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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 09/09/2025, n. 893 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 893 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n° 1940/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1940/2019
TRA
(C.F. – Avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Febbraro
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Cirino Gallo CP_1 C.F._2
opposta
cui è riunita la causa iscritta al R.G. n° 350/2021
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
) – Avv. Valeria Febbraro C.F._4
attori
E
(C.F. ) – Avv. Cirino Gallo CP_1 C.F._2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
- accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato alla Dott.SS
[...]
e della successiva procedura esecutiva immobiliare Parte_1
1 (instaurata presso il Tribunale di Messina, rg 80/2022 es. imm.) per omeSS notifica del titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare che la Dott.SS non ha diritto di procedere CP_1 ad esecuzione forzata contro la Dott.SS per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo
e/o dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e della successiva procedura esecutiva immobiliare (instaurata presso il Tribunale di
Messina, rg 80/2022 es. imm.);
- accertare e dichiarare che il prezzo di vendita pattuito nel contratto pubblico di vendita e permuta stipulato in data 27.06.2012 dinanzi al Notaio Per_1
(Rep. n. 58.433 e Racc. n. 11.178) relativamente al fabbricato sito nel
[...] territorio del Comune di Sant'Agata di Militello (ME), località Posta-Capita-
Orecchiazzi, censito nel catasto fabbricati del Comune di Sant'Agata di Militello al foglio 7, part. 221, sub 4 e sub 5, contrada Terreforti snc, piano T e piano 1, cat. A/2, cl. 6, consistenza vani 17 deve essere ridotto da € 640.000,00 ad €
252.294,33 (pari ad € 640.000,00 – € 387.705,67) o, tuttalpiù, ad € 343.000,00, ovverosia pari al valore dell'immobile nell'anno 2012 attribuito dal CTU (nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. instaurato presso codesto Tribunale - RG 1257/2019, della cui perizia si è chiesta l'acquisizione) tenendo conto dei vizi e delle difformità riscontrati nell'immobile in questione o nel maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia, per la presenza dei vizi e delle difformità esposti in narrativa
e, per l'effetto, condannare la Dott.SS a corrispondere ai SIg.ri CP_1 Pt_1 le somme già incaSSte e che eccedono il suddetto importo (pari ad € 252.294,33
o pari ad € 343.000,00 o pari al maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia);
- in via subordinata e/o alternativa, qualora non venisse riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo o qualora tale riduzione non risultasse del tutto commisurata alle spese che dovranno essere sostenute dagli acquirenti per
l'eliminazione di tutti i vizi presenti nello stabile de quo e quantificate in €
387.705,67 o tuttalpiù in € 242.471,33 (o nel maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia), accertare e dichiarare che la Dott.SS è responsabile dei danni patiti dai CP_1
SIg.ri quantificati nelle spese neceSSrie su indicate per rendere Pt_1 sicuro ed abitabile lo stabile per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
2 condannare la Dott.SS a corrispondere ai SIg.ri a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno tutte le spese neceSSrie per eliminare i difetti accertati, consistenti in tutte le somme residuali dall'importo di € 387.705,67 o tuttalpiù di
€ 242.471,33 (o dal maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia) che non verranno prese in considerazione per determinare l'ammontare della diminuzione del prezzo di vendita;
- accertare e dichiarare che la Dott.SS è responsabile dei danni CP_1 patiti dai SIg.ri derivanti dalla parziale utilizzazione dei beni in Pt_1 questione per le ragioni esposte in narrativa, quantificabili in via equitativa in una somma di € 50.000,00 (o nel maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia) e, per l'effetto, condannare la Dott.SS a corrispondere ai SIg.ri la somma di CP_1 Pt_1
€ 50.000,00 (o il maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia);
- in ogni caso, accertare e dichiarare che l'opponente SI.ra Parte_1
non è debitrice dell'opposta SI.ra , per compensazione
[...] CP_1 delle somme richieste dall'opposta con le somme vantate dall'opponente pro quota per la riduzione del prezzo di vendita (e conseguente obbligo di restituzione da parte della venditrice) e/o a titolo di risarcimento del danno, nonchè accertare e dichiarare, previo accertamento e declaratoria dell'avvenuta compensazione, che l'opponente è addirittura creditrice dell'opposta di tutti gli importi maggiormente corrisposti in forza del contratto di compravendita con permuta, in forza del pignoramento presso terzi ed in forza della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Messina, n.r.g. 80/2022 es. imm., e conseguentemente condannare l'opposta alla restituzione di tutte le somme maggiormente incaSSte dalla Dott.SS ; Pt_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare che l'opponente Parte_1 non è debitrice della Dott.SS e pertanto nulla deve CP_1 corrispondere a quest'ultima, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte convenuta:
“Rigettare le domande tutte formulate dall'attore, sia con riferimento al giudizio portante il n°1940/19 R.G che con riferimento al giudizio portante il n°350/21
R.G., perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione.
