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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/10/2025, n. 8601 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8601 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8602/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Errico De Falco, Roberto Verde e Massimiliano De Masi, con cui elettivamente domiciliano in alla Via Comunale del Principe Pt_1
13/a;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Melorio, con cui elettivamente domicilia in lla Via Duomo n. 326; Pt_1
-
[...]
c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
l.r.p.t.;
-OPPOSTA contumace-
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. al pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 3785/2023 del Tribunale di Napoli
Conclusioni: all'udienza del 24 settembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2023 l' , già , Parte_1 Parte_1 propose opposizione ex art. 615 c.p.c. all'intervento nel pignoramento presso terzi, rubricato al n. R.G.E. 3785/2023 del Tribunale di Napoli, spiegato da
[...] in forza del DI n. 4959/2018 reso dal Tribunale di Controparte_3
Napoli in data 13.06.2018 con cui richiedeva di partecipare all'assegnazione delle somme pignorate a soddisfacimento del proprio credito residuo, quantificato in € 1.915,52, sul maggior importo liquidato in D.I. già corrisposto nel complessivo ammontare di € 7.000,00 in virtù di precedenti provvedimenti di assegnazione.
Con il rimedio azionato, volto invero a contestare anche la posizione di altri creditori intervenuti nella procedura, la debitrice opponente eccepì l'insussistenza dell'an debeautur, deducendo l'intervenuto integrale pagamento della pretesa rinveniente fondamento nel titolo azionato con mandato di pagamento n. 2716086 del 18.09.2018 cui andavano aggiunte le somme conseguite in ragione di precedenti assegnazioni per un ammontare complessivo di € 15.169,80, di gran lunga superiore a quanto dovuto per capitale, interessi e spese in ragione del titolo azionato. Richiese, quindi,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) preliminarmente, disporre la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c., quantomeno con riferimento ai titoli quivi contestati, pure solo parzialmente ove ritenuto, anche inaudita altera parte;
b) fissare, quindi, il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI i) dichiarare la carenza dell'an debeatur della pretesa vantata dalla v) per l'effetto, dichiarare Controparte_1
l'inesistenza del diritto dei suddetti interventori di procedere a esecuzione forzata sulla base dei titoli sopra indicati per le anzidette ragioni;
vi) in ogni caso, condannare gli opposti al pagamento delle spese di giudizio come dovute all'Avvocatura pubblica, ex art. 1 co. 208 L. n. 266/2005, secondo cui va disposta la liquidazione degli oneri riflessi a carico del soccombente in luogo di IVA e CPA (Tribunale Torino, sez. I, n. 6810 del 11.11.2013; Corte di Appello Torino, 1.4.2010 n. 259; TAR Bologna, II, 3.2.2016, n. 151)”.
Il G.E., con ordinanza del 07.02.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2023, quanto all'opposizione promossa nei confronti della diede atto della rinuncia all'intervento Controparte_3 depositata dalla creditrice in data 27.11.2023, disponendo il non luogo a procedere sull'istanza di sospensione, con condanna però dell'opposta al pagamento delle spese della fase cautelare in virtù del principio della soccombenza virtuale stante il fumus dell'eccezione di integrale pagamento del credito azionato in data antecedente a quella dell'intervento nella procedura esecutiva mobiliare. Inoltre, “tenuto conto che la rinuncia all'intervento (e la conseguente “estinzione” in parte qua dell'azione esecutiva) non determina il venir meno dell'interesse ad una decisione a cognizione piena potenzialmente suscettibile degli effetti del giudicato”, assegnò il termine perentorio di sessanta giorni
- 2 - dalla definitività del provvedimento per l'introduzione del merito della proposta opposizione innanzi al Giudice competente.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' ha introdotto Parte_1 il presente giudizio di merito, con riserva di agire in separata sede per la ripetizione delle somme già corrisposte in eccedenza al dovuto, avendo interesse alla declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla in ragione dell'integrale avvenuto Controparte_3 pagamento e, quindi, dell'estinzione del diritto di credito portato dal D.I. n. 4958/2018 a fondamento dell'intervento. In particolare, nel reiterare il motivo della proposta opposizione all'esecuzione, ha precisato di non aver avuto alcun riscontro alla richiesta inoltrata all'opposta a mezzo pec in data 18.03.2024, una volta definita la fase cautelare, volta a ricevere una dichiarazione di nulla a pretendere in relazione alla creditoria portata dal titolo azionato ed evitare, dunque, l'introduzione del giudizio di merito. Ha pertanto concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite oltre oneri riflessi.
