(Applicazione delle convenzioni internazionali sui prigionieri di guerra).
I prigionieri di guerra sono trattati in conformita' delle convenzioni internazionali.
Con decreto Reale, possono essere emanate norme per l'applicazione delle suddette convenzioni, salve le disposizioni di questa sezione e quelle della legge penale di guerra.
Con provvedimento del Duce, sono emanate le norme per la costituzione e il funzionamento degli uffici di soccorso e di informazioni per i prigionieri di guerra e per i rapporti dei prigionieri con l'estero.