Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 18/12/2025, n. 8227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8227 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08227/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00723/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 723 del 2025, proposto da LU CE, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police e Paul Simon Falzini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Telematica EG, rappresentata e difesa dall'avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
RO GE, rappresentato e difeso dall'avvocato Gabriele Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA RU, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, per l’annullamento:
del D.R. Università Telematica EG del 3 dicembre 2024 n. 1113, recante l’approvazione degli Atti della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario nel Gruppo Scientifico Disciplinare 11/PSIC-04 - Psicologia Clinica e Psicologia Dinamica - Settore scientifico disciplinare PSIC-04/B - Psicologia clinica ai sensi dell’art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport - Dipartimento di Psicologia e Scienze dell’Educazione (Cod.682/1PO/PSIC-04B/2024), con il quale è stato dichiarato «vincitore» il candidato Prof. RO GE; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente e, in particolare, del D.R. dell’Università Telematica EG del 1 agosto 2024, n. 682, con il quale è stata indetta la Procedura; del D.R. del 4 ottobre 2024, n. 888, di nomina della Commissione; del verbale n. 1 della riunione del 22 ottobre 2024, con il quale la Commissione dichiarava di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando; nonché dei verbali nn. 2-3-4 di valutazione del curriculum e delle pubblicazioni e giudizi, e relativi allegati; del verbale n. 5 di nomina degli idonei e del vincitore della Procedura; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia D.R. del 3 aprile 2024, n. 198; e dei successivi provvedimenti – di estremi non noti – di nomina e presa di servizio del Prof. GE del S.A. e/o del C.d.A. dell’Ateneo;
nonché per la condanna dell’Università Telematica EG alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da GE RO il 22\4\2025, per l’annullamento:
del d.r. n. 1113 del 3 dicembre 2024, con cui l’Ateneo ha approvato gli atti della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario nel Gruppo Scientifico Disciplinare 11/PSIC-04 – psicologia clinica e psicologia dinamica - Settore scientifico disciplinare PSIC-04/B – Psicologia clinica - mediante chiamata ai sensi della Legge n. 240/2010, art. 18, comma 1, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport, Dipartimento di Psicologia e scienze dell’educazione, in parte qua
dei verbali nn. 2-3-4-5 della Commissione giudicatrice, nonché dei relativi allegati, in parte qua
del Regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori di I e II fascia
di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, pregiudizievole per gli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Telematica EG e di RO GE;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IO Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato il Prof. LU CE ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il D.R. dell’Università Telematica EG n.1113 del 3 dicembre 2024, recante l’approvazione degli Atti della Commissione giudicatrice per la procedura di selezione per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario nel Gruppo Scientifico Disciplinare 11/PSIC-04 - Psicologia Clinica e Psicologia Dinamica - Settore scientifico disciplinare PSIC-04/B - Psicologia clinica ai sensi dell’art. 18 l. 30 dicembre 2010, n. 240, presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport - Dipartimento di Psicologia e Scienze dell’Educazione (Cod.682/1PO/PSIC-04B/2024), con il quale è stato dichiarato vincitore il candidato Prof. RO GE.
Il ricorrente ha dedotto:
- di ricoprire il ruolo di “Professore Associato” dal 2020, dopo aver svolto per cinque anni l’attività di ricercatore universitario nell’ambito del SSD M-PSI/07, e di essere abilitato dal 2023 al ruolo di Professore di I fascia nel settore concorsuale 11/E4;
- di aver partecipato alla procedura indetta con D.R. dell’1 agosto 2024, n. 682, dall’Università Telematica EG per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario nel Gruppo Scientifico Disciplinare 11/PSIC-04 - Psicologia Clinica e Psicologia Dinamica - Settore scientifico disciplinare PSIC-04/B - Psicologia clinica - mediante chiamata ex art. 18 l. n. 240/2010;
- che con D.R. del 4 ottobre 2024, n. 888, l’Università provvedeva a nominare la Commissione giudicatrice della Procedura;
- che la prima riunione della Commissione giudicatrice si è svolta in seduta telematica in data 22 ottobre 2024, ove ciascun componente della Commissione giudicatrice dichiarava l’assenza di situazioni di incompatibilità e articolava i criteri di valutazione;
- che in data 5 novembre 2024, la Commissione provvedeva alla valutazione dei candidati ammessi alla procedura, risultandone una valutazione sostanzialmente analoga per i Prof.ri CE, GE e RU;
- che la Commissione, con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, concludeva i lavori dichiarando idonei tutti i candidati, ed indicando come vincitore della selezione il candidato Prof. RO GE;
- che con D.R. del 3 dicembre 2024, n. 1113, venivano approvati gli atti della suddetta Procedura, di cui il Prof. RO GE veniva dichiarato vincitore.