3 Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio principale, ha Parte_1 convenuto in giudizio premettendo di aver ricevuto, in data 07/11/2019, CP_1 atto di precetto, con il quale le era stato intimato il pagamento di un importo pari ad €
122.374,93 in forza dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. pubblicata il 19/04/2016, con cui il Tribunale di Patti ha accertato la simulazione, e la conseguente inefficacia fra le parti, della permuta di cui all'atto pubblico di vendita e permuta stipulato dinanzi al Notaio
(Rep. n. 58.433 e Racc. n. 11.178) del 27/06/2012. Persona_1
L'attrice ha eccepito di non aver ricevuto la notifica della suddetta ordinanza munita della formula esecutiva, nonché la sussistenza di vizi nel bene immobile acquistato.
Ha chiesto quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, del precetto e del processo esecutivo, e nel merito di: accertare e dichiarare la nullità del precetto e della successiva procedura esecutiva, per omeSS notifica del titolo esecutivo;
accertare e dichiarare che la SI.ra non ha diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e della successiva procedura esecutiva;
accertare e dichiarare che il prezzo di vendita pattuito nel contratto pubblico di vendita e permuta stipulato in data 27/06/2012 – relativamente al fabbricato sito nel territorio del Comune di Sant'Agata di Militello, località Posta - Capita - Orecchiazzi, censito nel catasto fabbricati del Comune di Sant'Agata di Militello al foglio 7, part. 221, sub 4 e sub 5, contrada Terreforti snc, piano T e piano 1 – deve essere ridotto da €
640.000,00 ad € 252.294,33, o nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, per la presenza di vizi e, per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere a pro quota le somme già incaSSte e che eccedono il suddetto Parte_1 importo.
In via subordinata, qualora non venisse riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo o qualora tale riduzione non risultasse del tutto commisurata alle spese che dovranno essere sostenute dagli acquirenti per l'eliminazione dei vizi presenti e quantificate in € 387.705,67 (o nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), ha domandato di accertare e dichiarare che è responsabile dei danni patiti CP_1 dall'opponente, quantificati nelle spese neceSSrie per rendere sicuro ed abitabile lo stabile e, per l'effetto, condannare l'opposta a corrispondere pro quota, a titolo di risarcimento del danno, le spese neceSSrie per eliminare i difetti, consistenti nelle somme residuali che non verranno prese in considerazione per determinare l'ammontare della
4 diminuzione del prezzo di vendita;
accertare e dichiarare che è CP_1 responsabile dei danni patiti dall'opponente derivanti dalla parziale utilizzazione dei beni in questione, quantificabili in via equitativa nella somma di € 50.000,00 e, per l'effetto, condannarla a corrispondere pro quota tale somma;
in ogni caso, accertare e dichiarare che non è debitrice di per compensazione delle somme richieste CP_1 dall'opposta con le somme vantate dall'opponente pro quota per la riduzione del prezzo di vendita (e conseguente obbligo di restituzione da parte della venditrice) e/o a titolo di risarcimento del danno, nonché accertare e dichiarare, previo accertamento e declaratoria dell'avvenuta compensazione, che l'opponente è creditrice, alla data di redazione dell'atto introduttivo, di una somma pari ad € 105.307,22 (così calcolata: € 387.705,67 +
€ 50.000,00 = € 437.705,67 – € 121.783,99 = € 315.921,68 : 3 = € 105.307,22, che aumenterà mensilmente per l'esistenza del pignoramento presso terzi indicato da controparte nell'atto di precetto opposto) e, conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento della suddetta somma o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'attrice non è debitrice della convenuta e, pertanto, nulla le deve corrispondere;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Lo si costituiva contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente, ed ha domandato il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Con l'atto introduttivo del giudizio riunito R.G. 350/2021, Parte_1
, e esponevano che, con il predetto atto del
[...] Parte_2 Parte_3
27/06/2012, la prima aveva acquisto l'immobile di cui al fg. 7, part. 221, sub 5, e i secondi
½ indiviso ciascuno dell'immobile, di cui al fg. 7, part. 221, sub 5, oltre alle quote indivise fra tutti e tre gli acquirenti di alcuni appezzamenti di terreno. A seguito dell'ordinanza del 16/04/2016, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 venivano condannati a versare a l'importo di € 200.000,00 quale ulteriore CP_1 somma dovuta come corrispettivo di vendita. L'immobile da loro acquistato presentava però i medesimi vizi già dedotti nel giudizio principale, sicché gli attori proponevano analoghe domande di riduzione del prezzo e/o risarcitorie.
Lo si costituiva anche in questo secondo giudizio, esponendo come la CP_1 vicenda risalisse al preliminare di compravendita del 26/06/2011, con il quale gli odierni attori si erano impegnati ad acquistare l'intero compendio per il prezzo di € 670.000,00; tuttavia, dovendo essi ottenere l'erogazione di un mutuo, che venne concesso in una percentuale del valore dell'immobile (attestato da una perizia della banca mutuataria), e non avendo la disponibilità del saldo prezzo, proposero alla di sottoscrivere un atto CP_1
5 simulato integrativo dell'originario preliminare, nel quale avrebbero fatto figurare che il saldo prezzo di € 200.000,00 sarebbe stato sostituito dalla permuta fittizia di un immobile intestato a , al fine di consentire agli acquirenti di perfezionare la pratica Parte_2 di muto in corso.
