla dipendenza e alla ripresa del rapporto con la figlia
(relazione SS 8.2.24).
Così ricostruito il quadro probatorio in atti, si ritiene che il signor abbia manifestato la sua CP_1
inadeguatezza ad assolvere in modo responsabile il proprio ruolo genitoriale nei confronti della figlia, in quanto, con la propria condotta, anche processuale, si è di fatto disinteressato della minore, non
Per_ mostrando alcuna volontà di recupero del rapporto con , di fatto limitato a sporadiche videochiamate, né mediante l'attivazione dei servizi sociali né tantomeno mediante il recupero di una stabilità personale.
D'altra parte, la mamma ha rappresentato la figura genitoriale di riferimento per la minore, che supporta adeguatamente nell'ambiente scolastico e nella socializzazione proteggendola dai rischi del contesto esterno (v. relazione SS 8.2.24).
Sussistono pertanto i presupposti per la conferma del regime dell'affido super esclusivo della minore alla madre, con concentrazione in capo a lei di tutte le decisioni che riguardano la figlia, fermo restando che la signora sarà tenuta a comunicare al resistente, eventualmente mediante l'intermediazione dei servizi sociali, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia, come precisato in dispositivo ai sensi dell'art. 473 bis.50 c.p.c., di modo che questi possa vigilare sull'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 337 quater, ult. co. c.c.
Tenuto conto del generale miglioramento del quadro familiare, della cessazione delle condotte poste in essere dal signor della maggiore serenità della minore e della richiesta di archiviazione CP_1
formulata dal P.M., questo Tribunale ritiene tuttavia che non siano più attuali le ragioni che hanno inizialmente indotto il Pubblico Ministero minorile dinanzi al T.M. e la ricorrente e la curatrice speciale in questa sede a domandare la sospensione della responsabilità genitoriale nei confronti del signor CP_1
La domanda non può dunque trovare accoglimento. Per_ Ciò posto, deve essere disposto il collocamento di presso la mamma, alla quale viene assegnata la casa familiare, mentre si ritiene opportuno incaricare i servizi sociali affinché provvedano alla regolamentazione delle visite padre-figlia in forma protetta e in spazio neutro solo ove il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, previa verifica dell'effettiva attivazione del resistente per l'avvio di un percorso di recupero e di disintossicazione e attivazione di ogni percorso preparatorio necessario per la minore, tenuto conto in ogni caso della sua volontà, con l'autorizzazione a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni, ove ne sussistano i presupposti e previo accertamento della idoneità dell'abitazione del resistente.
In un'ottica di tutela della minore, deve essere mantenuto il monitoraggio sulle condizioni di vita e psicofisiche della stessa, come suggerito dalla curatrice speciale.
I servizi sociali vengono onerati di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile competenti di eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
Passando ai provvedimenti di contenuto economico, va premesso che, ai sensi dell'art. 30 della
Costituzione e degli artt. 148, 315 bis, 316 bis, 337 ter c.c., grava su ciascun genitore l'obbligo di contribuire al mantenimento della prole in proporzione al proprio reddito e tenuto conto delle attuali esigenze del figlio, del tenore di vita, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, delle risorse economiche di entrambi e della valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti dagli stessi.
In attuazione del principio di proporzionalità reddituale, si osserva che la signora lavora Parte_1
come colf e percepisce un reddito pari a circa 800 euro mensili (verbale 11.7.23), vive in una casa condotta in locazione al canone mensile di 500 euro (doc. 2) unitamente alla minore e al figlio primogenito ed economicamente autonomo.
È titolare di un conto corrente cointestato con l'ex compagno con un saldo, alla data del 30 giugno
2022, di 500 euro circa e, alla data del 30 settembre 2022, di appena 11 euro (doc. 4).
Con riguardo alle condizioni reddituali del resistente, la ricorrente, nel proprio atto introduttivo, ha dichiarato che, fino allo scorso mese di gennaio, l'ex compagno percepiva un reddito di circa 1800 euro mensili, ma di non conoscere, attualmente, l'ammontare del suo stipendio (v. ricorso), sebbene, sentita in udienza, abbia confermato che il resistente, il quale, allo stato, ha conservato il proprio posto di lavoro, pur essendo in congedo straordinario per malattia, gode ancora delle suddette entrare
(verbale 11.7.23).
