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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/03/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 524/2024
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 524/24 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
22.05.2024 da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Luigi
D'Ignazio (C.F. ) del Foro di Avezzano, sito ivi in Piazza G. Matteotti, 28 C.F._2
che la rappresenta, assiste e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 comma
III cpc;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il [...], residente a CP_1 C.F._3
Tagliacozzo (AQ) alla Via delle Orchidee n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gargano
(C.F.: ) con domicilio eletto nello studio di questi in Avezzano alla Via C. C.F._4
Battisti n. 101, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da comparsa di costituzione del resistente depositata in data 04.03.2025):
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) a titolo di mantenimento della figlia verserà alla moglie CP_1 Per_1
l'importo di € 200,00 mensili, così come al figlio minorenne il medesimo Per_2 importo di € 200,00 da aggiornare annualmente con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT;
3)tutte le eventuali spese straordinarie che dovessero essere sostenute per i figli, da concordare preventivamente, saranno supportate in parti uguali (50% ciascuno) dai genitori;
4) ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.05.2024 DEL , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. in Tagliacozzo (AQ) in data 15.07.2020, ha adito l'intestatario CP_1
tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di tenerli con sé alle condizioni decise in sede di separazione consensuale;
obbligo a carico del del versamento di un assegno mensile a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli e dell'importo complessivo di euro 500,00. Per_1 Per_2
Si è costituito in giudizio il sig. richiedendo che il divorzio venisse pronunciato alle CP_1
seguenti condizioni: affidamento condiviso dei due figli della coppia e diritto di visita paterno come in sede di separazione;
obbligo a suo carico del versamento di un assegno mensile per il contributo al mantenimento dei figli di euro 400,00 totali.
All'esito dell'udienza di comparizione dell'11.03.2025 la sig.ra ha rappresentato di aderire Parte_1
alle condizioni proposte dal sig. nella propria memoria di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 04.03.2025.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, le recepisce ed omologa così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 15.07.2000 in Tagliacozzo (AQ); CP_1
OMOLOGA la condizione relativa:
-al mantenimento dei figli:
“2) a titolo di mantenimento della figlia verserà alla moglie l'importo di € 200,00 CP_1 Per_1 mensili, così come al figlio minorenne il medesimo importo di € 200,00 da aggiornare Per_2
annualmente con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT;
3)tutte le eventuali spese straordinarie che dovessero essere sostenute per i figli, da concordare preventivamente, saranno supportate in parti uguali (50% ciascuno) dai genitori;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Tagliacozzo per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 14, parte II, serie A, anno 2000;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott. Paolo Lepidi
3
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AVEZZANO
SETTORE CIVILE riunito in Camera di Consiglio nella seguente composizione: dott. Leopoldo SCIARRILLO Presidente dott. Paolo LEPIDI Giudice estensore dott.ssa Francesca GRECO Giudice pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 524/24 di r.g. ed iniziato con ricorso depositato in data
22.05.2024 da
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...] elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. Luigi
D'Ignazio (C.F. ) del Foro di Avezzano, sito ivi in Piazza G. Matteotti, 28 C.F._2
che la rappresenta, assiste e difende giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 comma
III cpc;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) nato ad [...] il [...], residente a CP_1 C.F._3
Tagliacozzo (AQ) alla Via delle Orchidee n. 42, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Gargano
(C.F.: ) con domicilio eletto nello studio di questi in Avezzano alla Via C. C.F._4
Battisti n. 101, in virtù di procura in calce alla memoria difensiva;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI CONFORMI DELLE PARTI
(come da comparsa di costituzione del resistente depositata in data 04.03.2025):
“1) I coniugi vivranno separatamente con l'obbligo del reciproco rispetto;
1 2) a titolo di mantenimento della figlia verserà alla moglie CP_1 Per_1
l'importo di € 200,00 mensili, così come al figlio minorenne il medesimo Per_2 importo di € 200,00 da aggiornare annualmente con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT;
3)tutte le eventuali spese straordinarie che dovessero essere sostenute per i figli, da concordare preventivamente, saranno supportate in parti uguali (50% ciascuno) dai genitori;
4) ogni altra questione patrimoniale è stata già risolta;
”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 22.05.2024 DEL , deducendo di aver contratto Parte_1
matrimonio con il sig. in Tagliacozzo (AQ) in data 15.07.2020, ha adito l'intestatario CP_1
tribunale chiedendo pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle seguenti condizioni: affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre e con diritto del padre di tenerli con sé alle condizioni decise in sede di separazione consensuale;
obbligo a carico del del versamento di un assegno mensile a titolo di CP_1 concorso al mantenimento dei figli e dell'importo complessivo di euro 500,00. Per_1 Per_2
Si è costituito in giudizio il sig. richiedendo che il divorzio venisse pronunciato alle CP_1
seguenti condizioni: affidamento condiviso dei due figli della coppia e diritto di visita paterno come in sede di separazione;
obbligo a suo carico del versamento di un assegno mensile per il contributo al mantenimento dei figli di euro 400,00 totali.
All'esito dell'udienza di comparizione dell'11.03.2025 la sig.ra ha rappresentato di aderire Parte_1
alle condizioni proposte dal sig. nella propria memoria di costituzione e risposta depositata in CP_1
data 04.03.2025.
Il Giudice, pertanto, ha trattenuto la causa per la decisione del Collegio.
2. Ciò posto, nulla si oppone all'accoglimento di quanto chiesto dalle parti.
Ed invero, alla luce delle allegazioni di entrambe le parti risulta pacifico che la prosecuzione della convivenza coniugale è divenuta intollerabile.
Devono, pertanto, reputarsi sussistenti i presupposti di cui all'art. 151, comma 1, c.c.
3. Quanto alle condizioni del divorzio, il Collegio, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e ritenuto che le condizioni concordate siano condivisibili in quanto adeguate e congrue in relazione alle condizioni economiche delle parti, le recepisce ed omologa così come sopra formulate.
4. La definizione concordata della lite giustifica l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Avezzano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, ogni contraria istanza eccezione o deduzione disattesa, così provvede:
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1
in data 15.07.2000 in Tagliacozzo (AQ); CP_1
OMOLOGA la condizione relativa:
-al mantenimento dei figli:
“2) a titolo di mantenimento della figlia verserà alla moglie l'importo di € 200,00 CP_1 Per_1 mensili, così come al figlio minorenne il medesimo importo di € 200,00 da aggiornare Per_2
annualmente con riferimento alle variazioni dell'indice ISTAT;
3)tutte le eventuali spese straordinarie che dovessero essere sostenute per i figli, da concordare preventivamente, saranno supportate in parti uguali (50% ciascuno) dai genitori;
”
PRENDE ATTO delle restanti condizioni di cui sopra, integralmente richiamate in questa sede;
ORDINA la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della cancelleria, all'ufficiale di stato civile del Comune di Tagliacozzo per l'annotazione, ex art. 69 lettera d) del
D.P.R.
3.11.2000 n.396 sull'atto di matrimonio trascritto al numero 14, parte II, serie A, anno 2000;
COMPENSA le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Camera di Consiglio del 20 marzo 2025
Il Presidente Il Giudice estensore
Dott. Leopoldo Sciarrillo Dott. Paolo Lepidi
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