Si è costituita precisando di aver Controparte_3 rinunciato all'atto di intervento nella procedura esecutiva per avere modo di Part appurare la fondatezza dell'eccezione di pagamento spiegata dall Segnatamente, Part ha dedotto che i pagamenti dei debiti delle engono eseguiti da Parte_2 senza che ai beneficiari vengano trasmessi i mandati di pagamento e senza che possa rinvenirsi neppure dalla causale del bonifico il riferimento alle fatture pagate. Ciò denoterebbe una chiara violazione dell'obbligo di diligenza nell'adempimento da parte della debitrice e una corrispondente incolpevole mancata imputazione delle somme corrisposte alla creditoria di cui al D.I. n. 4958/2018 del Tribunale di Napoli. Su tali premesse, ritenendo ingiusta la condanna alle spese impartitale in sede cautelare, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza resa dal G.E. a definizione della fase cautelare e, in ogni caso, per la declaratoria di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il terzo pignorato Tesoriere non si è costituito.
All'udienza cartolare di prima comparizione del 20 novembre 2024, stante la natura documentale della lite, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 24 settembre 2025 per la rimessione in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c., allorquando è stato trattenuto a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
- 3 - L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
L' si è opposta all'intervento di diversi creditori nel Parte_1 pignoramento presso terzi iscritto in suo danno al n. R.G.E. 3785/2023 del Tribunale di Napoli.
In particolare, riguardo all'intervento compiuto da Controparte_3 in forza del D.I. n. 4959/2018 reso dal Tribunale di Napoli in data
[...]
13.06.2018, ha contestato la stessa sussistenza della pretesa creditoria azionata, in quanto già assolta antecedentemente all'esecuzione mediante specifico mandato di pagamento regolarmente depositato in giudizio.
L'opposta creditrice interveniente, in conseguenza dell'opposizione, depositava atto di rinuncia all'intervento spiegato in virtù del medesimo decreto ingiuntivo, anch'essa versato in atti dalla parte opponente.
Il G.E., nel delibare la proposta opposizione a fini cautelari, prendeva atto di tale rinunzia - cui conseguiva effetto estintivo dell'esecuzione quanto alla posizione della creditrice intervenuta - ma correttamente assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Difatti, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo. Esso non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria (Cass. civ., ord. n. 25111/2015, Cass.civ., ord. n. 12170/2016). Anche recentemente è stato sostenuto che “il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una pronuncia sull'opposizione e sulle spese;
così, di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01)” (Cass civ. sent. n. 3019/2021).
Segnatamente, laddove si contesti il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, si verta nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, l'estinzione della procedura esecutiva per rinuncia agli atti non preclude l'accesso alla fase di merito a cognizione piena, permanendo l'interesse dell'opponente ad un accertamento con attitudine di giudicato circa l'inesistenza del diritto stesso (Cass. civ., sent. 15761/2014).
Tanto premesso, come anticipato, l'opposizione risulta fondata e va accolta.
- 4 - Parte opponente ha dimostrato l'avvenuto integrale pagamento della debitoria portata dal D.I. n. 4959/2018 emesso in favore dell'opposta e sotteso all'intervento nella procedura esecutiva mobiliare intrapresa in suo danno.
Nel dettaglio, ha prodotto copia informatica della ricevuta del bonifico dell'importo di € 8.169,80 eseguito il 21.09.2018 in favore della società opposta che reca nella causale la specifica indicazione del “D.I.4959/18- DEC.LIQ.AA.LL.2026/18”. Ha inoltre prodotto il mandato di pagamento n. 2716086 del 18.09.2018 in virtù del quale è stato disposto il predetto bonifico, da cui si evince il riferimento alla medesima causale recata dall'anzidetta quietanza di avvenuto pagamento, nonché, negli estremi dei documenti, l'altrettanto inequivoco riferimento alle fatture nn. 24 e 25 del 2018 sottese al ricorso monitorio.