L'atto dissimulato del 27/06/2012 prevedeva che la somma di € 200.000,00 sarebbe stata corrisposta entro il 30/06/2013, termine che non veniva rispettato dagli acquirenti;
, dopo numerose proroghe, l'odierna convenuta aveva intrapreso il giudizio per fare accertare la simulazione dell'atto di permuta, ottenendo la condanna degli odierni attori
(all'epoca rimasti contumaci) al pagamento della somma di € 200.000,00.
Dopo aver ottenuto il titolo esecutivo e notificato l'atto di precetto, la CP_1 accettava di concedere ai la desistenza dal pignoramento immobiliare già Pt_1 intrapreso e le parti sottoscrivevano l'accordo bonario del 04/01/2017, con il quale versavano subito un ulteriore acconto prezzo di € 75.000,00 e si impegnavano a versare il saldo di € 126.188,50 entro il 30/06/2017.
Anche tale termine non veniva rispettato, con conseguente avvio di una nuova procedura esecutiva, intrapresa la quale gli attori, a distanza di ben 7 anni dall'immissione nel possesso degli immobili, commissionavano una perizia di parte e denunziavano la presenza di vizi occulti.
Eccepiva quindi la decadenza dalla denunzia dei vizi ex art. 1495 comma 1 c.c., per essere questi già conosciuti dagli acquirenti, come peraltro risulterebbe dall'atp già espletata;
la prescrizione annuale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
l'esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c., per la conoscenza o, quantomeno, la facile conoscibilità delle condizioni dell'immobile da parte dei compratori;
in subordine l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., per essere la venditrice del tutto ignara dei predetti, eventuali vizi, atteso che, al momento della vendita, erano presenti solo delle piccole fessurazioni sulle pareti esterne dell'immobile e lesioni, definite insignificanti, sulle pareti interne, mentre l'impianto fognario e quello elettrico erano perfettamente funzionanti, tanto che l'immobile era sempre stato abitato dalla venditrice prima, e dagli acquirenti poi.
Nelle proprie memorie, gli attori ribadivano di aver appreso l'esistenza e la gravità dei vizi soltanto dopo la redazione della perizia di parte ad opera dell'ing. , Persona_2 datata 13/05/2019, con conseguente tempestività dell'azione promoSS.
Le due cause venivano riunite per connessione soggettiva ed oggettiva con ordinanza del 11/06/2024.
6 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione di cui al giudizio principale e le domande proposte dagli attori nel giudizio riunito sono infondate.
Con il primo motivo di opposizione, ha chiesto di Parte_1 dichiarare la nullità del precetto per omeSS notifica del titolo esecutivo, in quanto spedito a un indirizzo diverso da quello proprio di residenza.
Sul punto, va confermata la pronuncia, adottata con provvedimento del 04/06/2020 all'esito del sub-procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione, con la quale tale eccezione è stata rigettata.
Premesso che la parte opposta ha prodotto copia dell'ordinanza esecutiva notificata all'attrice presso la sua precedente residenza (per come risultante dal contratto di permuta del 27/06/2012), con notifica perfezionatasi in data 17/02/2018 per inutile decorso del termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso, va rilevato che la Suprema Corte, in punto di notificazione di un decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto, ha statuito che tale notifica non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della steSS, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla steSS proposizione dell'opposizione (cfr. Cass. 4529/2019).
In merito alla contestazione della nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo, si deve rilevare, in ogni caso, che la finalità del precetto è quella di intimare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
L'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente all'eventuale mancata notifica del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi comunque sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. 15378/2006,
Cass. 13038/2013).
Tale domanda va, quindi, rigettata.
Con il secondo motivo di opposizione, e con l'atto di citazione introduttivo del giudizio riunito, prima, e gli attori poi, hanno eccepito Parte_1
l'inesistenza del credito, deducendo di aver scoperto dei vizi all'interno del bene
7 compravenduto, successivamente alla formazione del titolo giudiziale. Hanno domandato, pertanto, la riduzione del prezzo del bene ed il risarcimento dei danni.
Come sostenuto da autorevole dottrina, mediante l'opposizione all'esecuzione, il debitore introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa del creditore procedente (o di uno dei creditori intervenuti), contestando l'an dell'esecuzione forzata.
I motivi deducibili in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. sono differenti, a seconda che l'esecuzione si fondi su un titolo giudiziale o stragiudiziale: nel primo caso, infatti, possono farsi valere soltanto fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (Cass., n.
3277/2015), attesa la conversione dei vizi della decisione in motivi di gravame ex art. 161 c.p.c.
L'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione forzata deve essere, invece, proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale si svolge la prima fase sommaria nelle forme del procedimento camerale.
Oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione dello stesso, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in eSS dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (cfr. Cass. 20989/2012).
L'opposizione in esame può essere proposta sia prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, ed in tale ipotesi assumerà la forma dell'opposizione c.d. a precetto disciplinata dal co. 1 dell'art. 615 c.p.c., sia dopo l'inizio della procedura che avviene con la notifica del pignoramento.
Va evidenziato che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass., n.
3667/2013).
