Art. 3.
Le generalita' degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio, come pure dei proprietari degli apparecchi ritirati per riparazioni, dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identita'.
I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili.
In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi o di scatole di montaggio per conto di terzi, il compratore, oltre alle proprie generalita', dovra' fornire gli analoghi dati della persona cui e' destinato l'apparecchio o la scatola di montaggio.
Qualora il commerciante, riparatore, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identita' dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo precedente puo' sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo.
Le generalita' degli acquirenti di apparecchi radio e di scatole di montaggio, come pure dei proprietari degli apparecchi ritirati per riparazioni, dovranno essere comprovate con l'esibizione di un documento d'identita'.
I dati relativi devono essere annotati nell'apposita colonna del registro a fogli mobili.
In caso di acquisto di apparecchi radioriceventi o di scatole di montaggio per conto di terzi, il compratore, oltre alle proprie generalita', dovra' fornire gli analoghi dati della persona cui e' destinato l'apparecchio o la scatola di montaggio.
Qualora il commerciante, riparatore, rappresentante o agente di vendita sia in grado di garantire l'identita' dell'acquirente o del proprietario dell'apparecchio ritirato per riparazioni, analoga dichiarazione sull'apposito registro previsto dall'articolo precedente puo' sostituire l'annotazione dei dati di cui al presente articolo.