Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 542
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Inammissibile
    Omessa notifica degli atti presupposti

    L'Agenzia delle Entrate ha documentato la rituale notifica della cartella di pagamento in data anteriore all'intimazione impugnata, rendendo inammissibili le censure relative alla cartella ed alla pretesa impositiva in quanto tardive.

  • Rigettato
    Mancanza di presupposto impositivo

    La sanzione è scaturita dalla mancata dichiarazione di un immobile rurale nel Catasto Edilizio Urbano entro il termine stabilito, ai sensi del D.L. n. 201/2011. La cartella di pagamento è stata ritualmente notificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Caserta, sez. I, sentenza 09/02/2026, n. 542
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Caserta
    Numero : 542
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo