Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 18/12/2025, n. 23040 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23040 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23040/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07689/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7689 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Aiello, Angela Stani, con domicilio eletto presso lo studio Filippo Aiello in Roma, via Cosseria 2;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza
della sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale Civile di Roma - sez. Lavoro, giudice dr.ssa -OMISSIS-, pubblicata il 03.03.2022, all'esito del procedimento di cui al R.G. n. 35410/2020 e notificata il 29.11.2023, passata in giudicato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 la dott.ssa Ida Tascone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.1. Con l’atto introduttivo del giudizio parte ricorrente chiede che sia data esecuzione alla sentenza in epigrafe indicata, con cui il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in accoglimento della domanda, ha statuito in ordine “ al riconoscimento dell’intero servizio effettivo pre-ruolo prestato, pari a complessivi 10 anni, 2 mesi e 27 giorni e quindi il diritto al riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata sulla base delle Tabelle allegate al CCNL Comparto Scuola per il personale dell’Area Professionale Amministrativo Tecnico Ausiliario ATA, così come previsto per il personale di ruolo, considerati, a tal fine, i contratti a tempo determinato stipulati” ordinando “al Ministero dell’Istruzione di emettere un nuovo decreto di ricostruzione della carriera, assegnando alla parte ricorrente la classe stipendiale 9/14 anni con decorrenza dal 01.09.2010 e la classe stipendiale 15/20 dal 01.06.2016, con condanna del Ministero convenuto al pagamento delle conseguenti differenze retributive pari a € 3.128,14, oltre accessori di legge” nonché “la regolarizzazione contributiva e previdenziale della parte ricorrente in seguito al riconoscimento dell’integrale anzianità di servizio maturata e delle differenze di retribuzione conseguentemente spettanti [ con ] condanna .. a rimborsare alla parte ricorrente le spese processuali che vengono liquidate in € 2.218,00, oltre IVA e CPA e spese generali al 15% come per legge ”.
1.2. La sentenza della Tribunale di Roma – Sezione Lavoro n. -OMISSIS- del 3 marzo 2022, veniva munita della formula esecutiva in data 28 marzo 2022, notificata al Ministero dell’Istruzione e del Merito (già Ministero dell’Istruzione) in data 6 ottobre 2022 e ne veniva certificato il passaggio in giudicato in data 8 maggio 2025.
1.3. La parte ricorrente ha rappresentato nel presente giudizio che l’amministrazione soccombente, nel giudizio svoltosi dinanzi al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro, non ha ottemperato nemmeno parzialmente alla suddetta pronuncia, rispetto alla quale risulta inadempiente.
2. La parte ricorrente, con la proposizione del presente ricorso ha esperito l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112 e ss. c.p.a., lamentando l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito nell’esecuzione della sentenza della Tribunale di Roma, passata in giudicato.
La parte ricorrente, quindi, ha chiesto tanto l’accertamento dell’inottemperanza della amministrazione resistente, quanto la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia nell’esecuzione della predetta sentenza.
2.1. Il Ministero dell’istruzione e del merito si costituiva in giudizio solo formalmente.
2.2. All’udienza camerale del 19 novembre 2025 la causa veniva discussa e poi trattenuta in decisione.
3. Il Collegio ritiene che il ricorso in esame sia meritevole di accoglimento atteso che il Ministero non ha fornito nell’ambito del presente giudizio alcun elemento dal quale desumere che sia stata data esecuzione alla citata sentenza della Tribunale di Roma, passata in giudicato. Infatti, in considerazione del fatto che l’amministrazione pur essendosi costituita in giudizio non ha spiegato alcuna difesa, risultano non contestati tra le parti i fatti rappresentati dalla ricorrente in ordine al mancato pagamento, da parte dell’amministrazione ministeriale, delle somme liquidate con la sentenza di cui in questa sede si chiede l’ottemperanza.
3.1. Nel caso di specie, pertanto, l’inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito integra il presupposto dell’inottemperanza (cfr., di recente, Cons. Stato, sez. II, sent. n. 5072 del 22 maggio 2023).
