Art. 3. Condizioni per l'individuazione di nuovi interporti 1. L'individuazione di un nuovo interporto e' subordinata alla sussistenza congiunta delle seguenti condizioni:
a) disponibilita' di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilita';
b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di grande comunicazione;
c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
f) individuazione dei siti in aree gia' bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;
g) garanzia di un'adeguata sostenibilita' finanziaria delle attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti.
2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , deve altresi' prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4;
c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.
3. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarieta' tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonche' contenere un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.
Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di emissioni nell'atmosfera.
Note all' art. 3:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.
a) disponibilita' di un territorio non soggetto a vincoli paesaggistici, naturalistici o urbanistici che ne compromettano la fattibilita';
b) presenza di collegamenti stradali diretti con la viabilita' di grande comunicazione;
c) presenza di collegamenti ferroviari diretti con la rete ferroviaria nazionale prioritaria;
d) presenza di adeguati collegamenti stradali e ferroviari con almeno un porto o un aeroporto;
e) coerenza con i corridoi transeuropei di trasporto;
f) individuazione dei siti in aree gia' bonificate, con previsione, in via prioritaria, di interventi di potenziamento e di riutilizzazione di strutture preesistenti;
g) garanzia di un'adeguata sostenibilita' finanziaria delle attivita' e di idonei flussi di merci attuali e previsti.
2. Il progetto di un nuovo interporto, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , deve altresi' prevedere:
a) un terminale ferroviario intermodale, idoneo a formare e ricevere treni intermodali completi o convenzionali, e attrezzature fisse e mobili atte al trasbordo di unita' di carico intermodali e merce dalla modalita' di trasporto ferroviario a quella stradale o di navigazione interna, aventi caratteristiche compatibili con l'ottimale sfruttamento dell'infrastruttura ferroviaria dalla quale e' servito l'interporto; le modalita' di utilizzazione del raccordo tra il terminale e la rete ferroviaria devono essere oggetto di un apposito accordo tra il soggetto gestore dell'interporto e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, fatti salvi gli accordi per la gestione diretta del terminale ferroviario da parte del medesimo gestore dell'infrastruttura ferroviaria;
b) un'area attrezzata di sosta per i veicoli delle categorie internazionali N2, N3, O3 e O4;
c) un servizio doganale, qualora l'infrastruttura abbia flussi di traffico provenienti da Stati non appartenenti all'Unione europea;
d) un centro direzionale;
e) un'area per i servizi destinati ai veicoli industriali;
f) aree diverse destinate, rispettivamente, alle funzioni di trasporto intermodale, di logistica di approvvigionamento, di logistica industriale, di logistica distributiva e di logistica distributiva urbana;
g) sistemi che garantiscano la sicurezza delle merci, delle aree e degli operatori.
3. La progettazione e la realizzazione di un nuovo interporto devono rispondere a criteri di trasparenza e di unitarieta' tra le diverse funzioni previste e devono prevedere adeguati e certificati sistemi di sicurezza e di risparmio energetico nonche' contenere un'adeguata valutazione dei costi e dei benefici dell'investimento.
Devono essere inoltre previsti infrastrutture di produzione di energia da fonti rinnovabili o collegamenti a reti di approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili che contribuiscano al raggiungimento degli obiettivi stabiliti dall'Unione europea in materia di emissioni nell'atmosfera.
Note all' art. 3:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , recante: «Norme in materia ambientale», e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 88 del 14 aprile 2006, S.O. n. 96.