Articolo 232 bis delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
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20 febbraio 1983
Art. 232-bis.

((A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita' per danni del conservatore dei registri immobiliari e' regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti))
Entrata in vigore il 20 febbraio 1983
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