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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato al seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 462/2023 R.G. promossa
DA
(cod. fisc. ), rappresentato e difeso, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avv. Laura Cucuzza;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
(cod. fisc. ), in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dall'avv. Concetto Origlio;
Appellato
AVENTE AD OGGETTO: malattia professionale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 19.04.2021, conveniva in giudizio, Parte_1
dinanzi al Tribunale di Catania, l' formulando le seguenti conclusioni: “ 1) CP_1
Accertare e dichiarare la sussistenza del nesso causale tra l'attività lavorativa svolta dal ricorrente ed i danni permanenti subiti dallo stesso;
2) Accertare e dichiarare che il grado di menomazione dell'integrità psico-fisica del Sig. sulla scorta Parte_1
della tecnopatia evidenziata, è pari al 10% rispetto alla totale ovvero al diverso grado di menomazione che verrà determinato in corso di causa anche a seguito di
Consulenza Tecnica d'Ufficio, di cui si chiede sin da ora l'ammissione; 3) conseguentemente condannare l' Controparte_1
, in persona del legale rapp.te p.t., alla pronta corresponsione
[...]
in favore del ricorrente della rendita vitalizia o dell'indennizzo in capitale per l'invalidità e le menomazioni permanenti riscontrate, conformemente alla legge e nella misura che sarà determinata in corso di causa anche a seguito di disponenda CTU, oltre rivalutazione monetaria, arretrati dovuti e interessi di legge”.
Istruita documentalmente la causa ed espletata prova testimoniale e C.T.U. medico- legale, con sentenza n. 4413/2022 del 15.12.2022 il Tribunale di Catania, dichiarata la contumacia dell' , nel merito, rigettava il ricorso per inesistenza del nesso CP_1
causale tra le patologie lamentate dal ricorrente e l'attività lavorativa dallo stesso espletata nel tempo;
compensava le spese del giudizio e poneva definitivamente a carico dell' le spese della consulenza tecnica d'ufficio ex art. 152 disp. att. CP_1
c.p.c.
Appellava detta sentenza con ricorso depositato in data 6.6.2023, Parte_1
censurando la pronuncia per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, l' resisteva al gravame. CP_1
Previa rinnovazione della consulenza tecnica di ufficio espletata in primo grado, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche, la causa veniva decisa. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo di gravame, censura la sentenza di primo grado Parte_1
nella parte in cui, nel rigettare il ricorso, il giudice di prime cure ha recepito acriticamente le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio.
In particolare, evidenzia che il consulente non ha ottemperato all'incarico affidatogli dal giudice, non avendo di fatto analizzato l'attività lavorativa svolta, la durata e i fattori di rischio a cui il lavoratore è stato esposto, né le prove testimoniali assunte nel corso del giudizio. Lamenta che la relazione del C.T.U. è superficiale, errata e contraria alla vigente normativa in materia di malattie professionali, evidenziando che, nell'ambito del “sistema tabellare”, il lavoratore è sollevato dall'onere di provare l'origine professionale della malattia, in virtù della “presunzione legale di origine”, superabile soltanto con la prova rigorosa a carico dell' della riconducibilità della CP_1
malattia a cause extraprofessionali;
che tale presunzione dovrebbe essere applicata al caso di specie.
Sottolinea, inoltre, che è ormai ampiamente riconosciuto il legame esistente tra l'attività di movimentazione manuale di carichi e l'aumento del rischio di sviluppare patologie acute o croniche a carico dell'apparato locomotore, quali, in particolare, le discopatie lombari.
Precisa che la vicenda in esame è riconducibile al n. 77 della nuova tabella, che riguarda le lavorazioni di movimentazione manuale dei carichi svolta in maniera non occasionale.
Infine, censura la decisione del giudice di primo grado, di non accoglimento della richiesta di essa parte di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, che sarebbe risultata necessaria alla luce delle evidenti carenze riscontrate riguardo all'anamnesi lavorativa, all'esposizione al rischio e alla tipicità della malattia professionale, costituita da spondiloartrosi con discopatie;
lamenta la mancata motivazione sul punto.
2. L'appello è infondato e non può trovare accoglimento.
3. Va premesso che questa Corte, con ordinanza resa all'esito dell'udienza del
17.10.2024, ritenuto che la consulenza tecnica espletata in primo grado non offriva sufficienti elementi di giudizio ai fini della decisione, ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali al fine di accertare l'eventuale nesso eziologico tra la patologia denunciata dall'appellante e l'attività lavorativa dallo stesso svolta, tenuto conto dei motivi di appello e delle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa per come risultanti dai documenti e riferite dai testi escussi nonché della documentazione sopravvenuta prodotta dall'appellante in uno al ricorso in appello.
Va premesso, altresì, che l'odierno appellante, con denuncia del 24.06.2019, ha dichiarato quale malattia professionale “Ernia discale L5 S1”.