Come già rilevato in sede cautelare, la creditrice opposta non ha contestato l'avvenuto pagamento della pretesa azionata ed, anche nella presente fase del giudizio di opposizione, ha fatto valere unicamente l'ingiustizia della statuizione delle spese, nonché l'incolpevolezza dell'azione esecutiva intrapresa motivata sull'impossibilità di ricondurre i pagamenti eseguiti, incontestati, al credito incorporato nel D.I. azionato, stante la mancata imputazione del pagamento da parte Part dell' debitrice. Ha aggiunto di aver rinunciato all'intervento in via prudenziale per avere il tempo di verificare la fondatezza dell'eccezione di pagamento formulata, ovvero la corrispondenza dell'ammontare corrisposto alle fatture sottese al decreto ingiuntivo adducendo, quale ulteriore giustificazione alla difficoltà riscontrate, l'avvenuta trasformazione societaria dell'originaria creditrice a seguito di atto cessione delle quote sociali e di modifica dei patti sociali.
Gli assunti risultano destituiti di fondamento.
Come già esposto, la disamina complessiva della documentazione versata in atti risulta idonea a smentire l'eccezione di omessa imputazione del pagamento da parte del debitore, atteso che il riferimento al numero del D.I. nella causale della ricevuta di bonifico costituisce certamente elemento sufficiente a tal fine, consentendo agevolmente al creditore di rintracciare le fatture pagate in quelle sottese al decreto ingiuntivo stesso. Né sussiste alcun onere di trasmissione del mandato di pagamento al creditore beneficiario e, peraltro, l'imputazione di pagamento da parte del debitore che vanti più debiti nei confronti dello stesso creditore costituisce una mera facoltà e non già un obbligo (artt. 1193 e ss. c.c.).
In merito, appare rilevante che l'associazione del pagamento eseguito al titolo azionato ed alle fatture poste a suo fondamento, già ingiustificatamente trascurata dall'opposta all'atto del pagamento, avrebbe potuto compiersi del tutto agevolmente a seguito della produzione documentale eseguita dall'opponente sin dal deposito del
- 5 - ricorso in opposizione innanzi al G.E. Non trova perciò giustificazione neppure quanto asserito con la costituzione nel presente giudizio da parte dell'opposta, ovvero che la stessa abbia rinunciato all'intervento per avere il tempo di verificare l'eccezione formulata (circostanza difatti per nulla menzionata nell'atto di rinuncia), come non trova giustificazione che la stessa sia finanche rimasta inerte pure a fronte della richiesta avanzatale dopo la definizione della fase cautelare per ottenere formale dichiarazione di nulla a pretendere e di estinzione della pretesa portata dal D.I.
Neppure può giovare il richiamo alla cessione di quote sociali che attiene a vicende modificative nella partecipazione alla società e che non incide sul patrimonio di crediti della società e sull'attività contabile che la stessa avrebbe dovuto compiere, rientrando nella normale diligenza esigibile dalla creditrice opposta la verifica dell'avvenuto pagamento della pretesa creditoria azionata prima di procedere al relativo recupero forzoso.
Venendo, infine, alla richiesta della parte opposta di modifica della statuizione sulle spese assunte in fase cautelare (benché erroneamente formulata come domanda di annullamento dell'ordinanza del G.E.), la stessa è certamente ammissibile alla luce della giurisprudenza richiamata in epigrafe, conformemente al consolidato principio formulato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella struttura bifasica delle opposizioni esecutive, “il giudice dell'esecuzione con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé (…) deve provvedere sulle spese della fase sommaria potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nella fase di merito” (Cass. civ., sent. n. 12977/2022).
Senonché, la fondatezza dell'opposizione - che determina la condanna alle spese della società opposta anche nella presente fase in ossequio al principio di soccombenza - che è richiamata a sostegno del fumus della domanda anche nella fase cautelare, giustifica pienamente la statuizione ivi assunta dal G.E. in merito alla spese di lite tenuto conto, altresì, che anche in ordine al processo esecutivo la rinuncia agli atti, segnatamente all'intervento, determina salvo diverso accordo che le spese siano poste a carico del rinunciante (artt. 629 e 306 c.p.c.).
In definitiva, la domanda risulta fondata e va accolta;
per l'effetto, va dichiarata l'estinzione del diritto di credito azionato in quanto già integralmente soddisfatto antecedentemente al deposito dell'atto di intervento depositato da
[...] nel pignoramento presso terzi iscritto al n.R.G.E. Controparte_3
3785/2023 del Tribunale di Napoli.
