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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 542 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta |
| Numero : | 542 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 542/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4385/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica NN IF - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2017
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante impugnava la intimazione di pagamento n. 028202590054905 contenente diverse cartelle di pagamento. Con il presente atto impugna la sola cartella di pagamento avente il numero 02820200021402427relativa ad una sanzione amministrativa tributaria. Eccepiva parte ricorrente la omessa notifica degli atti presupposti e la mancanza di presupposto impositivo. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale che con proprie memorie difende il suo operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rappresenta che la sanzione amministrativa scaturisce dalla mancata dichiarazione dell'immobile, in quanto fabbricati rurali e che doveva essere dichiarato nel Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze n. 701/1994, ai sensi del D.L. n. 201/2011. Visto che parte ricorrente era proprietario di una unità immobiliare edificata sulle particelle di terreno n. 737 e 738 del foglio 12 censito nel comune di Piedimonte Matese, e non avendo provveduto a fare la dichiarazione nel termine stabilito ha comportato l'applicazione delle sanzioni previste per violazione degli articoli 20e 28 del regio decreto-legge n. 652/1939, convertito nella legge n.
1249/1939.
Fatta questa precisazione si passa alla contestazione relativa alla mancata notifica della cartella con conseguenza nullità dell'atto impugnato.
L'agenzia delle Entrate ha documentato come la cartella di pagamento indicata nell'atto di intimazione impugnata è stata ritualmente notificata alla ricorrente(20/11/2017) in epoca ampiamente anteriore alla presentazione della notifica dell'intimazione impugnata, pertanto, tutte le censure formulate dalla parte ricorrente relativamente alla cartella esattoriale ed alla fondatezza della pretesa impositiva vantata dall'Agenzia delle Entrate siano inammissibile in quanto dedotte tardivamente in tale sede.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in € 250,00 , oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in
€ 250,00 oltre oneri di legge se dovuti , a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione -provinciale di
Caserta.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CASERTA Sezione 1, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 11:15 in composizione monocratica:
D'ALTERIO GERARDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4385/2025 depositato il 02/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Caserta
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar,14 00142 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_4
Consorzio Di Bonifica NN IF - P.IVA
elettivamente domiciliato presso Email_5 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2012
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2013
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2015
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2016
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 DIRITTO ANNUALE 2017
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2010
- INTIMAZIONE PAG n. 028202590054905000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 208/2026 depositato il
28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Il difensore di parte ricorrente si riporta alle proprie conclusioni in atti formulate.
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato nei termini di legge, l'istante impugnava la intimazione di pagamento n. 028202590054905 contenente diverse cartelle di pagamento. Con il presente atto impugna la sola cartella di pagamento avente il numero 02820200021402427relativa ad una sanzione amministrativa tributaria. Eccepiva parte ricorrente la omessa notifica degli atti presupposti e la mancanza di presupposto impositivo. Concludeva con la richiesta di accoglimento del ricorso con condanna alle spese.
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Caserta – Ufficio Legale che con proprie memorie difende il suo operato e chiede il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non si costituisce l'Agenzia delle Entrate Riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si rappresenta che la sanzione amministrativa scaturisce dalla mancata dichiarazione dell'immobile, in quanto fabbricati rurali e che doveva essere dichiarato nel Catasto Edilizio Urbano entro il 30 novembre 2012, con le modalità stabilite dal decreto del Ministro delle Finanze n. 701/1994, ai sensi del D.L. n. 201/2011. Visto che parte ricorrente era proprietario di una unità immobiliare edificata sulle particelle di terreno n. 737 e 738 del foglio 12 censito nel comune di Piedimonte Matese, e non avendo provveduto a fare la dichiarazione nel termine stabilito ha comportato l'applicazione delle sanzioni previste per violazione degli articoli 20e 28 del regio decreto-legge n. 652/1939, convertito nella legge n.
1249/1939.
Fatta questa precisazione si passa alla contestazione relativa alla mancata notifica della cartella con conseguenza nullità dell'atto impugnato.
L'agenzia delle Entrate ha documentato come la cartella di pagamento indicata nell'atto di intimazione impugnata è stata ritualmente notificata alla ricorrente(20/11/2017) in epoca ampiamente anteriore alla presentazione della notifica dell'intimazione impugnata, pertanto, tutte le censure formulate dalla parte ricorrente relativamente alla cartella esattoriale ed alla fondatezza della pretesa impositiva vantata dall'Agenzia delle Entrate siano inammissibile in quanto dedotte tardivamente in tale sede.
Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere disatteso in quanto integralmente infondato.
Alla soccombenza consegue la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali quantificate in € 250,00 , oltre oneri fiscali e previdenziali se dovuti, a favore della parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che vengono liquidate in
€ 250,00 oltre oneri di legge se dovuti , a favore dell'Agenzia delle Entrate Direzione -provinciale di
Caserta.