Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2160 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza ed Assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Anna Carla Catalano Presidente
2. dr. Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr. Paolo Barletta Consigliere rel.
a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 10.4.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2110/2022 R.G. sezione lavoro, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Michele Marra, presso il cui studio in Caserta alla via Dorso n. 16 è elettivamente domiciliata -appellante-
E
(c.f. e p.iva Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. Umberto Canetti, presso il cui studio in Napoli alla via Carlo Poerio n. 90 è elettivamente domiciliato -appellata-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato presso questa Corte il 18.8.2022, ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1437/2022 pubblicata il 16.3.2022, con la quale il
Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro aveva rigettato la domanda proposta da essa ricorrente nei confronti della Controparte_1
di aver percepito una paga giornaliere di euro
30 per ogni giornata lavorativa.
L'appellante censura la sentenza per non aver rilevato: il dato contabile emergente dalle buste paga depositate dalla società resistente, consistente in una ingiustificata riduzione della paga lorda mensile a partire dal giugno 2018; la mancata corresponsione dell'importo di euro 2.598,98, relativo alla busta paga di ottobre 2018.
Si duole inoltre del mancato riconoscimento delle ore di lavoro straordinario svolto e del conseguente diritto alle differenze retributive per l'importo di euro 6.056,96.
Ha infine criticato la erronea valutazione della prova orale, non essendo stata, in particolare, adeguatamente valorizzata la deposizione del teste . Testimone_1
Si è costituita semplificata, la quale ha contestato Controparte_1
l'appello chiedendone il rigetto poiché infondato.
In data odierna, all'esito della trattazione scritta, sulla scorta delle note depositate telematicamente dalle parti, la Corte ha riservato la causa per la decisione.
L'appello è infondato e non merita di essere accolto.
Con riguardo alla prima censura di parte appellante, si rileva la tardività sia della domanda proposta in ordine alle differenze retributive per euro 655,00 (euro 131,00 x 5 mesi), derivanti dalla lamentata riduzione della retribuzione da giugno ad ottobre 2018, in quanto proposta per la prima volta in sede di appello sia di quella riguardante la mancata percezione della somma netta di euro 2.598,98, relativa alla busta paga di ottobre 2018, essendo stata presentata soltanto mediante il deposito delle note scritte in primo grado, e quindi anch'essa tardivamente. Entrambe le domande costituiscono pertanto un novum, come tale inammissibile nel giudizio di appello.
In ogni caso, quand'anche si volesse esaminare nel merito la pretesa della lavoratrice,
è opportuno ricordare che la società odierna appellata aveva depositato in primo grado copia del bonifico del suddetto importo di euro 2.598,98, disposto in favore di Parte_1
per la busta paga di ottobre 2018 con il sistema di Internet banking.
[...]
Va altresì detto che, in ordine alla richiesta di euro 655,00 per il minore importo mensile versato per il periodo da giugno ad ottobre 2018, nella memoria in appello la società datrice ha evidenziato che da maggio 2018 il contratto di lavoro si è trasformato da part-time di venti ore settimanali - con l'inserimento di un superminimo volto a compensare gli eventuali sforamenti dell'orario contrattuale – a full-time, con consensuale soppressione del superminimo. Da ciò è scaturito il minore importo presente in busta paga.
In ordine alla erronea valutazione della prova orale, è opportuno ricordare che la valutazione delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata
(cfr., ex plurimis, Cass. Civ., Sez. I, 28 gennaio 2008, n. 1759; 2 aprile 2007, n. 8215;
Sez. III, 19 gennaio 2007, n. 1188; Sez. Lav., 5 ottobre 2006, n. 21412).
Sono questi i principi a cui si è attenuto il primo giudice, il quale ha elaborato una decisione corretta ed immune da censure, decisione di cui ha chiaramente enunciato i criteri informativi, che presentano connotati di logica coerenza e pienamente giustificano le conclusioni alle quali è pervenuto. Egli ha, infatti, puntualmente esaminato le dichiarazioni rese da tutti i testi escussi, traendo da esse le conclusioni più congrue sotto il profilo logico.