Nonostante l'ordine di esibizione disposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la documentazione richiesta non è stata trasmessa a quest'Ufficio che, pertanto, non ha cognizione delle effettive condizioni economiche del resistente. Tenuto conto di ciò e della discontinuità lavorativa del signor la ricorrente ha dunque CP_1
modificato le proprie domande chiedendo un contributo di 250 euro mensili e la curatrice speciale si
è associata all'istanza.
Appare pertanto equo e congruo determinare il contributo posto a suo carico del resistente per il mantenimento della minore in 250 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, da corrispondere alla signora entro il 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo Parte_1
2023 (data della domanda), detratte le somme già versate a questo titolo.
Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona (parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo, il signor sarà tenuto a contribuire anche al CP_1
pagamento delle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore, come indicate in dispositivo, nella misura del 50%, non sussistendo le condizioni per una diversa ripartizione di tali esborsi alla luce degli elementi disponibile in ordine alla condizione economico-reddituale del resistente.
L'assegno unico verrà inoltre percepito integralmente dalla signora , in ragione dell'affido Parte_1
esclusivo della figlia.
In ragione della prevalente soccombenza del resistente, le spese di lite sostenute dalla ricorrente vengono poste integralmente a suo carico e liquidate come in dispositivo, in conformità del D.M. n.
55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
Le spese sostenute dalla curatrice speciale nell'interesse della minore, la cui nomina si è resa necessaria a seguito della domanda avanzata dalla madre in relazione alla condotta paterna e che è stata qui rigettata, vengono poste a carico di entrambe le parti in solido tra loro e si liquidano come in dispositivo, in conformità del D.M. n. 55/2014, aggiornato dal successivo D.M. n. 147/2022, tenuto conto del valore della controversia e dell'impegno difensivo profuso, applicando lo scaglione minimo previsto dalle tariffe per le fasi di merito effettivamente svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: affida la figlia minore in via esclusiva alla madre ai sensi dell'art. 337 quater c.c., con collocamento presso la stessa alla quale viene assegnata la casa familiare;
dispone che la madre adotti in via esclusiva tutte le decisioni che riguardano la prole, comprese quelle di maggior interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e al rilascio dei documenti di identità validi per l'espatrio; dispone che la ricorrente comunichi al resistente, eventualmente mediante l'intermediazione dei servizi sociali, le decisioni che assumerà in ordine all'istruzione, educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della figlia;
incarica i servizi sociali affinché monitorino le condizioni di vita e psicofisiche della minore e provvedano alla regolamentazione delle visite padre-figlia in forma protetta e in spazio neutro solo ove il padre lo richieda e manifesti un interesse in tal senso, previa verifica dell'effettiva attivazione del resistente per l'avvio di un percorso di recupero e di disintossicazione e attivazione di ogni percorso preparatorio necessario per la minore, tenuto conto in ogni caso della sua volontà, con l'autorizzazione a procedere ad un graduale ampliamento fino alla completa liberalizzazione delle frequentazioni, ove ne sussistano i presupposti e previo accertamento della idoneità dell'abitazione del resistente;
onera i servizi sociali di provvedere alla tempestiva comunicazione alla Procura Minorile competenti di eventuali situazioni di pregiudizio per la minore;
rigetta la domanda di sospensione della responsabilità genitoriale;
pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario indiretto della minore, l'importo di 250 euro mensili, somma soggetta a rivalutazione Istat annuale, da corrispondere entro il 25 di ogni mese, con decorrenza dal mese di marzo 2023 (data della domanda), detratte le somme già versate a questo titolo, oltre al 50% delle spese straordinarie: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati
o meno dal Servizio Sanitario Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali
e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione
e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, nonché ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo
(oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200 complessivi annui per ciascun figlio); c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso
e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi.
Modalità di concertazione ex ante delle spese Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta.
Modalità di documentazione e rimborso spese
Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o ogni mezzo che ne provi
l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse.
Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. condanna il resistente a rimborsare alla ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge;
condanna la ricorrente e il resistente, in solido tra loro e in parti uguale, a rimborsare alla curatrice speciale le spese di lite, che liquida in euro 3.809, oltre spese generali forfettarie, iva e c.p.a. come per legge.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai servizi sociali competenti per il comune di
Sorisole.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 6 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo