Articolo 3 della Legge 21 marzo 1967, n. 160
Articolo 2Articolo 4
Versione
25 aprile 1967
Art. 3.
Lo Stato corrispondera' annualmente all'Universita' di Lecce per il suo mantenimento un contributo di lire 50.000.000.
Entrata in vigore il 25 aprile 1967