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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 10/04/2025, n. 760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 760 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 10.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5367/2024 (cui è riunita la causa n.r.g.
284/2023)
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, nato il [...] e deceduto il 30.04.2023, rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti
[...]
Sara Santochirico e Alessandro Faggiano unitamente ai quali elett. dom. in Napoli alla via Carducci
n. 15
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 gli istanti, quali eredi di , convenivano in giudizio Persona_1 CP_ l' rappresentando che il loro congiunto, in data 09.05.2022, aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto, altresì, che il de cuius aveva presentato ricorso per ATP (proc. n. 284/2023 R.G.), nella presente sede, gli istanti contestavano le conclusioni rassegnate dal CTU con riguardo al mancato riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini della concessione dei richiesti benefici.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, all'odierna udienza, la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
1 **************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 21.06.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, parte ricorrente contesta che il CTU non avrebbe correttamente valutato le patologie dalle quali il de cuius era affetto né adeguatamente motivato sulla incidenza di tali patologie Persona_1 sulla capacità del ricorrente di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiani.
Il ricorso non è fondato.
Il CTU, Dr. , sulla scorta di un attento esame della documentazione in atti, tutta Persona_2 compiutamente valutata, ha accertato ed evidenziato che il de cuius era affetto dalle infermità - elencate nella relazione, qui da intendersi integralmente trascritta - che determinavano certamente un quadro invalidante ma che, tuttavia, lo stesso non si trovava nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con bisogno di una assistenza continua.
Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni cui giunge il C.T.U. in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Ciò premesso, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio invocato, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi
2 “continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav.
01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
Analogamente, è stato chiarito (cfr. Cass. lav. 16.4.2010, n. 9176) che “l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità o compiere gli atti quotidiani della vita riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
tale vita di relazione però non è suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva”.
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
In altri termini, la non autosufficienza richiesta per fruire dell'indennità di accompagnamento deve essere caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza.
Osserva il giudicante come non meritano di essere accolte le contestazioni sollevate dalla difesa della parte istante.
Infatti, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla parte ricorrente ed emergenti dalla documentazione sanitaria depositata in atti, che è stata compiutamente e adeguatamente valutata.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
3 Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene il giudicante, come non sussistano i presupposti per convocare nuovamente a chiarimenti il CTU, né per procedere ad un rinnovo delle operazioni peritali.
Va, infine, dichiarata la insussistenza dell'interesse ad agire degli eredi in relazione alla domanda ab origine proposta dal defunto avente ad oggetto l'accertamento dello status di portatore Persona_1 di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, in assenza di specifiche deduzioni in ordine alla attualità dell'interesse degli odierni ricorrenti in ordine al predetto accertamento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Adriana Schiavoni
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Adriana Schiavoni, all'udienza del 10.04.2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 5367/2024 (cui è riunita la causa n.r.g.
284/2023)
TRA
e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 Parte_3 Per_1
, nato il [...] e deceduto il 30.04.2023, rappr. e dif., giusta procura in atti, dagli avv.ti
[...]
Sara Santochirico e Alessandro Faggiano unitamente ai quali elett. dom. in Napoli alla via Carducci
n. 15
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente p.t, rappr. e difeso Controparte_1 come in atti
RESISTENTE
OGGETTO: Riconoscimento provvidenze invalidi civili – Opposizione ad ATP.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 17.07.2024 gli istanti, quali eredi di , convenivano in giudizio Persona_1 CP_ l' rappresentando che il loro congiunto, in data 09.05.2022, aveva presentato alla commissione sanitaria domanda di riconoscimento dell'invalidità civile (indennità di accompagnamento) nonché domanda per il riconoscimento dello status di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104/1992, art. 3, comma 3 e che le domande non avevano avuto esito positivo.
Dedotto, altresì, che il de cuius aveva presentato ricorso per ATP (proc. n. 284/2023 R.G.), nella presente sede, gli istanti contestavano le conclusioni rassegnate dal CTU con riguardo al mancato riconoscimento del requisito sanitario rilevante ai fini della concessione dei richiesti benefici.
Costituitosi il contraddittorio, il convenuto si è opposto alla domanda eccependone la inammissibilità in difetto di specifica contestazione delle conclusioni del CTU nonché la insussistenza dei requisiti necessari per il conseguimento della prestazione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'esito della discussione dei procuratori delle parti, all'odierna udienza, la causa veniva decisa come da sentenza letta pubblicamente.
1 **************
Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., comma 4, Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio.
Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 23.05.2024 e la dichiarazione è stata depositata il 21.06.2024 per cui detto termine essenziale è stato rispettato.
Il comma 6 prevede che nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Il presente ricorso è stato depositato il 17.07.2024 per cui anche detto termine essenziale è stato rispettato.
Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione.
Stante il contenuto della disposizione la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto.
Infatti il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa.