8 Invero, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promoSS in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025), dovendosi escludere la deducibilità di visi “già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati” (Cass. 8220/2023).
Premesso che l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., che ha definito il giudizio di merito tra le parti, è stata emeSS dal Tribunale di Patti in data 13-19/04/2016 ed è paSSta in giudicato per omeSS impugnazione, l'attrice ha proposto la presente opposizione, deducendo di avere scoperto alcuni vizi sussistenti nell'immobile soltanto in data
13/05/2019, ossia in data coincidente con quella della perizia a firma del consulente di parte (v. all. n. 2 fasc. opponente).
Orbene, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione di parte opposta/convenuta, occorre rilevare come vi sia una differenza sostanziale fra il termine annuale previsto dall'art. 1669 comma 2 c.c. (appaltatore) e quello di cui all'art. 1495 comma 3 c.c.
(venditore).
Mentre, nel primo caso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il termine di cui all'art. 1669 c.c. inizia a decorrere dalla scoperta del vizio, che coincide con un grado di apprezzamento obiettivo tendenzialmente acquisibile mediante relazione peritale (cfr. Cass. 13707/2023), nel secondo il dies a quo è invece ancorato alla consegna della cosa (cfr. Cass. 17597/2020), che, nel caso di specie, è pacificamente avvenuta immediatamente dopo la conclusione del contratto.
Si tratta di una differenza non di poco momento, che trova ragion d'essere nella differente, obiettiva situazione sostanziale in cui si trova l'appaltatore, che quell'opera ha direttamente realizzato, rispetto al venditore, che si è invece semplicemente limitato a trasferirla.
Peraltro, si osserva in limine che, dalla ctu espletata in sede di atp, è emerso che “la percezione dei vizi, da parte di un tecnico qualificato, poteva essere già riscontrabile alla data di acquisto dell'immobile” e che “si può agevolmente ricavare che tutti i vizi
9 erano preesistenti alla data di acquisto” (avvenuto oltretutto nell'anno 2012 e, dunque, ampiamente precedente non solo alla scadenza del termine annuale di prescrizione, ma anche alla formazione del titolo giudiziale del 2016).
Vanno perciò rigettate tutte le domande proposte nel giudizio principale ed in quello riunito
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico degli attori in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale
(comprensivo di entrambi i giudizi riuniti) di € 15.000,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1940/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e le domande proposte dall'attrice nel giudizio principale;
2) rigetta le domande proposte dagli attori nel giudizio riunito;
3) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore di della convenuta, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 09/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Tribunale di Patti Sezione Civile ___________
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Giovanni Genovese, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 189 e 281-quinquies c.p.c. (nella versione applicabile ex art. 23-bis comma 7 D.L. 19/2024), nella causa iscritta al R.G. n° 1940/2019
TRA
(C.F. – Avv. Valeria Parte_1 C.F._1
Febbraro
opponente
E
(C.F. ) – Avv. Cirino Gallo CP_1 C.F._2
opposta
cui è riunita la causa iscritta al R.G. n° 350/2021
TRA
(C.F. , Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. e (C.F.
[...] C.F._3 Parte_3
) – Avv. Valeria Febbraro C.F._4
attori
E
(C.F. ) – Avv. Cirino Gallo CP_1 C.F._2
convenuta
Conclusioni di parte attrice:
- accertare e dichiarare la nullità del precetto notificato alla Dott.SS
[...]
e della successiva procedura esecutiva immobiliare Parte_1
1 (instaurata presso il Tribunale di Messina, rg 80/2022 es. imm.) per omeSS notifica del titolo esecutivo;
- accertare e dichiarare che la Dott.SS non ha diritto di procedere CP_1 ad esecuzione forzata contro la Dott.SS per tutti i Parte_1 motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo
e/o dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e della successiva procedura esecutiva immobiliare (instaurata presso il Tribunale di
Messina, rg 80/2022 es. imm.);
- accertare e dichiarare che il prezzo di vendita pattuito nel contratto pubblico di vendita e permuta stipulato in data 27.06.2012 dinanzi al Notaio Per_1
(Rep. n. 58.433 e Racc. n. 11.178) relativamente al fabbricato sito nel
[...] territorio del Comune di Sant'Agata di Militello (ME), località Posta-Capita-
Orecchiazzi, censito nel catasto fabbricati del Comune di Sant'Agata di Militello al foglio 7, part. 221, sub 4 e sub 5, contrada Terreforti snc, piano T e piano 1, cat. A/2, cl. 6, consistenza vani 17 deve essere ridotto da € 640.000,00 ad €
252.294,33 (pari ad € 640.000,00 – € 387.705,67) o, tuttalpiù, ad € 343.000,00, ovverosia pari al valore dell'immobile nell'anno 2012 attribuito dal CTU (nel giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 696 c.p.c. instaurato presso codesto Tribunale - RG 1257/2019, della cui perizia si è chiesta l'acquisizione) tenendo conto dei vizi e delle difformità riscontrati nell'immobile in questione o nel maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia, per la presenza dei vizi e delle difformità esposti in narrativa