Il CTU nominato in primo grado ha accertato quale patologia “Spondiloartrosi a modesta incidenza funzionale”, escludendo la ricorrenza della malattia professionale denunciata;
richiamato a chiarimento sui rilievi del consulente di parte ribadiva le conclusioni, precisando che la risonanza magnetica, eseguita in data 20-09-2018, mostrava un iniziale quadro degenerativo correlato all'età anagrafica del ricorrente.
Va evidenziato, infine, che nel referto del 13.03.2023, versato in atti nel presente procedimento, è diagnosticata, tra l'altro, una “A L1 L2, sottilissima ernia discale mediana sublegamentosa in migrazione craniale;
ne è minimamente improntato- deformato il sacco durale”
Nella relazione peritale depositata il 24.2.2025, il CTU dott. , Persona_1
nominato nel presente grado di giudizio, ha così concluso: “In riferimento al quesito posto e richiesto dal giudice, si evince che il sig. è stato riscontrato Parte_1
affetto da: lieve bulding L5-S1 con riduzione dello spazio intersomatico, in soggetto con spondiloartrosi, malattia non tabellata. Il bulding discale L5-S1 con il riscontro della discopatia in altri dischi vertebrali relazionati nella RM del 13-03-2023, è patologia determinata da cause degenerative, non responsabili dell'attività professionale svolta in atto. Dall'analisi della documentazione medica prodotta, dall'indagine anamnestica e dai dati clinici, strumentali e obiettivi, in base ai criteri medico legale di giudizio, si conclude nel dire che la discopatia (bulding discale L5-
S1), non essendo inserita nelle malattie professionali tabellate e non avendo riscontrato nesso causale con l'attività di operaio addetto alla produzione manofatti in cemento e ferro, presso la ditta a Catania,non può essere catalogata neanche CP_2
tra le cause non tabellate ma viene considerata malattia da inserire tra le molteplici cause legate a fattori predisponenti del soggetto.”.
4. Il nominato perito, a fronte delle osservazioni del consulente tecnico di parte appellante, dott. (“… il ctu ignora la criteriologia e metodologia Persona_2
accertativa, per quanto alle tecnopatie … Non è, infatti, ammissibile che l 'ausiliario del Giudice, cui sono stati posti puntuali e specifici quesiti, come in nota richiamati, concluda “… Tenendo conto che la discopatia denunciata, dal sig. , non Parte_1
è tabellata, il sig dovrebbe dimostrare il nesso causale con l'attività lavorativa Pt_1
svolta che in questo caso viene meno per le motivazione descritte (assenza di certificati di malattia per lombalgia, visite ortopediche, fisiatriche e radiografie al rachide tratto lombo- sacrale che testimoniano l'origine progressiva della malattia), posto che, dato per assodato che trattasi di "malattia non tabellata" e che, dunque, l 'onere della prova circa la genesi lavorativa ricade sul lavoratore, non possono essere assunte come
"motivazioni di esclusione del nesso causale quelle addotte dal consulente d'Ufficio….
Egli, infatti, anziché accertare "... tenuti presenti i motivi di appello e modalità di svolgimento dell'attività lavorativa per come risultati dai documenti e riferite dai
TESTI escussi... nonché della documentazione sopravvenuta prodotta dall'appellante
… la riconducibilità sotto il profilo eziologico all'attività lavorativa espletata”, si è apoditticamente "rifugiato" in "motivazioni" inconducenti che, di certo, non giovano alla risoluzione della controversia. Peraltro, emerge con solare evidenza, l'omessa acquisizione di elementi utili, a meglio comprendere, le mansioni quotidianamente svolte dal lavoratore, ancora mal interpretando quanto dettagliato dai testi escussi, tanto da concludere “... Quindi, dalle testimonianze, si evince che il sig. Pt_1
, non ha svolto attività nella produzione dei manufatti in maniera continua e
[...]
progressive nel tempo ma veniva interrotta per 4 ore della giornata dal 1996 al 2013 per svolgere attività di controllo dei manufatti e solamente dal 1992 al 1995 e dal 2014 al 2018 solo attività di produzione ... ". Del che "…l'interruzione dell'attività lavorativa per il soggetto addetto ai carichi della produzione non giustifica che la patologia accusata dal sig. possa essere considerata tra le patologie professionale Pt_1
tecnopatiche ... ". E' evidente che il consulente d'Ufficio non ha idea … circa lo svolgimento delle attività di "controllo dei manufatti ", peraltro, nell'arco temporale descritto, in continuità con la mansione di "addetto alla produzione ", per la quale l'odierno CTU ne riconosce il "rischio lavorativo" caratterizzato dalla continua
"movimentazione manuale di carichi ". Ebbene…. l'attività di controllo dei manufatti non si svolge "guardando" i "cubetti di calcestruzzo", bensì, sollevati, manualmente, dal sito di colaggio, vengono trasportati, mediante "carriola da muratore" in altri locali dell'azienda, per ivi essere testati, previa ulteriore movimentazione manuale.