Ne discende, pertanto, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla società opposta in virtù del D.I. n. 4959/2018 del Tribunale di Napoli posto a fondamento dell'intervento.
- 6 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 1.101 - 5.201) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), nei valori minimi in ragione dell'assenza di questioni complesse. Nulla nei rapporti con la parte non costituita.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Parte_1
nei confronti di E di
[...] Controparte_3 [...]
iscritta al n. 8602/2024 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
3. dichiara estinto il diritto di credito portato dal D.I. n. 4959/2018 del Tribunale di Napoli ed insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù dello stesso da parte della Controparte_3
4. condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, come per legge.
Così deciso in Napoli, l'1 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -
TRIBUNALE di NAPOLI
Sezione V CIVILE
Il Tribunale di Napoli, in persona del Giudice Unico Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 8602/2024 del Ruolo Generale,
TRA
(c.f./p.iva ), in persona del l.r.p.t., Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Errico De Falco, Roberto Verde e Massimiliano De Masi, con cui elettivamente domiciliano in alla Via Comunale del Principe Pt_1
13/a;
- OPPONENTE -
CONTRO
(c.f./p.iva ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Aniello Melorio, con cui elettivamente domicilia in lla Via Duomo n. 326; Pt_1
-
[...]
c.f. e p.iva ), in persona del Controparte_2 P.IVA_3 P.IVA_4
l.r.p.t.;
-OPPOSTA contumace-
Oggetto: giudizio di merito dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. al pignoramento presso terzi iscritto al n. R.G.E. 3785/2023 del Tribunale di Napoli
Conclusioni: all'udienza del 24 settembre 2025 le parti hanno concluso come da note scritte di udienza chiedendo la decisione della causa SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 14.10.2023 l' , già , Parte_1 Parte_1 propose opposizione ex art. 615 c.p.c. all'intervento nel pignoramento presso terzi, rubricato al n. R.G.E. 3785/2023 del Tribunale di Napoli, spiegato da
[...] in forza del DI n. 4959/2018 reso dal Tribunale di Controparte_3
Napoli in data 13.06.2018 con cui richiedeva di partecipare all'assegnazione delle somme pignorate a soddisfacimento del proprio credito residuo, quantificato in € 1.915,52, sul maggior importo liquidato in D.I. già corrisposto nel complessivo ammontare di € 7.000,00 in virtù di precedenti provvedimenti di assegnazione.
Con il rimedio azionato, volto invero a contestare anche la posizione di altri creditori intervenuti nella procedura, la debitrice opponente eccepì l'insussistenza dell'an debeautur, deducendo l'intervenuto integrale pagamento della pretesa rinveniente fondamento nel titolo azionato con mandato di pagamento n. 2716086 del 18.09.2018 cui andavano aggiunte le somme conseguite in ragione di precedenti assegnazioni per un ammontare complessivo di € 15.169,80, di gran lunga superiore a quanto dovuto per capitale, interessi e spese in ragione del titolo azionato. Richiese, quindi,
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “a) preliminarmente, disporre la sospensione del procedimento esecutivo ai sensi dell'art. 624 c.p.c., quantomeno con riferimento ai titoli quivi contestati, pure solo parzialmente ove ritenuto, anche inaudita altera parte;
b) fissare, quindi, il termine perentorio per l'introduzione del giudizio di merito ai sensi dell'art. 616 c.p.c., per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI i) dichiarare la carenza dell'an debeatur della pretesa vantata dalla v) per l'effetto, dichiarare Controparte_1
l'inesistenza del diritto dei suddetti interventori di procedere a esecuzione forzata sulla base dei titoli sopra indicati per le anzidette ragioni;
vi) in ogni caso, condannare gli opposti al pagamento delle spese di giudizio come dovute all'Avvocatura pubblica, ex art. 1 co. 208 L. n. 266/2005, secondo cui va disposta la liquidazione degli oneri riflessi a carico del soccombente in luogo di IVA e CPA (Tribunale Torino, sez. I, n. 6810 del 11.11.2013; Corte di Appello Torino, 1.4.2010 n. 259; TAR Bologna, II, 3.2.2016, n. 151)”.
