Improcedibile
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 29/01/2026, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00783/2026REG.PROV.COLL.
N. 02346/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2346 del 2023, proposto da NO LV e LA LV, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Luigi Basile, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Nicoletta Mercati in Roma, via Conca D'Oro, 206;
contro
Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Assunta Banza e Paola Giovanna Brambilla, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda) n. 2783/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Monza;
Vista la memoria del 28 ottobre 2025, con la quale gli appellanti dichiarano di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. DA Di LO;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- È appellata la sentenza con la quale è stato in parte dichiarato inammissibile e in parte respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento:
a) dell'atto a firma del Direttore del Settore Governo del Territorio del Comune di Monza in data 18 aprile 2019, notificato ai ricorrenti il 19 aprile 2019, nella parte in cui si è ritenuto che debba essere demolita una struttura lignea, qualificabile come “pergolato di limitate dimensioni”, e che debbano essere rimossi uno split, due caloriferi e dei mobili di arredo, il tutto presente sul terrazzo dell'unità immobiliare sita a Monza, Via Tiziano Vecellio n. 21, di proprietà di LA LV, concessa in comodato a NO LV;
b) dell'ordinanza in data 13 maggio 2019, depositata al protocollo generale il 15 maggio 2019 al n. 88187/2019 e notificata ai ricorrenti il 16 maggio 2019, con la quale il medesimo dirigente ha ordinato la sospensione e la rimozione degli eventuali effetti arrecati dagli interventi oggetto della comunicazione di inizio attività in regime giuridico di “Edilizia Libera”, come individuata in base al Decreto Legislativo n. 222/2016, Tabella A – Sezione II - Edilizia - Glossario Categoria Intervento n. 50 (D.P.R. n. 380/2001, art. 6, comma 1, lettere da a) a e-quinquies), presentata dai signori LV il 3 maggio 2019 e protocollata al n. 80705;
c) di ogni altro atto a esso preliminare, presupposto, consequenziale o altrimenti connesso, con particolare riferimento al verbale di constatazione di violazione urbanistico/edilizia, redatto il 18 gennaio 2019 dalla Polizia Locale e alla comunicazione in data 8 marzo 2019 a firma del Direttore del Settore Governo del Territorio del Comune di Monza, di avvio del procedimento di accertamento della conformità urbanistica ed edilizia delle opere rilevate dall'organo accertatore;
1.1.- Gli odierni appellanti avevano inoltre domandato l'accertamento:
(i) della natura dell'intervento consistente in una struttura lignea (pergolato), lato giardini pubblici, di limitate dimensioni, realizzato principalmente a protezione della pioggia;
(ii) della natura dell'intervento consistente nell'installazione di tende retrattili in plastica montate lateralmente alla tettoia (quest'ultima realizzata in forza della pratica edilizia d.i.a. n. 213/03 del 9 giugno 2003 e successiva pratica edilizia s.c.i.a. in sanatoria n. 563/18), a seguito della comunicazione del 3 maggio 2019 prot. 85705, sul terrazzo dell'unità immobiliare sita a Monza alla via Tiziano Vecellio n. 21 di proprietà di LA LV e concessa in comodato a NO LV.
2.- Più in particolare, la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile la domanda di accertamento e quella di annullamento della nota dirigenziale del 18 aprile 2019; per la restante parte ha respinto il ricorso e ha condannato i ricorrenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore del Comune di Monza, delle spese di lite, che ha liquidato in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre Iva, Cpa e spese generali come per legge.
3.- L’appello ha domandato la riforma della sentenza e l’accoglimento del ricorso di primo grado.
4.- Ha resistito il Comune di Monza.
5.- Con memoria depositata in data 28 ottobre 2025, gli appellanti hanno dichiarato che “ nelle more della fissazione dell’udienza di merito, i ricorrenti hanno provveduto spontaneamente alla demolizione delle opere oggetto della ordinanza di cui è causa, come si può evincere dalla comunicazione in data 24 ottobre 2025 (doc. 9) con la quale il Comune di Monza ha accertato l’intervenuta rimessione in pristino dei luoghi ”, e che pertanto “ sussistono i presupposti per una pronuncia di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ”, domandando inoltre la compensazione delle spese di lite.
6.- Il Comune di Monza ha sottoscritto per accettazione la predetta dichiarazione, associandosi alle richieste formulate.
7.- Alla udienza straordinaria del 3 dicembre 2025, la causa è passata in decisione.
8.- Il collegio prende atto della sopravvenuta carenza di interesse dichiarata dagli appellanti, con conseguente improcedibilità dell’appello.
7.- Le spese del giudizio vanno compensate, stante l’avvenuto accordo fra le parti come risultante dalla memoria depositata in data 28 ottobre 2025.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA Di LO, Presidente FF, Estensore
Silvia Martino, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DA Di LO |
IL SEGRETARIO