e, per l'effetto, condannare la Dott.SS a corrispondere ai SIg.ri CP_1 Pt_1 le somme già incaSSte e che eccedono il suddetto importo (pari ad € 252.294,33
o pari ad € 343.000,00 o pari al maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia);
- in via subordinata e/o alternativa, qualora non venisse riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo o qualora tale riduzione non risultasse del tutto commisurata alle spese che dovranno essere sostenute dagli acquirenti per
l'eliminazione di tutti i vizi presenti nello stabile de quo e quantificate in €
387.705,67 o tuttalpiù in € 242.471,33 (o nel maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia), accertare e dichiarare che la Dott.SS è responsabile dei danni patiti dai CP_1
SIg.ri quantificati nelle spese neceSSrie su indicate per rendere Pt_1 sicuro ed abitabile lo stabile per le ragioni esposte in narrativa e, per l'effetto,
2 condannare la Dott.SS a corrispondere ai SIg.ri a titolo di CP_1 Pt_1 risarcimento del danno tutte le spese neceSSrie per eliminare i difetti accertati, consistenti in tutte le somme residuali dall'importo di € 387.705,67 o tuttalpiù di
€ 242.471,33 (o dal maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia) che non verranno prese in considerazione per determinare l'ammontare della diminuzione del prezzo di vendita;
- accertare e dichiarare che la Dott.SS è responsabile dei danni CP_1 patiti dai SIg.ri derivanti dalla parziale utilizzazione dei beni in Pt_1 questione per le ragioni esposte in narrativa, quantificabili in via equitativa in una somma di € 50.000,00 (o nel maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia) e, per l'effetto, condannare la Dott.SS a corrispondere ai SIg.ri la somma di CP_1 Pt_1
€ 50.000,00 (o il maggiore o minore importo che sarà determinato in corso di causa o ritenuto equo e di giustizia);
- in ogni caso, accertare e dichiarare che l'opponente SI.ra Parte_1
non è debitrice dell'opposta SI.ra , per compensazione
[...] CP_1 delle somme richieste dall'opposta con le somme vantate dall'opponente pro quota per la riduzione del prezzo di vendita (e conseguente obbligo di restituzione da parte della venditrice) e/o a titolo di risarcimento del danno, nonchè accertare e dichiarare, previo accertamento e declaratoria dell'avvenuta compensazione, che l'opponente è addirittura creditrice dell'opposta di tutti gli importi maggiormente corrisposti in forza del contratto di compravendita con permuta, in forza del pignoramento presso terzi ed in forza della procedura esecutiva immobiliare pendente dinanzi al Tribunale di Messina, n.r.g. 80/2022 es. imm., e conseguentemente condannare l'opposta alla restituzione di tutte le somme maggiormente incaSSte dalla Dott.SS ; Pt_1
- in ogni caso, accertare e dichiarare che l'opponente Parte_1 non è debitrice della Dott.SS e pertanto nulla deve CP_1 corrispondere a quest'ultima, per tutti i motivi esposti in narrativa;
- con vittoria di spese e compensi di causa.
Conclusioni di parte convenuta:
“Rigettare le domande tutte formulate dall'attore, sia con riferimento al giudizio portante il n°1940/19 R.G che con riferimento al giudizio portante il n°350/21
R.G., perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa, con ogni conseguente statuizione.
3 Con vittoria di spese, competenze e onorari di causa.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l'atto introduttivo del giudizio principale, ha Parte_1 convenuto in giudizio premettendo di aver ricevuto, in data 07/11/2019, CP_1 atto di precetto, con il quale le era stato intimato il pagamento di un importo pari ad €
122.374,93 in forza dell'ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. pubblicata il 19/04/2016, con cui il Tribunale di Patti ha accertato la simulazione, e la conseguente inefficacia fra le parti, della permuta di cui all'atto pubblico di vendita e permuta stipulato dinanzi al Notaio
(Rep. n. 58.433 e Racc. n. 11.178) del 27/06/2012. Persona_1
L'attrice ha eccepito di non aver ricevuto la notifica della suddetta ordinanza munita della formula esecutiva, nonché la sussistenza di vizi nel bene immobile acquistato.
Ha chiesto quindi, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo, del precetto e del processo esecutivo, e nel merito di: accertare e dichiarare la nullità del precetto e della successiva procedura esecutiva, per omeSS notifica del titolo esecutivo;
accertare e dichiarare che la SI.ra non ha diritto di procedere ad CP_1 esecuzione forzata e, per l'effetto, revocare, annullare, dichiarare nullo e/o dichiarare l'inefficacia del titolo esecutivo, dell'atto di precetto e della successiva procedura esecutiva;
accertare e dichiarare che il prezzo di vendita pattuito nel contratto pubblico di vendita e permuta stipulato in data 27/06/2012 – relativamente al fabbricato sito nel territorio del Comune di Sant'Agata di Militello, località Posta - Capita - Orecchiazzi, censito nel catasto fabbricati del Comune di Sant'Agata di Militello al foglio 7, part. 221, sub 4 e sub 5, contrada Terreforti snc, piano T e piano 1 – deve essere ridotto da €
640.000,00 ad € 252.294,33, o nel maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, per la presenza di vizi e, per l'effetto, condannare la convenuta a corrispondere a pro quota le somme già incaSSte e che eccedono il suddetto Parte_1 importo.