Il G.E., con ordinanza del 07.02.2024 resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.12.2023, quanto all'opposizione promossa nei confronti della diede atto della rinuncia all'intervento Controparte_3 depositata dalla creditrice in data 27.11.2023, disponendo il non luogo a procedere sull'istanza di sospensione, con condanna però dell'opposta al pagamento delle spese della fase cautelare in virtù del principio della soccombenza virtuale stante il fumus dell'eccezione di integrale pagamento del credito azionato in data antecedente a quella dell'intervento nella procedura esecutiva mobiliare. Inoltre, “tenuto conto che la rinuncia all'intervento (e la conseguente “estinzione” in parte qua dell'azione esecutiva) non determina il venir meno dell'interesse ad una decisione a cognizione piena potenzialmente suscettibile degli effetti del giudicato”, assegnò il termine perentorio di sessanta giorni
- 2 - dalla definitività del provvedimento per l'introduzione del merito della proposta opposizione innanzi al Giudice competente.
Con atto di citazione tempestivamente notificato, l' ha introdotto Parte_1 il presente giudizio di merito, con riserva di agire in separata sede per la ripetizione delle somme già corrisposte in eccedenza al dovuto, avendo interesse alla declaratoria di inesistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla in ragione dell'integrale avvenuto Controparte_3 pagamento e, quindi, dell'estinzione del diritto di credito portato dal D.I. n. 4958/2018 a fondamento dell'intervento. In particolare, nel reiterare il motivo della proposta opposizione all'esecuzione, ha precisato di non aver avuto alcun riscontro alla richiesta inoltrata all'opposta a mezzo pec in data 18.03.2024, una volta definita la fase cautelare, volta a ricevere una dichiarazione di nulla a pretendere in relazione alla creditoria portata dal titolo azionato ed evitare, dunque, l'introduzione del giudizio di merito. Ha pertanto concluso per l'accoglimento della domanda, con vittoria di spese e competenze di lite oltre oneri riflessi.
Si è costituita precisando di aver Controparte_3 rinunciato all'atto di intervento nella procedura esecutiva per avere modo di Part appurare la fondatezza dell'eccezione di pagamento spiegata dall Segnatamente, Part ha dedotto che i pagamenti dei debiti delle engono eseguiti da Parte_2 senza che ai beneficiari vengano trasmessi i mandati di pagamento e senza che possa rinvenirsi neppure dalla causale del bonifico il riferimento alle fatture pagate. Ciò denoterebbe una chiara violazione dell'obbligo di diligenza nell'adempimento da parte della debitrice e una corrispondente incolpevole mancata imputazione delle somme corrisposte alla creditoria di cui al D.I. n. 4958/2018 del Tribunale di Napoli. Su tali premesse, ritenendo ingiusta la condanna alle spese impartitale in sede cautelare, ha concluso per l'annullamento dell'ordinanza resa dal G.E. a definizione della fase cautelare e, in ogni caso, per la declaratoria di inammissibilità, improponibilità, improcedibilità ed infondatezza dell'opposizione, con vittoria di spese, diritti ed onorari di entrambe le fasi di giudizio, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Il terzo pignorato Tesoriere non si è costituito.
All'udienza cartolare di prima comparizione del 20 novembre 2024, stante la natura documentale della lite, il giudizio è stato rinviato all'udienza del 24 settembre 2025 per la rimessione in decisione con i termini di cui all'art. 189 c.p.c., allorquando è stato trattenuto a sentenza su richiesta delle parti.
MOTIVAZIONE
- 3 - L'opposizione è fondata per le ragioni che seguono.
L' si è opposta all'intervento di diversi creditori nel Parte_1 pignoramento presso terzi iscritto in suo danno al n. R.G.E. 3785/2023 del Tribunale di Napoli.
In particolare, riguardo all'intervento compiuto da Controparte_3 in forza del D.I. n. 4959/2018 reso dal Tribunale di Napoli in data
[...]
13.06.2018, ha contestato la stessa sussistenza della pretesa creditoria azionata, in quanto già assolta antecedentemente all'esecuzione mediante specifico mandato di pagamento regolarmente depositato in giudizio.
L'opposta creditrice interveniente, in conseguenza dell'opposizione, depositava atto di rinuncia all'intervento spiegato in virtù del medesimo decreto ingiuntivo, anch'essa versato in atti dalla parte opponente.