Costituitosi nel presente giudizio, ha proposto ricorso incidentale il Prof. RO GE, censurando l’attribuzione, da parte della Commissione, di alcuni sub-punteggi al Prof. CE, e chiedendo in questi termini e nei limiti di punteggio attribuito al Prof. CE, l’annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita l’Università Telematica EG, eccependo l’inammissibilità del ricorso principale proposto dal Prof. CE, e sostenendone nel merito l’infondatezza.
All’esito dell’udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2025 il Collegio ha deliberato la decisione.
2. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità, relative genericità delle censure e alla carenza di interesse ad agire sollevate dall’Università resistente e dal controinteressato, in quanto il ricorso principale è infondato.
3. Con il primo motivo di ricorso principale, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 co. 1 della l. n. 240/2010 s.m.i, nonché l’eccesso di potere.
Secondo il ricorrente principale, dall’esame dei verbali non sarebbe stato possibile comprendere in funzione di quali elementi la Commissione abbia effettivamente assegnato i singoli sub-punteggi per i titoli e per le pubblicazioni. L’attribuzione del punteggio non sarebbe supportata da una adeguata verbalizzazione dei singoli valori assegnati che consenta di comprendere l’ iter logico seguito per giungere alla graduatoria finale.
La censura non merita accoglimento.
Premesso che il Prof. GE è risultato vincitore con un punteggio di 67,4, mentre il Prof. CE, odierno ricorrente, si è posizionato al terzo posto con un punteggio di 62,3, il ricorrente ha contestato l’inadeguatezza della motivazione delle valutazioni effettuate dalla Commissione. Orbene, il Collegio osserva che quest’ultima, nel verbale n. 1, ha puntualmente predeterminato i criteri sulla base dei quali avrebbe assegnato i punteggi, vincolandosi esclusivamente a valutare ogni sottocategoria di titoli mediante i criteri da essa stessa predisposti, per poi pervenire ad un valore complessivo per ciascuna categoria. Dai verbali della Commissione, l’ iter valutativo risulta chiaramente delineato, risultando infondata la pretesa del ricorrente di rinvenire nei verbali una ulteriore e non prevista valutazione specifica per ogni sub-punteggio. Né la normativa primaria, né il bando di concorso, vincolano la Commissione ad effettuare la valutazione in questi termini. Ex multis , giurisprudenza amministrativa consolidata (Cons. Stato, Sez. VI, 14 ottobre 2025, n. 8036; Tar Lazio, Roma, Sez. I quater, 24 giugno 2024, n. 12753; id., Sez. V, 18 marzo 2024, n. 5361;) avvalora il convincimento che la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell’ambito del potere amministrativo esercitato.
Le ulteriori censure articolate nel primo motivo di ricorso, riferite all’erronea attribuzione del sotto-punteggio relativo alla categoria delle attività di insegnamento svolte con modalità on-line , nonché alla mancata applicazione degli indici bibliometrici previsti dal bando ai fini della valutazione della produzione scientifica complessiva, risultano parimenti infondate.
In relazione al primo aspetto, appare non supportata da adeguata prova di resistenza la pretesa, avanzata dal resistente, dell’attribuzione di un punteggio maggiore in relazione allo svolgimento di insegnamenti in modalità on-line , in considerazione di quanto deducibile dal suo curriculum. In relazione al secondo aspetto, dai verbali della Commissione emerge che essa abbia esercitato la propria discrezionalità tecnica nel rispetto dei criteri predefiniti, rappresentando gli indici bibliometrici strumenti di supporto, rilevanti ma non determinanti nella valutazione.