In via subordinata, qualora non venisse riconosciuto il diritto alla riduzione del prezzo o qualora tale riduzione non risultasse del tutto commisurata alle spese che dovranno essere sostenute dagli acquirenti per l'eliminazione dei vizi presenti e quantificate in € 387.705,67 (o nel maggiore o minore importo ritenuto di giustizia), ha domandato di accertare e dichiarare che è responsabile dei danni patiti CP_1 dall'opponente, quantificati nelle spese neceSSrie per rendere sicuro ed abitabile lo stabile e, per l'effetto, condannare l'opposta a corrispondere pro quota, a titolo di risarcimento del danno, le spese neceSSrie per eliminare i difetti, consistenti nelle somme residuali che non verranno prese in considerazione per determinare l'ammontare della
4 diminuzione del prezzo di vendita;
accertare e dichiarare che è CP_1 responsabile dei danni patiti dall'opponente derivanti dalla parziale utilizzazione dei beni in questione, quantificabili in via equitativa nella somma di € 50.000,00 e, per l'effetto, condannarla a corrispondere pro quota tale somma;
in ogni caso, accertare e dichiarare che non è debitrice di per compensazione delle somme richieste CP_1 dall'opposta con le somme vantate dall'opponente pro quota per la riduzione del prezzo di vendita (e conseguente obbligo di restituzione da parte della venditrice) e/o a titolo di risarcimento del danno, nonché accertare e dichiarare, previo accertamento e declaratoria dell'avvenuta compensazione, che l'opponente è creditrice, alla data di redazione dell'atto introduttivo, di una somma pari ad € 105.307,22 (così calcolata: € 387.705,67 +
€ 50.000,00 = € 437.705,67 – € 121.783,99 = € 315.921,68 : 3 = € 105.307,22, che aumenterà mensilmente per l'esistenza del pignoramento presso terzi indicato da controparte nell'atto di precetto opposto) e, conseguentemente, condannare l'opposta al pagamento della suddetta somma o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia;
in ogni caso, accertare e dichiarare che l'attrice non è debitrice della convenuta e, pertanto, nulla le deve corrispondere;
con vittoria di spese e compensi di causa.
Lo si costituiva contestando quanto chiesto, dedotto ed eccepito CP_1 dall'opponente, ed ha domandato il rigetto dell'opposizione, con vittoria delle spese di lite.
Con l'atto introduttivo del giudizio riunito R.G. 350/2021, Parte_1
, e esponevano che, con il predetto atto del
[...] Parte_2 Parte_3
27/06/2012, la prima aveva acquisto l'immobile di cui al fg. 7, part. 221, sub 5, e i secondi
½ indiviso ciascuno dell'immobile, di cui al fg. 7, part. 221, sub 5, oltre alle quote indivise fra tutti e tre gli acquirenti di alcuni appezzamenti di terreno. A seguito dell'ordinanza del 16/04/2016, e Parte_1 Parte_3 Parte_2 venivano condannati a versare a l'importo di € 200.000,00 quale ulteriore CP_1 somma dovuta come corrispettivo di vendita. L'immobile da loro acquistato presentava però i medesimi vizi già dedotti nel giudizio principale, sicché gli attori proponevano analoghe domande di riduzione del prezzo e/o risarcitorie.
Lo si costituiva anche in questo secondo giudizio, esponendo come la CP_1 vicenda risalisse al preliminare di compravendita del 26/06/2011, con il quale gli odierni attori si erano impegnati ad acquistare l'intero compendio per il prezzo di € 670.000,00; tuttavia, dovendo essi ottenere l'erogazione di un mutuo, che venne concesso in una percentuale del valore dell'immobile (attestato da una perizia della banca mutuataria), e non avendo la disponibilità del saldo prezzo, proposero alla di sottoscrivere un atto CP_1
5 simulato integrativo dell'originario preliminare, nel quale avrebbero fatto figurare che il saldo prezzo di € 200.000,00 sarebbe stato sostituito dalla permuta fittizia di un immobile intestato a , al fine di consentire agli acquirenti di perfezionare la pratica Parte_2 di muto in corso.
L'atto dissimulato del 27/06/2012 prevedeva che la somma di € 200.000,00 sarebbe stata corrisposta entro il 30/06/2013, termine che non veniva rispettato dagli acquirenti;
, dopo numerose proroghe, l'odierna convenuta aveva intrapreso il giudizio per fare accertare la simulazione dell'atto di permuta, ottenendo la condanna degli odierni attori
(all'epoca rimasti contumaci) al pagamento della somma di € 200.000,00.
Dopo aver ottenuto il titolo esecutivo e notificato l'atto di precetto, la CP_1 accettava di concedere ai la desistenza dal pignoramento immobiliare già Pt_1 intrapreso e le parti sottoscrivevano l'accordo bonario del 04/01/2017, con il quale versavano subito un ulteriore acconto prezzo di € 75.000,00 e si impegnavano a versare il saldo di € 126.188,50 entro il 30/06/2017.