Il G.E., nel delibare la proposta opposizione a fini cautelari, prendeva atto di tale rinunzia - cui conseguiva effetto estintivo dell'esecuzione quanto alla posizione della creditrice intervenuta - ma correttamente assegnava termine per l'introduzione del giudizio di merito.
Difatti, il provvedimento con cui viene decisa la fase sommaria delle opposizioni esecutive non si può in nessun caso reputare definitivo. Esso non preclude mai l'accesso delle parti alla tutela a cognizione piena, sia con riguardo al merito dell'opposizione, sia con riguardo alla regolamentazione delle spese processuali, ivi incluse quelle relative alla fase sommaria (Cass. civ., ord. n. 25111/2015, Cass.civ., ord. n. 12170/2016). Anche recentemente è stato sostenuto che “il provvedimento conclusivo della fase sommaria, benché illegittimamente emesso, è privo del carattere della definitività, la parte ben potendo proporre reclamo al collegio per ottenere le misure cautelari invocate ovvero introdurre autonomamente il giudizio a cognizione piena, all'esito del quale conseguire una pronuncia sull'opposizione e sulle spese;
così, di recente: Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9652 del 13/04/2017, Rv. 643828 - 01; conf.: Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 30300 del 20/11/2019, Rv. 656163 - 01)” (Cass civ. sent. n. 3019/2021).
Segnatamente, laddove si contesti il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata e, dunque, si verta nell'ambito dell'opposizione all'esecuzione, l'estinzione della procedura esecutiva per rinuncia agli atti non preclude l'accesso alla fase di merito a cognizione piena, permanendo l'interesse dell'opponente ad un accertamento con attitudine di giudicato circa l'inesistenza del diritto stesso (Cass. civ., sent. 15761/2014).
Tanto premesso, come anticipato, l'opposizione risulta fondata e va accolta.
- 4 - Parte opponente ha dimostrato l'avvenuto integrale pagamento della debitoria portata dal D.I. n. 4959/2018 emesso in favore dell'opposta e sotteso all'intervento nella procedura esecutiva mobiliare intrapresa in suo danno.
Nel dettaglio, ha prodotto copia informatica della ricevuta del bonifico dell'importo di € 8.169,80 eseguito il 21.09.2018 in favore della società opposta che reca nella causale la specifica indicazione del “D.I.4959/18- DEC.LIQ.AA.LL.2026/18”. Ha inoltre prodotto il mandato di pagamento n. 2716086 del 18.09.2018 in virtù del quale è stato disposto il predetto bonifico, da cui si evince il riferimento alla medesima causale recata dall'anzidetta quietanza di avvenuto pagamento, nonché, negli estremi dei documenti, l'altrettanto inequivoco riferimento alle fatture nn. 24 e 25 del 2018 sottese al ricorso monitorio.
Come già rilevato in sede cautelare, la creditrice opposta non ha contestato l'avvenuto pagamento della pretesa azionata ed, anche nella presente fase del giudizio di opposizione, ha fatto valere unicamente l'ingiustizia della statuizione delle spese, nonché l'incolpevolezza dell'azione esecutiva intrapresa motivata sull'impossibilità di ricondurre i pagamenti eseguiti, incontestati, al credito incorporato nel D.I. azionato, stante la mancata imputazione del pagamento da parte Part dell' debitrice. Ha aggiunto di aver rinunciato all'intervento in via prudenziale per avere il tempo di verificare la fondatezza dell'eccezione di pagamento formulata, ovvero la corrispondenza dell'ammontare corrisposto alle fatture sottese al decreto ingiuntivo adducendo, quale ulteriore giustificazione alla difficoltà riscontrate, l'avvenuta trasformazione societaria dell'originaria creditrice a seguito di atto cessione delle quote sociali e di modifica dei patti sociali.
Gli assunti risultano destituiti di fondamento.
Come già esposto, la disamina complessiva della documentazione versata in atti risulta idonea a smentire l'eccezione di omessa imputazione del pagamento da parte del debitore, atteso che il riferimento al numero del D.I. nella causale della ricevuta di bonifico costituisce certamente elemento sufficiente a tal fine, consentendo agevolmente al creditore di rintracciare le fatture pagate in quelle sottese al decreto ingiuntivo stesso. Né sussiste alcun onere di trasmissione del mandato di pagamento al creditore beneficiario e, peraltro, l'imputazione di pagamento da parte del debitore che vanti più debiti nei confronti dello stesso creditore costituisce una mera facoltà e non già un obbligo (artt. 1193 e ss. c.c.).
