Art. 8.
Pei lavori di cui all'art. 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.
Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 precedente, ma, in caso di oppositione o di ricorsi, sara' soltanto sentito il parere del comitato tecnico del consiglio delle acque e foreste.
Pei lavori di cui all'art. 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.
Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 precedente, ma, in caso di oppositione o di ricorsi, sara' soltanto sentito il parere del comitato tecnico del consiglio delle acque e foreste.