Anche tale termine non veniva rispettato, con conseguente avvio di una nuova procedura esecutiva, intrapresa la quale gli attori, a distanza di ben 7 anni dall'immissione nel possesso degli immobili, commissionavano una perizia di parte e denunziavano la presenza di vizi occulti.
Eccepiva quindi la decadenza dalla denunzia dei vizi ex art. 1495 comma 1 c.c., per essere questi già conosciuti dagli acquirenti, come peraltro risulterebbe dall'atp già espletata;
la prescrizione annuale ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
l'esclusione della garanzia ex art. 1491 c.c., per la conoscenza o, quantomeno, la facile conoscibilità delle condizioni dell'immobile da parte dei compratori;
in subordine l'insussistenza del diritto al risarcimento del danno ex art. 1494 c.c., per essere la venditrice del tutto ignara dei predetti, eventuali vizi, atteso che, al momento della vendita, erano presenti solo delle piccole fessurazioni sulle pareti esterne dell'immobile e lesioni, definite insignificanti, sulle pareti interne, mentre l'impianto fognario e quello elettrico erano perfettamente funzionanti, tanto che l'immobile era sempre stato abitato dalla venditrice prima, e dagli acquirenti poi.
Nelle proprie memorie, gli attori ribadivano di aver appreso l'esistenza e la gravità dei vizi soltanto dopo la redazione della perizia di parte ad opera dell'ing. , Persona_2 datata 13/05/2019, con conseguente tempestività dell'azione promoSS.
Le due cause venivano riunite per connessione soggettiva ed oggettiva con ordinanza del 11/06/2024.
6 La presente controversia è stata individuata fra quelle di cui all'art. 23-bis comma 5
D.L. 19/2024, con conseguente applicazione, ai sensi del successivo comma 7, del modello decisionale introdotto dal D.Lgs. 149/2022.
L'opposizione di cui al giudizio principale e le domande proposte dagli attori nel giudizio riunito sono infondate.
Con il primo motivo di opposizione, ha chiesto di Parte_1 dichiarare la nullità del precetto per omeSS notifica del titolo esecutivo, in quanto spedito a un indirizzo diverso da quello proprio di residenza.
Sul punto, va confermata la pronuncia, adottata con provvedimento del 04/06/2020 all'esito del sub-procedimento avente ad oggetto l'istanza di sospensione, con la quale tale eccezione è stata rigettata.
Premesso che la parte opposta ha prodotto copia dell'ordinanza esecutiva notificata all'attrice presso la sua precedente residenza (per come risultante dal contratto di permuta del 27/06/2012), con notifica perfezionatasi in data 17/02/2018 per inutile decorso del termine di dieci giorni per il ritiro dell'atto presso, va rilevato che la Suprema Corte, in punto di notificazione di un decreto ingiuntivo presso la precedente residenza anagrafica dell'ingiunto, ha statuito che tale notifica non è inesistente, bensì nulla, possedendo tale luogo un collegamento con il destinatario della steSS, sicché quest'ultimo, ricorrendone i presupposti, potrà proporre opposizione tardiva al decreto ingiuntivo, la quale tuttavia non potrà fondarsi unicamente sulla deduzione del vizio di notificazione, venendo questo sanato dalla steSS proposizione dell'opposizione (cfr. Cass. 4529/2019).
In merito alla contestazione della nullità del precetto per la mancata notifica del titolo esecutivo, si deve rilevare, in ogni caso, che la finalità del precetto è quella di intimare il debitore ad adempiere e di renderlo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno.
L'opposizione di merito, proposta dal debitore congiuntamente a quella di rito, costituisce prova evidente che la suddetta finalità è stata raggiunta, con la conseguenza che, in tale ipotesi, la nullità conseguente all'eventuale mancata notifica del titolo esecutivo, ovvero alla mancata sua spedizione in forma esecutiva, deve ritenersi comunque sanata per l'avvenuto raggiungimento dello scopo (cfr. Cass. 15378/2006,
Cass. 13038/2013).
Tale domanda va, quindi, rigettata.
Con il secondo motivo di opposizione, e con l'atto di citazione introduttivo del giudizio riunito, prima, e gli attori poi, hanno eccepito Parte_1
l'inesistenza del credito, deducendo di aver scoperto dei vizi all'interno del bene
7 compravenduto, successivamente alla formazione del titolo giudiziale. Hanno domandato, pertanto, la riduzione del prezzo del bene ed il risarcimento dei danni.
Come sostenuto da autorevole dottrina, mediante l'opposizione all'esecuzione, il debitore introduce un'azione di accertamento negativo della pretesa del creditore procedente (o di uno dei creditori intervenuti), contestando l'an dell'esecuzione forzata.
I motivi deducibili in sede di opposizione ex art. 615 c.p.c. sono differenti, a seconda che l'esecuzione si fondi su un titolo giudiziale o stragiudiziale: nel primo caso, infatti, possono farsi valere soltanto fatti sopravvenuti alla formazione del titolo (Cass., n.
3277/2015), attesa la conversione dei vizi della decisione in motivi di gravame ex art. 161 c.p.c.