Premesso che l'unico teste indotto dalla ricorrente che è stato escusso, è TE
, la quale ha fornito informazioni del tutto generiche sul rapporto di lavoro,
[...] peraltro de relato, in quanto provenienti dalla figlia della teste, che era impegnata a lavorare nei catering presso altre strutture oltre a . CP_1
Il teste della resistente, , lavoratore stagionale con le mansioni Testimone_3
di portiere notturno presso la reception di dal 2008 al 2020, ha riferito CP_1
soltanto di aver visto la ricorrente arrivare al lavoro verso le 7.30, cioè poco prima che il teste smontasse dal servizio.
Infine, l'altra teste di parte resistente, , anch'essa lavoratrice stagionale Testimone_1
dal 2016 con contratto a tempo determinato con da aprile a ottobre di CP_1
ogni anno e mansioni di addetta al ricevimento, ha riferito di aver conosciuto la
Febbraio nel 2016, ma non sapeva “..se avesse un contratto stagionale;
a quanto ricordo ella ha lavorato nell'anno 2018 ma non so riferire il giorno ed il mese di assunzione…Non so riferire quale fosse il turno di lavoro osservato dalla ricorrente, ma ricordo di averla vista a volte di mattina…non sono in grado di riferire quante volte ho visto la ricorrente nella fascia pomeridiana….non sono in grado di riferire quale fosse
l'apporto lavorativo della ricorrente…”.
Dalla prova orale nulla è emerso a comprovare lo svolgimento dell'orario eccedente quello ordinario e a titolo di lavoro straordinario, così come invocato dalla ricorrente.
Né si comprende come la deposizione della teste - espressamente Testimone_1
richiamata dalla appellante in quanto asseritamente non valorizzata in modo adeguato dal primo giudice nella disamina della prova – possa fornire idonei elementi probatori, vista la sua genericità sulle circostanze attinenti all'orario di lavoro svolto dalla
Febbraio.
In merito all'orario di lavoro e al compenso relativo al preteso svolgimento di lavoro straordinario, occorre ricordare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
Invero, deve essere fornita al giudice non già genericamente la prova dell'an e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, bensì anche la prova, sia pure in termini minimali, della sua esatta collocazione cronologica ovvero l'indicazione del quantum di ore per le quali si è protratta la prestazione lavorativa oltre il normale orario di lavoro pattuito e cioè di quando i limiti di orario, di fatto, siano stati superati. Tale principio costituisce proiezione del criterio guida di cui all'art. 2967 c.c., configurandosi lo svolgimento di lavoro “in eccedenza” rispetto all'orario normale quale fatto costitutivo della pretesa azionata.
Peraltro, che la relativa prova debba essere "piena e rigorosa" è affermazione reiteratamente, e correttamente, ripetuta nelle massime giurisprudenziali. Si è inoltre affermato che, circa il diritto al compenso per lavoro straordinario, è ammissibile il ricorso alla valutazione equitativa del giudice soltanto per determinare la somma spettante per le prestazioni lavorative straordinarie di cui, tuttavia, sia stata accertata l'esecuzione e non anche per colmare le deficienze della prova concernente l'esecuzione di tali prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., n. 16150 del 2018).
I testi hanno reso dichiarazioni estremamente generiche e lacunose con riguardo all'articolazione dell'orario di lavoro, non specificando l'orario di inizio né quello di fine giornata lavorativa né (nemmeno con una minima approssimazione) il numero di ore di servizio giornaliero effettivamente lavorate, limitandosi a riferire di sporadiche e non meglio precisate occasioni in cui avevano visto la ricorrente sul posto di lavoro (v. teste ) o, come nel caso del teste , indicando soltanto l'orario Tes_1 Tes_3
approssimativo di inizio lavoro.
Sulla base delle suesposte considerazioni, pertanto, non può essere riconosciuto il diritto alla maggiore retribuzione sia per lavoro ordinario che per quello straordinario, né per le altre differenze richieste.
L'appello deve essere quindi rigettato e confermata l'impugnata sentenza.
Le spese seguono la soccombenza con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado in favore della società appellata e sono liquidate come da dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte così provvede: rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
condanna al pagamento delle spese del grado in favore della parte Parte_1 appellata, che liquida in complessivi € 1.984,00 oltre IVA, CPA e rimborso spese generali;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Napoli, 10.4.2025
Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario
Il Presidente