Articolo 69 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 68Articolo 70
Versione
23 maggio 1958
Art. 69.
Il sottufficiale puo' farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina.
L'ufficiale designato dal presidente non puo' rifiutarsi.
Il difensore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 66.
Il difensore e' vincolato al segreto di ufficio.
Entrata in vigore il 23 maggio 1958