L'opposizione successiva all'inizio dell'esecuzione forzata deve essere, invece, proposta con ricorso al giudice dell'esecuzione, dinanzi al quale si svolge la prima fase sommaria nelle forme del procedimento camerale.
Oggetto dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. è, alla stregua dell'ampia formulazione dello stesso, la contestazione, in ogni suo momento ed aspetto, del diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata, in eSS dovendosi ravvisare una richiesta di declaratoria di attuale insussistenza, perché originaria o sopravvenuta, del menzionato diritto (cfr. Cass. 20989/2012).
L'opposizione in esame può essere proposta sia prima dell'inizio dell'esecuzione forzata, ed in tale ipotesi assumerà la forma dell'opposizione c.d. a precetto disciplinata dal co. 1 dell'art. 615 c.p.c., sia dopo l'inizio della procedura che avviene con la notifica del pignoramento.
Va evidenziato che, secondo il costante insegnamento giurisprudenziale di legittimità, “il titolo esecutivo giudiziale copre i fatti estintivi (o modificativi o impeditivi) del credito intervenuti anteriormente alla formazione del titolo e non può essere rimesso in discussione dinanzi al giudice dell'esecuzione ed a quello dell'opposizione per fatti anteriori alla sua definitività, in virtù dell'intrinseca riserva di ogni questione di merito al giudice naturale della causa, per cui, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il giudice dell'esecuzione non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo solo controllare la persistente validità di quest'ultimo ed attribuire rilevanza ai fatti posteriori alla sua formazione” (Cass., n.
3667/2013).
8 Invero, “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promoSS in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. 2785/2025), dovendosi escludere la deducibilità di visi “già deducibili nel giudizio di impugnazione dello stesso, determinandosi, altrimenti, la violazione del principio del "ne bis idem" ed eventualmente anche quello della certezza del diritto attraverso un possibile contrasto di giudicati” (Cass. 8220/2023).
Premesso che l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c., che ha definito il giudizio di merito tra le parti, è stata emeSS dal Tribunale di Patti in data 13-19/04/2016 ed è paSSta in giudicato per omeSS impugnazione, l'attrice ha proposto la presente opposizione, deducendo di avere scoperto alcuni vizi sussistenti nell'immobile soltanto in data
13/05/2019, ossia in data coincidente con quella della perizia a firma del consulente di parte (v. all. n. 2 fasc. opponente).
Orbene, nell'accogliere l'eccezione di prescrizione di parte opposta/convenuta, occorre rilevare come vi sia una differenza sostanziale fra il termine annuale previsto dall'art. 1669 comma 2 c.c. (appaltatore) e quello di cui all'art. 1495 comma 3 c.c.
(venditore).
Mentre, nel primo caso, la giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il termine di cui all'art. 1669 c.c. inizia a decorrere dalla scoperta del vizio, che coincide con un grado di apprezzamento obiettivo tendenzialmente acquisibile mediante relazione peritale (cfr. Cass. 13707/2023), nel secondo il dies a quo è invece ancorato alla consegna della cosa (cfr. Cass. 17597/2020), che, nel caso di specie, è pacificamente avvenuta immediatamente dopo la conclusione del contratto.
Si tratta di una differenza non di poco momento, che trova ragion d'essere nella differente, obiettiva situazione sostanziale in cui si trova l'appaltatore, che quell'opera ha direttamente realizzato, rispetto al venditore, che si è invece semplicemente limitato a trasferirla.
Peraltro, si osserva in limine che, dalla ctu espletata in sede di atp, è emerso che “la percezione dei vizi, da parte di un tecnico qualificato, poteva essere già riscontrabile alla data di acquisto dell'immobile” e che “si può agevolmente ricavare che tutti i vizi
9 erano preesistenti alla data di acquisto” (avvenuto oltretutto nell'anno 2012 e, dunque, ampiamente precedente non solo alla scadenza del termine annuale di prescrizione, ma anche alla formazione del titolo giudiziale del 2016).
Vanno perciò rigettate tutte le domande proposte nel giudizio principale ed in quello riunito
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate, in favore di parte convenuta ed a carico degli attori in solido, ai sensi dell'art. 9 D.L. 1/2012 e del successivo D.M.
55/2014, in € 3.000,00 per la fase di studio, € 2.000,00 per la fase introduttiva, € 6.000,00 per la fase di trattazione ed € 4.000,00 per la fase decisoria, per un compenso totale
(comprensivo di entrambi i giudizi riuniti) di € 15.000,00, oltre spese generali ex art. 2
D.M. 55/2014 nella misura ordinaria del 15%.
P. Q. M.
Il Tribunale di Patti, Sezione Civile, in persona del Giudice monocratico Dott. Giovanni
Genovese, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n° 1940/2019 del Registro
Generale Contenzioso, così decide:
1) rigetta l'opposizione e le domande proposte dall'attrice nel giudizio principale;
2) rigetta le domande proposte dagli attori nel giudizio riunito;
3) condanna gli attori in solido alla rifusione delle spese di giudizio in favore di della convenuta, che liquida in complessivi € 15.000,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e c.p.a. se dovute.
Patti, 09/09/2025 Il Giudice Dott. Giovanni Genovese
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