Art. 30.
Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"La liberta' provvisoria non puo' essere altresi' concessa per i delitti preveduti dall' articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall' articolo 165-ter del codice di procedura penale , se per i delitti previsti da tali articoli e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".
Il secondo comma dell'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1980, n. 15 , e' sostituito dal seguente:
"La liberta' provvisoria non puo' essere altresi' concessa per i delitti preveduti dall' articolo 416 del codice penale e per quelli indicati dall' articolo 165-ter del codice di procedura penale , se per i delitti previsti da tali articoli e' obbligatoria l'emissione del mandato di cattura".