Valga rilevare che il peso di ogni cubetto, varia da circa Kg. I0, a Kg. 20, e per ogni trasferimento nella carriola, certo, ne vengono riposti più di uno (si veda allegati). Per il CTU, la carriola non è a motore. Tale attività, dunque, veniva svolta per 4 ore al di, oltre quella di "addetto alla produzione "… Di talché, nel richiamare marginalmente il dato strumentale desumibile dagli atti, cioè "L1-L2 ernia discale mediana in migrazione craniale;
L2-L3 bulging discale;
L3-L4 bulging discale;
L4-L5 bulging discale;
L5-Sl bulging discale"; in breve "Discopatie Lombari", temo che l'odierno consulente d'Ufficio non ha ottemperato all' 'incarico affidatogli…”) ha così confermato il giudizio espresso: “… il sig. , in atto, non presenta dalla Parte_1
documentazione strumentale depositata agli atti, nessuna ernia discale conclamata, a livello L5-S1, come oggetto d'indagine richiesto dai giudici … per quanto riguarda la patologia tabellata e non tabellata, il ctu nella relazione, escludendo il nesso causale della responsabilità con l'attività lavorativa svolta dal sig. , afferma Parte_1
senza ombra di dubbio che anche la patologia discopatica del bulding discale L5-S1 con il riscontro della discopatia in altri dischi vertebrali relazionati nella RM del 13-
03-2023, è patologia determinata da cause degenerative, non responsabili dell'attività professionale svolta in atto e viene considerata malattia da inserire tra le molteplici cause legate a fattori anagraficamente e geneticamente predisponenti del soggetto, ne
è la dimostrazione, della formazione su L3 di angioma peduncolare dx di circa 10 mm di diametro, altro simile angioma emisomatico anteriore sx su L2, altro angioma tipico non evolutivo a livello di L3 di 8 mm emisomatico sx, due angiomi emisomatici a dx di
L4 di 6 e 12mm di diametro possibili per “atipici evolutivi, a causa della formazione di angiomi, è venuto meno, il trofismo e l'idrofilia che ha altera[to] la struttura dell'anello fibroso delle vertebre, contribuendo alla formazione dei bulding vertebrali, dettagliatamente relazionati, in tutta la colonna lombare e particolarmente a livello di
L5-S1, nella risonanza magnetica del 13-03-2023. Il c.t.u ha chiarito che neanche la patologia discopatica (bulding L5-S1), non oggetto in maniera specifica del quesito, in ogni caso, non può essere considerata responsabile dell'attività lavorativa svolta come chiarito nella relazione della c.t.u”.
Le conclusioni del consulente tecnico - immuni da vizi logici, fondate su accertamenti esaurienti e altresì sorrette da adeguata e convincente motivazione - appaiono pienamente condivisibili.
Va evidenziato, altresì, con riguardo alle note scritte depositate il 25.06.2025 dalla difesa dell'appellante (sulla base dei rilievi dello stesso consulente di parte), che la non continuità per 17 anni (dal 1996 al 2013) dell'attività lavorativa del ricorrente di addetto alla produzione, in quanto interrotta dall'attività di addetto al laboratorio e all'autocontrollo (controllo dei manufatti prodotti), è provata dalla prova testimoniale
(cfr. deposizione del teste ); si evidenzia, altresì, che la predetta attività, Testimone_1
svolta per quattro ore al giorno, comportava anche la movimentazione manuale di carichi elevati ma solo nella qualità di addetto al laboratorio e non anche di addetto all'autocontrollo (teste : “l'addetto all'autocontrollo si occupa di misurazione di Tes_1
manufatti ed aspetto estetico degli stessi. E non si occupa di sollevamento carichi.
Viceversa si occupava di sollevamento carichi quando svolge[va] l'attività di addetto al laboratorio poiché suo compito principale era quello di confezionare e sformare i cubetti di calcestruzzo nonché pulire e rimontare le cubettiere … il ricorrente movimentava e trasportava calcestruzzo e cubetti per circa 2 ore al giorno…”). Da tanto consegue che correttamente è stata rilevata la non continuità dell'attività di movimentazione di carichi propria dell'addetto alla produzione nel periodo sopra indicato.
5. Alla stregua delle superiori considerazioni, deve ritenersi accertato il difetto di nesso causale tra l'attività espletata dall'appellante e la patologia riscontrata, non potendosi essa considerare malattia professionale.
6. La sentenza di primo grado va pertanto confermata, con conseguente rigetto dell'appello proposto.
7. Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese della consulenza tecnica espletata nella presente fase, come liquidata in atti da separato decreto, vanno poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, rigetta l'appello; dichiara irripetibili le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell le spese della consulenza tecnica d'ufficio, CP_1
come liquidate in atti.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 26 giugno 2025.
Il consigliere est. La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Maria Rosaria Carlà