Articolo 6 della Legge 21 gennaio 1983, n. 22
Articolo 5Articolo 7
Versione
20 febbraio 1983
Art. 6.
Il Ministero delle finanze e' responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilita' senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell' articolo 111 del codice di procedura civile .
Entrata in vigore il 20 febbraio 1983
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