3.2. Giova evidenziare che la giurisprudenza amministrativa ha affermato che “ Il giudizio di ottemperanza, infatti, ha lo scopo di far conseguire al ricorrente vittorioso gli effetti favorevoli della pronuncia giurisdizionale illegittimamente negati dall’amministrazione con un comportamento – apertamente o velatamente – omissivo, incombendo l’obbligo dell’amministrazione di conformarsi ad essa e consistendo il contenuto di tale obbligo nell’attuazione di quel risultato pratico, tangibile, riconosciuto come giusto e necessario dal giudice (Corte Cost., 8 settembre 1995, n. 419). L’oggetto del giudizio di ottemperanza consiste, appunto, nella verifica della corretta attuazione del giudicato (art. 34, co. 1, lett. e, art. 112, co. 1, c.p.a.; v. Cons. Stato, Ad. Plen., 10 aprile 2012, n. 2) e, quindi, nella verifica se il soggetto obbligato ad eseguire la sentenza vi abbia o meno dato puntuale esecuzione (Cons. Stato, sez. VI, 21 dicembre 2011, n. 6773; sez. IV, 15 novembre 2010, n. 8053), essendo l’amministrazione, in via generale, sempre tenuta ad eseguire il giudicato e non potendo per nessuna ragione, di ordine pubblico, di opportunità amministrativa o di difficoltà pratica (ad es., difficoltà economiche e finanziarie), sottrarsi a tale obbligo, non avendo in proposito alcuna discrezionalità per quanto concerne l’an ed il quando, ma al più una limitata discrezionalità per ciò che concerne il quomodo (Cons. St., sez. IV, 7 maggio 2002, n. 2439)” (cfr. Cons. Stato, sez. IV, sent. n. 658 del 9 febbraio 2015).
3.3. Nel caso di specie, la puntuale verifica da parte del Collegio dell’esatto adempimento dell’amministrazione ministeriale resistente all’obbligo di conformarsi al dictum giudiziale recato dalla sentenza ottemperanda ha dato esito negativo, stante l’inerzia del Ministero resistente nei termini sopra indicati.
4. Il Collegio, per le suddette ragioni, accoglie il ricorso in esame e ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esatta esecuzione alla citata sentenza della Tribunale di Roma, passata in giudicato, riconoscendo il diritto della ricorrente alla ricostruzione di carriera, facendo riferimento all’intero servizio effettivo pre-ruolo prestato pari a complessivi 10 anni, 2 mesi e 27 giorni con conseguente riconoscimento del livello stipendiale corrispondente all’anzianità di servizio maturata sulla base delle tabelle di cui al ccnl comparto scuola, l’immediato pagamento in favore della ricorrente di € 3.128,14, oltre accessori di legge, a titolo di differenze retributive, nonché di € 2.218,00, oltre oneri di legge, a titolo di spese legali ed € 49,00 per contributo unificato per il procedimento ex art. 414 c.p.c., oltre al rimborso del contributo unificato per il presente giudizio, operando, altresì, la regolarizzazione contributiva e previdenziale della posizione in seguito al riconoscimento dell’integrale anzianità di servizio.
In particolare, il Ministero dell’istruzione e del merito dovrà dare esecuzione alla anzidetta sentenza entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore.
5. Il Collegio, in accoglimento della richiesta avanzata dalla parte ricorrente, ritiene di stabilire che, alla scadenza del suddetto termine di trenta giorni, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito si insedi il Commissario ad acta individuato, sin da ora, nel Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, senza diritto al compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, anche al di fuori della propria Direzione Generale.
Il Commissario ad acta dovrà provvedere ad istanza di parte entro i successivi ulteriori trenta giorni, salvo preliminare verifica dell’adempimento da parte del Ministero dell’istruzione e del merito, ancorché successivo al termine assegnato da questo giudice.
6. Con riferimento alla richiesta di fissazione di astreinte , ritiene il Collegio che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Tuttavia, le penalità devono essere fatte decorrere dal giorno in cui si verificherà l’eventuale inottemperanza dell’amministrazione ai termini assegnati in dispositivo e deve essere commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta.
7. Le spese di giudizio seguono il criterio della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione e, per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione, nel termine di trenta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione, se anteriore, alla sentenza della Tribunale di Roma, passata in giudicato;
- dispone che, in caso di persistente inerzia del Ministero dell’Istruzione e del Merito, protrattasi oltre il predetto termine di trenta giorni, all’esecuzione provveda, nel termine di ulteriori trenta giorni, in qualità di Commissario ad acta, il Direttore Generale per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell’istruzione e del merito, senza diritto al compenso e con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario, anche al di fuori della propria Direzione Generale;
- condanna l’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., al pagamento della penalità di mora in caso di ritardo nell’esecuzione nei termini specificati in motivazione;
- condanna, altresì, l’Amministrazione medesima al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, con distrazione a favore del procuratore antistatario, che liquida nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre accessori e rimborso del contributo unificato se dovuto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CC SA, Presidente
Ida Tascone, Referendario, Estensore
Francesco Baiocco, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Ida Tascone | CC SA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.