Orbene, parte ricorrente contesta che il CTU non avrebbe correttamente valutato le patologie dalle quali il de cuius era affetto né adeguatamente motivato sulla incidenza di tali patologie Persona_1 sulla capacità del ricorrente di deambulare e di compiere gli atti della vita quotidiani.
Il ricorso non è fondato.
Il CTU, Dr. , sulla scorta di un attento esame della documentazione in atti, tutta Persona_2 compiutamente valutata, ha accertato ed evidenziato che il de cuius era affetto dalle infermità - elencate nella relazione, qui da intendersi integralmente trascritta - che determinavano certamente un quadro invalidante ma che, tuttavia, lo stesso non si trovava nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore con bisogno di una assistenza continua.
Orbene, rileva il giudicante come le conclusioni cui giunge il C.T.U. in sede di elaborato peritale risultano frutto di ineccepibili accertamenti diagnostici e coerenti con i risultati degli stessi, sorrette da corretta e congrua motivazione ed immuni da vizi logici, sicché possono senz'altro condividersi.
Ciò premesso, va richiamato il costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità in base al quale, per l'attribuzione del beneficio invocato, il legislatore con l'uso degli aggettivi qualificativi
2 “continua” e “permanente” ha inteso precisare che l'incapacità del soggetto di deambulare e di compiere gli atti quotidiani della vita debba essere “assoluta e permanente, non già transitoria o di entità non grave, non rilevando fatti episodici, nè una mera difficoltà di compiere i predetti atti, occorrendo invece che le predette incapacità si traducano in una assoluta impossibilità di deambulazione o di compimento degli atti quotidiani della vita” (in tal senso, cfr. Cass. lav.
01.7.2010, n. 15663/2010 nella cui motivazione sono richiamate le sentenze nn. 12521/2009,
14076/2006, 10281/2003 e 3228/1999).
Analogamente, è stato chiarito (cfr. Cass. lav. 16.4.2010, n. 9176) che “l'accertamento sanitario volto a stabilire la sussistenza o meno dell'incapacità o compiere gli atti quotidiani della vita riguarda esclusivamente le comuni attività del vivere quotidiano, che costituiscono anche il presupposto naturale per una vita di relazione e sociale;
tale vita di relazione però non è suscettibile di autonoma considerazione e non entra nella valutazione che il giudice deve compiere ai fini del riconoscimento di una prestazione, che ha natura assistenziale e viene concessa solo nei casi tassativamente indicati, senza alcuna possibilità di interpretazione estensiva”.
La Suprema Corte ha, poi, al riguardo, affermato che “le condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18 (nel testo modificato dall'art. 1, comma secondo, della legge 21 novembre
1988,n. 508) per l'attribuzione dell'indennità di accompagnamento consistono, alternativamente, nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure nell'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita senza continua assistenza;
ai fini della valutazione non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità…”(in tal senso Cass, sez.lav., 28 maggio 2009, n. 12521).
In altri termini, la non autosufficienza richiesta per fruire dell'indennità di accompagnamento deve essere caratterizzata dalla permanenza dell'aiuto fornito dall'accompagnatore; dalla natura quotidiana degli atti che il soggetto non è in grado di svolgere;
dalla natura continua del bisogno di assistenza.
Osserva il giudicante come non meritano di essere accolte le contestazioni sollevate dalla difesa della parte istante.
Infatti, il CTU ha preso in considerazione tutte le patologie lamentate dalla parte ricorrente ed emergenti dalla documentazione sanitaria depositata in atti, che è stata compiutamente e adeguatamente valutata.
Ritiene, in conclusione, il giudicante che, nel caso in esame, non vengano dedotte dalla parte istante carenze o deficienze diagnostiche, affermazioni illogiche e scientificamente errate, o indicate omissioni degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l'entità e l'incidenza del dato patologico.
3 Al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico non attinente a vizi del processo logico (cfr. Cass. lav. n. 7341/2004).
Pertanto, ritiene il giudicante, come non sussistano i presupposti per convocare nuovamente a chiarimenti il CTU, né per procedere ad un rinnovo delle operazioni peritali.
Va, infine, dichiarata la insussistenza dell'interesse ad agire degli eredi in relazione alla domanda ab origine proposta dal defunto avente ad oggetto l'accertamento dello status di portatore Persona_1 di handicap in condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992, in assenza di specifiche deduzioni in ordine alla attualità dell'interesse degli odierni ricorrenti in ordine al predetto accertamento.
Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso deve essere rigettato.
Nulla sulle spese di lite stante la rituale dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di consulenza vengono poste definitivamente a carico dell' e liquidate come da CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Adriana Schiavoni, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
a) rigetta il ricorso;
b) nulla sulle spese di lite;
CP_
c) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto emesso in pari data.
Santa Maria Capua Vetere, 10 aprile 2025
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