L’ultima censura del primo motivo attiene alla sostanziale identità dei giudizi espressi dalla Commissione per ciascun candidato. Anche tale doglianza risulta infondata, atteso che i punteggi attribuiti, attestandosi su livelli similari, evidenziano un’applicazione coerente e uniforme dei criteri di giudizio; la sostanziale identicità dei giudizi, lamentata dal ricorrente, costituisce la naturale rappresentazione dello spessore scientifico e curriculare comune all’intera platea dei candidati. Ne consegue che l’ iter selettivo, dovendo necessariamente condurre all’individuazione di un unico vincitore tra profili di parimenti elevata qualificazione, si è legittimamente risolto in una valutazione comparativa che ha condotto all’individuazione degli elementi determinanti ai fini della selezione, non per questo sintomatici di arbitrarietà.
4. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente ha lamentato la violazione e falsa applicazione dell’art. 18, co. 1, lett. (b) della l. 30 dicembre 2010 n. 240 s.m.i., nonché quella dell’art. 4 del Regolamento di Ateneo ed eccesso di potere per sviamento.
La censura attiene alla mancata esclusione del Prof. GE dalla procedura, in quanto – alla data della presentazione della domanda – risultava già in servizio presso l’Ateneo come Professore ordinario nel SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica – Settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica. La sua ammissione alla procedura violerebbe l’art. 18, lett. b) della l. n. 240 del 2010, nella parte in cui esso « non consente la partecipazione alle procedure di reclutamento del personale docente da parte dei docenti già in servizio presso il medesimo per le stesse funzioni ».
Tale motivo è infondato.
Il Prof. GE, infatti, aveva partecipato alla procedura per la selezione di un posto di Professore di prima fascia per il SSD M-PSI/07 – Psicologia dinamica - Settore concorsuale 11/E4 – Psicologia clinica e dinamica, attualmente definito come PSIC- 04/A, che non corrisponde al settore previsto dalla procedura di selezione oggetto di questo giudizio, bandita al fine di coprire un posto nel SSD M-PSI/08 – Psicologia clinica – attualmente definito come s.s.d. PSIC-04/B. Le due posizioni non sono sovrapponibili, non configurandosi, dunque, il motivo di esclusione nei confronti del Prof. GE; il citato articolo 18, infatti, stabilisce che « Ai procedimenti per la chiamata di Professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresì i Professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia già in servizio ».
Inoltre, al momento della presentazione della domanda di partecipazione alla selezione in oggetto, la posizione del Prof. GE non risultava stabilmente definita quale Professore ordinario di Psicologia clinica nel S.S.D M-PSI/07, poiché la relativa procedura di chiamata era stata oggetto di impugnazione da parte del Prof. CE dinanzi a questo Tar. Tale ricorso è stato accolto con sentenza del 10 febbraio 2025, n. 1117, dunque al momento della presentazione della domanda per la selezione oggetto del presente giudizio, risultando pendente la controversia, la posizione del Prof. GE non poteva ritenersi definita.
5. Proponendo ricorso incidentale, il Prof. GE, vincitore della procedura de qua , ha censurato l’attribuzione, da parte della Commissione, di alcuni sub-punteggi al Prof. CE.
Il rigetto del ricorso principale determina l’improcedibilità del ricorso incidentale depositato dal controinteressato per sopravvenuta carenza di interesse. Ed invero, stante il carattere accessorio e condizionato del proposto ricorso incidentale, la conferma della legittimità degli atti impugnati e della posizione in graduatoria del controinteressato rende superfluo lo scrutinio delle censure ivi dedotte, avendo la parte resistente conseguito la piena soddisfazione della propria pretesa sostanziale.
6. In ragione della particolarità e controvertibilità delle questioni esaminate in fatto e in diritto, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
1) respinge il ricorso principale;
2) dichiara improcedibile il ricorso incidentale;
4) spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
VI AM, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di EN | VI AM |
IL SEGRETARIO