In merito, appare rilevante che l'associazione del pagamento eseguito al titolo azionato ed alle fatture poste a suo fondamento, già ingiustificatamente trascurata dall'opposta all'atto del pagamento, avrebbe potuto compiersi del tutto agevolmente a seguito della produzione documentale eseguita dall'opponente sin dal deposito del
- 5 - ricorso in opposizione innanzi al G.E. Non trova perciò giustificazione neppure quanto asserito con la costituzione nel presente giudizio da parte dell'opposta, ovvero che la stessa abbia rinunciato all'intervento per avere il tempo di verificare l'eccezione formulata (circostanza difatti per nulla menzionata nell'atto di rinuncia), come non trova giustificazione che la stessa sia finanche rimasta inerte pure a fronte della richiesta avanzatale dopo la definizione della fase cautelare per ottenere formale dichiarazione di nulla a pretendere e di estinzione della pretesa portata dal D.I.
Neppure può giovare il richiamo alla cessione di quote sociali che attiene a vicende modificative nella partecipazione alla società e che non incide sul patrimonio di crediti della società e sull'attività contabile che la stessa avrebbe dovuto compiere, rientrando nella normale diligenza esigibile dalla creditrice opposta la verifica dell'avvenuto pagamento della pretesa creditoria azionata prima di procedere al relativo recupero forzoso.
Venendo, infine, alla richiesta della parte opposta di modifica della statuizione sulle spese assunte in fase cautelare (benché erroneamente formulata come domanda di annullamento dell'ordinanza del G.E.), la stessa è certamente ammissibile alla luce della giurisprudenza richiamata in epigrafe, conformemente al consolidato principio formulato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, nella struttura bifasica delle opposizioni esecutive, “il giudice dell'esecuzione con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé (…) deve provvedere sulle spese della fase sommaria potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nella fase di merito” (Cass. civ., sent. n. 12977/2022).
Senonché, la fondatezza dell'opposizione - che determina la condanna alle spese della società opposta anche nella presente fase in ossequio al principio di soccombenza - che è richiamata a sostegno del fumus della domanda anche nella fase cautelare, giustifica pienamente la statuizione ivi assunta dal G.E. in merito alla spese di lite tenuto conto, altresì, che anche in ordine al processo esecutivo la rinuncia agli atti, segnatamente all'intervento, determina salvo diverso accordo che le spese siano poste a carico del rinunciante (artt. 629 e 306 c.p.c.).
In definitiva, la domanda risulta fondata e va accolta;
per l'effetto, va dichiarata l'estinzione del diritto di credito azionato in quanto già integralmente soddisfatto antecedentemente al deposito dell'atto di intervento depositato da
[...] nel pignoramento presso terzi iscritto al n.R.G.E. Controparte_3
3785/2023 del Tribunale di Napoli.
Ne discende, pertanto, l'insussistenza del diritto di procedere ad esecuzione forzata in capo alla società opposta in virtù del D.I. n. 4959/2018 del Tribunale di Napoli posto a fondamento dell'intervento.
- 6 - Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del d.m. n. 55/2014 e ss.mm. e ii., in ragione dello scaglione di riferimento (€ 1.101 - 5.201) e dell'effettiva attività processuale espletata (tutte le fasi ad eccezione di quella istruttoria), nei valori minimi in ragione dell'assenza di questioni complesse. Nulla nei rapporti con la parte non costituita.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dall' Parte_1
nei confronti di E di
[...] Controparte_3 [...]
iscritta al n. 8602/2024 del R.G., così provvede: Controparte_2
1. dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie l'opposizione;
per l'effetto,
3. dichiara estinto il diritto di credito portato dal D.I. n. 4959/2018 del Tribunale di Napoli ed insussistente il diritto di procedere ad esecuzione forzata in virtù dello stesso da parte della Controparte_3
4. condanna parte opposta al pagamento delle spese di lite in favore della parte opponente, che liquida in € 1.278,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario ed oneri riflessi, come per legge.
Così deciso in Napoli, l'1 ottobre 2025
Il Giudice
Dr. Mario Ciccarelli
- 7 -