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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 12/12/2025, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. GI AR Presidente
2) Dott. UL SA Consigliere rel. est.
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1701 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2025
TRA
(c.f. ) (Avv. Mauro Petracca) Parte_1 CodiceFiscale_1
Reclamante
Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
Reclamati contumaci
Conclusioni di parte reclamante: ritenere e dichiarare ammissibile la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da il 2.5.2025, con accoglimento delle misure Parte_1
protettive e consequenziale divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali o cautelari, nonché temporanea sospensione dei finanziamenti e dell'efficacia della cessione del quinto dello stipendio sul finanziamento del 2022 con Banca COMPASS e della delega stipulata nel 2023 con Banca UNICREDIT, a decorrere dalla data di deposito di questo reclamo e fino alla conclusione del giudizio di omologazione;
per l'effetto, dichiarare aperta la procedura di omologazione del piano del consumatore presentato da con ricorso ex art. 67 c.c.i.i. al Tribunale Parte_1
di Palermo depositato il 2.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 160 Parte_1
del 11 agosto 2025 che ha dichiarato inammissibile, avendone riscontrato la colpa grave nella determinazione della condizione di sovraindebitamento, la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore da costui avanzata a termini dell'art. 67 CCII.
Nessuno dei creditori ai quali il gravame è stato notificato si è costituito in questo grado di giudizio.
Difetta la competenza della Corte a conoscere dell'impugnazione.
Con la modifica apportata dal D.Lgs. 13.9.2024 n. 136 all'art. 70 D.Lgs. n. 14/2019, il legislatore ha chiarito che competente a conoscere del reclamo è il Tribunale in composizione
2 collegiale. Dispone invero la norma che il Giudice “se non ricorrono le condizioni di
ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto
motivato.”.
Poiché il presente gravame è stato introdotto a settembre 2025, dopo l'emanazione e l'entrata in vigore -regolata dall'art. 56 della norma- del D.lgs. n. 136 del 2024, non può che rilevarsi il difetto di competenza funzionale del giudice adito per essere questa rimessa al Tribunale di
Palermo, in composizione collegiale.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di parte reclamante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, dichiara il proprio difetto di competenza a conoscere del reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 160 Parte_1
del 11 agosto 2025, per essere competente il Tribunale di Palermo;
assegna a parte reclamante il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;
lascia a carico di parte reclamante le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 11 dicembre 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
UL SA GI AR
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
La Corte di Appello di Palermo – III Sezione Civile riunita in Camera di Consiglio e composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) Dott. GI AR Presidente
2) Dott. UL SA Consigliere rel. est.
3) Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere
ha pronunziato
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1701 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2025
TRA
(c.f. ) (Avv. Mauro Petracca) Parte_1 CodiceFiscale_1
Reclamante
Controparte_1 Controparte_2 [...]
Controparte_3 Controparte_4
,
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7
Reclamati contumaci
Conclusioni di parte reclamante: ritenere e dichiarare ammissibile la proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositata da il 2.5.2025, con accoglimento delle misure Parte_1
protettive e consequenziale divieto di avvio o prosecuzione di azioni esecutive individuali o cautelari, nonché temporanea sospensione dei finanziamenti e dell'efficacia della cessione del quinto dello stipendio sul finanziamento del 2022 con Banca COMPASS e della delega stipulata nel 2023 con Banca UNICREDIT, a decorrere dalla data di deposito di questo reclamo e fino alla conclusione del giudizio di omologazione;
per l'effetto, dichiarare aperta la procedura di omologazione del piano del consumatore presentato da con ricorso ex art. 67 c.c.i.i. al Tribunale Parte_1
di Palermo depositato il 2.5.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 160 Parte_1
del 11 agosto 2025 che ha dichiarato inammissibile, avendone riscontrato la colpa grave nella determinazione della condizione di sovraindebitamento, la proposta di ristrutturazione del debito del consumatore da costui avanzata a termini dell'art. 67 CCII.
Nessuno dei creditori ai quali il gravame è stato notificato si è costituito in questo grado di giudizio.
Difetta la competenza della Corte a conoscere dell'impugnazione.
Con la modifica apportata dal D.Lgs. 13.9.2024 n. 136 all'art. 70 D.Lgs. n. 14/2019, il legislatore ha chiarito che competente a conoscere del reclamo è il Tribunale in composizione
2 collegiale. Dispone invero la norma che il Giudice “se non ricorrono le condizioni di
ammissibilità provvede con decreto motivato reclamabile nel termine di trenta giorni dalla
comunicazione dinanzi al tribunale, il quale provvede in camera di consiglio con decreto
motivato.”.
Poiché il presente gravame è stato introdotto a settembre 2025, dopo l'emanazione e l'entrata in vigore -regolata dall'art. 56 della norma- del D.lgs. n. 136 del 2024, non può che rilevarsi il difetto di competenza funzionale del giudice adito per essere questa rimessa al Tribunale di
Palermo, in composizione collegiale.
Le spese del presente grado di giudizio restano a carico di parte reclamante.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, dichiara il proprio difetto di competenza a conoscere del reclamo proposto da avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 160 Parte_1
del 11 agosto 2025, per essere competente il Tribunale di Palermo;
assegna a parte reclamante il termine di legge per la riassunzione del giudizio innanzi al giudice competente;
lascia a carico di parte reclamante le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di
Appello il giorno 11 dicembre 2025.
Il Consigliere rel. est. Il Presidente
UL SA GI AR
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