Articolo 8 della Legge 13 luglio 1911, n. 774
Articolo 7Articolo 9
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18 agosto 1911
Art. 8.

Pei lavori di cui all'art. 2 gli uffici di ispezione forestale compilano l'elenco dei terreni che debbono essere rinsaldati o rimboscati.

Alla compilazione, approvazione e pubblicazione di questo elenco sono applicabili le disposizioni dell'art. 7 precedente, ma, in caso di oppositione o di ricorsi, sara' soltanto sentito il parere del comitato tecnico del consiglio delle acque e foreste.
Entrata in vigore il 18 agosto 1911