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Articolo 3 della Legge 21 marzo 1967, n. 160
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Legge 21 marzo 1967, n. 160
Articolo 3 della Legge 21 marzo 1967, n. 160
Versione
25 aprile 1967
Art. 3.
Lo Stato corrispondera' annualmente all'Universita' di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000.
Entrata in vigore il 25 aprile 1967
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