Art. 232-bis.
((A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita' per danni del conservatore dei registri immobiliari e' regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti))
((A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita' per danni del conservatore dei registri immobiliari e' regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti))